Ordinanza cautelare 18 novembre 2024
Sentenza 18 giugno 2025
Rigetto
Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 24/04/2026, n. 3229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3229 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03229/2026REG.PROV.COLL.
N. 06563/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6563 del 2025, proposto da CA D'BA, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Misserini, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della difesa, Arsenale Militare Marittimo di Taranto, Formez Pa, ciascuno in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Giovanni Del Giudice, Giorgio Galasso, Gaetano Mele, Davide Sinisi, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 11911 del 18 giugno 2025
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, dell’Arsenale Militare Marittimo di Taranto e di Formez Pa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il consigliere Ofelia TA;
Viste le conclusioni delle parti, come da verbale.;
AT e IT
1. L’oggetto del presente giudizio è costituito:
- dal provvedimento del 15 maggio 2024, pubblicato sul sito del Ministero della difesa in data 16 maggio 2024, con cui il Direttore generale del personale civile ha approvato la graduatoria finale di merito del corso-concorso pubblico per esami per il reclutamento di complessive 315 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nell’Area funzionale II, fascia retributiva F2, nei ruoli dell’Amministrazione della difesa, da impiegare presso l’Arsenale militare marittimo di Taranto per il profilo professionale ST45 – Assistente tecnico per l’informatica;
- dai verbali n. 13 (di correzione della prova pratica finale del concorso) del 7 marzo 2024 e n. 14 del 3 aprile 2024, (recante la graduatoria di merito);
- dall’avviso, pubblicato sul sito del Ministero della difesa del 26 marzo 2024, relativo alla prova pratica finale, con cui si dava atto ai concorrenti della possibilità di “visionare il punteggio ottenuto per la suddetta prova accedendo con le proprie credenziali all’area riservata sul portale INPA”;
- dal decreto del Ministro della difesa adottato di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione in data 20 luglio 2021, relativo alle modalità di svolgimento del suddetto corso-concorso, nella parte in cui sancisce il superamento della prova pratica finale solo per il tramite del raggiungimento di un punteggio minimo di 21/30;
- del bando di concorso (G.U. IV Serie speciale concorsi ed esami, n. 92 del 22 novembre 2022);
- da tutti gli atti antecedenti, conseguenti o comunque connessi della procedura.
2. Tali provvedimenti sono stati impugnati con ricorso, corredato di motivi aggiunti, inizialmente proposto al T.a.r. per la Puglia, Sezione staccata di Lecce e successivamente riassunto dinanzi al T.a.r. per il Lazio, dal sig. D’BA CA sulla base dei seguenti motivi:
a) in limine , violazione e/o falsa applicazione dell’art. 17, co. 3 e co. 4, l. n. 400/1988;
b) violazione e/o falsa applicazione dell’art 9 del d.P.R. n. 686/1957, dell’art. 97 Cost., dell’art. 35- quater del d.lgs n. 165/2001, difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, contraddittorietà, illogicità manifesta, violazione del principio di economicità, celerità, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa;
c) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 co. 2 della lex specialis, dell’art. 8, co. 2 del d.m. 20 luglio 2021, dell’art. 35 del d.lgs n. 165/2001, dell’art. 35- quater del d.lgs n. 165/2001, violazione e/falsa applicazione dall’allegato A del “nuovo sistema di classificazione del personale civile del Ministero della difesa”, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, illogicità, irragionevolezza;
d) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 12, d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere sotto diversi profili, motivazione carente, insufficiente, incongrua e/o apparente;
e) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 co. 2 della lex specialis , dell’art. 8, co. 2, d.m. 20 luglio 2021, dell’art. 35 -quater del d.lgs n.165/2001, dell’art. 7 co. 2, d.P.R. n. 487/1994, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, illogicità, irragionevolezza;
f) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, co. 3, lett. a) e dell’art. 35, co. 3, lett. b) del d.lgs n. 165/2001, dell’art. 11 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 5 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 686/1957, violazione del principio dell’anonimato della prova d’esame, violazione del principio della segretezza della prova d’esame, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, illogicità, irragionevolezza, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e dei principi di imparzialità, trasparenza ed omogeneità nei procedimenti concorsuali;
g) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 del bando di concorso, dell’art. 9 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 3 del d.P.R. n. 686/1957, violazione e/o falsa applicazione delle disposizioni del Codice delle pari opportunità, dell’art. 57 del d.lgs n. 165/2001, motivazione carente;
h) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della l. n. 241/90, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, violazione e/o falsa applicazione art. 97 Cost., del d.l. n. 104/2020, conv. in l. 126/2020, eccesso di potere per sviamento;
i) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 Cost., dell’art. 35, co. 3, lett. a), dell’art. 35, co. 3, lett. b) e dell’art. 35 quater co.2 del d.lgs n. 165/2001, dell’art. 11 e dell’art. 14 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 5 e dell’art. 7 del d.P.R. n. 686/1957, violazione del principio dell’anonimato della prova d’esame, violazione del principio della segretezza della prova d’esame, eccesso di potere sotto diversi profili, sviamento, illogicità, irragionevolezza, violazione del principio della par condicio tra i concorrenti e dei principi di imparzialità, trasparenza ed omogeneità nei procedimenti concorsuali;
l) sull’istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a.: violazione dell’art. 3 della l. n. 241/1990, violazione e/o falsa applicazione degli artt. 22 ss. della l. n. 241/1990, eccesso di potere sotto vari profili, illogicità, irragionevolezza;
m) eccesso di potere sotto diversi profili, violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione.
3. Con i medesimi atti il ricorrente ha anche domandato “la declaratoria di illegittimità del modus operandi dell’Amministrazione nella gestione della prova pratica, con ogni consequenziale effetto in ordine al suo annullamento ed alla sua ripetizione”.
4. Con la sentenza n. 11911 del 18 giugno 2025 il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, compensando tra le parti le spese di lite.
5. L’originario ricorrente ha chiesto al Consiglio di Stato di riformare, previa sospensione dell’esecutività, la suddetta pronuncia, affidando il proprio appello a sette motivi così rubricati:
I - error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione artt. 9 d.P.R. n. 686/57; 97 Cost.; 35- quater TUPI, difetto assoluto di attribuzione, eccesso di potere sotto diversi profili;
II - error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione allegato a del “nuovo sistema di classificazione del personale civile del ministero della difesa”; artt. 11 co. 2 lex specialis ; art. 8 co. 2 d.m. 20.7.2021; art. 35 TUPI; art. 7, co. 2, d.P.R. n. 487/94. eccesso di potere sotto diversi profili;
III - error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione art. 12 d.P.R. n. 487/94, eccesso di potere sotto diversi profili;
IV - error in iudicando , violazione e/o falsa applicazione artt. 97 Cost.; 35 co. 3 lett. a) e lett. b) TUPI; 35- quater co. 2 TUPI; 11 e 14 d.P.R. n. 487/94; 5 e 7 d.P.R. n. 686/57; principio di imparzialità, trasparenza, omogeneità, par condicio , anonimato e segretezza; eccesso di potere;
V - error in iudicando, violazione e/o falsa applicazione d.lgs n. 198/06; artt. 5 lex specialis; 9 d.P.R. n. 487/94; 3 d.P.R. n. 686/57; 57 TUPI, motivazione carente;
VI - error in iudicando . violazione e/o falsa applicazione artt. 1 l. n. 241/90; 97 Cost.; d.l. n. 104/20; art. 35, co. 3, lett. a) e b), 35- quater, co. 2 e 57 TUPI; 11, 9, 14 d.P.R. n. 487/94; 3, 5, 7 d.P.R. n. 686/57; 5 lex specialis ; principio dell’anonimato, segretezza, par condicio, imparzialità, trasparenza ed omogeneità nei procedimenti concorsuali; eccesso di potere sotto diversi profili;
VII - error in iudicando , violazione dei principi di trasparenza e buona amministrazione, eccesso di potere sotto diversi profili.
6. Si sono costituiti in giudizio il Ministero della difesa, l’Arsenale militare marittimo di Taranto e Formez P.A., eccependo l’inammissibilità e l’infondatezza nel merito dell’appello.
7. All’udienza in camera di consiglio del 18 settembre 2025 l’appellante ha rinunciato alla sospensiva, domandando la sollecita fissazione dell’udienza pubblica di discussione del merito.
8. Con memoria del 15 novembre 2025 l’appellante ha ulteriormente sviluppato le sue argomentazioni, insistendo nelle conclusioni già formulate e, in data 17 dicembre 2025, l’Amministrazione ha presentato istanza di passaggio in decisione.
9. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata, infine, trattenuta in decisione.
10. Nella sentenza appellata il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso ed i motivi aggiunti, ritenendo applicabile al concorso in questione non il d.P.R. n. 686/1957 invocato dal ricorrente (che ha ottenuto in esito alla prova pratica il punteggio di 18,5/30), ma l’art. 7 del d.P.R. n. 487/1994 che, nella formulazione vigente al momento dell’emanazione del bando, richiedeva per il superamento delle prove scritte e delle prove teorico-pratiche dei concorsi pubblici la votazione di almeno 21/30. Il T.a.r. ha altresì reputato infondate le doglianze formulate dal ricorrente per ottenere la ripetizione della prova pratica finale del concorso, giudicando che quest’ultima fosse stata legittimamente articolata dalla Commissione in due fasi complementari (questionario a risposta multipla e test di programmazione) pienamente corrispondenti alle previsioni del bando e agli insegnamenti ricevuti dai candidati durante il corso di formazione ed organizzate secondo modalità di svolgimento tali da garantire trasparenza e par condicio tra i candidati e da evitare il più possibile il rischio di manipolazioni dei risultati e l’attribuzione di indebiti vantaggi a qualcuno dei partecipanti.
11. Con il primo motivo l’appellante ha lamentato l’erroneità della suddetta pronuncia, nella quale il T.a.r. avrebbe omesso di valutare la natura speciale, sotto molteplici profili, del d.P.R. n. 686/1957, tra l’altro richiamato dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021 recante la disciplina del concorso, che ne avrebbe impedito l’abrogazione ad opera del d.P.R. n. 487/1994.
12. Con il secondo motivo l’appellante ha, poi, riproposto le censure concernenti la pretesa “illegittima duplicazione della prova pratica”, articolata dalla Commissione in due distinte prove - un test di programmazione e una prova a quiz (involgente le varie tematiche afferenti al corso) – non previste dal bando, che l’avrebbero resa “del tutto inidonea” a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, nonché ad accertare il possesso delle competenze dei candidati.
13. In particolare, secondo l’appellante, l’Amministrazione, una volta adottata la scelta di sottoporre i candidati ad una prova pratica mediante somministrazione di quesiti a risposta multipla, astrattamente involgenti le aree tematiche oggetto di formazione (comprensivi di quesiti Excel e VBA), non avrebbe potuto prevedere “anche una prova pratica <<pura>>”, risultando, inoltre, l’attività di programmazione informatica oggetto di tale prova estranea al profilo professionale come richiesto e definito dalla lex specialis.
14. Con il terzo ed il quarto motivo l’appellante ha, quindi, censurato, da un lato, il difetto di motivazione della sentenza del T.a.r., nella parte relativa alla congruità dei criteri individuati per la valutazione della prova pratica che, essendo anch’essi del tutto inidonei allo scopo, non avrebbero neppure permesso l’utilizzo del voto numerico, dall’altro, le modalità di espletamento della prova stessa, che non avrebbero adeguatamente garantito la trasparenza, l’anonimato e la par condicio tra i concorrenti, in special modo a causa dello svolgimento asincrono dei test, nonostante il numero esiguo dei candidati, e della facoltà concessa ai concorrenti di scegliere autonomamente il proprio codice segreto.
