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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 19/11/2025, n. 950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 950 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
S E N T E N Z A
N°________________
Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.809 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. REX GIANLUCA
AVV.MASTROIANNI GENNARO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. MARCHETTI ADO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
******
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2019, conveniva in Controparte_1 giudizio e avanti il Giudice di Pace di Lamezia Terme, deducendo di Parte_1 CP_2 essere proprietaria di un terreno sito in Gizzeria, catastalmente identificato al foglio di mappa 34, particelle 118 e 120, e lamentando che, a causa di fuoriuscite di acque reflue dal tombino fognario situato sul proprio fondo, aveva subito danni a colture e alberi da
1 frutto, nonché disagi per la qualità dell'aria. Chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 418/2023, accoglieva la domanda, condannando al pagamento di euro 3.500,00 oltre interessi e spese. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo, tra l'altro: Parte_1
• l'irritualità, inammissibilità, inefficacia e nullità della rinuncia di parte attrice alla domanda nei confronti di CP_2
• il difetto di legittimazione attiva di e la carenza di prova Controparte_1 della titolarità del diritto;
• il difetto di legittimazione passiva di non essendo provata la sua Parte_1 qualità di custode dell'impianto;
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare devono essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalle parti afferenti, rispettivamente, l'asserita l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. e la pretesa irritualità/nullità della rinuncia in primo grado di parte attrice alla domanda contro il CP_2
Circa la prima questione deve evidenziarsi come parte attrice in primo grado aveva semplicemente chiesto una condanna in via equitativa sotto il profilo della liquidazione del danno conseguenza e non già la condanna di cui all'art 114 c.p.c. di guisa che la relativa censura di parte appellata sul punto è manifestamente pretestuosa e priva di qualsiasi pregio.
Venendo alla questione dell' irritualità/invalidità della rinuncia in esame bisogna osservare quanto segue. L'appellante deduce l'invalidità/irritualità della rinuncia all'azione nei confronti del C.O.R.A.P., sostenendo che la stessa avrebbe richiesto un mandato ad hoc. La rinuncia è stata qualificata dal Giudice di Pace come modifica della domanda, rientrante nei poteri del difensore, e non già come rinuncia agli atti del giudizio. La giurisprudenza di legittimità distingue tra rinuncia all'azione (che richiede un mandato speciale) e modifica della domanda (rientrante nei poteri del difensore):
«Qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'articolo 184 del Cpc le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più
2 rispondente agli interessi del proprio rappresentato», (Cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18033). Nel caso di specie l'atto de quo deve essere qualificato quale modifica della domanda originaria da parte del difensore, espressione dell'esercizio della discrezionalità tecnica propria di tale figura, in forza della quale egli adegua la condotta processuale alle sopravvenienze processuali, così perseguendo, nel modo ritenuto più opportuno, gli interessi del proprio assistito, sicché la censura di parte appellante deve essere respinta.
Venendo al merito delle censure proposte da parte appellante si deve osservare quanto segue.
L'appellante contesta la legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che non sarebbe stata fornita prova della titolarità del diritto sul fondo oggetto di danno. Dall'esame degli atti risulta che parte attrice ha prodotto visura catastale attestante la titolarità del fondo e del fabbricato in capo a . La giurisprudenza riconosce che Controparte_1 la visura catastale, pur non avendo valore probatorio assoluto, costituisce elemento indiziario sufficiente in assenza di contestazioni specifiche e di prova contraria, che nel caso di specie non risultano essere state fornite dall'appellante.
Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva si deve ritenere che la Parte_1 sia il gestore dell'impianto di depurazione in oggetto. Le testimonianze raccolte in primo grado confermano che la è incaricata della manutenzione e gestione Parte_1 dell'impianto in esame e che gli interventi di ripristino venivano effettuati dai suoi tecnici. Si veda la dichiarazione del teste : “non ho controversie Testimone_1 con la pur conoscendo un dipendente della stessa, un certo signor ,che io Pt_1 Pt_2 contatto quando avviene l'allagamento”.
Per mero tuziorismo si evidenzia come la circostanza allegata da parte attrice in primo grado, consistente nel fatto che ogni volta che si verificano i danni lamentati dalla medesima una squadra della interviene sul posto per il ripristino della Parte_1 situazione quo ante, è stata solo, del tutto genericamente, contestata da parte appellante nel giudizio di prime cure, il che già di per sé , tenendo a mente il disposto di cui all'art
115 c.p.c., sarebbe sufficiente a ritener provata la relazione di custodia tra l'appellante e l'impianto depurativo de quo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 418/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma in toto la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di , che liquida in euro Controparte_1
1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
4
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Fasc. N°_____________
REPUBBLICA ITALIANA Cron. N°____________
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Rep. N°____________
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME in composizione monocratica in persona del giudice applicato PNRR dott.ssa Lorena Canaparo ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n.809 \ 2023 promossa da:
Parte_1
-PARTE APPELLANTE-
AVV. REX GIANLUCA
AVV.MASTROIANNI GENNARO
contro
:
Controparte_1
-PARTE APPELLATA –
AVV. MARCHETTI ADO
avente per oggetto: appello sentenza Giudice di Pace
*****
Udienza trattazione scritta ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c. in data 10.12.2025.
Assunta in decisione in tale data.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 26 marzo 2019, conveniva in Controparte_1 giudizio e avanti il Giudice di Pace di Lamezia Terme, deducendo di Parte_1 CP_2 essere proprietaria di un terreno sito in Gizzeria, catastalmente identificato al foglio di mappa 34, particelle 118 e 120, e lamentando che, a causa di fuoriuscite di acque reflue dal tombino fognario situato sul proprio fondo, aveva subito danni a colture e alberi da
1 frutto, nonché disagi per la qualità dell'aria. Chiedeva la condanna solidale dei convenuti al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 418/2023, accoglieva la domanda, condannando al pagamento di euro 3.500,00 oltre interessi e spese. Parte_1
Avverso tale sentenza proponeva appello deducendo, tra l'altro: Parte_1
• l'irritualità, inammissibilità, inefficacia e nullità della rinuncia di parte attrice alla domanda nei confronti di CP_2
• il difetto di legittimazione attiva di e la carenza di prova Controparte_1 della titolarità del diritto;
• il difetto di legittimazione passiva di non essendo provata la sua Parte_1 qualità di custode dell'impianto;
Si costituiva l'appellata, chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
In via preliminare devono essere rigettate le questioni preliminari sollevate dalle parti afferenti, rispettivamente, l'asserita l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 c.p.c. e la pretesa irritualità/nullità della rinuncia in primo grado di parte attrice alla domanda contro il CP_2
Circa la prima questione deve evidenziarsi come parte attrice in primo grado aveva semplicemente chiesto una condanna in via equitativa sotto il profilo della liquidazione del danno conseguenza e non già la condanna di cui all'art 114 c.p.c. di guisa che la relativa censura di parte appellata sul punto è manifestamente pretestuosa e priva di qualsiasi pregio.
Venendo alla questione dell' irritualità/invalidità della rinuncia in esame bisogna osservare quanto segue. L'appellante deduce l'invalidità/irritualità della rinuncia all'azione nei confronti del C.O.R.A.P., sostenendo che la stessa avrebbe richiesto un mandato ad hoc. La rinuncia è stata qualificata dal Giudice di Pace come modifica della domanda, rientrante nei poteri del difensore, e non già come rinuncia agli atti del giudizio. La giurisprudenza di legittimità distingue tra rinuncia all'azione (che richiede un mandato speciale) e modifica della domanda (rientrante nei poteri del difensore):
«Qualora la rinuncia si atteggi come espressione della facoltà della parte di modificare ai sensi dell'articolo 184 del Cpc le domande e le conclusioni precedentemente formulate, rientra fra i poteri del difensore, che in tal guisa esercita la discrezionalità tecnica che gli compete nell'impostazione della lite e che lo abilita a scegliere in relazione anche agli sviluppi della causa la condotta processuale da lui ritenuta più
2 rispondente agli interessi del proprio rappresentato», (Cfr. Cassazione civile sez. II,
06/06/2022, n.18033). Nel caso di specie l'atto de quo deve essere qualificato quale modifica della domanda originaria da parte del difensore, espressione dell'esercizio della discrezionalità tecnica propria di tale figura, in forza della quale egli adegua la condotta processuale alle sopravvenienze processuali, così perseguendo, nel modo ritenuto più opportuno, gli interessi del proprio assistito, sicché la censura di parte appellante deve essere respinta.
Venendo al merito delle censure proposte da parte appellante si deve osservare quanto segue.
L'appellante contesta la legittimazione attiva dell'attrice, sostenendo che non sarebbe stata fornita prova della titolarità del diritto sul fondo oggetto di danno. Dall'esame degli atti risulta che parte attrice ha prodotto visura catastale attestante la titolarità del fondo e del fabbricato in capo a . La giurisprudenza riconosce che Controparte_1 la visura catastale, pur non avendo valore probatorio assoluto, costituisce elemento indiziario sufficiente in assenza di contestazioni specifiche e di prova contraria, che nel caso di specie non risultano essere state fornite dall'appellante.
Per quanto riguarda, invece, la legittimazione passiva si deve ritenere che la Parte_1 sia il gestore dell'impianto di depurazione in oggetto. Le testimonianze raccolte in primo grado confermano che la è incaricata della manutenzione e gestione Parte_1 dell'impianto in esame e che gli interventi di ripristino venivano effettuati dai suoi tecnici. Si veda la dichiarazione del teste : “non ho controversie Testimone_1 con la pur conoscendo un dipendente della stessa, un certo signor ,che io Pt_1 Pt_2 contatto quando avviene l'allagamento”.
Per mero tuziorismo si evidenzia come la circostanza allegata da parte attrice in primo grado, consistente nel fatto che ogni volta che si verificano i danni lamentati dalla medesima una squadra della interviene sul posto per il ripristino della Parte_1 situazione quo ante, è stata solo, del tutto genericamente, contestata da parte appellante nel giudizio di prime cure, il che già di per sé , tenendo a mente il disposto di cui all'art
115 c.p.c., sarebbe sufficiente a ritener provata la relazione di custodia tra l'appellante e l'impianto depurativo de quo.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
3 Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso Parte_1 la sentenza n. 418/2023 del Giudice di Pace di Lamezia Terme, così provvede:
• Rigetta l'appello e conferma in toto la sentenza impugnata;
• Condanna l'appellante alla rifusione delle spese del presente grado di Parte_1 giudizio a favore di , che liquida in euro Controparte_1
1701,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali previsti ex lege oltre rimborso spese generali nella misura del 15%.
addì 10.12.2025
IL GIUDICE applicato PNRR
Dott. ssa Lorena Canaparo
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