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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3358 2023 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Labianca, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attore-
Contro
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimino Conte, giusta mandato in atti;
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa da dal prof. CP_2
avv. Giuseppe Silvestro giusta mandato in atti;
- Convenuti -
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1
Compagnia di Assicurazioni ” e la Controparte_3 Controparte_1
, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e
[...]
dichiarare la nullità della polizza di Assicurazione sulla Vita - Index Linked N.31810001950 del 01.10.2007, per tutte le ragioni testé indicate nel corpo dell'atto e segnatamente per carenza
o difetto di causa, per violazione di norme imperative, per indeterminatezza dell'oggetto e carenza del consenso, ovvero, in subordine, per errore e/o dolo;
b ) accertare la violazione da parte delle società convenute dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza di informazione di cui alla normativa del TUF e dell e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto CP_4
di polizza per fatto e colpa di parte avversa;
c) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 1341 pagina 1 di 8 e 1469 c.c. relativi alle clausole contenute nel contratto di assicurazione in materia di assunzione del rischio esclusivo del rimborso del capitale versato a carico del sig. Pt_1
stante il loro carattere abusivo e vessatorio;
d) per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità della polizza di Assicurazione sulla Vita – Index Linked N.31810001950 del 01.10.2007, condannare la e alla restituzione nei Controparte_1 CP_2
confronti del sig. dell'importo versato a titolo di premio pari a € 20.050,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data del perfezionarsi del rapporto negoziale (01.10.2007) e sino al soddisfo, nonché al maggior danno da mancato rendimento della somma investita ad un saggio annuo pari al 5% o comunque a quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
e) condannare la e al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 CP_2 diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore”.
A fondamento della pretesa ha esposto che in data 1.10.2007, su proposta e con la intermediazione della convenuta, aveva sottoscritto la polizza n. 31810001950, CP_1 denominata Index Linked “Eurotrend Auto Basket” della deducendo Controparte_3 che l' operazione era stata presentata, dal direttore della filiale di Terlizzi, come una vera e propria assicurazione, senza alcun rischio di perdita del capitale investito, sebbene, in realtà corrispondesse ad un investimento in prodotti finanziari. Il pagamento del premio avveniva prelevando l'importo di € 20.500,00 dal conto corrente intestato al in essere presso la Pt_1
filiale di Terlizzi della . In prossimità della scadenza del Controparte_1
contratto, con nota datata 6.4.2014, la società gli comunicava Controparte_5
l'insolvenza della banca emittente l'obbligazione sottostante il contratto di polizza e, quindi,
l'impossibilità di recuperare il capitale investito a scadenza, proponendogli un piano di riconversione delle obbligazioni. Con missiva del 30.4.2014, l'attore contestava la validità della polizza fatta sottoscrivere in quanto nulla, annullabile ed invalida per plurime ragioni, costituenti anche fonte di responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo sia alla società emittente che nei confronti della banca negoziatrice -collocatrice della polizza, chiedendo la restituzione del premio versato oltre interessi e il risarcimento del danno. Tale diffida rimaneva priva di effetti. Successivamente, in data 30.7.2014, depositava persino denuncia querela per truffa presso la procura di Trani.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si sono costituite sia la
[...]
sia la società che hanno contestato le avverse Controparte_1 Controparte_3 deduzioni, rappresentando l'avvenuta consegna della nota informativa e delle condizioni generali di contratto che delineavano compiutamente le caratteristiche del contratto (tra le quali,
pagina 2 di 8 l'assenza di garanzia sul premio versato e il collegamento tra le prestazioni del contratto e le componenti obbligazionarie). L'Istituto di credito, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di nullità del contratto e la prescrizione con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Ciò posto, le convenute hanno concluso per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletato, con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.2.2025 per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Le parti hanno depositato gli scritti defensionali conclusivi e all'udienza dell'11.2.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda principale è fondata.
