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Sentenza 23 febbraio 2024
Sentenza 23 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 23/02/2024, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Sezione Civile
Proc. n. 1882/2023 R.G. - Giudice dott. Matteo Prato.
All'udienza del 23/02/2024, sono comparsi:
L'avv. Philip Heron (per delega dell'avv. Francesco Cicciù) per parte opponente, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le sue richieste, impugnando e contestando le avverse deduzioni e conclusioni;
chiede rinviarsi la causa per la discussione.
L'avv. Filomena Tramonti per sé medesima, la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le sue richieste;
impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente.
A questo punto, le parti discutono oralmente la causa, illustrando le rispettive ragioni e riportandosi alle conclusioni in atti rassegnate, di cui chiedono l'integrale accoglimento.
IL GIUDICE
dato atto, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Dott. Matteo Prato
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione orale all'udienza del 23.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1882 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cicciù;
- opponente - contro
TRAMONTI avv. FILOMENA (c.f. ), rappresentata e difesa da sé C.F._2
medesima;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 371/2023, reso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2023 e notificato il
4.7.2023, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.916,73, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati dal predetto procuratore nell'ambito dei giudizi celebratisi innanzi all'intestato Tribunale e rubricati ai nn. 2643/2019 R.G. (definito con sentenza n. 1039/2021 del
6.10.2021) e n. 2643-1/2019 R.G. (quale subprocedimento cautelare).
Nel merito, ha dedotto l'esosità dell'avversa richiesta anche alla luce dei pagamenti in contanti nel tempo effettuati a beneficio dell'avvocato, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo n. 371/2023, reso nel procedimento N.R.G. 1078/2023
Tribunale di Castrovillari e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Sig.ra e rideterminare l'importo Parte_1
dovuto sulla scorta di quanto dedotto in narrativa. - con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 13.2.2024 si è costituita in giudizio l'avvocato Tramonti Filomena, la quale - preliminarmente - ha eccepito la tardività dell'avversa opposizione;
quanto al merito, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando integralmente gli assunti avversari e negando di aver mai incamerato acconti in contanti. Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso in opposizione a D.i. n. 371/2023 per tardività dell'opposizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo n. 371/2023 si è perfezionata in data 04.07.2023, mentre il ricorso in opposizione è stato iscritto a ruolo in data 15.09.2023, cioè dopo 42 giorni, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'opposizione proposta in quanto pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, in quanto l'opponente nel ricorso introduttivo non ha dimostrato il pagamento delle somme portate nel D.I. n. 371/2023 o, quantomeno, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dalla sottoscritta, limitandosi ad affermare di aver corrisposto delle somme, ma senza fornire alcuna prova documentale. 3) per
l'effetto dichiarare la definitiva efficacia il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando congrue le somme opinate dal Coa di Castrovillari o le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
4) in ogni caso condannare la sig.ra al pagamento della tassa di opinamento pari ad Parte_1
euro 418,30 dalla stessa non contestata;
5) in ogni caso condannare la sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” attesi la palese infondatezza e
l'evidente scopo dilatorio, da liquidarsi d'Ufficio anche in via equitativa;
6) Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, ritiene questo Tribunale infondata l'eccezione con cui parte opposta ha dedotto l'inammissibilità per tardività dell'odierna opposizione, dovendosi in senso contrario rilevare che, a fronte della notifica del ricorso e decreto ingiuntivo avvenuta in data 4.7.2023, l'odierna opponente ha curato il deposito del ricorso in opposizione e l'iscrizione della causa a ruolo alle ore 16,31 del
13.9.2022 (e non già in data 15.09.2023, come sostenuto dall'eccipiente) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Costituisce, poi, approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (in tal senso, ex multis, Cass. 31 marzo 2014 n. 7510).
Il parere, infatti, attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari.
Detto altrimenti, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (attore in senso sostanziale) sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. È stato, altresì, precisato che al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico.
5. Preso atto che costituisce circostanza non contestata (oltre che provata per tabulas) che l'avvocato Tramonti Filomena abbia prestato la propria attività professionale, in favore dell'opponente, nel procedimento celebratosi innanzi all'intestato Tribunale e rubricato al n.
