Articolo 7 della Legge 25 febbraio 2008, n. 34
Articolo 6Articolo 8
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21 marzo 2008
Art. 7. (Modifiche all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, in materia di controlli e di frodi alimentari) 1. Il comma 1-bis dell' articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n.99 , e' sostituito dai seguenti:
" 1-bis. L'AGEA e' l'autorita' nazionale responsabile delle misure necessarie per assicurare l'osservanza delle normative comunitarie, relative ai controlli di conformita' alle norme di commercializzazione nel settore degli ortofrutticoli, avvalendosi dell'Agecontrol S.p.a. L'AGEA opera con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
1-ter. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individuare ulteriori organismi di controllo.
1-quater. L'AGEA assume l'incarico di coordinamento delle attivita' dei controlli di conformita' degli organismi di cui al comma 1-ter.
1-quinquies. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali puo', con apposito decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aggiungere altri settori merceologici a quello di cui al comma 1-bis, una volta verificata la compatibilita' con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili di AGEA e Agecontrol S.p.a.".
Entrata in vigore il 21 marzo 2008
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