TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 26/11/2025, n. 1309 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1309 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. N. 3701/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.09.1997, con gli avv. Zaira Pagliara e avv. Jessica Tino, giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
14.06.1987, con il proc. dom. avv. Livio Pesenti, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2023 a Cisano Bergamasco, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 17/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] CP_1 trascrivono di seguito:
“1) I continueranno a vivere separatamente, con impegno a riservarsi Per_1 reciproco rispetto: a tal proposito la Sig.ra trasferirà la residenza Parte_1 altrove entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione e, entro il medesimo termine, completerà l'asporto dei propri effetti personali e dei beni che le Parti hanno acquistato congiuntamente che, in via bonaria, Parti hanno già concordato come suddividere tra loro;
2 2) Quanto alle questioni economico - patrimoniali, le Parti dichiarano:
I. di essere economicamente indipendenti e di non avere da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno;
II. che ognuno di essi è titolare di autonomo rapporto di conto corrente, in relazione al quale le Parti rinunciano a qualsivoglia reciproca presa;
3) Con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico - patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti;
4) Le spese legali si intenderanno compensate tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali – per quanto possa occorrere – sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, VIII comma, L.P.F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno suddivisi tra le Parti al 50% ciascuna”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cisano Bergamasco, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2023, atto n.4, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa ON RA Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile promossa ai sensi degli artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 c.p.c., con ricorso depositato in data 17/09/2024, da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
24.09.1997, con gli avv. Zaira Pagliara e avv. Jessica Tino, giusta procura agli atti;
e
(C.F. ), nato a [...] il CP_1 C.F._2
14.06.1987, con il proc. dom. avv. Livio Pesenti, giusta procura agli atti;
con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
BERGAMO
OGGETTO: Separazione personale dei coniugi e divorzio congiunto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/09/2023 a Cisano Bergamasco, in regime di separazione dei beni, dalla cui unione non è nata prole.
1 Data la fissazione dell'udienza di comparizione personale delle parti per il giorno
12/11/2025 in trattazione scritta, ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno dichiarato per iscritto di non volersi riconciliare, confermando l'intenzione di separarsi alle condizioni di cui al ricorso congiunto (v. note depositate il 17/10/2025).
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, il Tribunale ritiene che sussistano i presupposti per dichiarare la separazione personale dei coniugi alle condizioni enunciate in ricorso, che si riportano in dispositivo, non ravvisandosi contrasti con norme di legge imperative.
Il Tribunale osserva, altresì, che con il medesimo ricorso introduttivo le parti hanno chiesto, così come previsto dall'art. 473-bis.49 c.p.c., anche la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio formulando ulteriori domande connesse alla pronunzia divorzile.
Ebbene, essendo la domanda di divorzio improcedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b), della Legge 898/1970 e succ. modif., la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice delegato affinché questi – trascorsi almeno sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi – provveda ad acquisire la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare ex art. 2 L.
898/1970, oltre alla prova dell'avvenuto passaggio in giudicato della presente pronunzia.
La statuizione sulle spese di giudizio è riservata alla pronunzia definitiva.
p.q.m.
il Tribunale, non definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero:
- omologa gli accordi di separazione intervenuti tra i coniugi Parte_1
e , alle condizioni enunciate in ricorso, che si
[...] CP_1 trascrivono di seguito:
“1) I continueranno a vivere separatamente, con impegno a riservarsi Per_1 reciproco rispetto: a tal proposito la Sig.ra trasferirà la residenza Parte_1 altrove entro trenta giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione e, entro il medesimo termine, completerà l'asporto dei propri effetti personali e dei beni che le Parti hanno acquistato congiuntamente che, in via bonaria, Parti hanno già concordato come suddividere tra loro;
2 2) Quanto alle questioni economico - patrimoniali, le Parti dichiarano:
I. di essere economicamente indipendenti e di non avere da proporre alcuna reciproca domanda di contribuzione o di risarcimento del danno;
II. che ognuno di essi è titolare di autonomo rapporto di conto corrente, in relazione al quale le Parti rinunciano a qualsivoglia reciproca presa;
3) Con l'adempimento di quanto sopra, le Parti dichiarano di aver regolamentato tra loro ogni questione o rapporto economico - patrimoniale derivante dal vincolo matrimoniale o anche precedente il matrimonio e, adempiuto quanto quivi previsto, di non aver più nulla a pretendere reciprocamente l'una dall'altra per nessun altro titolo, ragione o causa, anche sinora non dedotti;
4) Le spese legali si intenderanno compensate tra le Parti e, per l'effetto, ciascuna corrisponderà l'onorario dovuto ai rispettivi Legali, i quali – per quanto possa occorrere – sottoscrivono il presente ricorso anche in segno di rinuncia alla solidarietà professionale passiva ex art. 13, VIII comma, L.P.F., mentre i costi di iscrizione al ruolo del presente ricorso saranno suddivisi tra le Parti al 50% ciascuna”;
- provvede, come da separata ordinanza emessa in pari data, alla rimessione della causa sul ruolo del Giudice delegato per l'ulteriore corso del giudizio;
- riserva la decisione sulle spese al definitivo.
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Cisano Bergamasco, affinché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge (dati trascrizione: anno 2023, atto n.4, Parte II, Serie A).
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 13/11/2025.
Il Presidente estensore
ON RA
3