La polizza oggetto del giudizio (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo), sottoscritta in data
1.10.2007 è denominata polizza di assicurazione sulla vita – Index Linked, con decorrenza dal
30.10.2007 e scadenza al 30.4.2013, e con capitale iniziale assicurato pari ad euro 20.000,00.
La polizza prevedeva, quali “beneficiari vita”, l'assicurato e, quali beneficiari “morte”, gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell'assicurato”. Nella stessa polizza è precisato che “il prodotto finanziario” si componeva di una obbligazione “zero coupon” emessa dalla
Banca Islandese “Glinter bank HF” e di una componente derivativa rappresentata dall'importo delle cedole di cui l'ultima, in caso di performance negativa dei titoli poteva essere anche pari a zero.
Si pone, dunque, il problema della qualificazione giuridica del suddetto contratto e, conseguentemente, della disciplina ad esso applicabile.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale
pagina 3 di 8 tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto” (in termini Cass., 22.10.2021, n. 29583; più recentemente, Cass., ord., 9.4.2024, n.
9418).
È evidente che il contratto sottoscritto dal in data 1.10.2007 è annoverabile tra i Pt_1
prodotti finanziari suindicati in quanto in esso convivono la causa assicurativa con quella finanziaria, prevalendo, rispetto alla ragione concreta demografico-previdenziale tipicamente connotante le assicurazioni sulla vita, la componente finanziaria, in considerazione della mancanza di garanzia di restituzione del capitale investito e della dipendenza delle prestazioni a carico della Compagnia dall'andamento dei titoli cui è correlato il prodotto, con spostamento del rischio in capo al Contraente.
Precipitato di tale conclusione è l'applicazione alla fattispecie in esame del D.Lgs n. 58/1998, secondo la logica dell'assoggettamento della fattispecie mista o complessa al tipo contrattuale prevalente (in tal senso, cfr. Cass., 18.4.2012, n. 6061 nonché copiosa giurisprudenza di merito fra cui Corte di Appello di Catanzaro, 5.1.2021, n. 1433 secondo cui “Qualora il c.d. rischio demografico – che dovrebbe caratterizzare la causa del contratto di assicurazione sulla vita – sia sostanzialmente irrisorio (nel caso di specie tale rischio era quantificato in misura pari all'1% del valore del contratto) ciò determina la sostanziale prevalenza della causa di investimento del prodotto finanziario, a discapito della causa più propriamente previdenziale.
Da tale prevalenza deriva che il contratto con le predette caratteristiche debba qualificarsi quale contratto misto a contenuto prevalentemente finanziario, con obbligo per l'operatore di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF”; nonché in un caso del tutto analogo,
Trib. Bari, 9.12.2019, n. 4554, secondo cui “Ove, nell'ambito di una polizza Index Linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare. Da ciò consegue l'applicazione, nel caso di specie, della normativa concernente un ordinario prodotto finanziario e, in particolare, gli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei
pagina 4 di 8 giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 28 e
29 Reg. Consob 11522/1998 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per
l'intermediario di astenenrsi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione)”).
