TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 19/03/2025, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7464/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Diego Milano, Parte_1
appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio CP_1
Adriani,
, contumace CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
462/2017 resa dal Giudice di pace di Altamura il 20.11.2017, non notificata, a conclusione del giudizio rubricato al n. 944/2016 RG di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante ai sensi del disposto di cui all'art. 141 del Dlgs 209/2005.
A sostegno del gravame il ha dedotto la “incongruenza, carenza ed illogicità della Pt_1 motivazione, errata ricostruzione dei fatti rispetto alle risultanze istruttorie” avendo, il giudice di prime cure: ritenuto non provata la presenza del - all'interno del mezzo di sua proprietà - nella Pt_1
veste di terzo trasportato disattendendo, sul punto, le risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri di Irsina intervenuti sui luoghi “dai quali si evince lapalissianamente che l'odierno appellante sia stato qualificato dalle pubbliche autorità intervenute quale persona trasportata”; considerato inattendibile la ricostruzione fornita dall'allora attore avendo questi omesso di richiedere le generalità di colei che lo accompagnò presso il P.S. a seguito dell'evento; non valorizzato la condotta processuale del conducente del mezzo, il quale non compariva a rendere il deferito CP_2
interrogatorio formale;
trascurato le risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa che riconoscevano la compatibilità tra le lesioni e le modalità di verificazione del sinistro occorso al
,“ trasportato sul sedile posteriore destro”. Pt_1
Ha chiesto, dunque, la riforma della pronuncia gravata, con accoglimento della domanda risarcitoria da contenersi nei limiti di euro 20.000,00, e vittoria di spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Con comparsa depositata il 24.10,2018 si è costituita in giudizio la che ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. e reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva contestando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 141 del D.Lgs n. 209/05.
Nel merito ha confutato la fondatezza del gravame di cui ha domandato il rigetto e ribadito le contestazioni sulla quantificazione della richiesta risarcitoria, sia in ragione dell'apporto del Pt_1
nella causazione delle lesioni – non avendo questi fatto uso delle cinture di sicurezza – che della assenza dei presupposti per il riconoscimento del nocumento soggettivo stante anche la lieve entità dei postumi conseguiti all'evento. non si è costituito in giudizio, nonostante la notificazione dell'atto di gravame, CP_2
motivo per il quale ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.3.2025.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non è meritevole di accoglimento. La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a)
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012)
- ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale dell'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma
(più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata
(che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro). Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono un vaglio specifico, alla luce delle allegazioni dell'appellante, non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
L'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia appellata attiene, invero, al merito e presuppone la ricostruzione degli eventi di causa.
La pretesa risarcitoria avanzata da trae origine da quanto verificatosi il 12.3.2016 Parte_1
allorquando, alle ore 17.00 circa, in agro di Irsina (MT) subiva lesioni a seguito del sinistro occorso mentre si trovava, in qualità di terzo trasportato, sul sedile posteriore destro dell'autovettura
Volkswagen Sharan TG BT857GB, assicurata e condotta nell'occasione da CP_1 CP_2
Il sinistro si verificava sulla SS 96, con direzione di marcia Gravina in Puglia, all'altezza del Km 26
+ 100 [“al fine di evitare la collisione con un altro veicolo sopraggiungente dall'opposto senso di marcia, stante anche la velocità non commisurata rispetto alle condizioni dall'asfalto reso viscido dalla pioggia battente, usciva fuori dalla sede stradale impattando contro il guard rail”].
A seguito degli eventi intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Irsina i quali accertavano la dinamica dell'evento ed effettuavano i dovuti rilievi.
La ha, sin dalla costituzione innanzi al Giudice di pace, contestato la CP_1 ricostruzione fornita dall'istante rappresentando che il mezzo su cui il avrebbe viaggiato veniva Pt_1
acquistato il 28 gennaio 2016 al costo di euro 100,00, mentre la stipulazione della polizza assicurativa interveniva il 9 marzo 2016, ossia tre giorni prima dell'evento, e l'autovettura non veniva resa disponibile per le valutazioni del caso, in quanto demolita il 29 marzo 2016.
