Sentenza 21 aprile 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/04/2001, n. 5955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5955 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2001 |
Testo completo
Aula B' 5955 /01 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DE " LA CORTES I CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 4603/99 - Consigliere- Cron. 12825 Bott. Paolino DELL'ANNO Dott. GI PRESTIPINO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 05/03/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AG NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA ADELAIDE 12, presso lo studio dell'avvocato NN, che lo rappresenta e difende,PELLETTIERI giusta delega in atti;
ricorrente
contro
ATAC ROMA- AZIENDA DELLE TRAMVIE ED AUTOBUS DEL COMUNE DI ROMA, in persona del legale rappresentante pro domiciliata in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente 16, presso lo studio dell'avvocato ROGAZIONISTI 2001 LODEVOLE COSIMO, che la rappresenta e difende, giusta 1036 delega in atti;
-1-
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 4529/98 del Tribunale di ROMA, depositata il 10/03/98 R.G.N. 75487/92; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/03/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato LODEVOLE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 4603/99 Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore del lavoro di Roma, GI GN, dipendente ATAC, esponeva di essere cessato dal servizio il 1.6.1989, di aver mantenuto l'inquadramento al 6° livello, senza usufruire del passaggio al 5° livello disposto dal nuovo CCNL 1985/1987 reso esecutivo dalla legge n. 270 del 1988, e di aver ricevuto, in misura forfettaria ed inferiore al dovuto, gli arretrati relativi agli aumenti di stipendio connessi al rinnovo del contratto. Sosteneva il ricorrente che, sia l'inquadramento al 5° livello che le differenze retributive gli competevano dal momento dell'entrata in vigore del CCNL 1985/1987, e non dal D.Ag. 1.1.1989, come disposto dall'Azienda. Chiedeva pertanto la condanna dell'ATAC all'inquadramento nel 5° livello ed al pagamento delle differenze retributive a partire dal 1.1.1985 o da quell'altra data ritenuta di giustizia. L'ATAC si costituiva e chiedeva il rigetto della domanda. Il Pretore, con sentenza del 1.10.1991, rigettava la domanda, osservando che non era ipotizzabile l'inquadramento superiore a decorre dal 1985, in quanto a quella data era ancora vigente in materia di inquadramento la legge n. 30 del 1978, non derogabile dagli accordi collettivi. Proponeva appello il lavoratore osservando che gli effetti giuridici ed economici degli accordi collettivi stipulati nel 1986 e nel 1987 dovevano decorrere dal 29.10.1988, data a partire dalla quale, per effetto della legge n. 30 del 1978, veniva abrogata la legge n. 30 del 1978, e non dal 1.1.1989. L'appello veniva respinto dal Tribunale di Roma con sentenza dell'8.5.1997. osservava che la legge n. 270 del 1988 ha Il Tribunale disciplina dell'inquadramento giuridico ed demandato la economico del personale addetto a servizi pubblici di trasporto alla contrattazione collettiva di categoria, da effettuarsi a partire dal 90° giorno successivo all'entrata in vigore della legge. Rilevava, altresì, che le parti collettive, con gli accordi del 29.6.1988 e del 2.10.1989, hanno stabilito che gli effetti giuridici ed economici della nuova disciplina contenuta negli accordi deldell'inquadramento del personale, 1986 e del 1987, devono decorrere dal 1.1.1989. Ritenevano legittima tale limitazione in quanto, prima della decorrenza dei 90 giorni dall'entrata in vigore della legge n. 270/1988, la materia dell'inquadramento del personale era ancora regolata dalla legge n. 30 del 1978, che prevedeva la nullità di norma D.Ag. collettive in contrasto con le norme della legge. Avverso detta sentenza il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'ATAC ha resistito con controricorso. Motivi della decisione Con l'unico motivo il ricorrente denuncia violazione: degli articoli 1, commi 1 e 2, della legge 8 gennaio 1931 n. 148; degli articoli 1 e 3 della legge 12 luglio 1988 n. 270; degli con riferimento articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 C.C. collettivi nazionaliall'interpretazione degli accordi 27.6.1986, 13.5.1987 e 13.7.1988; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Sostiene il ricorrente che, essendo egli cessato dal servizio dopo la cessazione dell'operatività della legge n. 30 del 1978 e l'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, gli accordi sindacali che aveva regolato il nuovo inquadramento del 3 personale, con riduzione a nove degli originari dieci livelli e automatico in avanti delle precedenticon lo slittamento applicazione a partire dal qualifiche, dovevano trovare Rileva, altresì, che, nella 29.10.1988 e non dal 1.1.1989. contrattazione collettiva, non vi è coincidenza tra il momento e quello del trattamento di vigenza del trattamento normativo 1.1.1989 del trattamento economico e che la decorrenza al economico non ha alcuna incidenza sulla data di vigenza dell'inquadramento. Il ricorso è infondato. Osserva il Collegio, che le richieste confuse e contraddittorie avanzate dal GN nei vari gradi di giudizio (basta confrontare il ricorso introduttivo, l'atto di appello ed il non rendono agevole circoscrivere cassazione)ricorso per D.Ag. l'oggetto del ricorso in esame. E' sufficiente osservare che l'originaria domanda di riconoscimento della qualifica superiore e delle differenze retributive a decorrere dal 1.1.1985, si è ridotta in appello alla richieste delle medesime pretese solo a partire dal 30.10.1988, per ridursi ulteriormente (così sembra) in questa sede al riconoscimento della sola qualifica superiore a decorrere dal 30.10.1988. Dal contenuto del ricorso e del controricorso, sembra altresì di capire che il GN ( a differenza di quanto sostenuto nel ricorso al Pretore) si sia visto riconosciuta la qualifica superiore ed il relativo trattamento economico a decorre dal 1.1.1989. A sostegno della cassazione della sentenza impugnata il GN denuncia in primo luogo sia violazione delle norme della legge 8 gennaio 1931 n. 148, one della legge n. 270 del 1988. Dal contenuto del ricorso non è dato però comprendere dove il Tribunale avrebbe errato nell'interpretazione delle norme di legge, posto che è pacifico in causa che la legge n. 30 del 1978 è stata abrogata a partire dal 29.10.1988, data di entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, e che l'art. 1 di quest'ultima ha demandato alla contrattazione collettiva di categoria, da effettuarsi a partire dal 90° giorno successivo, il nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale. Il GN denuncia altresì violazione delle norme di ermeneutica contrattuale da parte del Tribunale e addebita ai giudici di appello "evidente confusione" nell'interpretazione delle norme contrattuali, per non aver rilevato che la contrattazione collettiva (di cui il ricorrente non pone in dubbio la validità) avrebbe tenuto distinte le date di vigenza del trattamento normativo e del trattamento economico, fissando D'Ag. la data del 1.1.1989 solo per il trattamento economico. Al riguardo è appena il caso di ricordare che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, l'interpretazione dei contratti colletti di diritto comune è riservata all'esclusiva competenza del giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per violazione delle norme di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione (cfr. da ultimo Cass. n. 11013 del 2000, Cass. n. 10073 del 2000, Cass. n. 9625 del 2000). Il Tribunale, con motivazione adeguata e priva di errori logici ed di diritto, ha affermato che le parti collettive, con gli accodi del 29.6.1988 e del 2.10.1989, hanno stabilito che gli effetti giuridici ed economici della nuova disciplina dell'inquadramento del personale (contenuta negli accordi stipulati in vista dell'entrata in vigore della legge n. 270 del 1988, e cioè negli accordi del 1986 e del 1987) dovevano decorre dal 1.1.989 e non dal 29.10.1988, data di entrata in vigore S della legge n. 270 cit.; il Tribunale, peraltro, ha ritenuta perfettamente valida tale normativa, posto che la legge n. 270/1988 non ha stabilito quale dovesse essere la decorrenza del nuovo inquadramento giuridico ed economico del personale. Questa interpretazione dei giudici di appello non minimamente inficiata dalle censure del ricorrente. Quanto al primo profilo di censura, va osservato che questi si è limitato a richiamare in epigrafe gli articoli 1362, 1363, 1364 e 1371 C.C., senza precisare dove ed in che cosa l'interpretazione delle norme contrattuali da parte del Tribunale sarebbe in contrasto con i principi sopra richiamati. Quanto al secondo profilo, va parimenti rilevato che il D.Ag. ricorrente non precisa quali siano i vizi e gli errori logici che inficiano la motivazione della sentenza e che non consentono di ricostruire l'iter logico della decisione. Le censure del ricorrente, invero, oltre ad essere generiche, indicando specificamente le norme contrattuali che si non assumono violate, e non riproducendone il contenuto letterale (in applicazione del principio di autosufficienza del ricorso), si risolvono in definitiva nel contrapporre una propria interpretazione delle norme contrattuali a quella data dai giudici di appello, e sono quindi, nella parte in questione, inammissibili. Per tutte le considerazioni sopra svolte, il ricorso, dunque, deve essere respinto. Sussistono comunque giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma il 5 marzo Il Cons. estensore GromochФиатов Овратіно Shille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi,21 APR. 2001 IL CANCELLIERE 2001 Il Presidente Лилита рицній I A D 0 3 S , 1 S 3 . O 5 A L T T L R . , O A A N ' B S L I E L 3 P D E 7 S - D I A 8 T I N - S S 1 G O N 1 O E P S A E M I I D G A E A G , D E O O L T E R T T T I S A N R I I E L G S L D E E E R O D