Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 11/06/2025, n. 2991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2991 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
NRG 478/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Sezione Specializzata in materia di Impresa
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere -
- dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunziare la presente
SENTENZA
nel processo d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6745/2021, pubblicata il 21.7.2021, iscritto al n. 478/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi e pendente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. , difeso e Parte_1 C.F._1 rappresentato dagli avv.ti Alessandro Giani (C.F. , Raffaele Falce (C.F. C.F._2
), Michele Clavelli (C.F. , Gaspare Salamone (C.F. C.F._3 C.F._4
); C.F._5
- Appellante -
E
con sede legale in Assago, Milano Fiori, via del Bosco Rinnovato Controparte_1
n. 8, in persona del legale rappresentante pro-tempore , difesa e rappresentata Controparte_2 dagli avv.ti Piero Fattori (C.F. , Antonio Auricchio (C.F. C.F._6
), (C.F. ), Salvatore Gaudiello C.F._7 Controparte_3 C.F._8
(C.F. ), Francesco Alongi (C.F. e Luigi Zufacchi C.F._9 C.F._10
(C.F. ; C.F._11
- Appellata-
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 9.01.2019 , titolare dell'omonima impresa Parte_1
individuale, esponeva:
a) di essere un imprenditore esercente l'attività di trasporto merci per conto terzi;
b) di aver acquistato nell'anno 2006, attraverso distributori o network di rivenditori autorizzati dal fabbricante, due autocarri di portata superiore alle 6 tonnellate e precisamente: Parte_2
(matricola per la somma di € 90.000,00 e (matricola C.F._12 Parte_2
per la somma di € 99.600,00; C.F._13
c) che la Commissione Europea, con decisione del 19.7.2016, aveva accertato che i costruttori
Contr
UL, ML, VE e Gruppo AF avevano realizzato, tra il 1997 ed il 2011, accordi collusivi per il coordinamento dei prezzi di listini all'ingrosso da applicare nello Spazio
Economico Europeo (SEE), nonché per il coordinamento delle tempistiche di introduzione delle tecnologie antinquinamento (da Euro 3 a Euro 6) e, infine, per il trasferimento sui clienti finali dei costi di adeguamento a tali direttive ambientali;
d) che l'accertamento in questione si era concluso con una procedura transattiva (c.d.
“settlement”) con cui erano state irrogate sanzioni pecuniarie ammontanti, complessivamente, ad €
2.926.499,00;
e) che da tali pratiche era conseguito, per l'attore, un danno da sovrapprezzo individuato in €
37.920,00, pari al 20% del prezzo di acquisto degli autoveicoli indicati.
Per tali ragioni l'attore chiedeva al Tribunale di:
“Dichiarare la responsabile di intesa Controparte_5
anticoncorrenziale con le altre case automobilistiche indicate nella decisione della C.E. 19.07.2016 con ripercussioni: 1) sul coordinamento dei prezzi dei listini all'ingrosso degli autocarri medi e pesanti nello spazio economico europeo (SEE); 2) sulla tempistica di introduzione delle tecnologie di riduzione delle immissioni;
3) sul trasferimento ai clienti dei costi delle dette tecnologie (cd.
“sovrapprezzo”);
per l'effetto, condannare la società convenuta al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 3/2017 e dei richiamati artt. 1223-1226-1227 c.c., danni cagionati dall'intesa anticoncorrenziale con riferimento sia al cd. sovrapprezzo, stimabile nel caso di specie, sulla scorta degli studi degli uffici della C.E. che quantifica, nel caso di trust tra imprese,
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nella misura del 20% del prezzo di acquisto il danno per il consumatore finale, per complessivi
Euro 37.920 (pari, appunto, al 20% del prezzo di acquisto degli autoveicoli elencati in narrativa); sia al minor valore degli autocarri acquistati rispetto a quelli di classe ambientale superiore e nella perdita dal 1° gennaio 2016 per i proprietari di veicoli Euro 2 acquistati nuovi del rimborso delle accise e nei minori rimborsi dei pedaggi autostradali, ai quali dal 2005 si applica il coefficiente di classe ambientale da liquidarsi questi ultimi in via equitativa;
ovvero condannarla al pagamento di quell'altra somma eventualmente diversa, maggiore o minore, accertata in corso di causa ovvero liquidata in via equitativa nell'importo ritenuto di giustizia. Il tutto maggiorato degli interessi legali dal dì del singolo acquisto all'effettivo soddisfo;
condannare, inoltre, la al pagamento delle spese ed Controparte_1
onorari di causa, oltre IVA, CPA e maggiorazione come per legge, da attribuirsi ai sottoscritti procuratori antistatari”.
La convenuta si costituiva in giudizio impugnando la domanda attrice ed eccependo:
1. l'incompetenza del Tribunale di Napoli ex artt. 19 e 20 c.p.c.;
2. la propria carenza di legittimazione passiva, in quanto società non destinataria della
Decisione della Commissione, avendo svolto solo una funzione di supporto e di
Parte coordinamento della rete italiana di distributori indipendenti di autocarri non essendosi mai occupata dell'importazione dei veicoli;
3. l'intervenuta prescrizione quinquennale del diritto azionato e la non applicabilità delle norme sostanziali del D.lgs. n.3/2017.
All'udienza del 18 maggio 2021 la causa veniva assegnata in decisione previa concessione dei termini di cui all'art 190 c.p.c. ed il Tribunale, con la sentenza n.6745/21, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla convenuta, dichiarava la carenza di legittimazione passiva della
[...]
Controparte_1
A sostegno della decisione il Tribunale osservava che “la parte attrice non ha dimostrato perché dell'asserito danno azionato in causa dovrebbe essere chiamata a rispondere CP_1
posto che ai sensi dell'art. 2055, comma I, c.c., la corresponsabilità per così dire
[...]
esterna per un illecito presuppone una compartecipazione diretta del soggetto, in termini di efficienza causale, rispetto al verificarsi del fatto dannoso, il che difetta totalmente nel caso di specie, anzi concretizza proprio una ipotesi inversa.
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In effetti la legittimazione di non può certo derivare dall'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento svolta della capogruppo atteso che l'attività di Controparte_6 direzione e coordinamento può essere invocata ai sensi dell'art. 2497 c.c. solo per sostenere la responsabilità della capogruppo per atti pregiudizievoli compiuti dalla controllata e non, certamente, per chiamare a rispondere la società controllata ( per una Controparte_1 condotta eventualmente tenuta dalla capogruppo ( ”. Controparte_6
Con atto di citazione notificato il 4.2.2022 il ha proposto appello, censurando la Pt_1 suddetta sentenza nella parte in cui ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Secondo l'appellante, la parte convenuta sarebbe stata responsabile Controparte_1
del comportamento anticoncorrenziale posto in essere dalla propria controllata olandese,
[...] trattandosi di un'unica “unità economica”, come definita dalla giurisprudenza CP_6
comunitaria.
Per tale ragione l'appellante ha concluso chiedendo:
“- In via preliminare
Dichiarare, per tutte le ragioni esposte in narrativa la legittimazione passiva della società
. Controparte_1
- In via principale di merito
Dichiarare la Società responsabile dei danni conseguenti Controparte_1 alla violazione dell'art 101 TFUE in virtù della Decisione della Commissione Europea del 19
Luglio 2016 C(2016)4673 e per l'effetto condannare la società appellata al risarcimento dei danni in favore della società appellante ai sensi dell'art. 14 del D. Lgs. n. 3/2017 da quantificarsi nel 20% del valore complessivo dei veicoli acquistati al netto di IVA.
Sicché a fronte di importo corrisposto per l'acquisto dei due autoveicoli (AF CP_6
matricola per la somma di Euro 90.000,00 e AF matricola C.F._12 CP_6
per la somma di Euro 99.600,00) pari ad euro 189.600 (al netto di IVA) C.F._13
l'importo del risarcimento da liquidare ammonta ad euro 37.920,00
( ; qualora, viceversa, la Ecc.ma Corte di Appello di Parte_3
Napoli dovesse ritenere e di aderire all'orientamento ormai maggioritario secondo cui il danno da sovraprezzo debba quantificarsi in via equitativa nel 15% del valore del singolo automezzo si chiede che venga riconosciuto un risarcimento di euro 28.840,00
(VENTOTTOMILAOTTOCENTOQUARANTA/00) oltre interessi dalla domanda al soddisfo”.