15. Con gli ultimi tre motivi l’originario ricorrente ha, infine, dedotto la insufficiente valutazione nella sentenza appellata delle sue doglianze relative alla composizione della Commissione esaminatrice (nella quale sarebbero mancati tecnici informatici), alla violazione delle disposizioni in tema di pari opportunità e alla dimostrazione della irragionevolezza ed illogicità della prova pratica e della applicazione della soglia dei 21/30 che avrebbe potuto trarsi, a suo dire, dalla mancata copertura, all’esito del concorso, di tutti i posti disponibili, nonché alla illegittimità del modus operandi dell’Amministrazione, che avrebbe trovato anche conferma nella documentazione successivamente acquisita attraverso l’istanza di accesso.
16. Tali censure non sono fondate e devono essere respinte per le ragioni di seguito illustrate.
17. Non meritevole di accoglimento deve essere preliminarmente ritenuto il primo motivo di appello, stante la correttezza della tesi accolta dal T.a.r. circa l’impossibilità di applicare nel caso in questione la risalente disciplina dell’art. 9 del d.P.R. n. 686/1957, definitivamente superata dall’entrata in vigore delle regole fissate dal d.P.R. n. 487/1994, attuazione della legge delega n. 421/1992 ( “Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale” ) e dell’art. 41 del d.lgs. n. 29/1993. A ciò deve aggiungersi, come precisato dalla difesa dell’Amministrazione, che “l’art. 7 del d.P.R. …nella sua formulazione vigente al momento dell’emanazione del bando di concorso non impediva nei concorsi per la qualifica funzionale messa a bando nel caso di specie la definizione di una soglia di sbarramento pari ad almeno 21/30” e che i pretesi profili di “specialità” della normativa del 1957 rispetto alla nuova disciplina non appaiono in alcun modo sufficienti ad impedirne l’abrogazione, vertendo le osservazioni del ricorrente su elementi non caratterizzanti della fattispecie o, comunque, non decisivi (come la mancanza nella procedura di concorso indetta dal Ministero della difesa della prova orale o la natura statale dell’Amministrazione destinataria dei vincitori, o, ancora, l’asserita incompatibilità dell’art. 35 -quater del d.lgs. n. 165/2001 con il d.P.R n. 487/1994). Da un lato, infatti, secondo quanto stabilito dall’art. 41 del d.lgs. n. 29/1993, le disposizioni previgenti erano destinate ad applicarsi solo fino all’entrata in vigore del nuovo regolamento governativo in materia, costituito, appunto, dal d.P.R. n. 487/1994 che, al momento dell’emissione del bando di concorso, prevedeva la soglia dei 21/30 per il superamento delle prove scritte e tecnico-pratiche e, dall’altro, l’art. 35- quater del d.lgs. n. 165/2001non risulta contenere alcuna norma direttamente incompatibile con tale regola, non potendo, di conseguenza, esercitare al riguardo nessuna efficacia abrogativa né esplicita, né tantomeno implicita.
18. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, in quanto la cosiddetta “prova d’arte” così come articolata dalla Commissione in due fasi complementari appare non contrastare con l’art. 11 del bando di gara, a norma del quale la prova pratica era finalizzata “ad accertare la preparazione e la capacità professionale dei candidati nell’ambito delle aree tematiche oggetto di formazione e correlate alle mansioni da svolgere in caso di assunzione”. Dovendo verificare, per precisa indicazione del bando, sia le capacità operative e professionali degli aspiranti assistenti informatici, sia la complessiva preparazione da essi raggiunta in esito al corso frequentato nelle varie aree di interesse, l’Amministrazione risulta, infatti, aver adottato, nell’esercizio della sua discrezionalità anche tecnica, una determinazione ragionevole e congrua, perfettamente in linea e non in violazione delle disposizioni della lex specialis del concorso, che non presupponeva una prova necessariamente “unica”, ma anzi, come anticipato, prescriveva di testare le competenze raggiunte dai candidati non su di un solo specifico argomento (come sarebbe probabilmente accaduto nel caso di somministrazione soltanto della prova di programmazione), ma nelle varie aree tematiche che erano state oggetto della formazione.
19. Tale ricostruzione delle regole organizzative di base del concorso non è in alcun modo inficiata neppure dal riferimento, contenuto nell’art. 7 comma 2 del d.P.R. del 1994, alla predisposizione di “test bilanciati…ovvero…prove pratiche attitudinali” , espresso in termini di mera facoltà dell’Amministrazione e non di obbligo degli uffici di scelta tra due opzioni in rigida alternativa. Quanto al concreto contenuto della prova d’arte, e, in particolare, della fase consistente nel test di programmazione, occorre, poi, notare, come già sottolineato dal T.a.r., che la materia della programmazione rappresentava parte integrante del programma di insegnamento del corso di formazione seguito dai candidati, diffusamente trattata anche nella dispensa a disposizione dei concorrenti, essendo, tra l’altro, la programmazione VBA in Excel “estesamente utilizzata dal personale informatico operante in Arsenale” per la personalizzazione e creazione di routine di calcolo, per l’ottimizzazione dei processi interni, la riduzione del rischio di errori umani e l’aumento della coerenza nell’elaborazione dei dati.
20. Non condivisibili sono anche le doglianze espresse al terzo motivo circa i criteri di valutazione della prova stessa, che sarebbero stati estremamente generici ed inidonei allo scopo. Sul punto deve evidenziarsi che i criteri elaborati dalla Commissione sono stati specificamente individuati non con riguardo agli aspetti formali di realizzazione del codice, ma in relazione al suo risultato finale e ai 10 step per raggiungerlo, proprio al fine di valutare il funzionamento di quanto elaborato dal candidato e di poter giudicare la preparazione e la professionalità raggiunta da ciascun concorrente in modo oggettivo ed imparziale e rappresentano, perciò, una base del tutto adeguata per l’utilizzo del voto numerico, come opportunamente osservato dal T.a.r. Sul punto questo Consiglio di Stato ha, del resto, più volte ribadito che “in mancanza di una disposizione contraria, il voto numerico esprime e sintetizza l'apprezzamento tecnico compiuto dalla commissione esaminatrice in ordine alle prove d'esame o ai titoli dei partecipanti al concorso, recando in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, a condizione però che la commissione stessa abbia preventivamente fissato i criteri di massima della valutazione, che sovrintendono all'assegnazione del voto, in modo tale da consentire di verificare a posteriori l'omogeneità delle valutazioni effettuate e la gradualità dei giudizi espressi mediante l'indicazione della cifra numerica: ciò per la ragione che ove i criteri di massima siano stati predeterminati in modo analitico, il candidato dispone di un adeguato parametro di riscontro del voto numerico, tale da consentirgli di comprendere, in modo esaustivo, le valutazioni riferite alla propria prova: detti criteri assolvono una precisa funzione di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa, rappresentando un adeguato canone di esplicazione e verifica della coerenza delle scelte operate dalla commissione, tradottesi nell'assegnazione del voto numerico o nella mera valutazione d'inidoneità, che consente al candidato di comprendere appieno i motivi e al giudice di ricostruire l'iter logico che ha condotto la commissione ad attribuire quel voto” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036; Sez. VII, 19 settembre 2024 n. 7677). Ciò risulta puntualmente avvenuto nel caso di specie, in cui la Commissione esaminatrice, in particolare nel verbale n. 12 del 15 febbraio 2024 (All. n. 10 del Ministero della difesa), ha stabilito criteri precisi e congrui per la valutazione delle due fasi della cd. “prova d’arte”, del tutto idonei a costituire la base per la assegnazione del voto numerico.
21. Dai documenti in atti e da tutte le caratteristiche della procedura in questione, infondate si rivelano, inoltre, le censure formulate dal ricorrente al quarto motivo sulle concrete modalità di svolgimento della prova pratica che non avrebbero adeguatamente garantito, a suo dire, il rispetto dei fondamentali principi di trasparenza e par condicio tra i concorrenti.
22. L’Amministrazione ha illustrato nella sua relazione le ragioni di garanzia della parità di trattamento e dell’uniformità nelle valutazioni che l’hanno spinta alla scelta di elaborare una sola traccia del test di programmazione, da somministrare in tempi diversi ai due gruppi di candidati, così come le precauzioni adottate per evitare qualsiasi indebito vantaggio per i concorrenti che avessero affrontato la prova in seconda battuta. Lo stesso può dirsi in rapporto alle circostanze che, sempre secondo l’appellante, avrebbero messo a repentaglio l’anonimato dei partecipanti al concorso, essendo, anche in questo caso, la determinazione della Commissione (di dare a ciascun candidato l’opportunità di scegliere il suo codice segreto) stata adottata per garantire l’assoluta privacy, nonché per assicurare l’integrità e la genuinità del contenuti degli elaborati una volta ultimati, senza alcuna ingerenza esterna, evitando così le contestazioni che sarebbero potute sorgere in caso di assegnazione d’ufficio di un codice che avrebbe avuto come presupposto la conoscenza dei nomi dei concorrenti. Sul punto può notarsi che nella già citata relazione depositata dall’Amministrazione in primo grado sono, poi, puntualmente descritti tutti gli specifici adempimenti seguiti per preservare gli elaborati da qualsiasi manomissione, coerenti, come necessario, con la tipologia e la natura della prova sostenuta dai candidati (test di programmazione). A ciò devono sommarsi la mancanza di qualsiasi principio di prova di effettive interferenze da parte dei concorrenti o di terzi sul corretto svolgimento della procedura, come pure di qualunque rischio di compromissione dell’originalità e genuinità delle prove di programmazione che, sia pure non soggette per loro natura a timbri, vidimazioni o firme, sono state opportunamente garantite attraverso il meccanismo della cifratura e tutte le altre modalità di salvaguardia adottate durante lo svolgimento del concorso.
23. Devono essere, infine, respinti anche gli ulteriori motivi svolti dall’appellante in rapporto alla composizione della Commissione di concorso, alla pretesa violazione delle pari opportunità e ad altre asserite irregolarità che sarebbero state desumibili dagli ulteriori documenti acquisiti attraverso l’esercizio del diritto di accesso.
24. Da un lato i commissari scelti tra i dipendenti della Marina Militare con oltre dieci anni di servizio nel settore e/o di alta formazione appaiono corrispondere pienamente a quanto richiesto dal d.P.R. n. 487/1994 e la mancanza nella Commissione di commissari di sesso femminile non risulta aver potuto ledere o discriminare in alcun modo il ricorrente – che come sottolineato dal T.a.r. non ha addotto al riguardo alcuna condotta pregiudizievole anche solo in astratto posta in essere nei suoi confronti - dall’altro, il documento denominato “esame profilo pratico ST45 prova di programmazione”, consistente in un semplice foglio distribuito ai candidati con obiettivi e modalità di svolgimento della prova pratica non appare in grado di inficiare la regolarità del test, svoltosi, come detto, al PC mediante file informatico pienamente tracciabile e reso immodificabile alla conclusione della prova tramite apposita cifratura. La circostanza per la quale il concorso in questione non si sia concluso con la copertura di tutti i posti disponibili non può, infine, essere considerata indicativa della pretesa inidoneità della prova pratica svolta alla selezione dei candidati per le professionalità ricercate dall’Amministrazione.
25. In conclusione, per le argomentazioni che precedono, tutte le censure articolate dall’appellante devono essere respinte.
26. Per la natura delle questioni trattate e per la complessità della controversia le spese del grado di appello possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese del grado di appello
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo AT, Presidente
Silvia Martino, Consigliere
Giuseppe Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Ofelia TA, Consigliere, Estensore
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| Ofelia TA | Vincenzo AT |
IL SEGRETARIO