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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/11/2025, n. 10497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10497 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11038/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Davide Poggiagliolmi C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._3
medesimo, sito in Napoli alla Via A. Depretis 88; opponenti E
(C.F. in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Valeria Cigliano ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la
Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo 1;
opposto
NONCHE'
Avv. Antonio Vinciguerra (C.F. , con studio in Napoli alla C.F._4
Via Macedonia 11, quale procuratore costituto del sig. (C.F. Controparte_2
); C.F._5
Avv. CR Licenziati (C.F. ), con studio in Napoli alla Via C.F._6
G. De Bonis 4, in proprio e quale procuratore domiciliatario di Controparte_3
(C.F. ; C.F._7
Avv. Alessandro Cavotti (C.F. ), con studio in Napoli alla Via C.F._8
G. TU 35;
Avv. Alessandro Nannolo (C.F. , con studio in Napoli al C.F._9
Centro Direzionale, IS. A7;
Avv. Paolo IN (C.F. , con studio in Napoli al Viale C.F._10
Gramsci n. 19, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_4
(C.F. ;
[...] C.F._10 Avv.ti Vincenzo Cappello (C.F. ) e Nino Nigro con studio in C.F._11
Napoli alla Piazzetta Francese 1/3, quali procuratori della (P. Iva CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_2
domiciliato per la carica in Milano al Largo Augusto 1/A;
Avv. LL SC (C.F. ) con studio in Napoli alla Via C.F._12
Duomo n. 326, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra ; CP_6
Avv. LL OR (C.F. , con studio in Napoli alla Via C.F._13
Duomo 326, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_6
;
[...]
Avv.ti LL OR (C.F. e NG TA con studio in C.F._13
Napoli alla Via Duomo 326, quali procuratori domiciliatari della sig.ra
[...]
(C.F. ; CP_7 C.F._14
Avv.ti LL OR (C.F. e SC LL (C.F. C.F._13
), con studio in Napoli alla Via Duomo 326, quali procuratori C.F._12
domiciliatari della sig.ra (C.F. ); CP_8 C.F._15
Avv. Paolo IN (C.F. , con studio in Napoli al Viale C.F._16
Gramsci 19, quale procuratore domiciliatario del sig. (C.F. Controparte_9
) C.F._17
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata per la carica in Torino, Controparte_10
alla Piazza San Carlo n. 156 P. Iva n. P.IVA_3
opposti contumaci MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, occorre rilevare che con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 09.05.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...] [...]
nonché l'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore CP_1
costituto di l'Avv. CR Licenziati in proprio e quale Controparte_2
procuratore domiciliatario di;
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Controparte_3
Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo IN in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra gli Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino CP_4
Nigro quali procuratori della l'Avv. LL SC, quale CP_5
procuratrice domiciliataria della sig.ra ; l'Avv. LL OR in CP_6
proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra ; gli Avv.ti CP_6
LL OR e NG TA, quali procuratori domiciliatari della sig.ra gli Avv.ti LL OR e SC LL, quali procuratori Controparte_7
domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo IN, quale procuratore CP_8
domiciliatario del sig. , per Controparte_9 Controparte_11
introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa in data 22.12.2022 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 6971/2022),
promossa da nei confronti dell' e Controparte_2 Controparte_12
del terzo pignorato e nella quale hanno spiegato intervento Controparte_10
le odierne opponenti con il patrocinio dell'Avv. Poggiagliolmi, con espressa richiesta di distrazione delle spese e competenze di giudizio in favore di quest'ultimo.
A sostegno della proposta opposizione, le istanti hanno lamentato l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento in parola laddove il G.E. ha quantificato le spese processuali in misura inferiore ai minimi tabellari. Deducendo, altresì, la carenza di motivazione in ordine a tale statuizione, hanno chiesto la modifica dell'ordinanza gravata poiché lesiva del decoro professionale e la rideterminazione delle spese di giudizio in conformità ai parametri fissati dalla tabella relativa alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, allegata al D.M. 147 del 2022.
Con comparsa depositata in data 28.06.2023 si è costituito in giudizio il CP_1
il quale, rimarcando la correttezza della pronuncia adottata dal G.E., ha
[...]
contestato la legittimità e fondatezza delle avverse deduzioni. Evidenziando,
altresì, di aver ottemperato al pagamento di tutto quanto dovuto, come da documentazione allegata: quietanze di pagamento n. 8932 e n. 3805595, ha concluso come in atti con vittoria di spese di lite.