L'art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998 (nella versione in vigore al tempo della stipulazione del contratto) prevede la forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, con consegna di una copia al cliente. La violazione della prescrizione di forma è sanzionata con una nullità relativa, potendo essere fatta valere dal solo cliente. La disposizione rinvia ad un regolamento Consob. Invero, le polizze index linked sono normativamente assoggettate a far data già dal 30.5.2007 - in virtù del D. Lgs. n. 303/2006 - alla disciplina imperativa contenuta nel D.Lgs. n. 58/98 (TUF), trattandosi di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le cui prestazioni vengono direttamente collegate e risultano dipendenti dal valore sottostante di indici o altri titoli di riferi-mento, con conseguente applicabilità a tali polizze del disposto normativo dell'art. 23 TUF che impone, a pena di nullità dei relativi negozi di investimento, la preventiva sottoscrizione da parte del cliente-investitore di un contratto normativo in forma scritta denominato contratto-quadro avente ad oggetto la definizione della natura dei servizi offerti dalla banca, le modalità di svolgimento di tali servizi e i criteri di calcolo delle relative remunerazioni. Né può ritenersi che il mancato richiamo, da parte dell'art. 36 ter reg. Consob n. 11522/98 (quale introdotto con delibera Consob n. 15961 del 30.5.2007), dell'art. 30 del regolamento stesso non consentirebbe di affermare che le polizze a contenuto finanziario - come quella in esame - richiedano la previa conclusione in forma scritta di un contratto quadro. Anzitutto perché l'art. 25 bis TUF è norma di immediata applicabilità, non abbisognando di alcun successivo intervento legislativo o regolamentare per trovare attuazione. Tant' è vero che il successivo D.Lgs 303/2006 (avente ad oggetto il coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F.), all' art. 8 delle disposizioni finali e transitorie, mentre dispone che “in deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007”, nulla dice in ordine all' entrata in vigore dell' art. 25 bis e, quindi, all'applicabilità degli artt. 21 e 23 del TUF alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Va, perciò, escluso, in assenza di un'espressa previsione di legge, che l'applicazione dell'art. 25 bis TUF possa farsi dipendere da successive modifiche del pagina 5 di 8 regolamento essendo quest'ultimo una fonte di normazione secondaria. Né può ritenersi che una fonte regolamentare abbia potuto introdurre una deroga all' obbligo – previsto dalla citata norma primaria a pena di nullità - di previa stipula del contratto-quadro in forma scritta.
Ne discende, pertanto, che la mancata stipulazione in forma scritta di un contratto quadro di intermediazione tra banca e investitore, diretto a disciplinare l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicurativa, comporta la nullità della polizza, nella quale si concretizza l'investimento finanziario, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 23 TUF (cfr. App. Bari,
13.02.2020 n. 334, 14.12.2021, n. 211 e 1.09.2023 n. 1280; App. L'Aquila, 8.03.2018; App.
Lecce, Sezione dist. di Taranto, n. 278/2017; App. Bologna, n. 2229/2017; T. Roma,
10.10.2018). Non può considerarsi quale contratto quadro quello stipulato in data 28.1.2002, riguardante la custodia e deposito titoli in quanto non contenente alcun riferimento in ordine all'offerta e consulenza avente ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese assicurative.
La mancanza di valido contratto quadro per difetto di forma scritta comporta la nullità dei singoli ordini di negoziazione e quindi del contratto in esame, concluso in assenza di un contratto quadro.
Va pertanto dichiarata la nullità dell'intera polizza Index Linked sottoscritta dal Pt_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda va quindi accolta, ma solo nei confronti della banca convenuta, cui è imputabile la condotta censurata, avendo la stessa operato come intermediario finanziario.
La domanda va, invece, disattesa nei confronti di non potendo Controparte_3
imputarsi a detta società quale emittente la polizza alcuna violazione degli obblighi ex art. 23
TUF (che gravano solo sull'intermediario e non sull'emittente).
Dalla declaratoria di nullità discendono le conseguenze restitutorie ex art. 2033 c.c.., in virtù del quale è ripetibile il pagamento indebito, spettando altresì frutti e interessi dal giorno del pagamento in caso di mala fede dell'accipiens, altrimenti, in mancanza di mala fede, i soli interessi dalla domanda. Il versava a titolo di premio euro 20.500,00 e il trasferimento Pt_1 di siffatta somma, stante l'invalidità del contratto, resta privo di causa. Non vi è prova in atti che siano state riscosse delle cedole. Nessun elemento è stato offerto a conforto della mala fede della Banca. Ne consegue che spettano soltanto interessi dalla domanda giudiziale, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (stante l'entrata in vigore della detta previsione anteriormente alla domanda giudiziale che occupa).
pagina 6 di 8 In quanto debito di valuta soggiace al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., non spettando alcuna rivalutazione monetaria.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, in quanto sono in atti numerose missive inviate nel 2013, nel 2019, nel 2020 in cui il Pt_1
richiedeva la restituzione del capitale. Tali missive sono state puntualmente riscontrate dallo stesso Istituto di credito.