La appellata ha, altresì, contestato la applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 141 D.Lgs 209/05 stanti le diverse e contrastanti versioni degli accadimenti fornite in sede stragiudiziale dal conducente e dal proprietario del veicolo. Il riferiva all'informatore della Pt_1
Compagnia che l'evento si sarebbe verificato in mancanza di scontro o coinvolgimento con altri veicoli, mentre conducente del mezzo, dichiarava che l'uscita dalla sede stradale CP_2 sarebbe dipesa da “altro veicolo che tagliava la strada”. Quest'ultima dinamica era quella allegata innanzi al Giudice di pace.
La compagnia, dunque, ha contestato la ricorrenza dei presupposti costituitivi della domanda di cui ha confutato la stessa qualificazione.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante acquisizione della documentazione in atti, interrogatorio formale deferito al a cui questi non si è sottoposto non presenziando alla udienza CP_2 all'uopo calendarizzata, espletamento di CTU medico legale.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del
Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Detta norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 del D.Lgs n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, c. 1 c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr. da ultimo C. n. 1044/2024).
Entrambe le ricostruzioni dell'evento consentono di ravvisare la legittimazione passiva della
CP_1
Quanto premesso non comporta la elisione degli oneri assertivi e probatori a carico dell'attore che si sostanziano nella allegazione della dinamica dell'evento, nella prova della propria presenza all'interno del mezzo nella veste di terzo trasportato e, nel caso in cui ad essere invocato sia l'art. 141
D.L.gs 209/05, nel coinvolgimento di un altro veicolo.
Il mero richiamo alla normativa di riferimento – ossia il disposto di cui all'art. 141 D.Lgs
209/05, di cui all'art. 2054 c.c. o di cui all'art. 1681 c.c. – non permette di ovviare all'adempimento degli oneri gravanti sull'istante e ciò anche in considerazione della espressa contestazione dei presupposti costitutivi della domanda ad opera della odierna appellata.
Nel caso di specie nessuno ha assistito all'evento di cui, invero – e come reiteratamente dedotto dalla – è contestata la stessa modalità di verificazione. CP_1
In sede stragiudiziale riferiva all'informatore della compagnia della “uscita Parte_1 autonoma – dell'autovettura - dalla strada senza coinvolgimento di veicoli” [“mi trovavo a bordo della mia autovettura nell'occasione condotta dal sig. ed io sedevo dietro sul lato destro, a CP_2 bordo del veicolo viaggiava anche la sig.ra che occupava il sedile anteriore del Persona_1 passeggero. Stavamo percorrendo la SS 96 bis in direzione Altamura e ad un certo punto (…) a causa della forte pioggia il conducente del veicolo perdeva il controllo uscendo di strada dal lato destro”].
L' appellante, al momento della accettazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale della
Murgia “Fabio Perinei”, dichiarava “sinistro stradale nel pomeriggio auto – auto (scontro dell'auto sul gardrail lato guidatore) non portava la cintura, era seduto sul sedile posteriore (…)”. riferiva all'informatore della Compagnia: “mi trovavo alla guida del veicolo CP_2
di mio zio con a bordo lui stesso e la sig.ra e stavamo procedendo da Irsina Persona_2
verso Altamura. Giunto ad una curva a destra mi sono ritrovato una Fiat Grande TO di colore rosso che mi precedeva nel senso opposto a quello in cui viaggiavamo noi. La TO aveva invaso la mia corsia e così, per evitare un impatto frontale ho sterzato a destra e ho preso il guard rail (…) la
Fiat TO non si è nemmeno fermata”.
Detta ultima versione è stata quella allegata in sede processuale.
Tanto premesso - pur volendosi prescindere dalle distinte, ed invero contraddittorie, versioni dell'evento rese dal conducente e dal proprietario del mezzo in sede stragiudiziale che implicano una distinta ricostruzione normativa regolante la fattispecie - difetta la prova del posizionamento del all'interno del veicolo di sua proprietà al momento dell'evento; circostanza, questa, meramente Pt_1
allegata che sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare.
Non si ravvisa, sul punto, l'erronea valorizzazione del compendio probatorio ad opera del
Giudice di pace.
I Carabinieri della Stazione di Irsina intervenivano quando i soggetti coinvolti (conducente del mezzo, proprietario e terza occupante) si erano già allontanati dal luogo del sinistro [cfr. verbali di sommarie informazioni rese dal . Alla ricostruzione degli eventi i verbalizzanti sono CP_2
pervenuti sulla scorta delle stesse dichiarazioni loro rilasciate dal e dal Ne consegue Pt_1 CP_2 che l'atto, sul punto, non sia destinato ad assumere efficacia fidefacente ai sensi del disposto di cui all'art. 2700 c.c.
L'efficacia di prova legale non vale, difatti, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesti di aver ricevuto.
Le risultanze della CTU in ordine alla compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica sono inidonee a supplire all'onere probatorio gravante sull'allora attore e ciò in quanto, in assenza di preventiva dimostrazione della ubicazione del , la consulenza tecnica, sul punto, risulta Pt_1
esplorativa.
Questa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(cfr. da ultimo, tra le moltissime C. n. 10941/2023)
Né a distinte conclusioni può pervenirsi ai sensi del disposto di cui all'art. 232 c.p.c. e ciò in quanto la mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio deve essere vagliata alla luce degli altri elementi di prova acquisiti in sede processuale, nel caso di specie assenti.
Al rigetto dell'appello consegue la regolazione delle spese del secondo grado di giudizio secondo soccombenza previa applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità).
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02 per il pagamento da parte di di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per la stessa impugnazione
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1
liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- si dà atto della ricorrenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1
quater del DPR n. 115/02 per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BARI
SEZIONE TERZA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Lidia del Monaco, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 7464/2018 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Diego Milano, Parte_1
appellante contro in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Antonio CP_1
Adriani,
, contumace CP_2
convenuti
CONCLUSIONI
come da note depositate per l'udienza del 19.3.2025 – sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. – quivi da intendersi integralmente trascritte
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 co. 17 l. 69/2009. Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione
(cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
Con atto ritualmente notificato ha proposto appello avverso la sentenza n. Parte_1
462/2017 resa dal Giudice di pace di Altamura il 20.11.2017, non notificata, a conclusione del giudizio rubricato al n. 944/2016 RG di rigetto della richiesta risarcitoria avanzata dall'odierno appellante ai sensi del disposto di cui all'art. 141 del Dlgs 209/2005.
A sostegno del gravame il ha dedotto la “incongruenza, carenza ed illogicità della Pt_1 motivazione, errata ricostruzione dei fatti rispetto alle risultanze istruttorie” avendo, il giudice di prime cure: ritenuto non provata la presenza del - all'interno del mezzo di sua proprietà - nella Pt_1
veste di terzo trasportato disattendendo, sul punto, le risultanze del rapporto redatto dai Carabinieri di Irsina intervenuti sui luoghi “dai quali si evince lapalissianamente che l'odierno appellante sia stato qualificato dalle pubbliche autorità intervenute quale persona trasportata”; considerato inattendibile la ricostruzione fornita dall'allora attore avendo questi omesso di richiedere le generalità di colei che lo accompagnò presso il P.S. a seguito dell'evento; non valorizzato la condotta processuale del conducente del mezzo, il quale non compariva a rendere il deferito CP_2
interrogatorio formale;
trascurato le risultanze della CTU medico legale espletata in corso di causa che riconoscevano la compatibilità tra le lesioni e le modalità di verificazione del sinistro occorso al
,“ trasportato sul sedile posteriore destro”. Pt_1
Ha chiesto, dunque, la riforma della pronuncia gravata, con accoglimento della domanda risarcitoria da contenersi nei limiti di euro 20.000,00, e vittoria di spese del doppio grado di giudizio, comprese quelle di CTU.
Con comparsa depositata il 24.10,2018 si è costituita in giudizio la che ha CP_1 eccepito l'inammissibilità dell'appello ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. e reiterato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva contestando la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 141 del D.Lgs n. 209/05.
Nel merito ha confutato la fondatezza del gravame di cui ha domandato il rigetto e ribadito le contestazioni sulla quantificazione della richiesta risarcitoria, sia in ragione dell'apporto del Pt_1
nella causazione delle lesioni – non avendo questi fatto uso delle cinture di sicurezza – che della assenza dei presupposti per il riconoscimento del nocumento soggettivo stante anche la lieve entità dei postumi conseguiti all'evento. non si è costituito in giudizio, nonostante la notificazione dell'atto di gravame, CP_2
motivo per il quale ne è stata dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di Ufficio del primo grado di giudizio la causa, di natura documentale e matura per la decisione, è stata definita all'esito della udienza celebrata il 19.3.2025.
In via preliminare, l'eccezione di inammissibilità sollevata ai sensi del disposto di cui all'art. 348 bis c.p.c. non è meritevole di accoglimento. La disposizione, inserita dall'art. 54 comma 1 lett. a)
d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012 n. 143 - che si applica ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge suddetta (ossia dall'11 settembre 2012)
- ruota intorno al concetto della "non ragionevole probabilità di accoglimento". Tale formula va intesa in termini restrittivi nel senso di circoscrivere l'operatività del filtro ai soli appelli pretestuosi o manifestamente infondati (sia per ragioni di rito che per ragioni di merito). In favore di tale interpretazione depongono, invero, sia il dato letterale dell'art. 348 bis c.p.c. in base al quale è sufficiente, per evitare la pronunzia di inammissibilità che l'appello abbia anche una sola probabilità di accoglimento sia criteri di ordine logico-sistematico data la prevista adozione, in luogo della forma
(più impegnativa) della sentenza, dello strumento (più agile) dell'ordinanza succintamente motivata
(che ben si attaglia agli appelli che non hanno alcuna chance di accoglimento), sia ancora la ratio legis (in considerazione della funzione acceleratoria attribuita al filtro). Nel caso di specie non si ravvisa la patente infondatezza dei motivi di gravame che richiedono un vaglio specifico, alla luce delle allegazioni dell'appellante, non ricorrendo i presupposti per l'adozione dell'invocata pronuncia in rito.
L'ulteriore eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata dalla Compagnia appellata attiene, invero, al merito e presuppone la ricostruzione degli eventi di causa.
La pretesa risarcitoria avanzata da trae origine da quanto verificatosi il 12.3.2016 Parte_1
allorquando, alle ore 17.00 circa, in agro di Irsina (MT) subiva lesioni a seguito del sinistro occorso mentre si trovava, in qualità di terzo trasportato, sul sedile posteriore destro dell'autovettura
Volkswagen Sharan TG BT857GB, assicurata e condotta nell'occasione da CP_1 CP_2
Il sinistro si verificava sulla SS 96, con direzione di marcia Gravina in Puglia, all'altezza del Km 26
+ 100 [“al fine di evitare la collisione con un altro veicolo sopraggiungente dall'opposto senso di marcia, stante anche la velocità non commisurata rispetto alle condizioni dall'asfalto reso viscido dalla pioggia battente, usciva fuori dalla sede stradale impattando contro il guard rail”].
A seguito degli eventi intervenivano sul posto i Carabinieri della Stazione di Irsina i quali accertavano la dinamica dell'evento ed effettuavano i dovuti rilievi.
La ha, sin dalla costituzione innanzi al Giudice di pace, contestato la CP_1 ricostruzione fornita dall'istante rappresentando che il mezzo su cui il avrebbe viaggiato veniva Pt_1
acquistato il 28 gennaio 2016 al costo di euro 100,00, mentre la stipulazione della polizza assicurativa interveniva il 9 marzo 2016, ossia tre giorni prima dell'evento, e l'autovettura non veniva resa disponibile per le valutazioni del caso, in quanto demolita il 29 marzo 2016.