Benché regolarmente citati, gli altri convenuti in epigrafe non si sono costituiti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore costituto di l'Avv. Controparte_2
CR Licenziati in proprio e quale procuratore domiciliatario di CP_3
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo
[...]
IN in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_4
gli Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino Nigro quali procuratori della;
CP_5
l'Avv. LL SC, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra ; CP_6
l'Avv. LL OR in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra
; gli Avv.ti LL OR e NG TA, quali procuratori CP_6
domiciliatari della sig.ra gli Avv.ti LL OR e SC Controparte_7
LL, quali procuratori domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo CP_8
IN, quale procuratore domiciliatario del sig. , Controparte_9 [...]
che, benchè regolarmente vocati in giudizio, non si sono costituiti. Controparte_11
Orbene venendo al merito della controversia, con l'unico motivo posto a fondamento della presente opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2
censurato l'ordinanza di assegnazione delle somme, effettuata dal G.E. nella procedura esecutiva presso terzi, recante R.G.E. n. 6971/2022, nella parte in cui ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidando l'ammontare in euro 200,00 per competenze professionali.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, detta liquidazione è carente di adeguata motivazione e, comunque, difforme dai parametri di riferimento di cui alle Tabelle professionali vigenti.
Orbene, innanzitutto, mette conto evidenziare che, ai fini della valutazione della correttezza della liquidazione delle competenze professionali nel giudizio di esecuzione presso terzi, si debba tener conto delle tabelle di cui al D.M. 147/2022, in quanto trattasi di attività difensiva esaurita successivamente all'entrata in vigore di detto decreto. Sul punto, si rileva che, per l'attività professionale effettivamente prestata nei giudizi di esecuzione presso terzi, risulta liquidabile la fase di trattazione –
conclusiva, essendo le opponenti soggetti interventori.
In particolare, quanto al caso concreto, in base al valore dell'intervento:
per il credito assegnato alla creditrice (intervento per euro 1.930,98) il Parte_1
compenso liquidabile, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(euro 1.101,00 - euro 5.200,00), in base al DM 147/2022, doveva essere pari ad euro
284,00 (fase di trattazione – conclusiva euro 284,00), mentre invece è stato riconosciuto l'importo di euro 200,00;
per il credito assegnato alla creditrice (intervento per euro Parte_2
1.670,18) il compenso liquidabile, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 1.101,00 – euro 5.200,00), in base al DM 147/2022, doveva essere pari ad euro 284,00 (fase di trattazione – conclusiva euro 284,00), mentre invece è
stato riconosciuto l'importo di euro 200,00.
Ciò posto, come è noto, è la stessa tabella a disporre la possibilità dell'aumento, ma anche della diminuzione del compenso in ragione della difficoltà dell'affare, oltre che di altre circostanze (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata,
importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente,
risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) [art. 4, comma 1 D.M. cit.].
Va, poi, tenuto presente che è possibile discostarsi anche dai parametri minimi stabiliti dalle tabelle forensi.
In questi termini l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più
il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del
compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento
costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di
liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di
diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare
somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rilevato che, nell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 6971/2022 R.G.E., il G.E. non ha motivato lo scostamento dai parametri minimi.
Ne consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dovendosi, pertanto, rideterminare i compensi professionali in favore del procuratore per gli interventi spiegati, si deve tener conto che ricorrono i presupposti per disporre la diminuzione del compenso fino ai minimi tabellari, in considerazione della limitata attività difensiva, della assenza di profili di difficoltà e della serialità degli atti di intervento.
Nella specie, i compensi di esecuzione vanno corretti come segue.
-Per entrambe le creditrici intervenute e , le spese legali di euro Pt_1 Pt_2
200,00 vanno rideterminate in euro 284,00.
Le spese di lite della presente fase di giudizio vanno poste a carico della parte debitrice del procedimento esecutivo nel cui ambito è stata resa l'ordinanza,
seguendo il principio della soccombenza. Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di valore fino ad euro 5.2000,00, tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto,
nonché dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
11038/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) si dichiara la contumacia dell'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore costituto di l'Avv. CR Controparte_2
Licenziati in proprio e quale procuratore domiciliatario di;
Controparte_3
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo IN
in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra gli CP_4
Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino Nigro quali procuratori della
[...]
