Articolo 2 della Legge 24 febbraio 1964, n. 125
Articolo 1Articolo 3
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28 marzo 1964
Art. 2.
La minore entrata derivante dall'applicazione della presente legge, per l'esercizio finanziario 1963-64, sara' compensata con le entrate provenienti dalla gestione di importazione di olii di semi surplus, condotta per conto dello Stato ed eccedenti la previsione indicata nell' articolo 34 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431 .
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 28 marzo 1964