Articolo 65 della Legge 24 dicembre 1969, n. 986
Articolo 64Articolo 66
Versione
15 gennaio 1970
Art. 65.
E' autorizzata, per l'anno finanziario 1970, la spesa di lire 1.500.000.000 per il completamento di opere di pubblica utilita' in applicazione dell' articolo 59 della legge 29 aprile 1949, n. 264 , e per l'impianto di nuovi cantieri scuola.
Entrata in vigore il 15 gennaio 1970