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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. MI LD Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa DE RP Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2739 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 decisa all'udienza del 23.10.2025 e vertente
TRA
in Roma ( , Parte_1 P.IVA_1
in persona dell'amministratore , rappresentato e difeso Parte_2
dall'avv. Antonio Caselli ( ) in virtù di procura in CodiceFiscale_1
calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado
- PARTE APPELLANTE -
E
pag. 1 di 8 ( ), quale mandataria di CP_1 P.IVA_2 Controparte_2
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_3
difesa dall'avv. Gianluca Della Gatta ( ) in virtù di C.F._2
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
- PARTE APPELLATA -
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n. 16932/2024
pubblicata il 6.11.2024 (opposizione a ingiunzione di pagamento).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 6.5.2025 il Parte_1
in Roma, ha proposto appello avverso la sentenza n.
[...]
16932/2024, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato l'opposizione dal medesimo avanzata contro l'ingiunzione emessa da il Controparte_2
20.6.2022, ai sensi dell'art. 2, comma 1, r.d. n. 639/1910, per il pagamento della somma di € 109.086,54, portata da ventisei fatture insolute emesse dal
2017 al 2022.
A sostegno dell'appello ha articolato due motivi, chiedendo che, in parziale riforma/modifica della sentenza impugnata, l'atto di ingiunzione sia annullato, relativamente alle fatture che risultano prescritte , per l'importo di
€ 30.000,00 o quello maggiore o minore accertato in corso di causa.
pag. 2 di 8 2. Si è costituita la parte appellata, contestando la fondatezza dell'appello, di cui ha chiesto il rigetto.
3. Alla prima udienza la Corte, ritenuta la causa matura per la decisione, ha invitato le parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale,
ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.; al termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
4. L'appello è fondato su due motivi.
Con il primo motivo si lamenta la erroneità della sentenza nella parte in cui ha dichiarato inammissibile l'eccezione (parziale) di prescrizione, «in quanto formulata in modo generico ed esplorativo, senza indicazione dello specifico termine di prescrizione ritenuto applicabile e, dunque, senza indicazione della causa petendi della fattispecie estintiva invocata», in applicazione del risalente, ma pacifico ,
orientamento della S.C. (Cass. n. 3798/1999)
In particolare, l'appellante deduce che l'eccezione, sollevata in sede di opposizione, precisata nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e reiterata in sede di comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c., sarebbe sufficientemente precisa e tipizzata.
Aggiunge che la sentenza n. 3798/1999 citata dal Tribunale sarebbe stata superata da pronunce più recenti, secondo le quali l'eccezione di prescrizione
è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo,
ossia l'inerzia del titolare manifestando la volontà di volerne profittare,
senza che rilevi l'erronea individuazione del termine applicabile, trattandosi pag. 3 di 8 di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte;
non è neppure necessaria da parte dell'eccipiente la tipizzazione secondo una delle varie ipotesi di prescrizione previste dalla legge spettando al giudice stabilire se, in relazione alla domanda che può conoscere nel merito e al diritto applicabile nel caso concreto, la prescrizione sia maturata .
5. Con il secondo motivo l'appellante contesta la sentenza nella parte in cui il giudice, pur avendo dichiarato inammissibile l'eccezione di prescrizione per genericità, si è comunque pronunciato circa l'idoneità dei documenti prodotti da ad interrompere la prescrizion e. CP_1
In particolare, non sarebbe stata esaminata la particolareggiata contestazione mossa alle richieste di pagamento, vuoi perché inviate genericamente al
, all'indirizzo di , e non al suo amministratore, Parte_1 Parte_1
vuoi perché prive della prova del ricevimento.
6. I motivi, stante la stretta connessione logico -giuridica, vanno trattati congiuntamente.
Reputa la Corte che il giudice di prime cure abbia erroneamente dichiarato l'inammissibilità dell'eccezione di prescrizione sull'assunto dell'omessa indicazione dello specifico termine di prescrizione applicabile e, dunque, a causa della mancata tipizzazione secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge.
E invero, secondo l'indirizzo ormai consolidato della Suprema Corte, in tema di prescrizione estintiva, l'eccipiente ha il solo onere di allegare l'elemento costitutivo della relativa eccezione, cioè l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio e la manifestazione della volontà di profittare dell'effetto pag. 4 di 8 ad essa ricollegato dall'ordinamento (Cass. ord. n. 17534/2025; Cass. n.