Assente qualunque supporto, anche solo assertivo, al domandato maggior danno di cui all'ultimo comma dell'art. 1224 c.c., nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Restano assorbite le ulteriori domande di nullità strutturale per carenza di accordo, di indeterminabilità dell'oggetto, di annullabilità per errore essenziale, di risoluzione del contratto.
Il governo delle spese è rimesso al criterio della soccombenza nei rapporti tra attore principale e banca convenuta, da liquidarsi in base ai parametri medi dettati dal D.M. n. 147/2022 con riduzione del 50% della fase istruttoria, di natura prettamente documentale;
mentre nei rapporti fra attore e deve disporsi la compensazione integrale delle spese, Controparte_3 in considerazione dell'incertezza ricostruttiva dissipata solo all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato il 5.9.2023:
- dichiara la nullità del “Contratto di assicurazione sulla vita Index Linked a premio unico”, denominato “Eurotrend Autobasket” e avente n. 31810001950, stipulato, in data 1.10.2007, da con mediante l'intermediazione della Parte_1 Controparte_3 [...]
; Controparte_1
- condanna la alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 20.500,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma
[...]
4, c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 264,00 a titolo di esborsi ed € 4.200,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a., se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Labianca dichiaratosi distrattario;
- compensa integralmente le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Trani, 20.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
pagina 7 di 8 pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Maria Azzurra Guerra, le comparse di conclusionali e le note di replica depositate dalle parti, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3358 2023 R.G.A.C.C. pendente fra
, con il patrocinio dell'avv. Massimo Labianca, giusta mandato in atti;
Parte_1
-attore-
Contro
in persona del procuratore speciale, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Massimino Conte, giusta mandato in atti;
, in persona del suo procuratore speciale, rappresentata e difesa da dal prof. CP_2
avv. Giuseppe Silvestro giusta mandato in atti;
- Convenuti -
Oggetto: responsabilità intermediario finanziario
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 5.9.2023, ha convenuto in giudizio la Parte_1
Compagnia di Assicurazioni ” e la Controparte_3 Controparte_1
, rassegnando le seguenti testuali conclusioni: “a) in via preliminare, accertare e
[...]
dichiarare la nullità della polizza di Assicurazione sulla Vita - Index Linked N.31810001950 del 01.10.2007, per tutte le ragioni testé indicate nel corpo dell'atto e segnatamente per carenza
o difetto di causa, per violazione di norme imperative, per indeterminatezza dell'oggetto e carenza del consenso, ovvero, in subordine, per errore e/o dolo;
b ) accertare la violazione da parte delle società convenute dei doveri di diligenza, correttezza e trasparenza di informazione di cui alla normativa del TUF e dell e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto CP_4
di polizza per fatto e colpa di parte avversa;
c) accertare e dichiarare la nullità degli artt. 1341 pagina 1 di 8 e 1469 c.c. relativi alle clausole contenute nel contratto di assicurazione in materia di assunzione del rischio esclusivo del rimborso del capitale versato a carico del sig. Pt_1
stante il loro carattere abusivo e vessatorio;
d) per l'effetto, accertata e dichiarata la nullità della polizza di Assicurazione sulla Vita – Index Linked N.31810001950 del 01.10.2007, condannare la e alla restituzione nei Controparte_1 CP_2
confronti del sig. dell'importo versato a titolo di premio pari a € 20.050,00, Parte_1
oltre interessi legali dalla data del perfezionarsi del rapporto negoziale (01.10.2007) e sino al soddisfo, nonché al maggior danno da mancato rendimento della somma investita ad un saggio annuo pari al 5% o comunque a quella diversa che verrà ritenuta di giustizia;
e) condannare la e al pagamento delle spese processuali, Controparte_1 CP_2 diritti ed onorari di giudizio, da distrarsi in favore del deducente procuratore”.
