Art. 2.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa di lire 17.900.000.000 di cui lire 500.000.000 per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 17.400.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.
Per l'esercizio finanziario 1957-58 e' autorizzata la spesa di lire 17.900.000.000 di cui lire 500.000.000 per la concessione, ai sensi della legge 4 aprile 1935, n. 454 , dei sussidi ai danneggiati dai terremoti verificatisi dal 1908 al 1920, nonche' per le maggiorazioni, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 940 , e delle leggi 29 luglio 1949, n. 531 e 28 dicembre 1952, n. 4436 , dei sussidi concessi in dipendenza dei terremoti dal 1908 al 1936; e lire 17.400.000.000 per provvedere:
a) a cura ed a carico dello Stato, e con pagamenti non differiti, a lavori di carattere straordinario concernenti sistemazioni, manutenzioni, riparazioni e completamento di opere pubbliche esistenti;
b) al recupero, alla sistemazione ed alla rinnovazione dei mezzi effossori, nonche' alle escavazioni marittime;
c) alle necessita' piu' urgenti in caso di pubbliche calamita', ai sensi del regio decreto-legge 9 dicembre 1926, n. 2389 , convertito nella legge 15 marzo 1928, n. 833 , e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ;
d) alla esecuzione di opere pubbliche straordinarie a pagamento non differito di competenza di enti locali dell'Italia meridionale ed insulare, in applicazione del secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
e) agli oneri relativi a concorsi e sussidi previsti da leggi organiche, ivi compresi quelli dipendenti dal secondo comma dell'art. 1 della legge 3 agosto 1949, n. 589 ;
f) alla concessione di contributi previsti dall'ultimo comma dell' art. 56 della legge 10 aprile 1947, n. 261 , per l'ampliamento e il miglioramento di ospedali, convalescenziari e luoghi di cura.