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Sentenza 28 aprile 2025
Sentenza 28 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta:
Dott. Nicola Saracino Presidente e relatore
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Giovanna Gianì Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
ORDINANZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 1279 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, trattenuta in decisione il giorno 13/06/2024, in seguito alla trattazione ex art. 127 ter cpc, vertente
TRA
(c.f. ), Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ), Parte_2 C.F._2 Parte_3
(c.f. ), (c.f. C.F._3 Parte_4
), (c.f. , C.F._4 Parte_5 C.F._5
(c.f. ), difesi dall'Avv. CECCHI Parte_6 C.F._6
ALESSANDRO (c.f. ), unitamente all'Avv. MOLINO C.F._7
CLAUDIA ( ) VIA PANAMA 58 00198 ROMA;
C.F._8
RICORRENTI
E
(c.f. ), difesa dall'Avv. GAROFOLI CP_1 P.IVA_1
UMBERTO (c.f. ); C.F._9
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione alla stima.
Conclusioni dei ricorrenti: "Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione disattesa: 1) accertare e determinare le giuste indennità dovute da per l'acquisizione, ai sensi dell'art. 42-bis CP_1
del DPR n. 327/2001, del terreno di mq.
1.102 di cui è causa, nelle seguenti misure,
r.g. n. 1 salvo il più o il meno di giustizia: - € 391.992,42 per la perdita di proprietà del terreno
(pregiudizio patrimoniale); - € 496.497,60 per l'occupazione senza titolo dal 31.7.1993 al 23.11.2018; - € 39.199,24, per il danno non patrimoniale;
2) condannare
[...]
a corrispondere ai ricorrenti, ovvero in subordine a depositare presso la Cassa CP_1
Depositi e Prestiti (o presso l'ente che risulterà competente), le somme loro spettanti in ragione delle quote possedute da ciascuno, oltre interessi legali dalla data di emissione del provvedimento di acquisizione e fino alla data di deposito del presente ricorso e, successivamente, oltre agli interessi previsti dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 cod. civ.; 3) condannare al pagamento delle spese e competenze di lite.”. CP_1
Conclusioni di “…piaccia all'Ecc.ma Corte adita, contrariis CP_1
rejectis, rigettare il ricorso proposto dai Sig.ri Parte_1 Parte_2
e in
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
quanto infondato in fatto ed in diritto, accertando e dichiarando: - che è stato pienamente assolto il debito di relativo alla corresponsione CP_1 dell'indennità, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001; - che nulla più è dovuto da a titolo di esproprio in favore dei ricorrenti, essendo stata CP_1 correttamente stimata l'indennità, ai sensi dell'art. 42 bis del D.P.R. n. 327 del 2001.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.”.
FATTO E DIRITTO
La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio è ricostruita nel ricorso introduttivo alla cui lettura integrale si rinvia.
Quel che oggi è in discussione è la misura dell'indennità dovuta da CP_1 dopo l'acquisizione sanante del fondo dei ricorrenti (pro quota). Si tratta di
“appezzamento di terreno sito in loc. Podere Feliciani nel Comune di N.C.T. CP_1
Foglio 599, part. n.412, di complessivi mq.
3.060. Detta area, integralmente occupata in via di urgenza dal nel 1982, veniva parzialmente espropriata nel CP_2
1993, con i Decreti del Presidente della Giunta Regionale del Lazio nn. 1420 e 1421, per una superficie pari a mq.
1.958 A seguito di lunghe e complesse vicende giudiziarie, con il decreto n. 13 del 23 novembre del 2018 veniva adottato da in CP_1
esecuzione della sentenza del Tar del Lazio n. 4491/2016, il provvedimento di acquisizione della restante porzione di terreno della particella 412 del Foglio 599, pari
a 1.102 mq.”. (relazione della CTU pag. 5).
r.g. n. 2 Nel descrivere l'immobile il CTU ha evidenziato trattarsi di una porzione della particella 412 collocata all'interno del Parco “Aqua Virgo” e che si presenta totalmente priva di manufatti e utilizzata come spazio verde a uso pubblico, confinante su tutti i lati con spazi di verde pubblico. Di qui la risposta del CTU secondo cui “…l'area oggetto di studio, appartenente alla categoria del verde pubblico ha carattere edificatorio (pari
a 0,5 mq/mq) relativo esclusivamente a servizi annessi alla funzione di spazio verde pubblico”… “considerata l'edificabilità a favore della proprietà privata - pari al 0,05 mq/mq - e la superficie totale - pari a mq. 1.102, la SUL (Superficie Utile Lorda) teorica afferente alla stessa risulta essere è pari a: SUL= mq.
1.102 x 0,05 mq/mq =
55,1 mq.”.
Coerentemente l'ausiliario ha seguito il criterio per il quale “l'Indennità di esproprio debba essere calcolata secondo le concrete possibilità di utilizzo e cioè di valutare tali aree tenendo in considerazione il reale valore del bene in ragione delle possibilità di utilizzazione consentite sullo stesso dalla normativa vigente e quindi dalla pianificazione urbanistica in vigore.” che lo ha condotto, dopo lo scambio dialettico coi consulenti di parte, ad indicare l'indennità di esproprio in euro 111.081,6; il danno non patrimoniale pari al 10% di detto valore e quindi in euro 11.108,16 euro;
il ristoro per l'occupazione illecita del bene calcolato in misura pari agli interessi del 5% sul valore venale del terreno (111.081,6 euro) e per tutto il periodo di occupazione e cioè dal 31.07.1993 al 23.11.2018, quindi pari a 140.693,22 euro.
La sommatoria di queste voci conduce all'importo totale di euro 262.882,98 euro ed entro tali limiti deve essere accolta la domanda dei ricorrenti, essendo risultata incongrua la diversa misura determinata dall'amministrazione.
Nella memoria autorizzata i ricorrenti si sono lamentati che la stima del terreno era stata operata dal CTU “alla data del decreto di acquisizione sanante, sulla base della destinazione urbanistica vigente a quella data. Di contro non ha stimato il valore del terreno con riferimento alle previsioni urbanistiche antecedenti l'inizio della procedura ablativa, poi non regolarmente conclusa … Secondo il CTU, quanto sostenuto dal CTP di parte ricorrente non troverebbe riscontro nella documentazione prodotta. A parere dei ricorrenti ciò non è corretto e, pertanto, contestano la CTU nella parte in cui il perito non ha stimato il valore del terreno anche con riferimento alle previsioni urbanistiche antecedenti l'inizio della procedura espropriativa, poiché in atti vi è ampia documentazione attestante la destinazione urbanistica dell'epoca.”.
Ma l'apodittico riferimento agli atti che documenterebbero il diverso status del r.g. n. 3 fondo non consente, per la sua genericità, lo scrutinio della difesa sullo specifico punto.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come nel dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte, definitivamente pronunciando, sul ricorso proposto da
[...]
Parte_7 [...]
nei confronti di ogni altra conclusione Parte_8 CP_1
disattesa, così provvede:
1) Determina l'indennità di esproprio relativa al fondo descritto in motivazione in euro 111.081,6; il danno non patrimoniale pari al 10% di detto valore e quindi in euro
11.108,16 euro;
il ristoro per l'occupazione illecita del bene calcolato in misura pari agli interessi del 5% sul valore venale del terreno (111.081,6 euro) e per tutto il periodo di occupazione e cioè dal 31.07.1993 al 23.11.2018, quindi pari a 140.693,22 euro, per un importo totale di euro 262.882,98, oltre interessi dalla data del decreto di acquisizione sanante fino alla data del deposito della somma;
3) Ordina il deposito delle somme indicate ai punti precedenti presso il Ministero delle Economia e delle Finanze, Servizio Gestione Depositi
4) condanna al rimborso in favore dei ricorrenti delle spese di lite CP_1
del presente grado di giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 843,00 per esborsi ed euro 15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie e accessori di legge;
pone a definitivo carico di le spese della CTU già liquidate con CP_1
decreto.
Così deciso in Roma il giorno 24/04/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 4