2643/2019 R.G. (definito con sentenza n. 1039/2021 del 6.10.2021) e nell'annesso subprocedimento cautelare n. 2643-1/2019 R.G., del pari pacifica è la circostanza che le parti odierne contendenti, al momento del conferimento dell'incarico professionale, non ebbero a concordare i compensi che sarebbero spettati all'avvocato.
Le censure mosse dall'opponente attengono, infatti, all'asserita esosità dell'avversa richiesta anche alla luce di asseriti pagamenti in contanti che nel tempo avrebbe effettuato a beneficio del proprio ex procuratore.
Venendo alla determinazione del quantum debeatur, ritiene questo Tribunale che debba procedersi alla liquidazione dei compensi in ordine ai procedimenti testé richiamati, in applicazione dei parametri e dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/22, entrato in vigore il 23.10.2022, essendosi l'attività dell'avvocato istante esaurita in data antecedente all'entrata in vigore della novella testé richiamata).
Ebbene, considerata l'attività effettivamente espletata dall'odierna istante (per come documentata in atti e che si è che si è conclusa con il deposito della sentenza n. 1039/2021 del 6.10.2021), il valore indeterminato della causa, il numero esiguo ed il grado non elevato di complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la natura dell'impegno professionale profuso anche alla luce degli esiti dell'attività defensionale sulla posizione del patrocinato, appare equo provvedere alla liquidazione dei compensi per complessivi € 5.700,00, così determinati:
- € 1.500,00 per la fase di studio;
- € 1.000,00 per la fase introduttiva;
- € 1.700,00 per la fase istruttoria/trattazione (che comprende anche il procedimento incidentale rubricato al n. 2643-1/2019 R.G., secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/14);
- € 1.500,00 per la fase decisionale. Parte opponente, dal canto suo, non ha financo dedotto (ancor prima che provato) di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, limitandosi di converso ad addurre l'avvenuta esecuzione di pagamenti in contante - invero in termini manifestamente generici, non essendone stati allegati nemmeno i presunti importi - di cui non v'è la benché minima evidenza probatoria.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di ragioni, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame, con conseguente condanna di al pagamento - in favore dell'avvocato Parte_1
Tramonti Filomena, quale compenso a costei spettante per l'attività professionale espletata in favore della prima nel procedimento rubricato al n. 2643/2019 R.G. (e nell'annesso subprocedimento) - della minor somma pari ad € 5.700,00, oltre accessori come per legge ed interessi calcolati dal dì di ricezione della messa in mora del 22.6.2022 e sino al soddisfo.
6. Non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte opposta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'opponente, né del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del decisum, dell'attività effettivamente prestata e del basso complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, €
500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
In ragione dell'accoglimento della domanda di pagamento in misura inferiore a quella originariamente richiesta in fase monitoria, gli esborsi sostenuti dall'opposta ai fini del Org conseguimento del parere del locale restano a carico di costei, in quanto “in una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II,
19/05/2017, n. 12681).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1882/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna al pagamento - in favore dell'avv. Tramonti Filomena, a titolo di Parte_1 compensi professionali da quest'ultima maturati per l'opera professionale prestata a beneficio della prima nei procedimenti richiamati in parte motiva - della minor somma pari ad € 5.700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cassa come per legge, ed interessi legali dal dì di ricezione della messa in mora del 22.6.2022 e sino al soddisfo.
3) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 23 febbraio 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato
Sezione Civile
Proc. n. 1882/2023 R.G. - Giudice dott. Matteo Prato.
All'udienza del 23/02/2024, sono comparsi:
L'avv. Philip Heron (per delega dell'avv. Francesco Cicciù) per parte opponente, il quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le sue richieste, impugnando e contestando le avverse deduzioni e conclusioni;
chiede rinviarsi la causa per la discussione.
L'avv. Filomena Tramonti per sé medesima, la quale si riporta ai propri scritti difensivi ed insiste in tutte le sue richieste;
impugna e contesta le avverse deduzioni e conclusioni.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a discutere oralmente.
A questo punto, le parti discutono oralmente la causa, illustrando le rispettive ragioni e riportandosi alle conclusioni in atti rassegnate, di cui chiedono l'integrale accoglimento.
IL GIUDICE
dato atto, si ritira in camera di consiglio.