A fondamento della pretesa ha esposto che in data 1.10.2007, su proposta e con la intermediazione della convenuta, aveva sottoscritto la polizza n. 31810001950, CP_1 denominata Index Linked “Eurotrend Auto Basket” della deducendo Controparte_3 che l' operazione era stata presentata, dal direttore della filiale di Terlizzi, come una vera e propria assicurazione, senza alcun rischio di perdita del capitale investito, sebbene, in realtà corrispondesse ad un investimento in prodotti finanziari. Il pagamento del premio avveniva prelevando l'importo di € 20.500,00 dal conto corrente intestato al in essere presso la Pt_1
filiale di Terlizzi della . In prossimità della scadenza del Controparte_1
contratto, con nota datata 6.4.2014, la società gli comunicava Controparte_5
l'insolvenza della banca emittente l'obbligazione sottostante il contratto di polizza e, quindi,
l'impossibilità di recuperare il capitale investito a scadenza, proponendogli un piano di riconversione delle obbligazioni. Con missiva del 30.4.2014, l'attore contestava la validità della polizza fatta sottoscrivere in quanto nulla, annullabile ed invalida per plurime ragioni, costituenti anche fonte di responsabilità precontrattuale e contrattuale in capo sia alla società emittente che nei confronti della banca negoziatrice -collocatrice della polizza, chiedendo la restituzione del premio versato oltre interessi e il risarcimento del danno. Tale diffida rimaneva priva di effetti. Successivamente, in data 30.7.2014, depositava persino denuncia querela per truffa presso la procura di Trani.
Con distinte comparse di costituzione e risposta si sono costituite sia la
[...]
sia la società che hanno contestato le avverse Controparte_1 Controparte_3 deduzioni, rappresentando l'avvenuta consegna della nota informativa e delle condizioni generali di contratto che delineavano compiutamente le caratteristiche del contratto (tra le quali,
pagina 2 di 8 l'assenza di garanzia sul premio versato e il collegamento tra le prestazioni del contratto e le componenti obbligazionarie). L'Istituto di credito, inoltre, ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento alla domanda di nullità del contratto e la prescrizione con riferimento alla domanda di ripetizione dell'indebito ex art. 2033 c.c..
Ciò posto, le convenute hanno concluso per il rigetto della domanda.
Dopo il deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., espletato, con esito negativo il tentativo di conciliazione, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., all'udienza dell'11.2.2025 per la decisione con assegnazione alle parti dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche.
Le parti hanno depositato gli scritti defensionali conclusivi e all'udienza dell'11.2.2025, celebrata in modalità cartolare, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda principale è fondata.
La polizza oggetto del giudizio (cfr. doc. n. 2 del fascicolo attoreo), sottoscritta in data
1.10.2007 è denominata polizza di assicurazione sulla vita – Index Linked, con decorrenza dal
30.10.2007 e scadenza al 30.4.2013, e con capitale iniziale assicurato pari ad euro 20.000,00.
La polizza prevedeva, quali “beneficiari vita”, l'assicurato e, quali beneficiari “morte”, gli eredi testamentari o in mancanza gli eredi legittimi dell'assicurato”. Nella stessa polizza è precisato che “il prodotto finanziario” si componeva di una obbligazione “zero coupon” emessa dalla
Banca Islandese “Glinter bank HF” e di una componente derivativa rappresentata dall'importo delle cedole di cui l'ultima, in caso di performance negativa dei titoli poteva essere anche pari a zero.
Si pone, dunque, il problema della qualificazione giuridica del suddetto contratto e, conseguentemente, della disciplina ad esso applicabile.
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità “Le polizze vita a contenuto finanziario - caratterizzate, per l'appunto, dal rischio finanziario che, in quelle cd. "linked" "pure", grava interamente sull'assicurato, non garantendo la compagnia la restituzione del capitale, né eventuali rendimenti minimi - conferiscono all'impresa di assicurazioni, al posto dell'obbligo restitutorio, una sorta di mandato di gestione del denaro investito, rispetto al quale l'investitore matura il diritto al mero risultato di detta gestione, che varia in base ad una serie di fattori, quali l'andamento del mercato o dei titoli (polizze cd. "unit linked" ed "index linked", il cui rendimento è parametrato, rispettivamente, all'andamento di fondi comuni di investimento e ad indici di vario tipo, generalmente consistenti in titoli azionari). In esse la componente vita ed investimento risulta, pertanto, preponderante rispetto a quella demografico-previdenziale
pagina 3 di 8 tipica delle assicurazioni sulla vita cd. "tradizionali" ex art. 1882 c.c., con la stipulazione delle quali l'assicurato mira, generalmente, a garantire la disponibilità di una somma ai familiari ovvero a terzi al momento della propria morte ed il rischio di perdita del capitale è pari a zero, essendo predeterminato l'importo da erogare al contraente o al beneficiario alla scadenza del contratto” (in termini Cass., 22.10.2021, n. 29583; più recentemente, Cass., ord., 9.4.2024, n.
9418).
È evidente che il contratto sottoscritto dal in data 1.10.2007 è annoverabile tra i Pt_1
prodotti finanziari suindicati in quanto in esso convivono la causa assicurativa con quella finanziaria, prevalendo, rispetto alla ragione concreta demografico-previdenziale tipicamente connotante le assicurazioni sulla vita, la componente finanziaria, in considerazione della mancanza di garanzia di restituzione del capitale investito e della dipendenza delle prestazioni a carico della Compagnia dall'andamento dei titoli cui è correlato il prodotto, con spostamento del rischio in capo al Contraente.
Precipitato di tale conclusione è l'applicazione alla fattispecie in esame del D.Lgs n. 58/1998, secondo la logica dell'assoggettamento della fattispecie mista o complessa al tipo contrattuale prevalente (in tal senso, cfr. Cass., 18.4.2012, n. 6061 nonché copiosa giurisprudenza di merito fra cui Corte di Appello di Catanzaro, 5.1.2021, n. 1433 secondo cui “Qualora il c.d. rischio demografico – che dovrebbe caratterizzare la causa del contratto di assicurazione sulla vita – sia sostanzialmente irrisorio (nel caso di specie tale rischio era quantificato in misura pari all'1% del valore del contratto) ciò determina la sostanziale prevalenza della causa di investimento del prodotto finanziario, a discapito della causa più propriamente previdenziale.
Da tale prevalenza deriva che il contratto con le predette caratteristiche debba qualificarsi quale contratto misto a contenuto prevalentemente finanziario, con obbligo per l'operatore di ottemperare a quanto previsto dagli artt. 21 e 23 TUF”; nonché in un caso del tutto analogo,
Trib. Bari, 9.12.2019, n. 4554, secondo cui “Ove, nell'ambito di una polizza Index Linked, la prestazione della compagnia di assicurazione non sia legata ad un evento attinente alla vita umana, bensì al valore di strumenti finanziari, la causa del contratto deve ritenersi completamente estranea a quella tipica del contratto di assicurazione e diviene del tutto irrilevante il nomen juris adottato dalle parti, con la conseguenza che alla fattispecie dovranno essere applicate le norme dell'intermediazione mobiliare. Da ciò consegue l'applicazione, nel caso di specie, della normativa concernente un ordinario prodotto finanziario e, in particolare, gli artt. 21 e 23 del TUF (obbligo per gli operatori di acquisire dai clienti le informazioni necessarie e di tenerli sempre adeguatamente informati;
inversione dell'onere della prova, nei
pagina 4 di 8 giudizi risarcitori, circa l'adozione della specifica diligenza prevista), nonché degli artt. 28 e
29 Reg. Consob 11522/1998 (obbligo di profilatura dell'investitore circa la sua esperienza, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi e la sua propensione al rischio;
obbligo per
l'intermediario di astenenrsi dall'effettuare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione)”).
