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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 27/01/2025, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A N O N D E F I N I T I V A nella causa civile iscritta al n. 3670 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Parte_1 C.F._1
Mario Urso e Enrico Silvio Antonazzo, come da mandato in atti;
- RICORRENTE -
E
(c.f.: ), contumace;
P_ C.F._2
- CONVENUTO -
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio contenzioso (scioglimento matrimonio).
All'udienza del 2 dicembre 2024 la parte ricorrente ha precisato le proprie conclusioni come da relativo verbale, il cui contenuto deve intendersi qui integralmente richiamato e trascritto. Il P.M. ha rassegnato per iscritto le sue conclusioni in data 11.6.2024, nulla opponendo.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 29.5.2024, ha esposto: di aver contratto Parte_1 matrimonio con il 7.8.2017 in Taurisano (LE); che dalla loro unione non erano nati figli P_
(così come precisato da parte ricorrente all'udienza del 2.12.2024); che svolgeva la professione di badante in Taurisano, percependo un reddito mensile di circa euro 500,00, e che viveva insieme alla figlia PE
, nata il [...], che la aiutava economicamente;
che il convenuto nel mese di aprile 2023
[...] aveva abbandonato l'Italia senza più dare notizie di sé e senza curarsi delle difficoltà economiche della moglie;
che, pertanto, la dissoluzione del consorzio familiare era ormai divenuta definitiva ed era intollerabile la prosecuzione della convivenza. Tanto premesso, ha chiesto che fosse dichiarata, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito, per i motivi esposti in ricorso, e con il riconoscimento di un assegno mensile, da porsi a carico del convenuto, a titolo di mantenimento per sé, pari ad euro 500,00.
Ha chiesto, inoltre, che, nel rispetto dei termini di legge, fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio.
, pur ritualmente citato per l'udienza di prima comparizione del 24.10.2024, è rimasto P_ contumace.
Alla successiva udienza di comparizione del 2.12.2024, fissata per l'ascolto della ricorrente, il difensore di parte ricorrente ha fatto presente che questa era impossibilitata a comparire per le gravi ragioni di salute da cui era affetta, esibendo, altresì, lettera di dimissione ospedaliera del 14.11.2024.
Nella stessa udienza, quindi, il difensore della ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare alla domanda di addebito e ha chiesto di dichiarare con sentenza non definitiva la separazione personale tra i coniugi, senza ulteriori statuizioni, e la Presidente relatrice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione per assenza della parte convenuta e ritenuta giustificata l'assenza, per ragioni di salute, della ricorrente, ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha trattenuto la causa per la decisione ai fini della pronuncia sulla separazione personale, riservando di riferire al Collegio.
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Rileva il Tribunale, anche alla luce della documentazione prodotta in atti, che il ricorso in esame merita accoglimento.
Le deduzioni della ricorrente e il disinteresse manifestato dal convenuto per il vincolo coniugale, tanto da non comparire né costituirsi in giudizio, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra i coniugi può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Va, pertanto, pronunciata la separazione personale, così come richiesto da parte ricorrente, provvedendo con separata ordinanza per il prosieguo del giudizio ai fini della pronuncia di divorzio, pure richiesta con l'atto introduttivo del presente giudizio.
La pronuncia sulle spese è riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, non definitivamente pronunciando nel giudizio introdotto con ricorso depositato il 29.5.2024 da nei confronti di con l'intervento del Pubblico Ministero, Parte_1 P_ così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , che hanno Parte_1 P_ contratto matrimonio in Taurisano (LE) il 7.8.2017 (trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 10 parte I anno 2017), autorizzando gli stessi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto;
b) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000;
c) provvede come da separata ordinanza in ordine al prosieguo del giudizio;
d) spese al definitivo.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore