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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/07/2025, n. 3883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3883 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5271/2021/CC, avverso la sentenza n. 1478/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 luglio 2021,
TRA
C.F.: ), con sede in Via Municipio n. 1, in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pucino (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello, giusta deliberazione di conferimento d'incarico professionale adottata il giorno 1° dicembre 2021 dalla giunta comunale;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...](Bn) CP_1 CodiceFiscale_2
in Via Variante Sannitica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Mezza (C.F.: ; CodiceFiscale_3
PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta Email_2
su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 27 maggio 2016, citava in giudizio, CP_1
davanti al Tribunale di Benevento, il al fine di sentire ivi accogliere le Controparte_2
seguenti testuali conclusioni: “1) Dichiarare la responsabilità del nella Parte_1
produzione del danno idrogeologico del fondo di proprietà attorea atteso lo sversamento dei rifiuti e la realizzazione dell'area di parcheggio su detto terrazzamento;
2) per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti e medio tempore subendi dalla SI.ra , quantificati in € 5.000,00, ovvero nella misura che CP_1
l'ill.mo Giudicante riterrà giusta ed equa all'esito dell'istruttoria processuale, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo;
3) condannare, altresì, il sempre in Pt_1
persona del suo rappr.te p.t., ad adottare una tipologia di opere atte a stabilizzare l'area e limitare il fenomeno dannoso. Vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, il tutto con attribuzione all'avvocato costituito per averne fatta anticipazione.”
L'attrice, a sostegno di tale domanda, allegava: a) di essere proprietaria del fondo rustico ubicato nell'agro del Comune di in località Galano, distinto nel catasto terreni al foglio 13, Controparte_2
particelle 153, 154 e 862, coltivato a vigneto ed uliveto, confinante ad est con il EN Ratello, a nord con il canale di scolo, proveniente dalla strada comunale posta a monte, ad ovest ed a sud con altri fondi agricoli di proprietà altrui;
b) che l'originaria pendenza, medio-bassa, del suo terreno era stata modificata a causa dell'apporto, a cura del Comune di sul fondo di quest'ultimo, di una considerevole Parte_1
quantità di rifiuti solidi urbani, costituiti anche da materiale proveniente da scavi e residui della lavorazione in campo edilizio, tant'è che a ridosso del terreno di parte istante si era formato un ampio terrazzo, che ne aveva modificato l'originaria pendenza, essendo l'enorme massa di rifiuti scivolata verso valle, causando una pressione tale da ingenerare la deviazione dell'originario percorso del EN Ratello, con la consequenziale erosione del fondo di proprietà della parte attrice;
c) che il movimento franoso era stato causato anche dalla creazione sul ripiano ricolmo di rifiuti di un parcheggio realizzato dal Comune di
[...]
enza l'ausilio di alcun muro di contenimento;
d) che il proprio terreno era accessibile soltanto Parte_1
per la parte inziale, mentre per la restante parte di circa mq 1.090 presentava i primi salti e le prime piante di ulivo inclinate, trovandosi il vigneto in stato di abbandono, in quanto la sua coltivazione era divenuta impraticabile, essendo la parte finale del fondo, di circa mq 500, interessata dal fenomeno franoso vero e proprio con salti e scivolamenti sempre più evidenti;
e) che già nell'anno 2003 l'area adibita a discarica dal era stata sottoposta a sequestro penale e che in tale occasione i tecnici dell' avevano Pt_1 CP_3
evidenziato che i rifiuti scaricati nelle scarpate non erano in condizioni di sicurezza dal punto di vista geostatico, tant'è che eventuali piogge intense avrebbero potuto mobilitare le masse, nella parte in cui erano già presenti i fenomeni di dissesto, occludendo il EN Ratello;
f) che con sentenza n. 241/15 il Tribunale
2 di Benevento aveva dichiarato la responsabilità del in merito al dissesto Parte_1
idrogeologico di un terreno confinante con quello della parte attrice, condannandolo al ristoro dei danni;
g) di avere subito un danno quantificato, nella parte motivazionale del libello introduttivo del giudizio, in ragione di € 7.000,00; h) che, al fine di evitare il fenomeno dannoso, a suo dire, sarebbe stato necessario eseguire opere di sostegno idonee a delimitare il percorso del EN Ratello, al fine di arginare l'erosione del terreno verso est, oltre ad ulteriori interventi di sostegno, finalizzati a contenere il fenomeno di occlusione generato dalla massa di rifiuti.
1.2. - Con la comparsa di risposta, depositata alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 17 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il eccependo: a) l'improcedibilità Parte_1 della domanda attrice, non essendo stata preceduta dal procedimento di negoziazione assistita;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato lo sversamento dei rifiuti nell'area in questione posto in essere da privati cittadini, alcuni dei quali già condannati per tale condotta in sede penale, di cui chiedeva la chiamata in giudizio, ex art. 107 c.p.c.; c) la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni così come vantato dall'attrice; d) contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, allegando, che la discarica era rimasta inutilizzata da circa 15 anni e che il parcheggio era stato fatto realizzare dalla Provincia di Benevento e non dal convenuto. Pt_1
1.3. - Esperita nel corso del giudizio la disposta procedura di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito positivo;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata da entrambe le parti in causa;
acquisita la prima relazione peritale depositata dal nominato primo c.t.u., dr. Persona_1
acquisita la seconda relazione peritale depositata dal nominato secondo c.t.u., dr. ; precisate Persona_2
le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1478/2021, pubblicata il 12 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente stabiliva: “accoglie le domande dell'attrice e per l'effetto: condanna il Parte_1
l pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 8.256,29 oltre interessi legali da calcolarsi
[...] come in motivazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna il Parte_1
alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in € 135,00 per esborsi ed € 4835,00 per compenso di avvocato di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1620,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza;
pone definitivamente le spese di entrambe le CTU a carico del convenuto.”
In particolare, il primo giudice decideva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, essendosi il convenuto costituito tardivamente in giudizio nel corso della prima udienza di comparizione delle Pt_1
3 parti;
b) fondata la domanda attrice sulla base degli esiti istruttori ricavati dalla seconda relazione peritale depositata dal nominato secondo c.t.u., dr. . Persona_2
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021, il Parte_1
roponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di quattro motivi
[...]
di gravame - previo accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1478/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione
Civile, G.U. Dott.ssa Consolante, nell'ambito del giudizio R.G.n.2453/2016, depositata in cancelleria in data
12.07.2021, accogliere integralmente le conclusioni avanzate dall'appellante Parte_1
ovvero rigettare integralmente la domanda della per i motivi esposti in fatto ed
[...] CP_1
argomentati in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) adottare ogni CP_1
opportuno provvedimento ritenuto di giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi rinnovazione della CTU per le ragioni in fatto ed in diritto e per le evidenze processuali dettagliate ed argomentate al capoverso 5 della premessa assertiva del presente atto, che quivi si intendano trascritte.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 maggio 2022, si costituiva in giudizio , CP_1
eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone i motivi, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna del appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del Pt_1 presente grado, da distrarre in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 maggio 2022, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avendo ritenuto che: “l'ente comunale, condannato a una prestazione di facere e alla realizzazione di un'opera di notevole rilievo economico e impatto ambientale, contesta la propria legittimazione passiva e, di conseguenza, il proprio potere di intervento sul corso e nell'alveo di un torrente censito nel patrimonio idrografico regionale e dunque di proprietà demaniale, la cui manutenzione
e conservazione rientrerebbe nelle competenze istituzionali di altra pubblica amministrazione;
onde la realizzazione di un'opera di tale consistenza e tale costo merita che siano previamente risolti sia il dubbio che
l'ente possa essere condannato ad un facere, sia il dubbio che l'opera in questione rientri nelle competenze di questa e non altra pubblica amministrazione.”
4 2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
15 aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 18 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
5 Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo di censura il impugnante reiterava l'eccezione del proprio difetto Pt_1
di legittimazione passiva, in considerazione della domanda, così come formulata dall'attrice, avendo l'Ente pubblico eccipiente, a suo dire, allegato e documentato, nel corso del primo grado del giudizio, la propria pretesa estraneità sia in ordine all'imputata condotta di sversamento dei rifiuti lungo il costone del EN
Ratello, certamente eseguita da quei cittadini già condannati per tale comportamento in sede penale, ritenuta quale concausa generante il fenomeno franoso, sia in relazione alle effettive competenze e potestà
d'intervento sul corso e nell'alveo di tale torrente, che, quale corso d'acqua ricompreso e censito nel patrimonio idrografico regionale, apparterrebbe al demanio pubblico, ex art. 822 c.c., la cui manutenzione e conservazione non rientrerebbe tra le competenze istituzionali del essendo Parte_1
devolute alla competenza della Regione Campania - Genio civile, in forza del D.P.R. n. 8 del 1972, oltre che del D.P.R. n. 616 del 1977.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello il lamentava il vizio d'omessa o d'insufficiente Pt_1 motivazione, che, a suo dire, caratterizzerebbe la decisione appellata, in considerazione della ritenuta acritica adesione da parte del primo giudice agli esiti istruttori ricavati dalla seconda relazione peritale depositata dal secondo c.t.u., dr. , che avrebbe dovuto non sostituire, bensì integrare il primo elaborato Persona_2
peritale già depositato dal primo c.t.u., dr. il quale in precedenza aveva escluso qualsivoglia Persona_1
responsabilità in capo all'Ente pubblico convenuto nella produzione causale dell'evento lesivo de quo.
Sennonché, il giudice di primo grado, a dire dell'Ente appellante, senza motivazione alcuna Pt_2 sul punto, condivideva le conclusioni del richiamato secondo elaborato peritale, nel quale veniva indicato il convenuto quale soggetto responsabile nella determinazione causale del danno lamentato dalla Pt_1
parte attrice, che veniva recepito acriticamente, senza che fossero argomentate le ragioni tecniche e giuridiche per le quali il Tribunale avesse ritenuto non condivisibili le conclusioni così come in precedenza rassegnate dal primo c.t.u.
6 3.3. - Con il terzo motivo di gravame l'Ente pubblico impugnante si doleva del preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che caratterizzerebbe la sentenza gravata, il cui autore sarebbe incorso pure nell'ulteriore vizio di ultrapetizione, perché, a fronte della domanda attrice, ancorata alla relazione peritale del proprio c.t.p., d'accertamento dell'inutilizzabilità di soli mq 1.090 di terreno, che avrebbe determinato il danno quantificato nella misura di
€ 7.000,00, derivato “dalla produzione del dissesto idrogeologico del fondo di proprietà attorea atteso lo sversamento dei rifiuti e la realizzazione dell'area di parcheggio su detto terrazzamento”, il giudice di primo grado condannava il “al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Parte_1
8.256,28, oltre interessi legali che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
1712/1995, vanno calcolati, per il periodo decorrente dalla data della domanda giudiziale sino alla presente decisione, sulla somma di € 8.256,28 previa sua devalutazione alla data di notifica della citazione e rivalutata di anno in anno.”
Tale convincimento si formava, a dire del appellante, nonostante il difetto di allegazione e Pt_1
prova sul punto, che avrebbe dovuto fornire la parte istante, essendosi fondato sull'acritica adesione da parte del primo giudice alle conclusioni del c.t.u., dr. , geologo, senza alcuna competenza in materia Persona_2
agronomica ed agro-estimativa, che avrebbe utilizzato parametri estimativi presuntivi, ovvero privi di riscontro estrinseco certo, avendo erroneamente individuato la porzione di terreno, a suo dire, non più utilizzabile nella superiore misura di mq 2.052, di cui mq 335 ritenuti persi e mq 1.717 ritenuti inutilizzabili, rispetto a quella effettivamente ritenuta inutilizzabile da parte attrice, in ragione di soli mq 1.090, oltre che quantificato il danno nella superiore misura di € 8.256,28, somma certamente maggiore rispetto a quella reclamata dalla parte istante limitatamente ad € 7.000,00, non avendo tale c.t.u. neppure indicato le modalità di determinazione del danno da lucro cessante, pure compreso nell'importo riconosciuto e liquidato a titolo risarcitorio.
4.4. - Con il quarto motivo di critica il ribadendo di non avere alcun Parte_1 potere d'intervento all'interno dell'alveo del EN , come stabilito dalla normativa richiamata nel Pt_3
primo motivo d'impugnazione, criticava la sentenza gravata in parte qua, a suo dire, sarebbe stato erroneamente condannato, senza alcuna indicazione tecnica e strutturale sul punto, ad un generico “facere”, ovvero “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa”, in adesione acritica da parte del giudice di primo grado alla seconda relazione peritale depositata dal secondo nominato c.t.u., dr. , il quale aveva testualmente: “evidenziato la necessità di una Persona_2 sistemazione del versante in sinistra idrografica per evitare che continui il suo scalzamento a piede ad opera del e che ciò, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi, si traduca nella Parte_4
riattivazione della frana. A tal fine il CTU raccomanda la messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana.”
7 4.5. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la contestuale delibazione del primo e del quarto motivo d'impugnazione, che risultano essere strettamente connessi, essendo rispettivamente attinenti all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Ente pubblico convenuto-appellante (primo motivo) ed alla censura mossa alla decisione gravata per la condanna patita da quest'ultimo ad un generico
“facere”, ovvero “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa” (quarto motivo), al fine di sopperire alla “necessità di una sistemazione del versante in sinistra idrografica” del EN , non avendo il a suo dire, alcun Pt_3 Parte_1
potere d'intervento all'interno dell'alveo del EN Ratello, il quale, essendo un corso d'acqua ricompreso e censito nel patrimonio idrografico regionale, apparterrebbe al demanio pubblico, ex art. 822 c.c., la cui manutenzione e conservazione non rientrerebbe tra le competenze istituzionali di tale Ente locale, essendo tali attività devolute alla competenza della Regione Campania - Genio civile, in forza dei richiamati D.P.R. n.
8 del 1972 e n. 616 del 1977.
Orbene, di tali motivi di gravame il primo è destituito di fondamento, per cui va respinto, mentre il quarto è meritevole d'accoglimento, in considerazione della sua fondatezza, il tutto per le ragioni qui di seguito riportate.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo del impugnante, quest'ultimo è senz'altro Pt_1 passivamente legittimato, attesa la sua titolarità del potere di resistere nel presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto, secondo la prospettazione di parte attrice, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Più precisamente, nel merito, risulta essere destituita di fondamento la sola domanda attrice, che va respinta, tendente alla condanna del convenuto a dovere eseguire opere di sostegno, idonee a Pt_1
delimitare il percorso del EN Ratello, per arginare l'erosione del terreno de quo verso est.
Invero, è la Regione Campania ad essere tenuta ex lege alla manutenzione ed alla custodia del
EN Ratello, che ci occupa nel presente giudizio.
Sul punto è necessario richiamare le norme che ne prevedono la responsabilità.
L'art. 86 del Dlgs n. 112 del 1998 conferiva alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 attribuiva loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e di controllo della
8 tenuta e dell'integrità dell'argine est e, più in generale, della regimentazione delle acque del EN Ratello, per cui è dimostrata la responsabilità della Regione Campania per la mancata manutenzione di tale torrente.
Infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. n. 8 del 1972, oltre che degli artt. 89 e 90 del D.P.R. n.
616 del 1977, venivano trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10, lett. f), della L. 18 maggio 1989, n. 183, attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di sua competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 152 del 2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 del Dlgs. n. 112 del 1998, oltre che dell'ulteriore normativa sopra richiamata, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui rileva, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura - proprio sulla scorta delle citate disposizioni - veniva recentemente ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n.
84/2022, in cui veniva testualmente stabilito che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent.
n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la Regione è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n. 616 del 1977, che, nel primo comma, stabilisce: "Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni."
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616 del 1977, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
"Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia
9 generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica" e, nel secondo comma, che "In particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque".
- L' articolo 89 del Dlgs. n. 112 del 1998, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative "alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura"; nella lett. c), le funzioni relative "ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio
1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua"; nella lett. i), le funzioni relative " alla gestione del demanio idrico".
- L'articolo 61 del Dlgs. n. 152 del 2006, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, "all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni".”
Pertanto, sulla base di quanto innanzi, accertata l'esclusiva responsabilità della Regione Campania, quale ente titolare della proprietà demaniale, precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, risulta del tutto infondata, per cui va respinta, la domanda di cui alla conclusione sub 3) dell'atto di citazione di primo grado, finalizzata alla condanna del
“ad adottare una tipologia di opere atte a stabilizzare l'area e limitare il Parte_1
fenomeno dannoso”, il cui rigetto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, impone la riforma della decisione appellata nella parte in cui disponeva erroneamente la condanna di tale Ente locale “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa”, al fine di sopperire, come suggerito dal c.t.u., dr. , alla “necessità di una sistemazione del versante in Persona_2
sinistra idrografica” della sponda sinistra del EN Ratello.
4.6. - Anche il secondo ed il terzo motivo di censura vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Di tali motivi il secondo è destituito di fondamento, per cui va rigettato, mentre il terzo risulta essere parzialmente fondato, dovendo essere accolto per quanto di ragione.
Infatti, pur non avendo il primo giudice specificato le ragioni per le quali, da un lato, aderiva alle conclusioni di cui alla seconda relazione peritale depositata dal secondo c.t.u., il geologo dr. , Persona_2
e, dall'altro, ignorava gli esiti del primo elaborato peritale depositato dal primo c.t.u., l'agronomo dr. Per_1
la Corte è dell'avviso, in linea con quanto stabilito dal Tribunale, che il
[...] Parte_1
ia responsabile del danno subito dalla parte attrice-appellata sul presupposto dell'intervenuta
[...]
violazione da parte di tale Ente pubblico del principio generale del neminem laedere ricondotto nell'ambito
10 della concretizzata violazione dell'art. 2043, oltre che degli obblighi a carico del custode, ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'indagine ed i rilievi eseguiti dal secondo c.t.u. siano più completi ed attendibili rispetto a quelli eseguiti dal primo c.t.u., che si era limitato a valutare i fenomeni franosi verificatisi in zona in epoca antecedente all'acquisto, risalente al 9 aprile 2009, del fondo rustico de quo, a cura della parte attrice, avendo il dr. accertato, nel contraddittorio delle parti, mediante puntuali analisi cartografiche ed Persona_2
ortofoto ritualmente acquisite, che, anche in epoca successiva a tale data, ovvero più precisamente nell'anno
2011, sul terreno di proprietà di parte attrice, identificato dalla particella 153, si era manifestata un'ulteriore frana, favorita dallo sversamento di rifiuti sul terreno di proprietà comunale, sul quale in precedenza, ovvero nell'anno 2003, era stato sovrapposto il piazzale, utilizzato come isola ecologica dal Parte_1 che aveva sovraccaricato il versante est del , costringendolo a modificare
[...] Parte_4 ulteriormente il suo percorso nell'anno 2011, spostandosi verso est mediante l'invasione della richiamata particella 153, che nella parte bassa, a contatto con la sponda del torrente, mostra la presenza di gradoni nel terreno e, risalendo a monte, appare irregolare e contraddistinta da locali variazioni di pendenza, avvallamenti e dossi con presenza di numerosi alberi e piante inclinate verso valle o verso monte, oltre ad essere invasa dalla fitta vegetazione spontanea.
In ordine, poi, al quantum risarcitorio, così come liquidato dal giudice di prime cure, in effetti, in difetto di allegazione e soprattutto di prova, che avrebbe dovuto fornire la parte attrice, sul preteso danno da lucro cessante, va espunto dalla complessiva somma liquidata l'importo quantificato nella misura di €
5.201,04 per la mancata produzione del vigneto e dell'uliveto, coerentemente al principio giurisprudenziale di legittimità, applicabile anche alla perdita di guadagno dell'attività agricola, in forza del quale:
“La prova del danno da lucro cessante derivante dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale deve basarsi su elementi contabili o fiscali che dimostrino la consistenza e la redditività dell'esercizio commerciale, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, nonché l'incidenza dei costi. La mancanza di scritture contabili e di dichiarazioni dei redditi non produce sufficiente supporto per una valutazione equitativa del danno.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9314);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
02/04/2025, n. 8758).
Pertanto, in riforma della decisione gravata, il Collegio, assorbito ogni altro motivo di doglianza sul punto, facendo propri i conteggi, di cui alla relazione peritale del c.t.u., dr. , poiché esenti da Persona_2 vizi logici e contraddizioni, e perché sorretti da ampia motivazione, fondata su rigorosi rilievi e valutazioni tecniche, ritiene che il vada condannato al pagamento della complessiva Parte_1
11 minore somma di € 3.055,24, di cui € 2.319,86 per il ripristino del vigneto danneggiato, correttamente stimato mediante il prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania pubblicato nel 2010, ed € 735,38 per il danno consequenziale alla perdita definitiva della porzione di terreno, in ragione di mq 335, giustamente quantificato a mezzo dei valori fondiari medi unitari della Regione
Campania aggiornati al 2020, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda, risalente al
27 maggio 2016, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data della domanda, risalente al 27 maggio 2016, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di
½, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di ½ a carico del convenuto- Pt_1
appellante, in favore dell'attrice-appellata, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dell'esiguo valore del decisum (da € 1.1000,01 ad € 5.200,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado,
e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario.
6.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di ½ le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente a carico del convenuto-appellante la residua quota di ½ del quantum a tale titolo liquidato con i rispettivi decreti Pt_1 pubblicati il 10 agosto 2018 ed il 30 novembre 2020.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1478/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 luglio 2021, in parziale accoglimento dell'impugnazione e dell'originaria domanda attrice, oltre che in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore di , della complessiva somma di € 3.055,24, oltre alla rivalutazione monetaria con CP_1
decorrenza dal 27 maggio 2016, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data della domanda, risalente
12 al 27 maggio 2016, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo;
2) respinge l'originaria domanda attrice di cui alla conclusione sub 3) dell'atto di citazione di primo grado, finalizzata alla condanna del ad adottare una tipologia di opere atte Parte_1
a stabilizzare l'area e limitare il fenomeno dannoso”;
3) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado del giudizio e condanna il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione della quota residua pari a ½, in favore di
[...]
, che liquida, nei limiti di detta ridotta misura: CP_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 1.277,50, di cui € 62,50 a titolo di spese ed €
1.215,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 1.457,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario;
4) compensa nella misura di ½ le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del primo grado del giudizio, ponendo il restante ½ definitivamente a carico del Parte_1 in persona del sindaco pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
15 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, composta dai signori magistrati:
dr.ssa Rosanna De Rosa - Presidente
dr. Giuseppe Gustavo Infantini - Consigliere
avv. Massimo Vincenzo Rizzi - Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello, iscritta a R.G.N. 5271/2021/CC, avverso la sentenza n. 1478/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 luglio 2021,
TRA
C.F.: ), con sede in Via Municipio n. 1, in persona del Parte_1 P.IVA_1
sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Raffaele Pucino (C.F.: PEC: CodiceFiscale_1
, del foro di Santa Maria Capua Vetere, come da procura speciale ad litem Email_1
apposta su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente l'atto di citazione d'appello, giusta deliberazione di conferimento d'incarico professionale adottata il giorno 1° dicembre 2021 dalla giunta comunale;
APPELLANTE
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], residente a [...](Bn) CP_1 CodiceFiscale_2
in Via Variante Sannitica, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Di Mezza (C.F.: ; CodiceFiscale_3
PEC: , del foro di Benevento, come da procura speciale ad litem apposta Email_2
su documento informatico separato, congiunto ad altro documento informatico contenente la comparsa di risposta d'appello.
APPELLATA
1 RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO E LA SENTENZA APPELLATA
1.1. - Con l'atto di citazione ritualmente notificato il 27 maggio 2016, citava in giudizio, CP_1
davanti al Tribunale di Benevento, il al fine di sentire ivi accogliere le Controparte_2
seguenti testuali conclusioni: “1) Dichiarare la responsabilità del nella Parte_1
produzione del danno idrogeologico del fondo di proprietà attorea atteso lo sversamento dei rifiuti e la realizzazione dell'area di parcheggio su detto terrazzamento;
2) per l'effetto condannarlo al risarcimento dei danni subiti e medio tempore subendi dalla SI.ra , quantificati in € 5.000,00, ovvero nella misura che CP_1
l'ill.mo Giudicante riterrà giusta ed equa all'esito dell'istruttoria processuale, il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dal giorno del fatto all'effettivo soddisfo;
3) condannare, altresì, il sempre in Pt_1
persona del suo rappr.te p.t., ad adottare una tipologia di opere atte a stabilizzare l'area e limitare il fenomeno dannoso. Vittoria di spese, diritti ed onorario di lite, oltre IVA e CPA e spese forfettarie, il tutto con attribuzione all'avvocato costituito per averne fatta anticipazione.”
L'attrice, a sostegno di tale domanda, allegava: a) di essere proprietaria del fondo rustico ubicato nell'agro del Comune di in località Galano, distinto nel catasto terreni al foglio 13, Controparte_2
particelle 153, 154 e 862, coltivato a vigneto ed uliveto, confinante ad est con il EN Ratello, a nord con il canale di scolo, proveniente dalla strada comunale posta a monte, ad ovest ed a sud con altri fondi agricoli di proprietà altrui;
b) che l'originaria pendenza, medio-bassa, del suo terreno era stata modificata a causa dell'apporto, a cura del Comune di sul fondo di quest'ultimo, di una considerevole Parte_1
quantità di rifiuti solidi urbani, costituiti anche da materiale proveniente da scavi e residui della lavorazione in campo edilizio, tant'è che a ridosso del terreno di parte istante si era formato un ampio terrazzo, che ne aveva modificato l'originaria pendenza, essendo l'enorme massa di rifiuti scivolata verso valle, causando una pressione tale da ingenerare la deviazione dell'originario percorso del EN Ratello, con la consequenziale erosione del fondo di proprietà della parte attrice;
c) che il movimento franoso era stato causato anche dalla creazione sul ripiano ricolmo di rifiuti di un parcheggio realizzato dal Comune di
[...]
enza l'ausilio di alcun muro di contenimento;
d) che il proprio terreno era accessibile soltanto Parte_1
per la parte inziale, mentre per la restante parte di circa mq 1.090 presentava i primi salti e le prime piante di ulivo inclinate, trovandosi il vigneto in stato di abbandono, in quanto la sua coltivazione era divenuta impraticabile, essendo la parte finale del fondo, di circa mq 500, interessata dal fenomeno franoso vero e proprio con salti e scivolamenti sempre più evidenti;
e) che già nell'anno 2003 l'area adibita a discarica dal era stata sottoposta a sequestro penale e che in tale occasione i tecnici dell' avevano Pt_1 CP_3
evidenziato che i rifiuti scaricati nelle scarpate non erano in condizioni di sicurezza dal punto di vista geostatico, tant'è che eventuali piogge intense avrebbero potuto mobilitare le masse, nella parte in cui erano già presenti i fenomeni di dissesto, occludendo il EN Ratello;
f) che con sentenza n. 241/15 il Tribunale
2 di Benevento aveva dichiarato la responsabilità del in merito al dissesto Parte_1
idrogeologico di un terreno confinante con quello della parte attrice, condannandolo al ristoro dei danni;
g) di avere subito un danno quantificato, nella parte motivazionale del libello introduttivo del giudizio, in ragione di € 7.000,00; h) che, al fine di evitare il fenomeno dannoso, a suo dire, sarebbe stato necessario eseguire opere di sostegno idonee a delimitare il percorso del EN Ratello, al fine di arginare l'erosione del terreno verso est, oltre ad ulteriori interventi di sostegno, finalizzati a contenere il fenomeno di occlusione generato dalla massa di rifiuti.
1.2. - Con la comparsa di risposta, depositata alla prima udienza di comparizione delle parti tenutasi il 17 ottobre 2016, si costituiva in giudizio il eccependo: a) l'improcedibilità Parte_1 della domanda attrice, non essendo stata preceduta dal procedimento di negoziazione assistita;
b) il proprio difetto di legittimazione passiva, essendo stato lo sversamento dei rifiuti nell'area in questione posto in essere da privati cittadini, alcuni dei quali già condannati per tale condotta in sede penale, di cui chiedeva la chiamata in giudizio, ex art. 107 c.p.c.; c) la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni così come vantato dall'attrice; d) contestando, nel merito, l'an ed il quantum debeatur della pretesa risarcitoria, di cui richiedeva il rigetto, allegando, che la discarica era rimasta inutilizzata da circa 15 anni e che il parcheggio era stato fatto realizzare dalla Provincia di Benevento e non dal convenuto. Pt_1
1.3. - Esperita nel corso del giudizio la disposta procedura di negoziazione assistita, che non sortiva alcun esito positivo;
disattesa la richiesta d'ammissione della prova testimoniale articolata da entrambe le parti in causa;
acquisita la prima relazione peritale depositata dal nominato primo c.t.u., dr. Persona_1
acquisita la seconda relazione peritale depositata dal nominato secondo c.t.u., dr. ; precisate Persona_2
le conclusioni;
depositate le comparse conclusionali e le memorie di replica;
la causa veniva decisa mediante la sentenza n. 1478/2021, pubblicata il 12 luglio 2021, con la quale il Tribunale di Benevento così testualmente stabiliva: “accoglie le domande dell'attrice e per l'effetto: condanna il Parte_1
l pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € 8.256,29 oltre interessi legali da calcolarsi
[...] come in motivazione dalla data della domanda sino al soddisfo;
condanna il Parte_1
alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa;
condanna il convenuto al pagamento delle spese processuali liquidate in € 135,00 per esborsi ed € 4835,00 per compenso di avvocato di cui € 875,00 per la fase di studio, € 740,00 per la fase introduttiva, € 1600,00 per la fase istruttoria ed € 1620,00 per la fase decisoria, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza;
pone definitivamente le spese di entrambe le CTU a carico del convenuto.”
In particolare, il primo giudice decideva, così come indicato nel sopra riportato dispositivo, avendo ritenuto: a) tardivamente proposta l'eccezione di prescrizione del diritto fatto valere dall'attrice, essendosi il convenuto costituito tardivamente in giudizio nel corso della prima udienza di comparizione delle Pt_1
3 parti;
b) fondata la domanda attrice sulla base degli esiti istruttori ricavati dalla seconda relazione peritale depositata dal nominato secondo c.t.u., dr. . Persona_2
2. - L'APPELLO
2.1. - Avverso tale sentenza con l'atto di citazione notificato il 20 dicembre 2021, il Parte_1
roponeva appello innanzi a questa Corte, chiedendone la riforma - sulla base di quattro motivi
[...]
di gravame - previo accoglimento delle seguenti testuali conclusioni: “1) in via pregiudiziale e cautelare: sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via principale e nel merito: accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 1478/2021 emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione
Civile, G.U. Dott.ssa Consolante, nell'ambito del giudizio R.G.n.2453/2016, depositata in cancelleria in data
12.07.2021, accogliere integralmente le conclusioni avanzate dall'appellante Parte_1
ovvero rigettare integralmente la domanda della per i motivi esposti in fatto ed
[...] CP_1
argomentati in diritto, e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata
dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) adottare ogni CP_1
opportuno provvedimento ritenuto di giustizia;
4) con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: si chiede disporsi rinnovazione della CTU per le ragioni in fatto ed in diritto e per le evidenze processuali dettagliate ed argomentate al capoverso 5 della premessa assertiva del presente atto, che quivi si intendano trascritte.”
2.2. - Con la comparsa di risposta depositata il 2 maggio 2022, si costituiva in giudizio , CP_1
eccependo l'inammissibilità del gravame, ex art. 342 c.p.c., contestandone i motivi, di cui richiedeva il rigetto, formulando l'istanza di condanna del appellante al pagamento delle spese e dei compensi di lite del Pt_1 presente grado, da distrarre in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario.
2.3. - Con l'ordinanza pubblicata e comunicata il 6 maggio 2022, la Corte sospendeva l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, avendo ritenuto che: “l'ente comunale, condannato a una prestazione di facere e alla realizzazione di un'opera di notevole rilievo economico e impatto ambientale, contesta la propria legittimazione passiva e, di conseguenza, il proprio potere di intervento sul corso e nell'alveo di un torrente censito nel patrimonio idrografico regionale e dunque di proprietà demaniale, la cui manutenzione
e conservazione rientrerebbe nelle competenze istituzionali di altra pubblica amministrazione;
onde la realizzazione di un'opera di tale consistenza e tale costo merita che siano previamente risolti sia il dubbio che
l'ente possa essere condannato ad un facere, sia il dubbio che l'opera in questione rientri nelle competenze di questa e non altra pubblica amministrazione.”
4 2.4. - Acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio;
disposta mediante il decreto pubblicato e comunicato il giorno 19 marzo 2025 la trattazione scritta della causa per l'udienza collegiale del
15 aprile 2025; depositate dalle parti le note di trattazione scritta, contenenti la precisazione delle conclusioni;
la causa con l'ordinanza pubblicata e comunicata il giorno 18 aprile 2025 era riservata a sentenza, con la concessione alle parti del termine, di cui all'art. 190 c.p.c., cui seguiva il rituale deposito delle rispettive comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. - ESAME ECCEZIONE INAMMISSIBILITA' EX ART. 342 C.P.C.
Pregiudizialmente, il gravame va scrutinato sotto il profilo della sua ammissibilità, atteso che la difesa della parte appellata ne eccepiva l'inammissibilità per il preteso mancato rispetto dei requisiti formali, di cui all'art. 342 c.p.c., vigente ratione temporis, così come modificato dall'art. 54 D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134.
Detta norma, applicabile al caso in esame, in quanto l'appello soggiace alla disciplina di cui all'art. 342
c.p.c., nel testo vigente a decorrere dall'11 settembre 2012 sino al 27 febbraio 2023, al comma 1 dispone che: “L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.”
Tale disposizione normativa prevede precisi oneri di forma dell'appello, in quanto non si è limitata a codificare i più rigorosi orientamenti della S.C. in punto di specificità dei motivi di appello, imposti dal vecchio testo dell'art. 342 c.p.c.
In questa disposizione, infatti, non v'è più traccia dei motivi specifici, ma si prevede che l'appello, a pena d'inammissibilità, debba essere motivato.
La Corte di legittimità ha chiarito, però, che: “Ai sensi degli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” (Cass. Civ., Sez. Unite, 10 maggio 2019, n. 12587).
5 Pertanto, il Collegio, in linea generale ed astratta, ritiene che per dichiarare l'inammissibilità di un appello non possano incidere aspetti meramente formali, per cui se è auspicabile che l'atto di appello venga articolato seguendo lo schema strutturale delineato dalla novella, non convince (non essendo sufficienti a giustificarla le esigenze connesse alla necessità di valutazione preliminare delle probabilità di accoglimento dell'appello imposte dagli artt. 348-bis e ter c.p.c., vigenti ratione temporis, aventi un ambito di applicazione notevolmente più ridotto di quello di cui all'art. 342 c.p.c.) un'interpretazione restrittiva, che conduca a sanzionare con l'inammissibilità l'atto di appello che, pur diversamente strutturato, consenta comunque di individuare, al suo interno, come accade nella fattispecie in esame, senza incertezze ed ambiguità, le indicazioni richieste dall'art. 342 c.p.c.
4. - ESAME DEI MOTIVI DEL GRAVAME
4.1. - Con il primo motivo di censura il impugnante reiterava l'eccezione del proprio difetto Pt_1
di legittimazione passiva, in considerazione della domanda, così come formulata dall'attrice, avendo l'Ente pubblico eccipiente, a suo dire, allegato e documentato, nel corso del primo grado del giudizio, la propria pretesa estraneità sia in ordine all'imputata condotta di sversamento dei rifiuti lungo il costone del EN
Ratello, certamente eseguita da quei cittadini già condannati per tale comportamento in sede penale, ritenuta quale concausa generante il fenomeno franoso, sia in relazione alle effettive competenze e potestà
d'intervento sul corso e nell'alveo di tale torrente, che, quale corso d'acqua ricompreso e censito nel patrimonio idrografico regionale, apparterrebbe al demanio pubblico, ex art. 822 c.c., la cui manutenzione e conservazione non rientrerebbe tra le competenze istituzionali del essendo Parte_1
devolute alla competenza della Regione Campania - Genio civile, in forza del D.P.R. n. 8 del 1972, oltre che del D.P.R. n. 616 del 1977.
4.2. - Con il secondo motivo d'appello il lamentava il vizio d'omessa o d'insufficiente Pt_1 motivazione, che, a suo dire, caratterizzerebbe la decisione appellata, in considerazione della ritenuta acritica adesione da parte del primo giudice agli esiti istruttori ricavati dalla seconda relazione peritale depositata dal secondo c.t.u., dr. , che avrebbe dovuto non sostituire, bensì integrare il primo elaborato Persona_2
peritale già depositato dal primo c.t.u., dr. il quale in precedenza aveva escluso qualsivoglia Persona_1
responsabilità in capo all'Ente pubblico convenuto nella produzione causale dell'evento lesivo de quo.
Sennonché, il giudice di primo grado, a dire dell'Ente appellante, senza motivazione alcuna Pt_2 sul punto, condivideva le conclusioni del richiamato secondo elaborato peritale, nel quale veniva indicato il convenuto quale soggetto responsabile nella determinazione causale del danno lamentato dalla Pt_1
parte attrice, che veniva recepito acriticamente, senza che fossero argomentate le ragioni tecniche e giuridiche per le quali il Tribunale avesse ritenuto non condivisibili le conclusioni così come in precedenza rassegnate dal primo c.t.u.
6 3.3. - Con il terzo motivo di gravame l'Ente pubblico impugnante si doleva del preteso vizio di violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c., che caratterizzerebbe la sentenza gravata, il cui autore sarebbe incorso pure nell'ulteriore vizio di ultrapetizione, perché, a fronte della domanda attrice, ancorata alla relazione peritale del proprio c.t.p., d'accertamento dell'inutilizzabilità di soli mq 1.090 di terreno, che avrebbe determinato il danno quantificato nella misura di
€ 7.000,00, derivato “dalla produzione del dissesto idrogeologico del fondo di proprietà attorea atteso lo sversamento dei rifiuti e la realizzazione dell'area di parcheggio su detto terrazzamento”, il giudice di primo grado condannava il “al pagamento in favore dell'attrice dell'importo di € Parte_1
8.256,28, oltre interessi legali che, alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite n.
1712/1995, vanno calcolati, per il periodo decorrente dalla data della domanda giudiziale sino alla presente decisione, sulla somma di € 8.256,28 previa sua devalutazione alla data di notifica della citazione e rivalutata di anno in anno.”
Tale convincimento si formava, a dire del appellante, nonostante il difetto di allegazione e Pt_1
prova sul punto, che avrebbe dovuto fornire la parte istante, essendosi fondato sull'acritica adesione da parte del primo giudice alle conclusioni del c.t.u., dr. , geologo, senza alcuna competenza in materia Persona_2
agronomica ed agro-estimativa, che avrebbe utilizzato parametri estimativi presuntivi, ovvero privi di riscontro estrinseco certo, avendo erroneamente individuato la porzione di terreno, a suo dire, non più utilizzabile nella superiore misura di mq 2.052, di cui mq 335 ritenuti persi e mq 1.717 ritenuti inutilizzabili, rispetto a quella effettivamente ritenuta inutilizzabile da parte attrice, in ragione di soli mq 1.090, oltre che quantificato il danno nella superiore misura di € 8.256,28, somma certamente maggiore rispetto a quella reclamata dalla parte istante limitatamente ad € 7.000,00, non avendo tale c.t.u. neppure indicato le modalità di determinazione del danno da lucro cessante, pure compreso nell'importo riconosciuto e liquidato a titolo risarcitorio.
4.4. - Con il quarto motivo di critica il ribadendo di non avere alcun Parte_1 potere d'intervento all'interno dell'alveo del EN , come stabilito dalla normativa richiamata nel Pt_3
primo motivo d'impugnazione, criticava la sentenza gravata in parte qua, a suo dire, sarebbe stato erroneamente condannato, senza alcuna indicazione tecnica e strutturale sul punto, ad un generico “facere”, ovvero “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa”, in adesione acritica da parte del giudice di primo grado alla seconda relazione peritale depositata dal secondo nominato c.t.u., dr. , il quale aveva testualmente: “evidenziato la necessità di una Persona_2 sistemazione del versante in sinistra idrografica per evitare che continui il suo scalzamento a piede ad opera del e che ciò, in particolare in occasione di eventi meteorologici intensi, si traduca nella Parte_4
riattivazione della frana. A tal fine il CTU raccomanda la messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana.”
7 4.5. - Ragioni di ordine logico-giuridico impongono la contestuale delibazione del primo e del quarto motivo d'impugnazione, che risultano essere strettamente connessi, essendo rispettivamente attinenti all'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dall'Ente pubblico convenuto-appellante (primo motivo) ed alla censura mossa alla decisione gravata per la condanna patita da quest'ultimo ad un generico
“facere”, ovvero “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa” (quarto motivo), al fine di sopperire alla “necessità di una sistemazione del versante in sinistra idrografica” del EN , non avendo il a suo dire, alcun Pt_3 Parte_1
potere d'intervento all'interno dell'alveo del EN Ratello, il quale, essendo un corso d'acqua ricompreso e censito nel patrimonio idrografico regionale, apparterrebbe al demanio pubblico, ex art. 822 c.c., la cui manutenzione e conservazione non rientrerebbe tra le competenze istituzionali di tale Ente locale, essendo tali attività devolute alla competenza della Regione Campania - Genio civile, in forza dei richiamati D.P.R. n.
8 del 1972 e n. 616 del 1977.
Orbene, di tali motivi di gravame il primo è destituito di fondamento, per cui va respinto, mentre il quarto è meritevole d'accoglimento, in considerazione della sua fondatezza, il tutto per le ragioni qui di seguito riportate.
Infatti, contrariamente all'assunto difensivo del impugnante, quest'ultimo è senz'altro Pt_1 passivamente legittimato, attesa la sua titolarità del potere di resistere nel presente procedimento, in ordine al rapporto sostanziale, così come dedotto, secondo la prospettazione di parte attrice, attenendo al merito l'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, che rientra nel potere dispositivo e nell'onere deduttivo e probatorio dei soggetti in lite.
Più precisamente, nel merito, risulta essere destituita di fondamento la sola domanda attrice, che va respinta, tendente alla condanna del convenuto a dovere eseguire opere di sostegno, idonee a Pt_1
delimitare il percorso del EN Ratello, per arginare l'erosione del terreno de quo verso est.
Invero, è la Regione Campania ad essere tenuta ex lege alla manutenzione ed alla custodia del
EN Ratello, che ci occupa nel presente giudizio.
Sul punto è necessario richiamare le norme che ne prevedono la responsabilità.
L'art. 86 del Dlgs n. 112 del 1998 conferiva alle Regioni la gestione del demanio idrico e l'art. 89 attribuiva loro anche le funzioni di progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura.
Attesa la prova emersa anche in corso di giudizio, deve ritenersi che all'origine dei fatti, in aggiunta ad una carente attività manutentiva, abbia concorso una scarsa azione di prevenzione e di controllo della
8 tenuta e dell'integrità dell'argine est e, più in generale, della regimentazione delle acque del EN Ratello, per cui è dimostrata la responsabilità della Regione Campania per la mancata manutenzione di tale torrente.
Infatti, ai sensi degli artt. 2, lett. e) del D.P.R. n. 8 del 1972, oltre che degli artt. 89 e 90 del D.P.R. n.
616 del 1977, venivano trasferite alle Regioni le competenze, prima appartenenti allo Stato, in materia di acque pubbliche e di opere idrauliche, con particolare riguardo all'attività di manutenzione.
Anche l'art. 10, lett. f), della L. 18 maggio 1989, n. 183, attribuiva alle Regioni funzioni di polizia delle acque e di gestione, manutenzione e conservazione dei beni, delle opere e degli impianti idraulici ed ogni iniziativa ritenuta necessaria in materia di tutela ed uso delle acque nei bacini idrografici di sua competenza.
Sebbene tale norma sia stata abrogata, a seguito dell'entrata in vigore del Dlgs. n. 152 del 2006, può ritenersi, ai sensi degli artt. 141 e ss. del richiamato decreto e dell'art. 86 del Dlgs. n. 112 del 1998, oltre che dell'ulteriore normativa sopra richiamata, che competa comunque alle Regioni l'attività di manutenzione dei beni facenti parte del demanio idrico e, dunque, per quanto qui rileva, dei corsi d'acqua e delle opere idrauliche.
La sussistenza della qualità di custode in capo alle Regioni in materia di demanio idrico e, in generale, di opere idrauliche di qualsiasi natura - proprio sulla scorta delle citate disposizioni - veniva recentemente ribadita dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli nella sentenza n.
84/2022, in cui veniva testualmente stabilito che: “è principio già più volte affermato dalla giurisprudenza tanto di legittimità (Cass. Sez. Un., sent. n. 8588/1997; Cass., Sez. Un. sent. n. 9502/1997; Cass. Sez. Un., sent.
n. 25928/2011) che di questo stesso Tribunale (tra le ultime: sentenze nn. 198 e 199 del 15/06/2016; n.219 del 04/07/2016; n.60 del 23/02/2016; n.21 del 08/02/2017; n.34 del 14/02/2018; n.47 del 15/03/2018; n. 83 del 18/05/2018; n.107 del 22/06/2018) che, in via istituzionale, la Regione è custode del demanio fluviale poiché le competono, per trasferimento da parte dello Stato, le funzioni di conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale. Segnatamente, vanno qui richiamate le seguenti diposizioni:
- L'articolo 89 del D.P.R. n. 616 del 1977, che, nel primo comma, stabilisce: "Entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo, sentite le regioni, delimita i bacini idrografici a carattere interregionale. Tale delimitazione può essere modificata con lo stesso procedimento. Tutte le opere idrauliche relative ai bacini idrografici non interregionali sono trasferite alle regioni."
- L'articolo 90 del medesimo D.P.R. n. 616 del 1977, che, a sua volta, prevede, nel primo comma, che
"Tutte le funzioni relative alla tutela, disciplina e utilizzazione delle risorse idriche, con esclusione delle funzioni riservate allo Stato dal successivo articolo, sono delegate alle regioni, che le eserciteranno nell'ambito della programmazione nazionale della destinazione delle risorse idriche e in conformità delle direttive statali sia
9 generali sia di settore per la disciplina dell'economia idrica" e, nel secondo comma, che "In particolare sono delegate le funzioni concernenti:… lett. e): la polizia delle acque".
- L' articolo 89 del Dlgs. n. 112 del 1998, che, nel primo comma, conferisce alla Regioni, nella lett. a), le funzioni relative "alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere idrauliche di qualsiasi natura"; nella lett. c), le funzioni relative "ai compiti di polizia idraulica e di pronto intervento di cui al R.D. 25 luglio
1904, n. 523 e al R.D. 9 dicembre 1937, n. 2669, ivi comprese l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua"; nella lett. i), le funzioni relative " alla gestione del demanio idrico".
- L'articolo 61 del Dlgs. n. 152 del 2006, che, nel primo comma, lett. e), prevede che le Regioni provvedano, per la parte di propria competenza, "all'organizzazione e al funzionamento del servizio di polizia idraulica ed a quelli per la gestione e la manutenzione delle opere e degli impianti e la conservazione dei beni".”
Pertanto, sulla base di quanto innanzi, accertata l'esclusiva responsabilità della Regione Campania, quale ente titolare della proprietà demaniale, precostituito per legge alla conservazione, manutenzione e gestione delle risorse idriche e delle acque in generale, risulta del tutto infondata, per cui va respinta, la domanda di cui alla conclusione sub 3) dell'atto di citazione di primo grado, finalizzata alla condanna del
“ad adottare una tipologia di opere atte a stabilizzare l'area e limitare il Parte_1
fenomeno dannoso”, il cui rigetto, in accoglimento del quarto motivo di gravame, impone la riforma della decisione appellata nella parte in cui disponeva erroneamente la condanna di tale Ente locale “alla messa in opera di una gabbionata rinverdita lungo il tratto interessato dalla frana oggetto di causa”, al fine di sopperire, come suggerito dal c.t.u., dr. , alla “necessità di una sistemazione del versante in Persona_2
sinistra idrografica” della sponda sinistra del EN Ratello.
4.6. - Anche il secondo ed il terzo motivo di censura vanno trattati congiuntamente, attesa la loro connessione.
Di tali motivi il secondo è destituito di fondamento, per cui va rigettato, mentre il terzo risulta essere parzialmente fondato, dovendo essere accolto per quanto di ragione.