; l'Avv. LL SC, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra CP_5
; l'Avv. LL OR in proprio e quale procuratore CP_6
domiciliatario della sig.ra ; gli Avv.ti LL OR e NG CP_6
TA, quali procuratori domiciliatari della sig.ra gli Controparte_7
Avv.ti LL OR e SC LL, quali procuratori domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo IN, quale procuratore domiciliatario CP_8
del sig. , Controparte_9 Controparte_11
b) accoglie l'opposizione e, in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione impugnata, ridetermina i compensi professionali di esecuzione per gli interventi spiegati nella misura indicata in parte motiva, con attribuzione all'Avv. Poggiagliolmi Davide;
c) condanna il al pagamento delle competenze di lite, in Controparte_1
favore di e , con attribuzione all'Avv. Davide Parte_1 Pt_2
Poggiagliolmi, che liquida in euro 852,00 per compensi ed in euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
d) nulla per la parti non costituite.
Napoli, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Elisa Asprone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 11038/2023 R.G., vertente
TRA
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentate e difese dall'Avv. Davide Poggiagliolmi C.F._2
(C.F. ed elettivamente domiciliate presso lo studio del C.F._3
medesimo, sito in Napoli alla Via A. Depretis 88; opponenti E
(C.F. in persona del Sindaco, legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, come assistito e difeso dall'Avvocatura Comunale a mezzo dell'Avv. Valeria Cigliano ed elettivamente domiciliato in Napoli, presso la
Casa Comunale sita in Piazza Municipio, Palazzo San Giacomo 1;
opposto
NONCHE'
Avv. Antonio Vinciguerra (C.F. , con studio in Napoli alla C.F._4
Via Macedonia 11, quale procuratore costituto del sig. (C.F. Controparte_2
); C.F._5
Avv. CR Licenziati (C.F. ), con studio in Napoli alla Via C.F._6
G. De Bonis 4, in proprio e quale procuratore domiciliatario di Controparte_3
(C.F. ; C.F._7
Avv. Alessandro Cavotti (C.F. ), con studio in Napoli alla Via C.F._8
G. TU 35;
Avv. Alessandro Nannolo (C.F. , con studio in Napoli al C.F._9
Centro Direzionale, IS. A7;
Avv. Paolo IN (C.F. , con studio in Napoli al Viale C.F._10
Gramsci n. 19, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_4
(C.F. ;
[...] C.F._10 Avv.ti Vincenzo Cappello (C.F. ) e Nino Nigro con studio in C.F._11
Napoli alla Piazzetta Francese 1/3, quali procuratori della (P. Iva CP_5
, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente P.IVA_2
domiciliato per la carica in Milano al Largo Augusto 1/A;
Avv. LL SC (C.F. ) con studio in Napoli alla Via C.F._12
Duomo n. 326, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra ; CP_6
Avv. LL OR (C.F. , con studio in Napoli alla Via C.F._13
Duomo 326, in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_6
;
[...]
Avv.ti LL OR (C.F. e NG TA con studio in C.F._13
Napoli alla Via Duomo 326, quali procuratori domiciliatari della sig.ra
[...]
(C.F. ; CP_7 C.F._14
Avv.ti LL OR (C.F. e SC LL (C.F. C.F._13
), con studio in Napoli alla Via Duomo 326, quali procuratori C.F._12
domiciliatari della sig.ra (C.F. ); CP_8 C.F._15
Avv. Paolo IN (C.F. , con studio in Napoli al Viale C.F._16
Gramsci 19, quale procuratore domiciliatario del sig. (C.F. Controparte_9
) C.F._17
in p.l.r.p.t. elettivamente domiciliata per la carica in Torino, Controparte_10
alla Piazza San Carlo n. 156 P. Iva n. P.IVA_3
opposti contumaci MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, rilevato che la presente sentenza verrà redatta nella forma semplificata prevista dagli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69 del 18.6.2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, al di fuori di quanto di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali d'udienza.
Brevemente circa i fatti di causa, occorre rilevare che con atto di citazione in riassunzione ritualmente notificato in data 09.05.2023, e Parte_1 Pt_2
hanno convenuto in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, il
[...] [...]
nonché l'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore CP_1
costituto di l'Avv. CR Licenziati in proprio e quale Controparte_2
procuratore domiciliatario di;
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Controparte_3
Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo IN in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra gli Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino CP_4
Nigro quali procuratori della l'Avv. LL SC, quale CP_5
procuratrice domiciliataria della sig.ra ; l'Avv. LL OR in CP_6
proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra ; gli Avv.ti CP_6
LL OR e NG TA, quali procuratori domiciliatari della sig.ra gli Avv.ti LL OR e SC LL, quali procuratori Controparte_7
domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo IN, quale procuratore CP_8
domiciliatario del sig. , per Controparte_9 Controparte_11
introdurre la fase di merito del giudizio di opposizione agli atti esecutivi ex art. 617
c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione delle somme, emessa in data 22.12.2022 dal G.E. nell'ambito della procedura esecutiva presso terzi (R.G.E. n. 6971/2022),
promossa da nei confronti dell' e Controparte_2 Controparte_12
del terzo pignorato e nella quale hanno spiegato intervento Controparte_10
le odierne opponenti con il patrocinio dell'Avv. Poggiagliolmi, con espressa richiesta di distrazione delle spese e competenze di giudizio in favore di quest'ultimo.
A sostegno della proposta opposizione, le istanti hanno lamentato l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento in parola laddove il G.E. ha quantificato le spese processuali in misura inferiore ai minimi tabellari. Deducendo, altresì, la carenza di motivazione in ordine a tale statuizione, hanno chiesto la modifica dell'ordinanza gravata poiché lesiva del decoro professionale e la rideterminazione delle spese di giudizio in conformità ai parametri fissati dalla tabella relativa alle procedure esecutive mobiliari presso terzi, allegata al D.M. 147 del 2022.
Con comparsa depositata in data 28.06.2023 si è costituito in giudizio il CP_1
il quale, rimarcando la correttezza della pronuncia adottata dal G.E., ha
[...]
contestato la legittimità e fondatezza delle avverse deduzioni. Evidenziando,
altresì, di aver ottemperato al pagamento di tutto quanto dovuto, come da documentazione allegata: quietanze di pagamento n. 8932 e n. 3805595, ha concluso come in atti con vittoria di spese di lite.
Benché regolarmente citati, gli altri convenuti in epigrafe non si sono costituiti e ne va pertanto dichiarata la contumacia.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia,
all'udienza del 30.10.2025 la causa è stata riservata in decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse e repliche.
Così sinteticamente esposte le rispettive domande e difese e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue. In via preliminare va dichiarata la contumacia dell'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore costituto di l'Avv. Controparte_2
CR Licenziati in proprio e quale procuratore domiciliatario di CP_3
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo
[...]
IN in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra CP_4
gli Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino Nigro quali procuratori della;
CP_5
l'Avv. LL SC, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra ; CP_6
l'Avv. LL OR in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra
; gli Avv.ti LL OR e NG TA, quali procuratori CP_6
domiciliatari della sig.ra gli Avv.ti LL OR e SC Controparte_7
LL, quali procuratori domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo CP_8
IN, quale procuratore domiciliatario del sig. , Controparte_9 [...]
che, benchè regolarmente vocati in giudizio, non si sono costituiti. Controparte_11
Orbene venendo al merito della controversia, con l'unico motivo posto a fondamento della presente opposizione, e hanno Parte_1 Parte_2
censurato l'ordinanza di assegnazione delle somme, effettuata dal G.E. nella procedura esecutiva presso terzi, recante R.G.E. n. 6971/2022, nella parte in cui ha regolato le spese di lite secondo il criterio della soccombenza, liquidando l'ammontare in euro 200,00 per competenze professionali.
Secondo la prospettazione difensiva fornita, detta liquidazione è carente di adeguata motivazione e, comunque, difforme dai parametri di riferimento di cui alle Tabelle professionali vigenti.
Orbene, innanzitutto, mette conto evidenziare che, ai fini della valutazione della correttezza della liquidazione delle competenze professionali nel giudizio di esecuzione presso terzi, si debba tener conto delle tabelle di cui al D.M. 147/2022, in quanto trattasi di attività difensiva esaurita successivamente all'entrata in vigore di detto decreto. Sul punto, si rileva che, per l'attività professionale effettivamente prestata nei giudizi di esecuzione presso terzi, risulta liquidabile la fase di trattazione –
conclusiva, essendo le opponenti soggetti interventori.
In particolare, quanto al caso concreto, in base al valore dell'intervento:
per il credito assegnato alla creditrice (intervento per euro 1.930,98) il Parte_1
compenso liquidabile, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento
(euro 1.101,00 - euro 5.200,00), in base al DM 147/2022, doveva essere pari ad euro
284,00 (fase di trattazione – conclusiva euro 284,00), mentre invece è stato riconosciuto l'importo di euro 200,00;
per il credito assegnato alla creditrice (intervento per euro Parte_2
1.670,18) il compenso liquidabile, secondo i parametri minimi dello scaglione di riferimento (euro 1.101,00 – euro 5.200,00), in base al DM 147/2022, doveva essere pari ad euro 284,00 (fase di trattazione – conclusiva euro 284,00), mentre invece è
stato riconosciuto l'importo di euro 200,00.
Ciò posto, come è noto, è la stessa tabella a disporre la possibilità dell'aumento, ma anche della diminuzione del compenso in ragione della difficoltà dell'affare, oltre che di altre circostanze (caratteristiche, urgenza e pregio dell'attività prestata,
importanza, natura, difficoltà e valore dell'affare, condizioni soggettive del cliente,
risultati conseguiti, numero e complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate) [art. 4, comma 1 D.M. cit.].
Va, poi, tenuto presente che è possibile discostarsi anche dai parametri minimi stabiliti dalle tabelle forensi.
In questi termini l'orientamento della Suprema Corte secondo il quale “In tema di
liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non sussistendo più
il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del
compenso per la prestazione defensionale in giudizio e le soglie numeriche di riferimento
costituiscono criteri di orientamento e individuano la misura economica "standard" del valore della prestazione professionale;
pertanto, il giudice è tenuto a specificare i criteri di
liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
fermo restando che il superamento dei valori minimi stabiliti in forza delle percentuali di
diminuzione incontra il limite dell'art. 2233, comma 2, c.c., il quale preclude di liquidare
somme praticamente simboliche, non consone al decoro della professione” (cfr., da ultimo,
Cassazione civile sez. VI, 31/07/2018, n. 20183).
Alla luce delle suesposte considerazioni, va rilevato che, nell'ordinanza di assegnazione emessa nella procedura esecutiva n. 6971/2022 R.G.E., il G.E. non ha motivato lo scostamento dai parametri minimi.
Ne consegue che l'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dovendosi, pertanto, rideterminare i compensi professionali in favore del procuratore per gli interventi spiegati, si deve tener conto che ricorrono i presupposti per disporre la diminuzione del compenso fino ai minimi tabellari, in considerazione della limitata attività difensiva, della assenza di profili di difficoltà e della serialità degli atti di intervento.
Nella specie, i compensi di esecuzione vanno corretti come segue.
-Per entrambe le creditrici intervenute e , le spese legali di euro Pt_1 Pt_2
200,00 vanno rideterminate in euro 284,00.
Le spese di lite della presente fase di giudizio vanno poste a carico della parte debitrice del procedimento esecutivo nel cui ambito è stata resa l'ordinanza,
seguendo il principio della soccombenza. Le stesse si liquidano in dispositivo sulla base dei parametri minimi previsti dal DM 147/2022 per lo scaglione di valore fino ad euro 5.2000,00, tenendo conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso stretto,
nonché dell'assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n.
11038/2023 R.G., ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede: a) si dichiara la contumacia dell'Avv. Antonio Vinciguerra in proprio e in qualità di procuratore costituto di l'Avv. CR Controparte_2
Licenziati in proprio e quale procuratore domiciliatario di;
Controparte_3
l'Avv. Alessandro Cavotti;
l'Avv. Alessandro Nannolo;
l'Avv. Paolo IN
in proprio e quale procuratore domiciliatario della sig.ra gli CP_4
Avv.ti Vincenzo Cappello e Nino Nigro quali procuratori della
[...]
; l'Avv. LL SC, quale procuratrice domiciliataria della sig.ra CP_5
; l'Avv. LL OR in proprio e quale procuratore CP_6
domiciliatario della sig.ra ; gli Avv.ti LL OR e NG CP_6
TA, quali procuratori domiciliatari della sig.ra gli Controparte_7
Avv.ti LL OR e SC LL, quali procuratori domiciliatari della sig.ra e l'Avv. Paolo IN, quale procuratore domiciliatario CP_8
del sig. , Controparte_9 Controparte_11
b) accoglie l'opposizione e, in parziale riforma dell'ordinanza di assegnazione impugnata, ridetermina i compensi professionali di esecuzione per gli interventi spiegati nella misura indicata in parte motiva, con attribuzione all'Avv. Poggiagliolmi Davide;
c) condanna il al pagamento delle competenze di lite, in Controparte_1
favore di e , con attribuzione all'Avv. Davide Parte_1 Pt_2
Poggiagliolmi, che liquida in euro 852,00 per compensi ed in euro 168,00 per esborsi, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
d) nulla per la parti non costituite.
Napoli, 14.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Elisa Asprone