IL GIUDICE
Dott. Matteo Prato
All'esito della camera di consiglio, il Giudice decide la causa come da sentenza che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI - SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Matteo Prato, a seguito di discussione orale all'udienza del 23.2.2024, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in primo grado, iscritta al n. 1882 del R.G.A.C. 2023, promossa da:
(c.f. , rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Parte_1 C.F._1
Cicciù;
- opponente - contro
TRAMONTI avv. FILOMENA (c.f. ), rappresentata e difesa da sé C.F._2
medesima;
- opposta -
Conclusioni: come in atti, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
FATTI DI CAUSA
Con l'atto introduttivo del presente giudizio ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 371/2023, reso dall'intestato Tribunale in data 16.6.2023 e notificato il
4.7.2023, con il quale - su istanza dell'odierna opposta - le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 16.916,73, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di compensi professionali asseritamente maturati dal predetto procuratore nell'ambito dei giudizi celebratisi innanzi all'intestato Tribunale e rubricati ai nn. 2643/2019 R.G. (definito con sentenza n. 1039/2021 del
6.10.2021) e n. 2643-1/2019 R.G. (quale subprocedimento cautelare).
Nel merito, ha dedotto l'esosità dell'avversa richiesta anche alla luce dei pagamenti in contanti nel tempo effettuati a beneficio dell'avvocato, così insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “revocare il decreto ingiuntivo n. 371/2023, reso nel procedimento N.R.G. 1078/2023
Tribunale di Castrovillari e per l'effetto dichiarare che nulla è dovuto;
in subordine, revocare il decreto ingiuntivo emesso nei confronti della Sig.ra e rideterminare l'importo Parte_1
dovuto sulla scorta di quanto dedotto in narrativa. - con vittoria di spese e compensi di lite, da distrarsi ex art. 93 cpc”.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa di risposta depositata telematicamente in data 13.2.2024 si è costituita in giudizio l'avvocato Tramonti Filomena, la quale - preliminarmente - ha eccepito la tardività dell'avversa opposizione;
quanto al merito, ha ribadito la fondatezza della propria pretesa creditoria, contestando integralmente gli assunti avversari e negando di aver mai incamerato acconti in contanti. Ha così invocato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: 1) Preliminarmente dichiarare l'improcedibilità del ricorso in opposizione a D.i. n. 371/2023 per tardività dell'opposizione, in quanto la notifica del decreto ingiuntivo n. 371/2023 si è perfezionata in data 04.07.2023, mentre il ricorso in opposizione è stato iscritto a ruolo in data 15.09.2023, cioè dopo 42 giorni, e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo opposto;
2) Nel merito, dichiarare l'inammissibilità e/o rigettare l'opposizione proposta in quanto pretestuosa e infondata in fatto e in diritto, in quanto l'opponente nel ricorso introduttivo non ha dimostrato il pagamento delle somme portate nel D.I. n. 371/2023 o, quantomeno, i fatti impeditivi, modificativi o estintivi della pretesa fatta valere dalla sottoscritta, limitandosi ad affermare di aver corrisposto delle somme, ma senza fornire alcuna prova documentale. 3) per
l'effetto dichiarare la definitiva efficacia il decreto ingiuntivo opposto, dichiarando congrue le somme opinate dal Coa di Castrovillari o le somme maggiori o minori ritenute di giustizia;
4) in ogni caso condannare la sig.ra al pagamento della tassa di opinamento pari ad Parte_1
euro 418,30 dalla stessa non contestata;
5) in ogni caso condannare la sig.ra ai Parte_1 sensi dell'art. 96 cpc al risarcimento dei danni da “lite temeraria” attesi la palese infondatezza e
l'evidente scopo dilatorio, da liquidarsi d'Ufficio anche in via equitativa;
6) Con vittoria di spese competenze e onorari”.
Il giudizio veniva istruito a mezzo produzione documentale ed all'odierna udienza la causa veniva discussa oralmente e, quindi, decisa con sentenza letta all'esito della camera di consiglio, ormai assenti le parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, ritiene questo Tribunale infondata l'eccezione con cui parte opposta ha dedotto l'inammissibilità per tardività dell'odierna opposizione, dovendosi in senso contrario rilevare che, a fronte della notifica del ricorso e decreto ingiuntivo avvenuta in data 4.7.2023, l'odierna opponente ha curato il deposito del ricorso in opposizione e l'iscrizione della causa a ruolo alle ore 16,31 del
13.9.2022 (e non già in data 15.09.2023, come sostenuto dall'eccipiente) e, quindi, nel rispetto del termine di 40 giorni.
2. È noto come, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l'onere probatorio resti ripartito secondo le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo.
L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo, infatti, ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, dovendo accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa. La pronuncia del decreto, infatti, inverte solo l'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio senza ulteriormente influire sulla posizione delle parti davanti al giudice, ed in particolare senza invertire l'onere della prova gravante sull'opposto ovvero su colui che nel giudizio ordinario sarebbe stato attore.
Il creditore (al quale compete la posizione sostanziale di attore, per aver richiesto l'emissione del decreto) ha, nella presente fase, l'onere di provare tutti i fatti costitutivi del diritto vantato e, in particolare, l'esistenza e la misura del credito azionato nelle forme della tutela monitoria.
3. Secondo il costante e granitico insegnamento della Corte di Cassazione, inaugurato dalla celebre pronuncia a Sezioni Unite n. 13533 del 30.10.2001, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”.
D'altra parte, tale arresto appare coerente tanto con il principio di presunzione della persistenza del diritto, in virtù del quale - una volta provata dal creditore l'esistenza di un diritto destinato ad essere soddisfatto entro un certo termine - grava, poi, sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo costituito dal suo (esatto) adempimento, quanto con il principio di riferibilità o vicinanza della prova.
4. Costituisce, poi, approdo giurisprudenziale pacifico il principio secondo cui in tema di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di prestazioni professionali, la parcella corredata dal parere del competente Consiglio dell'Ordine di appartenenza del professionista, mentre ha valore di prova privilegiata e carattere vincolante per il giudice ai fini della pronuncia dell'ingiunzione, non ha - costituendo semplice dichiarazione unilaterale del professionista - valore probatorio nel successivo giudizio di opposizione, nel quale il creditore opposto assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività ed alla consistenza delle prestazioni eseguite o all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste (in tal senso, ex multis, Cass. 31 marzo 2014 n. 7510).
Il parere, infatti, attesta la conformità della parcella stessa alla tariffa legalmente approvata ma non prova, in caso di contestazione del debitore, la effettiva esecuzione delle prestazioni in essa indicate, né è vincolante per il giudice della cognizione in ordine alla liquidazione degli onorari.
Detto altrimenti, la presunzione di veridicità da cui è assistita la parcella riconosciuta conforme alla tariffa non esclude né inverte l'onere probatorio che incombe sul professionista creditore (attore in senso sostanziale) sia quanto alle prestazioni effettivamente eseguite che quanto alla misura degli importi richiesti. È stato, altresì, precisato che al fine di determinare il suddetto onere probatorio a carico del professionista e di investire il giudice del potere-dovere di verificare la fondatezza della contestazione mossa dall'opponente, non è necessario che quest'ultima abbia carattere specifico, essendo sufficiente anche una contestazione di carattere generico.
5. Preso atto che costituisce circostanza non contestata (oltre che provata per tabulas) che l'avvocato Tramonti Filomena abbia prestato la propria attività professionale, in favore dell'opponente, nel procedimento celebratosi innanzi all'intestato Tribunale e rubricato al n.
2643/2019 R.G. (definito con sentenza n. 1039/2021 del 6.10.2021) e nell'annesso subprocedimento cautelare n. 2643-1/2019 R.G., del pari pacifica è la circostanza che le parti odierne contendenti, al momento del conferimento dell'incarico professionale, non ebbero a concordare i compensi che sarebbero spettati all'avvocato.
Le censure mosse dall'opponente attengono, infatti, all'asserita esosità dell'avversa richiesta anche alla luce di asseriti pagamenti in contanti che nel tempo avrebbe effettuato a beneficio del proprio ex procuratore.
Venendo alla determinazione del quantum debeatur, ritiene questo Tribunale che debba procedersi alla liquidazione dei compensi in ordine ai procedimenti testé richiamati, in applicazione dei parametri e dei criteri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014 (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dal D.M. 147/22, entrato in vigore il 23.10.2022, essendosi l'attività dell'avvocato istante esaurita in data antecedente all'entrata in vigore della novella testé richiamata).