Infatti, pur non avendo il primo giudice specificato le ragioni per le quali, da un lato, aderiva alle conclusioni di cui alla seconda relazione peritale depositata dal secondo c.t.u., il geologo dr. , Persona_2
e, dall'altro, ignorava gli esiti del primo elaborato peritale depositato dal primo c.t.u., l'agronomo dr. Per_1
la Corte è dell'avviso, in linea con quanto stabilito dal Tribunale, che il
[...] Parte_1
ia responsabile del danno subito dalla parte attrice-appellata sul presupposto dell'intervenuta
[...]
violazione da parte di tale Ente pubblico del principio generale del neminem laedere ricondotto nell'ambito
10 della concretizzata violazione dell'art. 2043, oltre che degli obblighi a carico del custode, ex art. 2051 c.c., ritenendo che l'indagine ed i rilievi eseguiti dal secondo c.t.u. siano più completi ed attendibili rispetto a quelli eseguiti dal primo c.t.u., che si era limitato a valutare i fenomeni franosi verificatisi in zona in epoca antecedente all'acquisto, risalente al 9 aprile 2009, del fondo rustico de quo, a cura della parte attrice, avendo il dr. accertato, nel contraddittorio delle parti, mediante puntuali analisi cartografiche ed Persona_2
ortofoto ritualmente acquisite, che, anche in epoca successiva a tale data, ovvero più precisamente nell'anno
2011, sul terreno di proprietà di parte attrice, identificato dalla particella 153, si era manifestata un'ulteriore frana, favorita dallo sversamento di rifiuti sul terreno di proprietà comunale, sul quale in precedenza, ovvero nell'anno 2003, era stato sovrapposto il piazzale, utilizzato come isola ecologica dal Parte_1 che aveva sovraccaricato il versante est del , costringendolo a modificare
[...] Parte_4 ulteriormente il suo percorso nell'anno 2011, spostandosi verso est mediante l'invasione della richiamata particella 153, che nella parte bassa, a contatto con la sponda del torrente, mostra la presenza di gradoni nel terreno e, risalendo a monte, appare irregolare e contraddistinta da locali variazioni di pendenza, avvallamenti e dossi con presenza di numerosi alberi e piante inclinate verso valle o verso monte, oltre ad essere invasa dalla fitta vegetazione spontanea.
In ordine, poi, al quantum risarcitorio, così come liquidato dal giudice di prime cure, in effetti, in difetto di allegazione e soprattutto di prova, che avrebbe dovuto fornire la parte attrice, sul preteso danno da lucro cessante, va espunto dalla complessiva somma liquidata l'importo quantificato nella misura di €
5.201,04 per la mancata produzione del vigneto e dell'uliveto, coerentemente al principio giurisprudenziale di legittimità, applicabile anche alla perdita di guadagno dell'attività agricola, in forza del quale:
“La prova del danno da lucro cessante derivante dalla perdita del guadagno di un'attività commerciale deve basarsi su elementi contabili o fiscali che dimostrino la consistenza e la redditività dell'esercizio commerciale, il fatturato e gli utili realizzati negli anni precedenti, nonché l'incidenza dei costi. La mancanza di scritture contabili e di dichiarazioni dei redditi non produce sufficiente supporto per una valutazione equitativa del danno.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 09/04/2025, n. 9314);
“Il risarcimento del danno da lucro cessante richiede la prova del nesso causale e del pregiudizio effettivo e non può fondarsi solo su un'astratta e ipotetica possibilità di lucro, bensì su una situazione concreta, che consenta di ritenere fondata e attendibile tale possibilità.” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza,
02/04/2025, n. 8758).
Pertanto, in riforma della decisione gravata, il Collegio, assorbito ogni altro motivo di doglianza sul punto, facendo propri i conteggi, di cui alla relazione peritale del c.t.u., dr. , poiché esenti da Persona_2 vizi logici e contraddizioni, e perché sorretti da ampia motivazione, fondata su rigorosi rilievi e valutazioni tecniche, ritiene che il vada condannato al pagamento della complessiva Parte_1
11 minore somma di € 3.055,24, di cui € 2.319,86 per il ripristino del vigneto danneggiato, correttamente stimato mediante il prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario della Regione Campania pubblicato nel 2010, ed € 735,38 per il danno consequenziale alla perdita definitiva della porzione di terreno, in ragione di mq 335, giustamente quantificato a mezzo dei valori fondiari medi unitari della Regione
Campania aggiornati al 2020, oltre alla rivalutazione monetaria con decorrenza dalla domanda, risalente al
27 maggio 2016, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data della domanda, risalente al 27 maggio 2016, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo.
6. - REGOLAMENTAZIONE DELLE SPESE
6.1. - Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, in considerazione della reciproca soccombenza tra le parti, consequenziale all'accoglimento parziale dell'originaria domanda attrice, sussistono i presupposti, ai sensi del comma 2 dell'art. 92 c.p.c., per disporre la parziale compensazione, nella misura di
½, delle spese del doppio grado del giudizio, ponendo la restante quota di ½ a carico del convenuto- Pt_1
appellante, in favore dell'attrice-appellata, nella misura liquidata in dispositivo, sulla base dell'esiguo valore del decisum (da € 1.1000,01 ad € 5.200,00), delle fasi processuali eseguite e dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato ed integrato dal successivo D.M. 8 marzo 2018, n. 37, per il primo grado,
e del medesimo D.M., come modificato ed integrato dal successivo D.M. 13 agosto 2022, n. 147 per il secondo grado, il tutto con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario.
6.2. - Per le medesime ragioni sono compensate nella misura di ½ le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del primo grado del giudizio, venendo posta definitivamente a carico del convenuto-appellante la residua quota di ½ del quantum a tale titolo liquidato con i rispettivi decreti Pt_1 pubblicati il 10 agosto 2018 ed il 30 novembre 2020.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, IV Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta avverso la sentenza n. 1478/2021 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 12 luglio 2021, in parziale accoglimento dell'impugnazione e dell'originaria domanda attrice, oltre che in parziale riforma della decisione impugnata, così provvede:
1) condanna il in persona del sindaco pro tempore, al pagamento, Parte_1 in favore di , della complessiva somma di € 3.055,24, oltre alla rivalutazione monetaria con CP_1
decorrenza dal 27 maggio 2016, sino alla data di pubblicazione della presente decisione, nonché agli interessi legali da calcolarsi sul capitale iniziale dovuto alla danneggiata, devalutato alla data della domanda, risalente
12 al 27 maggio 2016, di anno in anno rivalutato, secondo gli indici ISTAT fino alla data di pubblicazione della presente sentenza, oltre agli ulteriori interessi legali da tale ultima data fino all'effettivo soddisfo;
2) respinge l'originaria domanda attrice di cui alla conclusione sub 3) dell'atto di citazione di primo grado, finalizzata alla condanna del ad adottare una tipologia di opere atte Parte_1
a stabilizzare l'area e limitare il fenomeno dannoso”;
3) compensa nella misura di ½ le spese del doppio grado del giudizio e condanna il Parte_1
in persona del sindaco pro tempore, alla rifusione della quota residua pari a ½, in favore di
[...]
, che liquida, nei limiti di detta ridotta misura: CP_1
a) per il primo grado, nella complessiva somma di € 1.277,50, di cui € 62,50 a titolo di spese ed €
1.215,00 a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario;
b) per il secondo grado, nella complessiva somma di € 1.457,50, a titolo di compensi, oltre al rimborso forfettario in ragione del 15% sui compensi detti, al contributo per la CPA ed all'IVA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Salvatore Di Mezza, dichiaratosi antistatario;
4) compensa nella misura di ½ le spese delle due consulenze tecniche d'ufficio disposte nel corso del primo grado del giudizio, ponendo il restante ½ definitivamente a carico del Parte_1 in persona del sindaco pro tempore.
Così deciso, nella camera di consiglio della IV Sezione Civile della Corte di Appello di Napoli, in data
15 luglio 2025.
Il Giudice ausiliario estensore Il Presidente
avv. Massimo Vincenzo Rizzi dr.ssa Rosanna De Rosa
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