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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 06/11/2025, n. 1474 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 1474 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2638/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. IU IN Presidente dr.ssa OS CI Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2638 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA per man- dato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO VINCENZO per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione dalla coniuge , con cui si era unito in matrimonio Controparte_1
in Palermo, in data 24.1.1998.
Esponeva l'attore che dal matrimonio erano nati due figli, (nato a Per_1
Palermo il 13.09.2002) e (nata a [...] il [...]), ormai maggio- CP_2
renni, e che lo stesso era privo di occupazione lavorativa.
Rappresentava che non era impegnato negli studi, né nella ricerca di Per_1
attività lavorativa, e che , già a sua volta madre di prole in tenera età, CP_2
aveva intrapreso una convivenza con il compagno, padre del figlio neonato.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dalla moglie, senza previ- sione di alcun assegno di mantenimento né nei confronti della moglie, né nei confronti dei due figli già maggiorenni;
il tutto con vittoria di spese e com- pensi.
Ritualmente costituitasi contestava la rappresentazione dei Controparte_1
fatti siccome offerta dal ricorrente, deducendo che più volte, nel corso della vita matrimoniale, il marito aveva abbandonato lei e i due figli, salvo poi tor- nare presso la casa coniugale.
Rappresentando che il marito non fosse affatto disoccupato, svolgendo at- tività lavorativa irregolare, e che i due figli e , seppur maggio- Per_1 CP_2
renni, non fossero affatto economicamente autosufficienti, si associava alla domanda di separazione e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Misilmeri via V. Ingrassia n. 25, e la corresponsione di un assegno di mante-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
nimento per sé e per i due figli pari a complessivi € 600,00 (€ 200,00 per sé, ed
€ 200,00 per ciascun figlio); con vittoria di spese e compensi.
Effettuato il tentativo di conciliazione tra le parti all'udienza del 17.3.2025, il giudice, con ordinanza del 10.4.2025, adottava i provvedimenti provvisori e formulava proposta conciliativa alle parti del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale tra le parti in relazione al matrimo- nio contratto in data 24.1.1998 in Palermo;
2) posizione, a carico di dell'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di , entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Controparte_1
euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
3) compensazione delle spese di lite tra le parti.
Indi, rinviava all'udienza del 29 settembre 2025 per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza fissata le parti e i rispettivi procuratori dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e chiedevano la trasformazione del rito e la decisione della causa.
Il procedimento, previa trasformazione del rito, veniva così assunto in de- cisione.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice alle parti con ordinanza del 10 aprile 2025, accettata dalle parti con dichiarazioni rese all'udienza del 29.9.2025, del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale tra le parti in relazione al matrimo-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
nio contratto in data 24.1.1998 in Palermo;
2) posizione, a carico di dell'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di , entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Controparte_1
euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
3) compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...], in data [...], e , nata Controparte_1
a LE (PA), in data 01/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 24/01/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1998; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 05/11/2025.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il Giudice Estensore
OS CI
- 5 -
R.G. n. 2638/2025
Il Presidente
IU IN
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. IU IN Presidente dr.ssa OS CI Giudice dr.ssa Giorgia Cotroneo Giudice dei quali il secondo relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2638 del Ruolo Generale degli Affari civili conten- ziosi dell'anno 2024 vertente
TRA nato a [...], in data [...], Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. SCALIA GIOVANNI BATTISTA per man- dato in atti;
parte ricorrente
CONTRO
, nata a [...], in data [...], Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. GRECO VINCENZO per mandato in atti;
parte resistente
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
interveniente necessario
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata.
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
Conclusioni delle parti: All'udienza del 29/09/2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.2024, ha chiesto la Parte_1
separazione dalla coniuge , con cui si era unito in matrimonio Controparte_1
in Palermo, in data 24.1.1998.
Esponeva l'attore che dal matrimonio erano nati due figli, (nato a Per_1
Palermo il 13.09.2002) e (nata a [...] il [...]), ormai maggio- CP_2
renni, e che lo stesso era privo di occupazione lavorativa.
Rappresentava che non era impegnato negli studi, né nella ricerca di Per_1
attività lavorativa, e che , già a sua volta madre di prole in tenera età, CP_2
aveva intrapreso una convivenza con il compagno, padre del figlio neonato.
Chiedeva, pertanto, la pronuncia di separazione dalla moglie, senza previ- sione di alcun assegno di mantenimento né nei confronti della moglie, né nei confronti dei due figli già maggiorenni;
il tutto con vittoria di spese e com- pensi.
Ritualmente costituitasi contestava la rappresentazione dei Controparte_1
fatti siccome offerta dal ricorrente, deducendo che più volte, nel corso della vita matrimoniale, il marito aveva abbandonato lei e i due figli, salvo poi tor- nare presso la casa coniugale.
Rappresentando che il marito non fosse affatto disoccupato, svolgendo at- tività lavorativa irregolare, e che i due figli e , seppur maggio- Per_1 CP_2
renni, non fossero affatto economicamente autosufficienti, si associava alla domanda di separazione e chiedeva l'assegnazione della casa coniugale, sita in
Misilmeri via V. Ingrassia n. 25, e la corresponsione di un assegno di mante-
- 2 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
nimento per sé e per i due figli pari a complessivi € 600,00 (€ 200,00 per sé, ed
€ 200,00 per ciascun figlio); con vittoria di spese e compensi.
Effettuato il tentativo di conciliazione tra le parti all'udienza del 17.3.2025, il giudice, con ordinanza del 10.4.2025, adottava i provvedimenti provvisori e formulava proposta conciliativa alle parti del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale tra le parti in relazione al matrimo- nio contratto in data 24.1.1998 in Palermo;
2) posizione, a carico di dell'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di , entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Controparte_1
euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
3) compensazione delle spese di lite tra le parti.
Indi, rinviava all'udienza del 29 settembre 2025 per verificare l'adesione delle parti alla proposta conciliativa.
All'udienza fissata le parti e i rispettivi procuratori dichiaravano di accettare la proposta conciliativa formulata dal giudice e chiedevano la trasformazione del rito e la decisione della causa.
Il procedimento, previa trasformazione del rito, veniva così assunto in de- cisione.
***
Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda alle condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal giudice alle parti con ordinanza del 10 aprile 2025, accettata dalle parti con dichiarazioni rese all'udienza del 29.9.2025, del seguente tenore:
1) Pronuncia della separazione personale tra le parti in relazione al matrimo-
- 3 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile R.G. n. 2638/2025
nio contratto in data 24.1.1998 in Palermo;
2) posizione, a carico di dell'obbligo di corrispondere in fa- Parte_1
vore di , entro il giorno cinque di ciascun mese, la somma di Controparte_1
euro 150,00 (annualmente rivalutabile secondo l'indice I.S.T.A.T.) a titolo di contributo al mantenimento della stessa;
3) compensazione delle spese di lite tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costituite ed il Pubblico Ministero, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
nato a [...], in data [...], e , nata Controparte_1
a LE (PA), in data 01/10/1974, i quali hanno contratto matrimonio in Palermo, in data 24/01/1998, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 4, parte I, dell'anno 1998; pone a carico di l'obbligo di corrispondere in favore di Parte_1
la somma di euro 150,00 mensili a titolo di contributo al Controparte_1
mantenimento della stessa, da versare entro il giorno 5 di ogni mese e da riva- lutarsi su base annuale secondo gli indici ISTAT F.O.I.; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al com- petente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R.
3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale di
Termini Imerese, in data 05/11/2025.
- 4 - Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il Giudice Estensore
OS CI
- 5 -
R.G. n. 2638/2025
Il Presidente
IU IN
Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile