Art. 59. Regioni a statuto speciale e province autonome 1. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.
Articolo 59 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
Articolo 58Articolo 60
Articolo 59 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234
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19 gennaio 2013
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