30303/2021; Cass. n. 21357/2020; Cass. n. 15631/2016). In sostanza, egli non ha alcun onere di indicare direttamente o indirettamente (cioè attraverso specifica menzione della durata dell'inerzia) le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere -dovere del giudice.
Ne consegue che non è conforme a diritto la conclusione cui è pervenuto il
Tribunale, che, ravvisando la genericità nella formulazione dell'eccezione,
ha ritenuto che il giudice non possa individuare «l'uno o l'altro dei tipi legali» di prescrizione applicabili alla fattispecie ( così Cass. n. 30303/2021
ci, in motivazione).
7. L'eccezione può quindi essere esaminata nel merito.
Giova premettere che dal tenore complessivo dell'atto di appello si evince che l'eccezione è da intendere limitata alle fatture, del complessivo ammontare di € 28.309,44, specificamente indicat e nella comparsa conclusionale depositata nel primo grado e riprese nell'atto di appello;
segnatamente la fattura n. 2017011001076883 del 26.4.2017 ( per la quale s'invoca l'applicazione della prescrizione quinquennale – art. 2948 n. 4 c.c.)
e le fatture n. 2020011000103692 del 13.1.2020, n. 2020011000432841 del
12.2.2020, n. 2020011000740894 del 10.3.2020, n. 2020011001194929 del
28.4.2020 e n. 2020011001352482 del 12.5.2020 ( per le quali s'invoca l'applicazione della prescrizione biennale – art. 1, comma 4, l. n. 205/2017).
Ciò premesso, l'eccezione è infondata.
ha depositato, unitamente alla prima memoria ex art. 183, comma 6, CP_1
c.p.c., la nota del 26.10.2021, inviata all'indirizzo di posta elettronica pag. 5 di 8 certificata dell'amministrazione del Condominio ( s.), in Parte_2
risposta al reclamo del 13.10.2021, che contiene un analitico estratto conto con la specifica indicazione delle singole fatture rimaste insolute alla data del 21.10.2021 e il loro ammontare, delle quali chiede il pagamento a saldo
(v. doc. 20).
Tale nota, rispetto alla quale non sono state sollevate contestazioni dall'odierno appellante, è certamente idonea a interrompere il termine di prescrizione relativo ai corrispettivi addebitati nelle fatture azionate con l'ingiunzione opposta e, in particolare, nelle sei fatture contestate, che sono incluse nel suddetto elenco.
Trova applicazione, infatti, il principio secondo cui , affinché un atto possa acquisire efficacia interruttiva della prescrizione deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato (elemento soggettivo),
l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (elemento oggettivo) – cfr. tra le più recenti, Cass. n. 7188/2025; Cass. n. 279/2024 .
Poiché alla citata nota del 26.10.2021 è seguita la notifica dell'intimazione di pagamento, che l'appellante indica come avvenuta il giorno stesso della sua emissione (22.6.2022), appare chiaro che il termine di prescrizione non è
maturato.
8. In definitiva, l'appello va respinto.
pag. 6 di 8 L'esito della lite rende superfluo verificare la sussistenza in capo all'amministratore, della capacità processuale in Parte_2
assenza di delibera autorizzativa dell'assemblea dei condomini.
Le spese del presente giudizio vanno poste a carico dell'appellante in applicazione del principio di soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (aggiornati, da ultimo, con d.m. n. 147/2022 ), valori medi dello scaglione di riferimento da € 26.000,01 a € 52.000,00 (individuato sulla base del criterio del disputatum), esclusa la fase di istruttoria/trattazione, perché non svoltasi (cfr. Cass. ord. 16.4.2021 n.
10206), in complessivi € 6.946,00 per compensi (€ 2.058,00 per fase di studio;
€ 1.418,00 per fase introduttiva;
€ 3.470,00 per fase decisionale ).
Il rigetto dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione,
ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U. 20.2.2020 n. 4315).
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 16932/2024 pubblicata il 6.11.2024, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna il in Roma alla rifusione Parte_1
delle spese in favore di quale mandataria di CP_1 Controparte_2
pag. 7 di 8 che liquida in € 6.946,00 per compensi, oltre al rimborso di spese forfettarie,
Iva e Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 23.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- DE RP - - MI LD -
pag. 8 di 8