L'art. 23, comma 1, d.lgs. 58/1998 (nella versione in vigore al tempo della stipulazione del contratto) prevede la forma scritta dei contratti relativi alla prestazione dei servizi di investimento, con consegna di una copia al cliente. La violazione della prescrizione di forma è sanzionata con una nullità relativa, potendo essere fatta valere dal solo cliente. La disposizione rinvia ad un regolamento Consob. Invero, le polizze index linked sono normativamente assoggettate a far data già dal 30.5.2007 - in virtù del D. Lgs. n. 303/2006 - alla disciplina imperativa contenuta nel D.Lgs. n. 58/98 (TUF), trattandosi di prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione le cui prestazioni vengono direttamente collegate e risultano dipendenti dal valore sottostante di indici o altri titoli di riferi-mento, con conseguente applicabilità a tali polizze del disposto normativo dell'art. 23 TUF che impone, a pena di nullità dei relativi negozi di investimento, la preventiva sottoscrizione da parte del cliente-investitore di un contratto normativo in forma scritta denominato contratto-quadro avente ad oggetto la definizione della natura dei servizi offerti dalla banca, le modalità di svolgimento di tali servizi e i criteri di calcolo delle relative remunerazioni. Né può ritenersi che il mancato richiamo, da parte dell'art. 36 ter reg. Consob n. 11522/98 (quale introdotto con delibera Consob n. 15961 del 30.5.2007), dell'art. 30 del regolamento stesso non consentirebbe di affermare che le polizze a contenuto finanziario - come quella in esame - richiedano la previa conclusione in forma scritta di un contratto quadro. Anzitutto perché l'art. 25 bis TUF è norma di immediata applicabilità, non abbisognando di alcun successivo intervento legislativo o regolamentare per trovare attuazione. Tant' è vero che il successivo D.Lgs 303/2006 (avente ad oggetto il coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del T.U.B. e del T.U.F.), all' art. 8 delle disposizioni finali e transitorie, mentre dispone che “in deroga alle modifiche apportate dall'articolo 3, comma 5, l'articolo 30 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica ai prodotti finanziari emessi dalle imprese assicurazione a partire dal 1° luglio 2007”, nulla dice in ordine all' entrata in vigore dell' art. 25 bis e, quindi, all'applicabilità degli artt. 21 e 23 del TUF alla sottoscrizione e al collocamento dei prodotti finanziari emessi da imprese di assicurazione. Va, perciò, escluso, in assenza di un'espressa previsione di legge, che l'applicazione dell'art. 25 bis TUF possa farsi dipendere da successive modifiche del pagina 5 di 8 regolamento essendo quest'ultimo una fonte di normazione secondaria. Né può ritenersi che una fonte regolamentare abbia potuto introdurre una deroga all' obbligo – previsto dalla citata norma primaria a pena di nullità - di previa stipula del contratto-quadro in forma scritta.
Ne discende, pertanto, che la mancata stipulazione in forma scritta di un contratto quadro di intermediazione tra banca e investitore, diretto a disciplinare l'offerta, la promozione, il collocamento e la distribuzione al cliente del prodotto finanziario emesso dall'impresa assicurativa, comporta la nullità della polizza, nella quale si concretizza l'investimento finanziario, per violazione della norma imperativa di cui all'art. 23 TUF (cfr. App. Bari,
13.02.2020 n. 334, 14.12.2021, n. 211 e 1.09.2023 n. 1280; App. L'Aquila, 8.03.2018; App.
Lecce, Sezione dist. di Taranto, n. 278/2017; App. Bologna, n. 2229/2017; T. Roma,
10.10.2018). Non può considerarsi quale contratto quadro quello stipulato in data 28.1.2002, riguardante la custodia e deposito titoli in quanto non contenente alcun riferimento in ordine all'offerta e consulenza avente ad oggetto prodotti finanziari emessi da imprese assicurative.
