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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 04/02/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
15.01.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3602/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabetti Nicola e Saponiere Valerio Parte_1
(opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
e
(subentrata all' , ex d.l. 193/2016, convertito con Controparte_3 CP_4
modificazioni dalla l. 225/2016), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marinelli Fabio
e di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Teta Alberto
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2022, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000, notificata in data 18.11.2021, con riferimento all'importo complessivo di €.8.555,77 e ai seguenti titoli:
1. cartella n. 04320020006987926000 notificata in data 12.11.2002, dell'importo di €.7.847,53 a titolo di crediti previdenziali;
pagina 1 di 4 2. cartella n. 04320150002233563000 notificata il 25.06.2015, dell'importo di €.334,46 a titolo di diritto camerale;
3. cartella n. 04320160005103206000 asseritamente notificata il 31.10.2016 dell'importo di €.373,78
a titolo di diritto camerale;
chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti l' , l' e la di Foggia, Controparte_3 CP_1 Controparte_5 contestando l'avverso ricorso.
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve evidenziarsi come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
In particolare, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione: “la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio
(cosiddetto diritto camerale) dovuto ai sensi dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i
«tributi di ogni genere e specie». In virtù del principio di perpetuatio iurisdictionis, di cui l'art. 5 c.p.c.
è espressione, tale ius superveniens comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, nel vigore dell'originario testo del citato art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992”
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 13549 del 24/06/2005).
Conseguentemente, avendo ad oggetto crediti di natura erariale, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per le seguenti cartelle di pagamento sottese all'intimazione:
1. cartella n. 04320150002233563000;
2. cartella n. 04320160005103206000.
* * *
pagina 2 di 4 Deve, poi, essere dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento n.
n. 04320020006987926000, avente ad oggetto la contribuzione dovuta per la gestione contributiva
Aziende con dipendenti per gli anni 1995 e 1995.
È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e, dunque, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Deve, invece, essere applicata la normativa prescrizionale speciale, cioè la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, in via assorbente ogni altro profilo, posto che la cartella di pagamento n.
04320020006987926000 è stata notificata in data 12.11.2002 (v. doc. n. 8 fasc. ), Controparte_3
in assenza di idonei atti interruttivi, è spirato inesorabilmente il termine quinquennale per la richiesta dei contributi.
pagina 3 di 4 In atti, infatti, vi sono precedenti intimazioni di pagamento notificate però decorsi 5 anni dalla notifica della predetta cartella di pagamento.
Deve dunque essere dichiarata la prescrizione dei contributi di cui alla cartella di pagamento n.
04320020006987926000 e annullarsi l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000 con riferimento alla predetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dell' CP_3
e dell' , poiché – sebbene vi sia un difetto di legittimazione dell' con
[...] CP_1 Controparte_3 riguardo all'eccepita prescrizione – l' costituendosi in giudizio, ha preso specifica posizione CP_3
sulle questioni oggetto di causa.
Le spese di lite, invece, sono a carico di parte ricorrente con riferimento alla Camera di Commercio di
Foggia.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con le cartelle di pagamento nn. 04320150002233563000 e
04320160005103206000;
- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 04320020006987926000 e annulla l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000 con riferimento unicamente alla predetta cartella;
CP_
- condanna l' e l' in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi €.2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Camera di Commercio di Foggia, delle spese di lite che liquida in complessivi €.341,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice designata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare ex art.127 ter c.p.c. del
15.01.2025, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 3602/2022 R.G.L.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Sabetti Nicola e Saponiere Valerio Parte_1
(opponente)
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione Controparte_2
rappresentato e difeso dagli avv.ti Sedda Paolo e Marzocchella Amodio
e
(subentrata all' , ex d.l. 193/2016, convertito con Controparte_3 CP_4
modificazioni dalla l. 225/2016), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Marinelli Fabio
e di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e Controparte_5 difeso dall'avv. Teta Alberto
(opposti)
OGGETTO: opposizione a intimazione di pagamento
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.05.2022, parte opponente ha proposto opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000, notificata in data 18.11.2021, con riferimento all'importo complessivo di €.8.555,77 e ai seguenti titoli:
1. cartella n. 04320020006987926000 notificata in data 12.11.2002, dell'importo di €.7.847,53 a titolo di crediti previdenziali;
pagina 1 di 4 2. cartella n. 04320150002233563000 notificata il 25.06.2015, dell'importo di €.334,46 a titolo di diritto camerale;
3. cartella n. 04320160005103206000 asseritamente notificata il 31.10.2016 dell'importo di €.373,78
a titolo di diritto camerale;
chiedendo di dichiarare l'intervenuta prescrizione.
Si sono costituiti l' , l' e la di Foggia, Controparte_3 CP_1 Controparte_5 contestando l'avverso ricorso.
Acquisite note di trattazione scritta delle parti, la causa è stata decisa con la presente sentenza.
* * *
Deve evidenziarsi come sia riservata alla Commissione Tributaria la giurisdizione in ordine a “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento” (ai sensi dell'art. 2
d.lgs. 546/92 come sostituito dall'art. 12 della l. 448/01).
In particolare, come chiarito da tempo dalla Suprema Corte di Cassazione: “la controversia concernente il pagamento del diritto annuale di iscrizione in albi e registri delle Camere di commercio
(cosiddetto diritto camerale) dovuto ai sensi dell'art. 34 del D.L. 22 dicembre 1981, n. 786, come convertito dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, e successivamente regolato dall'art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 è devoluta alla giurisdizione tributaria ai sensi del sopravvenuto art. 12 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, avendo quest'ultima norma che ha novellato, con effetto dal primo gennaio 2002, l'art. 2 del D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546 comportato la sostituzione dell'originario criterio di collegamento per singoli tributi, tassativamente elencati, con quello, generalizzato, per i
«tributi di ogni genere e specie». In virtù del principio di perpetuatio iurisdictionis, di cui l'art. 5 c.p.c.
è espressione, tale ius superveniens comporta il radicamento della giurisdizione in capo alle commissioni tributarie, nel vigore dell'originario testo del citato art. 2 del D.L.vo n. 546 del 1992”
(Cass., Sez. Un., Sentenza n. 13549 del 24/06/2005).
Conseguentemente, avendo ad oggetto crediti di natura erariale, deve dichiararsi il difetto di giurisdizione del Tribunale adito per le seguenti cartelle di pagamento sottese all'intimazione:
1. cartella n. 04320150002233563000;
2. cartella n. 04320160005103206000.
* * *
pagina 2 di 4 Deve, poi, essere dichiarata la prescrizione dei crediti previdenziali di cui alla cartella di pagamento n.
n. 04320020006987926000, avente ad oggetto la contribuzione dovuta per la gestione contributiva
Aziende con dipendenti per gli anni 1995 e 1995.
È consolidato il principio secondo cui i motivi di merito afferenti a situazioni consolidatesi prima della notifica della cartella di pagamento possono essere fatti valere solo tramite la tempestiva opposizione alla cartella stessa.
Nelle ipotesi di difetto originario o sopravvenuto del titolo, può tuttavia essere proposta opposizione all'esecuzione avverso l'intimazione di pagamento, assimilabile al precetto essendo un atto che precede l'esecuzione forzata avente natura di provocatio ad opponendum anche per motivi diversi dai vizi suoi propri e quindi anche per motivi riguardanti il merito della pretesa contributiva.
Con l'opposizione all'esecuzione possono farsi valere le contestazioni circa la mancanza di un titolo che legittima l'iscrizione a ruolo (quale, ad esempio, l'omessa notifica della cartella) oppure alla sopravvenienza di fatti estintivi della pretesa contributiva (quali la prescrizione o il pagamento dei crediti contributivi).
Quanto al regime di prescrizione applicabile, come chiarito dalle S.U. della Cassazione, “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario
(decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato” (Cass., Sez.
U, Sentenza n. 23397 del 17/11/2016).
La cartella esattoriale non opposta non può assimilarsi ad un titolo giudiziale e, dunque, non può applicarsi al credito ivi contenuto la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato. Deve, invece, essere applicata la normativa prescrizionale speciale, cioè la prescrizione quinquennale.
Nel caso di specie, in via assorbente ogni altro profilo, posto che la cartella di pagamento n.
04320020006987926000 è stata notificata in data 12.11.2002 (v. doc. n. 8 fasc. ), Controparte_3
in assenza di idonei atti interruttivi, è spirato inesorabilmente il termine quinquennale per la richiesta dei contributi.
pagina 3 di 4 In atti, infatti, vi sono precedenti intimazioni di pagamento notificate però decorsi 5 anni dalla notifica della predetta cartella di pagamento.
Deve dunque essere dichiarata la prescrizione dei contributi di cui alla cartella di pagamento n.
04320020006987926000 e annullarsi l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000 con riferimento alla predetta.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo nei confronti dell' CP_3
e dell' , poiché – sebbene vi sia un difetto di legittimazione dell' con
[...] CP_1 Controparte_3 riguardo all'eccepita prescrizione – l' costituendosi in giudizio, ha preso specifica posizione CP_3
sulle questioni oggetto di causa.
Le spese di lite, invece, sono a carico di parte ricorrente con riferimento alla Camera di Commercio di
Foggia.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione in favore della Commissione Tributaria territorialmente competente con riferimento agli importi chiesti con le cartelle di pagamento nn. 04320150002233563000 e
04320160005103206000;
- dichiara prescritti i crediti contributivi di cui alla cartella di pagamento n. 04320020006987926000 e annulla l'intimazione di pagamento n. 043 2021 90008258 14/000 con riferimento unicamente alla predetta cartella;
CP_
- condanna l' e l' in solido, al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle Controparte_3 spese di lite che liquida in complessivi €.2.697,00 oltre IVA, CAP e spese generali, con distrazione;
- condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della Camera di Commercio di Foggia, delle spese di lite che liquida in complessivi €.341,00 oltre IVA, CAP e spese generali.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 15.01.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Azzurra de Salvia
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