La appellata ha, altresì, contestato la applicabilità al caso di specie del disposto di cui all'art. 141 D.Lgs 209/05 stanti le diverse e contrastanti versioni degli accadimenti fornite in sede stragiudiziale dal conducente e dal proprietario del veicolo. Il riferiva all'informatore della Pt_1
Compagnia che l'evento si sarebbe verificato in mancanza di scontro o coinvolgimento con altri veicoli, mentre conducente del mezzo, dichiarava che l'uscita dalla sede stradale CP_2 sarebbe dipesa da “altro veicolo che tagliava la strada”. Quest'ultima dinamica era quella allegata innanzi al Giudice di pace.
La compagnia, dunque, ha contestato la ricorrenza dei presupposti costituitivi della domanda di cui ha confutato la stessa qualificazione.
Il giudizio di primo grado è stato istruito mediante acquisizione della documentazione in atti, interrogatorio formale deferito al a cui questi non si è sottoposto non presenziando alla udienza CP_2 all'uopo calendarizzata, espletamento di CTU medico legale.
L'appello non è meritevole di accoglimento.
In via preliminare, in tema di risarcimento danni da circolazione di veicoli, l'articolo 141 del
Dlgs n. 209 del 2005, che consente al terzo trasportato di agire nei confronti dell'assicuratore del proprio vettore sulla base della mera allegazione e prova del danno e del nesso causale, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, introduce una tutela rafforzata del danneggiato trasportato al quale può essere opposto il solo caso fortuito, da identificarsi, non già con la condotta colposa del conducente dell'altro veicolo coinvolto, ma con l'incidenza di fattori naturali e umani estranei alla sua circolazione. Detta norma non trova applicazione nel diverso caso in cui nel sinistro risulti coinvolto il solo veicolo del vettore, essendo in tale ipotesi applicabile l'articolo 144 del D.Lgs n. 209 del 2005 che consente al trasportato danneggiato di agire con azione diretta contro l'assicuratore del proprio veicolo, chiamando in causa anche il responsabile civile e, secondo quanto stabilito dall'articolo 2054, c. 1 c.c., con onere probatorio a proprio carico equivalente a quello previsto dal citato articolo141, spettando al vettore la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, che è previsione sostanzialmente corrispondente all'esimente del caso fortuito (cfr. da ultimo C. n. 1044/2024).
Entrambe le ricostruzioni dell'evento consentono di ravvisare la legittimazione passiva della
CP_1
Quanto premesso non comporta la elisione degli oneri assertivi e probatori a carico dell'attore che si sostanziano nella allegazione della dinamica dell'evento, nella prova della propria presenza all'interno del mezzo nella veste di terzo trasportato e, nel caso in cui ad essere invocato sia l'art. 141
D.L.gs 209/05, nel coinvolgimento di un altro veicolo.
Il mero richiamo alla normativa di riferimento – ossia il disposto di cui all'art. 141 D.Lgs
209/05, di cui all'art. 2054 c.c. o di cui all'art. 1681 c.c. – non permette di ovviare all'adempimento degli oneri gravanti sull'istante e ciò anche in considerazione della espressa contestazione dei presupposti costitutivi della domanda ad opera della odierna appellata.
Nel caso di specie nessuno ha assistito all'evento di cui, invero – e come reiteratamente dedotto dalla – è contestata la stessa modalità di verificazione. CP_1
In sede stragiudiziale riferiva all'informatore della compagnia della “uscita Parte_1 autonoma – dell'autovettura - dalla strada senza coinvolgimento di veicoli” [“mi trovavo a bordo della mia autovettura nell'occasione condotta dal sig. ed io sedevo dietro sul lato destro, a CP_2 bordo del veicolo viaggiava anche la sig.ra che occupava il sedile anteriore del Persona_1 passeggero. Stavamo percorrendo la SS 96 bis in direzione Altamura e ad un certo punto (…) a causa della forte pioggia il conducente del veicolo perdeva il controllo uscendo di strada dal lato destro”].
L' appellante, al momento della accettazione presso il Pronto Soccorso dell'ospedale della
Murgia “Fabio Perinei”, dichiarava “sinistro stradale nel pomeriggio auto – auto (scontro dell'auto sul gardrail lato guidatore) non portava la cintura, era seduto sul sedile posteriore (…)”. riferiva all'informatore della Compagnia: “mi trovavo alla guida del veicolo CP_2
di mio zio con a bordo lui stesso e la sig.ra e stavamo procedendo da Irsina Persona_2
verso Altamura. Giunto ad una curva a destra mi sono ritrovato una Fiat Grande TO di colore rosso che mi precedeva nel senso opposto a quello in cui viaggiavamo noi. La TO aveva invaso la mia corsia e così, per evitare un impatto frontale ho sterzato a destra e ho preso il guard rail (…) la
Fiat TO non si è nemmeno fermata”.
Detta ultima versione è stata quella allegata in sede processuale.
Tanto premesso - pur volendosi prescindere dalle distinte, ed invero contraddittorie, versioni dell'evento rese dal conducente e dal proprietario del mezzo in sede stragiudiziale che implicano una distinta ricostruzione normativa regolante la fattispecie - difetta la prova del posizionamento del all'interno del veicolo di sua proprietà al momento dell'evento; circostanza, questa, meramente Pt_1
allegata che sarebbe stato onere dell'odierno appellante dimostrare.
Non si ravvisa, sul punto, l'erronea valorizzazione del compendio probatorio ad opera del
Giudice di pace.
I Carabinieri della Stazione di Irsina intervenivano quando i soggetti coinvolti (conducente del mezzo, proprietario e terza occupante) si erano già allontanati dal luogo del sinistro [cfr. verbali di sommarie informazioni rese dal . Alla ricostruzione degli eventi i verbalizzanti sono CP_2
pervenuti sulla scorta delle stesse dichiarazioni loro rilasciate dal e dal Ne consegue Pt_1 CP_2 che l'atto, sul punto, non sia destinato ad assumere efficacia fidefacente ai sensi del disposto di cui all'art. 2700 c.c.
L'efficacia di prova legale non vale, difatti, a coprire il contenuto intrinseco del documento, ossia la veridicità delle dichiarazioni che il pubblico ufficiale attesti di aver ricevuto.
Le risultanze della CTU in ordine alla compatibilità delle lesioni rispetto alla dinamica sono inidonee a supplire all'onere probatorio gravante sull'allora attore e ciò in quanto, in assenza di preventiva dimostrazione della ubicazione del , la consulenza tecnica, sul punto, risulta Pt_1
esplorativa.
Questa non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e supplire alla carenza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati
(cfr. da ultimo, tra le moltissime C. n. 10941/2023)
Né a distinte conclusioni può pervenirsi ai sensi del disposto di cui all'art. 232 c.p.c. e ciò in quanto la mancata presentazione della parte a rendere l'interrogatorio deve essere vagliata alla luce degli altri elementi di prova acquisiti in sede processuale, nel caso di specie assenti.
Al rigetto dell'appello consegue la regolazione delle spese del secondo grado di giudizio secondo soccombenza previa applicazione dei parametri del DM n. 55/2014 e ss.mm.ii. ( tab n. 2, finca n. 3 applicate le riduzioni massime di cui all'art. 4 c. 1 stanti l'esiguità dell'attività difensiva e l'assenza di questioni di particolare complessità).
Si dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 quater del DPR n. 115/02 per il pagamento da parte di di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto Parte_1
per la stessa impugnazione
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'appello;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della che Parte_1 CP_1
liquida in euro 2.538,50 per compensi professionali oltre rimborso forf. delle spese nella misura del 15%, CPA ed IVA, se dovuta, come per legge;
- si dà atto della ricorrenza a carico di dei presupposti di cui all'art. 13 c. 1 Parte_1
quater del DPR n. 115/02 per il pagamento di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 19.3.2025
Il Giudice dott.ssa Lidia del Monaco