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Con comparsa del 17.5.2022 si è costituita in giudizio la Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della decisione impugnata.
La Corte all'udienza del 25.2.2025 ha rimesso la causa in decisione con l'assegnazione dei termini dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello va rigettato per le seguenti ragioni.
Con l'unico motivo di impugnazione il ha censurato la sentenza nella parte in cui ha Pt_1 accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dalla convenuta. Secondo
l'appellante, la convenuta sarebbe stata responsabile del Controparte_1
comportamento anticoncorrenziale posto in essere dalla propria controllata olandese ( CP_6
.
[...]
A sostegno della propria tesi l'appellante ha richiamato il concetto di “unità economica” formulato dalla CGUE nella causa C-882-19, secondo la quale “la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE non può avere una portata diversa nel contesto dell'imposizione, da parte della Commissione, di ammende alle «imprese» («public enforcement») e in quello delle azioni di risarcimento danni proposte contro tali «imprese» dinanzi ai giudici nazionali («private enforcement»).
Orbene, secondo la giurisprudenza della Corte, la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo
101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest'ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche.
Laddove sia accertato che una società appartenente a una siffatta unità economica ha violato
l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che l'infrazione a tale disposizione sia stata commessa dall'«impresa» di cui essa fa parte, la nozione di «impresa» e, attraverso di essa, quella di «unità economica», implicano ipso iure una responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione”.
Il Tribunale, nel rigettare la domanda del , ha ritenuto che la parte convenuta non avesse Pt_1 partecipato in alcun modo all'infrazione antitrust invocata, non risultando destinataria della sanzione e non avendo partecipato alla relativa procedura di “settlement”. A sostegno della decisione il primo Giudice ha evidenziato che:
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1. la parte attrice non aveva dimostrato perché dell'asserito danno azionato in causa dovrebbe essere chiamata a rispondere la posto che ai sensi dell'art. Controparte_1
2055, comma I, c.c., la corresponsabilità per così dire esterna per un illecito presuppone una compartecipazione diretta del soggetto, in termini di efficienza causale, rispetto al verificarsi del fatto dannoso, il che difetterebbe totalmente nel caso di specie;
2. la legittimazione della non potrebbe derivare dall'attività di Controparte_1 direzione e coordinamento svolta della capogruppo atteso che l'attività di Controparte_6 direzione e coordinamento può essere invocata ai sensi dell'art. 2497 c.c. solo per sostenere la responsabilità della capogruppo per atti pregiudizievoli compiuti dalla controllata e non per chiamare a rispondere la società controllata ( per una condotta Controparte_1
eventualmente tenuta dalla capogruppo ( . Controparte_6
Questa Corte ritiene che la decisione del Tribunale, di ritenere la non Controparte_1
responsabile della condotta anticoncorrenziale oggetto di causa, sia corretta, sia pur per motivi diversi da quelli espressi nella sentenza.
Il Tribunale ha affermato che la non potrebbe essere responsabile per il Controparte_1 comportamento tenuto dalla capogruppo “atteso che l'attività di direzione e Controparte_6 coordinamento può essere invocata ai sensi dell'art. 2497 c.c. solo per sostenere la responsabilità della capogruppo per atti pregiudizievoli compiuti dalla controllata e non, certamente, per chiamare a rispondere la società controllata ( per una condotta Controparte_1 eventualmente tenuta dalla capogruppo ( ”. Controparte_6
In tal modo, però, si esclude in via assoluta che una società controllata possa essere chiamata a rispondere dei comportamenti illeciti tenuta dalla propria controllante. Tale assunto non può essere condiviso in quanto, secondo i principi comunitari correttamente richiamati dall'appellante, la nozione di «impresa» ai sensi dell'articolo 101 TFUE comprende qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, a prescindere dal suo status giuridico e dalle sue modalità di finanziamento, e si riferisce pertanto a un'unità economica, anche qualora, sotto il profilo giuridico, quest'ultima sia costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Laddove sia accertato che una società appartenente a una siffatta unità economica abbia violato l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, di modo che l'infrazione a tale disposizione sia stata commessa dall'«impresa» di cui essa fa parte, sussiste la responsabilità solidale tra le entità che compongono l'unità economica al momento della commissione dell'infrazione.
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Pertanto, qualora sia stata constatata l'esistenza di un'infrazione all'articolo 101, paragrafo 1,
TFUE in capo alla società madre, la vittima di tale infrazione può legittimamente cercare di far valere la responsabilità civile della società figlia di tale società, a condizione che la vittima provi che la suddetta società figlia costituisse un'unità economica con la sua società madre, tenuto conto dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche e dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica di tale società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile.
Dunque, non è corretto affermare che la società controllata non può mai rispondere per gli illeciti commessi dalla controllante;
tuttavia, l'accoglimento della domanda presuppone che l'attore fornisca la prova rigorosa:
• dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che uniscono tali due entità giuridiche;
• dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica della società figlia e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è ritenuta responsabile;
• che la società figlia costituisca un'unità economica con la sua società madre.
Nel caso in esame l'appellante non ha fornito la prova dell'esistenza di tutte le condizioni appena indicate.
Il , infatti, si è limitato ad affermare che la è controllata al 100% Pt_1 Controparte_1
dalla capogruppo circostanza che non è stata provata, ma che va ritenuta pacifica Controparte_6 in quanto non contestata dalla controparte. Vi è, quindi, la prova dell'esistenza di un vincolo giuridico tra le due società; tenuto conto del controllo totalitario delle quote, può presumersi che le due società siano legate anche da vincoli economici e organizzativi.
Manca, tuttavia, la prova dell'esistenza di un legame concreto tra l'attività economica della controllata e l'oggetto dell'infrazione di cui la società madre è responsabile. Sul punto l'appellante non ha dedotto alcunché, essendosi limitato ad affermare che il controllo della totalità delle quote societarie da parte della controllante sarebbe una circostanza da sola sufficiente a giustificare la responsabilità della controllata. Il , invece, avrebbe dovuto fornire la prova dell'esistenza di Pt_1 un collegamento diretto tra l'attività della controllata e l'oggetto della condotta sanzionata, anche perché tale collegamento era stato specificamente contestato dalla convenuta. La CP_1
infatti, sin dalla costituzione ha affermato di non svolgere attività di produzione, vendita
[...]
o distribuzione dei veicoli commerciali prodotti dalla controllante, essendo il proprio compito
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limitato all'esecuzione sul territorio italiano di attività di marketing ed assistenza post-vendita.
Questa affermazione, pur non essendo stata dimostrata, non è mai stata contestata dall'appellante, motivo per il quale va ritenuta pacifica in causa.
Dunque, vi è la prova che l'appellata non ha partecipato direttamente all'attività economica oggetto della sanzione, ossia alla vendita dei veicoli commerciali acquistati dal , circostanza Pt_1 che rende l'appellata non responsabile dei danni lamentati dall'appellante, danni che possono essere imputati solo alla società controllante o ad uno degli altri soggetti giuridici destinatari della sanzione.
Le considerazioni che precedono determinano il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Tenuto conto dell'esito del processo di secondo grado, le relative spese vanno poste a carico dell'appellante soccombente;
esse vanno liquidate d'ufficio, in mancanza della relativa specifica, alla stregua dei parametri indicati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato da ultimo dal decreto del Ministro della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147), per la liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati.
Tenuto conto dello scaglione di valore applicabile (da € 26.001 a € 52.000), va liquidato il complessivo importo di € 9.800,00 per compensi (€ 2.000,00 per la fase di studio, € 1.400,00 per la fase introduttiva, € 3.000,00 per la fase di trattazione, € 3.400,00 per la fase decisoria) ed € 1.470,00 per il rimborso forfettario delle spese generali, oltre agli eventuali ulteriori accessori.
Segue, infine, la declaratoria prevista, per il caso in cui un'impugnazione sia integralmente rigettata, dall'art. 13, co. 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di Impresa, n. 6745/2021, pubblicata il 21.7.2021, così provvede:
A) rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
B) condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese del processo d'appello, che liquida nel complessivo importo di € 9.800,00 per compensi ed € 1.470,00 per il rimborso forfettario delle spese generali;
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C) dà atto della sussistenza dei presupposti del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello dalla medesima proposto.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Roberto Notaro dott.ssa Caterina Molfino
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