Art. 12. 1. Al primo comma dell'articolo 1131 del codice civile , le parole: «dall'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 1130».
Note all'art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).".
Note all'art. 12:
Si riporta il testo del primo comma dell'articolo 1131 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1131. Rappresentanza.
Nei limiti delle attribuzioni stabilite dall'articolo 1130 o dei maggiori poteri conferitigli dal regolamento di condominio o dall'assemblea, l'amministratore ha la rappresentanza dei partecipanti e puo' agire in giudizio sia contro i condomini sia contro i terzi.
(Omissis).".