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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 23/10/2025, n. 2387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2387 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 22.10.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 4359/2020 r.g. e vertente tra
(c.f. ), ricorrente rappresentato e difeso dall'avv. Fabio Parte_1 C.F._1
Zanghì;
e in persona del legale rappresentante pro tempore, (c.f. , resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: ripetizione di indebito e ricostituzione della pensione di vecchiaia.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 19.11.2020 esponeva: Parte_1
- che con domanda del 14.05.2019 chiedeva all' la riliquidazione del proprio trattamento CP_1 pensionistico di vecchiaia Cat. VO n. 10075105;
- che con comunicazione dell'08.07.2015 l' riliquidava detta pensione stabilendo l'importo lordo CP_1 mensile di euro 2.844,33 con decorrenza dal 01.05.2014 e quantificando l'ammontare degli arretrati in euro 193.061,75 a cui applicava una compensazione indebita di euro 191.557,87 ovvero due distinti recuperi per quote pensione di cui il primo per euro 17.987,06 ed il secondo per euro 173.570,81.
Rilevata una incongruenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici dal
01.05.2014 al 31.07.2019 e quanto spettantegli in esito alla riliquidazione della pensione di cui alla comunicazione dell'08.07.2019, deduceva di essere rimasto creditore, nei confronti dell' CP_2 convenuto, dell'importo complessivo di euro 19.612,25 a titolo di differenziale di arretrati pensionistici così ripartita: euro 1.376,07 anno 2019; euro 3.888,82 anno 2018; euro 3.851,12 anno 2017; euro 3.851,12 anno 2016; euro 3.851,12 anno 2015; euro 2800,00 anno 2014; il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dalla data di singola maturazione di tali emolumenti sino all'effettivo soddisfo. Chiedeva, pertanto, che venisse accertata l'illegittimità della comunicazione di liquidazione dell CP_1 dell'08.07.2019 sulla pensione di vecchiaia Cat. VO n.10075105 nella parte in cui non era stato corrisposto al l'importo differenziale di euro 19.612,25 o quell'altro importo maggiore o minore Pt_1 risultante dovuto in base ai disponendi accertamenti di causa, e per l'effetto che venisse revocata e CP_ privata d'efficacia tale comunicazione dell'08.07.2019 con la conseguente condanna dell a corrispondere al ricorrente, a titolo di arretrati pensionistici differenziali tra quanto dovuto e quanto riscosso realmente a far data dal 01.05.2014 e sino al 31.07.2019, l'importo di euro 19.612,25 o quell'altro maggiore o minore determinato in corso di causa il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi dalla maturazione del diritto sino al soddisfo. Con condanna dell' alle spese e compensi di causa con CP_1 distrazione in favore del procuratore antistatario.
2. L' costituitosi con memoria del 19.04.2021, contestava la fondatezza del ricorso e confermava CP_1 la correttezza della liquidazione da parte dell' . Rilevava che, a seguito dell'aggiornamento CP_2 dell'estratto conto con accredito di contributi fino al 30.04.2014, a partire dal mese di agosto 2019, aveva eliminato la pensione Cat. VO 10001907, che aveva decorrenza 10/2013, e riliquidato la nuova pensione
Cat. VO 10075105 con decorrenza 05/2014. Sosteneva, inoltre, che i ratei di pensione Cat. VO
10001907, dal 10/2013 al 04/2014, erano indebiti e quindi recuperati negli arretrati della nuova prestazione e che, conseguentemente, l'unico importo, a titolo di arretrati, era pari ad euro 918,02 corrisposto con la rata di 08/2019. Concludeva chiedendo il rigetto della domanda attorea e la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese e competenze di causa.
3. L'udienza del 22.10.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Nel merito al fine di risolvere la controversia in esame occorre rilevare che il ricorrente a seguito di domanda amministrativa per il conseguimento della pensione del 28.05.2013 ha iniziato a percepire la pensione sin dal mese di settembre 2013.
Risulta inoltre che a seguito della sentenza n. 639/14 della Corte di appello di Messina con la quale è stata dichiarata l'illegittimità del licenziamento irrogato da a ed è stata Parte_2 Parte_1 disposta la reintegra del con condanna del datore di lavoro al risarcimento del danno ed la Pt_1 versamento dei contributi la ha regolarizzato la posizione del versando i relativi Parte_2 Pt_1 contributi sino ad aprile 2014.
L' quindi venendo meno lo stato di disoccupato del ricorrente, ha liquidato una nuova pensione CP_1 con decorrenza maggio 2014 e recuperato i ratei pagati da ottobre 2013 ad aprile 2014.
Orbene parte ricorrente contesta l'illegittimità del recupero anche in considerazione della circostanza che l'importo ricevuto dal ricorrente ex art. 18 l. 1970 n. 300 non ha natura compensativa. Ciò posto preliminarmente va rilevata l'ammissibilità della documentazione prodotta da parte resistente atteso che già nel prospetto di liquidazione del 8 luglio 2019 prodotto dal ricorrente e dall' risulta CP_1 che il ricorrente nel periodo da ottobre 2013 ad aprile 2014 era indicato come lavoratore dipendente.
Si richiama quindi la giurisprudenza di legittimità secondo cui “Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica di quest'ultimo, va escluso il diritto del lavoratore alla prestazione pensionistica in ragione dell'incompatibilità di questa con il suddetto rapporto di lavoro. Ne consegue che la sopravvenuta declaratoria d'illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con la medesima efficacia ex tunc, esponendo l'interessato all'azione di ripetizione a titolo
d'indebito, da parte del soggetto erogatore della pensione, delle relative somme.”(Cass 2025 n. 6342)
Inoltre “Nel caso di licenziamento illegittimo annullato dal giudice con sentenza reintegratoria che ricostituisce il rapporto con efficacia ex tunc, poiché rileva la continuità giuridica del rapporto piuttosto che la prestazione di fatto resa impossibile dall'illegittimo rifiuto del datore di lavoro di ricevere la prestazione, deve escludersi il diritto del lavoratore alla pensione di anzianità in ragione della incompatibilità di questa con il rapporto di lavoro. A ciò non osta la circostanza che il lavoratore abbia optato per l'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 5, della legge n. 300 del 1970, rinunciando alla effettiva protrazione del rapporto, rilevando la sola esistenza ed efficacia giuridica del rapporto di lavoro al momento della domanda di pensionamento;
ne consegue, pertanto, in entrambi i casi, che la sopravvenuta declaratoria di illegittimità del licenziamento travolge il diritto al pensionamento con efficacia ex tunc e sottopone l'interessato all'azione di ripetizione di indebito da parte del soggetto erogatore della pensione.” (Cass. 2008 n. 1670).
Deve pertanto ritenersi corretto il recupero della pensione ad opera dell Infatti a seguito della CP_1 pronuncia di illegittimità del licenziamento ed al versamento dei contributi sono venuti meno i presupposti per il riconoscimento della pensione sino al mese di aprile 2014.
Inoltre il ctu nominato, esaminata la documentazione in atti, ha rilevato che l' nel determinare gli CP_1 arretrati per il periodo 01.05.2014/31.07.2019 e quantificarli complessivamente in euro 193.061,75, ha operato una compensazione di euro 191.557,87 relativamente a due distinti recuperi per quote di pensione: il primo pari ad euro 17.987,06 che, verosimilmente, si riferisce a i ratei di pensione VO
10001907 corrisposti dal 10/2013 al 04/2014 ed il secondo, pari ad euro 173.570,81 che rappresenta i ratei di pensione VO 10001907 corrisposti dal 05/2014 al 07/2019. Ha infatti precisato che l' ha CP_1 eliminato la pensione precedente VO 10001907, che aveva decorrenza 10/2013, e provveduto a recuperare, negli arretrati della nuova prestazione VO 10075105, i ratei della precedente pensione, dal
10/2013 al 04/2014, poiché ritenuti indebiti.
Alla luce delle superiori considerazioni il ricorso va rigettato.
Attesa la peculiarità delle questioni trattate vanno compensate le spese di lite tra le parti. Le spese della ctu separatamente liquidate sono poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede: - rigetta il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese di ctu, separatamente liquidate, a carico del ricorrente.
Messina, lì 23.10.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino