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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 24/10/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Famiglia
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 18/03/2025 al n. 638/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2 Pt_3
, elettivamente domiciliati in VIA VIANI 3 46100 MANTOVA
[...]
presso lo studio dell'avv. Parte_3
ricorrente
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuto pagina 1 di 6 E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Interdizione (COLLEGIO), rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/07/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e : “IN VIA Parte_1 Parte_2
PRINCIPALE: nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una totale incapacità di intendere e di volere, l'interdizione del Sig. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] e residente C.F._3
in Roncoferraro (MN), Via Nazario Sauro n.11, Cap 46037, nominando Tutore il di lui padre Sig. con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
in via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una parziale capacità di intendere e di volere in capo al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] e residente C.F._3
in Roncoferraro (MN), Via Nazario Sauro n.11, Cap 46037, l'inabilitazione dello stesso, nominando Curatore il padre Sig. con ogni Parte_1
conseguenza di legge”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti di causa;
o s s e r v a
i ricorrenti hanno chiesto la interdizione o in subordine la inabilitazione de figlio pagina 2 di 6 a causa delle sue patologie ed al fine di tutelarlo. Hanno Controparte_1
esposto altresì che recentemente il figlio risulta indagato nel procedimento penale n. 2157/2025 Mod. 21 per avere commesso il reato previsto all'art. 600- ter c.p., in ragione del quale, in data 26.02.2025, ha subito la CP_1
perquisizione e conseguente sequestro di alcuni device elettronici ed il fatto ha procurato uno stato di elevato turbamento psichico con conseguente necessità di modificare la terapia farmacologica in uso fino a quel momento, così come documentato dal Referto di PS a firma della Dott.ssa in Persona_1
data 2.03.2025.
Il padre (C.F. ) oppure la madre Parte_1 C.F._1
(C.F. si erano dichiarati Parte_2 C.F._2
disponibili ad assumere l'ufficio di tutore o curatore.
I ricorrenti hanno chiesto CTU medico-legale al fine di accertare lo stato di incapacità del figlio.
Alla udienza dell'11 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento è stato rinviato per la decisione all'udienza del 21 ottobre 2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato, ma gli atti del procedimento vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la valutazione sull'apertura di una amministrazione di sostegno.
In primo luogo appare necessario ricordare che interdizione ed inabilitazione rappresentano i due istituti più limitativi della capacità di agire di una persona che quindi devono necessariamente essere riservati ai casi nei quali il soggetto interdicendo o inabilitando si trovi in uno stato di abituale infermità di mente che pagina 3 di 6 lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.
Nel corso del tempo, soprattutto dopo la introduzione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno, si è via via manifestata in giurisprudenza una radicale avversità verso l'uso di tali istituti per i risvolti gravemente limitativi sulla sfera della persona beneficiaria privilegiando invece l'istituto egualmente tutelante, ma meno invasivo, dell'Amministrazione di sostegno.
Il certificato medico prodotto in atti dai ricorrenti esclude che il minore si trovi in questo stato mentale
Alla luce della certificazione medica prodotta in atti va radicalmente escluso che il minore si trovi in uno stato abituale di infermità di mente che lo renda pagina 4 di 6 incapace al punto da dover essere interdetto o inabilitato.
Al contrario, poiché esiste l'istituto dell'Amministrazione di sostengo, che serve proprio a garantire una persona che si trovi nelle condizioni nelle quali versa il figlio a causa delle sue patologie, ritiene il Collegio che vada adottata la CP_1
soluzione che si presenti come meno invasiva sulla capacità d'agire del minore e che non lo privi del tutto della sua autodeterminazione, ma che al contrario lo possa aiutare ad evitare di essere aggirato nel compimento degli atti quotidiani e che possa assumersi obbligazioni di cui non abbia piena consapevolezza grazie all'affiancamento di un Amministratore di sostegno.
Peraltro ne l'interdizione, ne l'inabilitazione e neppure l'istituto dell'Amministrazione di sostegno, hanno alcun riflesso sulla eventuale responsabilità penale della parte destinataria della relativa statuizione sicché una tale sentenza non si dimostrerebbe neppure tutelante sotto il profilo della responsabilità personale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura di una amministrazione di sostegno a favore di
[...]
C.F. ) segnalando che i genitori CP_1 C.F._3 [...]
C.F. ) e la madre Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 5 di 6 (C.F. si erano dichiarati disponibili ad assumere C.F._2
l'ufficio di tutore o curatore;
3) Nulla per le spese;
Così deciso in Mantova, il 23 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Famiglia
Il Collegio, composto dai seguenti Sigg. Magistrati:
Dott. Giorgio Bertola Presidente Relatore
Dott.ssa Valeria Monti Giudice
Dott.ssa Elisabetta Pagliarini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo Grado iscritta al ruolo il 18/03/2025 al n. 638/2025
R.G., promossa con ricorso depositato in data 18/03/2025
DA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. difesi dall'avv. Parte_2 C.F._2 Pt_3
, elettivamente domiciliati in VIA VIANI 3 46100 MANTOVA
[...]
presso lo studio dell'avv. Parte_3
ricorrente
CONTRO
C.F. ), Controparte_1 C.F._3
convenuto pagina 1 di 6 E CON L'INTERVENTO
Pubblico Ministero intervenuto avente per oggetto: Interdizione (COLLEGIO), rimessa al Collegio in decisione all'udienza del 10/07/2025 nella quale le parti hanno formulato le seguenti
CONCLUSIONI
- per e : “IN VIA Parte_1 Parte_2
PRINCIPALE: nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una totale incapacità di intendere e di volere, l'interdizione del Sig. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] e residente C.F._3
in Roncoferraro (MN), Via Nazario Sauro n.11, Cap 46037, nominando Tutore il di lui padre Sig. con ogni conseguenza di legge;
Parte_1
in via subordinata: nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta una parziale capacità di intendere e di volere in capo al Sig. (C.F. Controparte_1
), nato il [...] a [...] e residente C.F._3
in Roncoferraro (MN), Via Nazario Sauro n.11, Cap 46037, l'inabilitazione dello stesso, nominando Curatore il padre Sig. con ogni Parte_1
conseguenza di legge”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Letti gli atti di causa;
o s s e r v a
i ricorrenti hanno chiesto la interdizione o in subordine la inabilitazione de figlio pagina 2 di 6 a causa delle sue patologie ed al fine di tutelarlo. Hanno Controparte_1
esposto altresì che recentemente il figlio risulta indagato nel procedimento penale n. 2157/2025 Mod. 21 per avere commesso il reato previsto all'art. 600- ter c.p., in ragione del quale, in data 26.02.2025, ha subito la CP_1
perquisizione e conseguente sequestro di alcuni device elettronici ed il fatto ha procurato uno stato di elevato turbamento psichico con conseguente necessità di modificare la terapia farmacologica in uso fino a quel momento, così come documentato dal Referto di PS a firma della Dott.ssa in Persona_1
data 2.03.2025.
Il padre (C.F. ) oppure la madre Parte_1 C.F._1
(C.F. si erano dichiarati Parte_2 C.F._2
disponibili ad assumere l'ufficio di tutore o curatore.
I ricorrenti hanno chiesto CTU medico-legale al fine di accertare lo stato di incapacità del figlio.
Alla udienza dell'11 luglio 2025, ritenuta la causa matura per la decisione, il procedimento è stato rinviato per la decisione all'udienza del 21 ottobre 2025.
Il ricorso è infondato e va rigettato, ma gli atti del procedimento vanno trasmessi al Giudice Tutelare per la valutazione sull'apertura di una amministrazione di sostegno.
In primo luogo appare necessario ricordare che interdizione ed inabilitazione rappresentano i due istituti più limitativi della capacità di agire di una persona che quindi devono necessariamente essere riservati ai casi nei quali il soggetto interdicendo o inabilitando si trovi in uno stato di abituale infermità di mente che pagina 3 di 6 lo renda incapace di provvedere ai propri interessi.
Nel corso del tempo, soprattutto dopo la introduzione dell'istituto dell'Amministrazione di sostegno, si è via via manifestata in giurisprudenza una radicale avversità verso l'uso di tali istituti per i risvolti gravemente limitativi sulla sfera della persona beneficiaria privilegiando invece l'istituto egualmente tutelante, ma meno invasivo, dell'Amministrazione di sostegno.
Il certificato medico prodotto in atti dai ricorrenti esclude che il minore si trovi in questo stato mentale
Alla luce della certificazione medica prodotta in atti va radicalmente escluso che il minore si trovi in uno stato abituale di infermità di mente che lo renda pagina 4 di 6 incapace al punto da dover essere interdetto o inabilitato.
Al contrario, poiché esiste l'istituto dell'Amministrazione di sostengo, che serve proprio a garantire una persona che si trovi nelle condizioni nelle quali versa il figlio a causa delle sue patologie, ritiene il Collegio che vada adottata la CP_1
soluzione che si presenti come meno invasiva sulla capacità d'agire del minore e che non lo privi del tutto della sua autodeterminazione, ma che al contrario lo possa aiutare ad evitare di essere aggirato nel compimento degli atti quotidiani e che possa assumersi obbligazioni di cui non abbia piena consapevolezza grazie all'affiancamento di un Amministratore di sostegno.
Peraltro ne l'interdizione, ne l'inabilitazione e neppure l'istituto dell'Amministrazione di sostegno, hanno alcun riflesso sulla eventuale responsabilità penale della parte destinataria della relativa statuizione sicché una tale sentenza non si dimostrerebbe neppure tutelante sotto il profilo della responsabilità personale.
Nulla per le spese.
P.Q.M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Rigetta il ricorso;
2) Dispone la trasmissione della presente sentenza al Giudice Tutelare per l'apertura di una amministrazione di sostegno a favore di
[...]
C.F. ) segnalando che i genitori CP_1 C.F._3 [...]
C.F. ) e la madre Parte_1 C.F._1 Parte_2
pagina 5 di 6 (C.F. si erano dichiarati disponibili ad assumere C.F._2
l'ufficio di tutore o curatore;
3) Nulla per le spese;
Così deciso in Mantova, il 23 ottobre 2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
- Dott. Giorgio Bertola -
pagina 6 di 6