La mancanza di valido contratto quadro per difetto di forma scritta comporta la nullità dei singoli ordini di negoziazione e quindi del contratto in esame, concluso in assenza di un contratto quadro.
Va pertanto dichiarata la nullità dell'intera polizza Index Linked sottoscritta dal Pt_1
Alla luce di tali considerazioni la domanda va quindi accolta, ma solo nei confronti della banca convenuta, cui è imputabile la condotta censurata, avendo la stessa operato come intermediario finanziario.
La domanda va, invece, disattesa nei confronti di non potendo Controparte_3
imputarsi a detta società quale emittente la polizza alcuna violazione degli obblighi ex art. 23
TUF (che gravano solo sull'intermediario e non sull'emittente).
Dalla declaratoria di nullità discendono le conseguenze restitutorie ex art. 2033 c.c.., in virtù del quale è ripetibile il pagamento indebito, spettando altresì frutti e interessi dal giorno del pagamento in caso di mala fede dell'accipiens, altrimenti, in mancanza di mala fede, i soli interessi dalla domanda. Il versava a titolo di premio euro 20.500,00 e il trasferimento Pt_1 di siffatta somma, stante l'invalidità del contratto, resta privo di causa. Non vi è prova in atti che siano state riscosse delle cedole. Nessun elemento è stato offerto a conforto della mala fede della Banca. Ne consegue che spettano soltanto interessi dalla domanda giudiziale, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. (stante l'entrata in vigore della detta previsione anteriormente alla domanda giudiziale che occupa).
pagina 6 di 8 In quanto debito di valuta soggiace al principio nominalistico di cui all'art. 1277 c.c., non spettando alcuna rivalutazione monetaria.
Non può trovare accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca convenuta, in quanto sono in atti numerose missive inviate nel 2013, nel 2019, nel 2020 in cui il Pt_1
richiedeva la restituzione del capitale. Tali missive sono state puntualmente riscontrate dallo stesso Istituto di credito.
Assente qualunque supporto, anche solo assertivo, al domandato maggior danno di cui all'ultimo comma dell'art. 1224 c.c., nulla può essere riconosciuto a tale titolo.
Restano assorbite le ulteriori domande di nullità strutturale per carenza di accordo, di indeterminabilità dell'oggetto, di annullabilità per errore essenziale, di risoluzione del contratto.
Il governo delle spese è rimesso al criterio della soccombenza nei rapporti tra attore principale e banca convenuta, da liquidarsi in base ai parametri medi dettati dal D.M. n. 147/2022 con riduzione del 50% della fase istruttoria, di natura prettamente documentale;
mentre nei rapporti fra attore e deve disporsi la compensazione integrale delle spese, Controparte_3 in considerazione dell'incertezza ricostruttiva dissipata solo all'esito del giudizio.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto Parte_1
di citazione notificato il 5.9.2023:
- dichiara la nullità del “Contratto di assicurazione sulla vita Index Linked a premio unico”, denominato “Eurotrend Autobasket” e avente n. 31810001950, stipulato, in data 1.10.2007, da con mediante l'intermediazione della Parte_1 Controparte_3 [...]
; Controparte_1
- condanna la alla restituzione, in favore di Controparte_1 Parte_1
, dell'importo di € 20.500,00, oltre interessi legali al saggio di cui all'art. 1284, comma
[...]
4, c.c., con decorrenza dalla domanda giudiziale e fino al saldo;
- condanna al pagamento, in favore di , Controparte_1 Parte_1 della somma di € 264,00 a titolo di esborsi ed € 4.200,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, iva e c.p.a., se dovuti, da distrarsi in favore dell'avv. Massimo Labianca dichiaratosi distrattario;
- compensa integralmente le spese di lite fra e Parte_1 Controparte_2
Così deciso in Trani, 20.2.2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra
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