Ebbene, considerata l'attività effettivamente espletata dall'odierna istante (per come documentata in atti e che si è che si è conclusa con il deposito della sentenza n. 1039/2021 del 6.10.2021), il valore indeterminato della causa, il numero esiguo ed il grado non elevato di complessità delle questioni giuridiche trattate, nonché la natura dell'impegno professionale profuso anche alla luce degli esiti dell'attività defensionale sulla posizione del patrocinato, appare equo provvedere alla liquidazione dei compensi per complessivi € 5.700,00, così determinati:
- € 1.500,00 per la fase di studio;
- € 1.000,00 per la fase introduttiva;
- € 1.700,00 per la fase istruttoria/trattazione (che comprende anche il procedimento incidentale rubricato al n. 2643-1/2019 R.G., secondo quanto disposto dall'art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. 55/14);
- € 1.500,00 per la fase decisionale. Parte opponente, dal canto suo, non ha financo dedotto (ancor prima che provato) di aver integralmente adempiuto alla propria obbligazione di pagamento, limitandosi di converso ad addurre l'avvenuta esecuzione di pagamenti in contante - invero in termini manifestamente generici, non essendone stati allegati nemmeno i presunti importi - di cui non v'è la benché minima evidenza probatoria.
Pertanto, alla luce di tale complessivo ordine di ragioni, va disposta la revoca del decreto ingiuntivo in esame, con conseguente condanna di al pagamento - in favore dell'avvocato Parte_1
Tramonti Filomena, quale compenso a costei spettante per l'attività professionale espletata in favore della prima nel procedimento rubricato al n. 2643/2019 R.G. (e nell'annesso subprocedimento) - della minor somma pari ad € 5.700,00, oltre accessori come per legge ed interessi calcolati dal dì di ricezione della messa in mora del 22.6.2022 e sino al soddisfo.
6. Non meritevole di accoglimento è la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c., avanzata dalla difesa di parte opposta, costituendo approdo condiviso e consolidato della Corte di Cassazione il principio secondo cui in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria - avente, come noto, natura extracontrattuale - la domanda di cui all'art. 96, comma 1 c.p.c. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an, sia del quantum debeatur, o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa.
Ebbene, non essendo emersa prova né della mala fede o colpa grave con cui avrebbe agito l'opponente, né del danno in concreto subìto dalla richiedente, la domanda di condanna per lite temeraria va rigettata.
7. Quanto, infine, alla disciplina delle spese e competenze di lite, le stesse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo le disposizioni di cui al D.M. n. 55/2014 e ss. mm. e ii., tenuto conto del valore della causa parametrato al criterio del decisum, dell'attività effettivamente prestata e del basso complessivo livello di complessità delle questioni affrontate (nello specifico, €
500,00 per la fase di studio;
€ 400,00 per la fase introduttiva;
€ 850,00 per la fase trattazione/istruttoria ed € 850,00 per la fase decisionale).
In ragione dell'accoglimento della domanda di pagamento in misura inferiore a quella originariamente richiesta in fase monitoria, gli esborsi sostenuti dall'opposta ai fini del Org conseguimento del parere del locale restano a carico di costei, in quanto “in una controversia avente ad oggetto il pagamento del compenso in favore di un avvocato per le prestazioni professionali rese in favore del cliente, le spese sostenute per ottenere il parere del Consiglio dell'Ordine sotteso alla propria richiesta devono restare a carico del professionista, ove la relativa pretesa sia in tutto, ovvero in parte, infondata” (in tal senso, ex multis, Cassazione civile sez. II,
19/05/2017, n. 12681).
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile n.
1882/2023 R.G., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così provvede:
1) Revoca il decreto ingiuntivo opposto.
2) Condanna al pagamento - in favore dell'avv. Tramonti Filomena, a titolo di Parte_1 compensi professionali da quest'ultima maturati per l'opera professionale prestata a beneficio della prima nei procedimenti richiamati in parte motiva - della minor somma pari ad € 5.700,00, oltre rimborso spese generali, iva e cassa come per legge, ed interessi legali dal dì di ricezione della messa in mora del 22.6.2022 e sino al soddisfo.
3) Rigetta la richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c. avanzata dall'opposta.
4) Condanna l'opponente a rifondere - in favore di parte opposta - le spese di lite del presente giudizio che liquida in complessivi € 2.600,00, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Castrovillari, il 23 febbraio 2024.
Il Giudice
dott. Matteo Prato