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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. VI, sentenza 25/02/2026, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 780/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4536/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso luigigerardo.decrescenzo@commercialisticaserta.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039102759000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 12/11/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.028/2025/0039102759, notificata il 22/07/2025, emessa, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 947,00 (più interessi e sanzioni) seguito del mancato riconoscimento di detrazioni IRPEF relative all'anno d'imposta 2021.
La ricorrente, assistita dal dott. Difensore_1, eccepiva:
1) violazione del diritto di difesa;
2) difetto di motivazione
3) erroneità nel merito della pretesa tributaria in quanto gli oneri detraibili contestati risultano effettivamente sostenuti e documentati, come risulta dalla allegata documentazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la documentazione giustificativa era stata preventivamente richiesta tramite pec e non era stata prodotta dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate ha messo la contribuente in condizione di difendersi inviandogli preventivamente la richiesta di produrre la documentazione posta alla base del mancato riconoscimento di parte delle detrazioni. Non può essere certamente addebitato all'Amministrazione finanziaria la circostanza che la contribuente non abbia consultato la sua pec – come da lei stessa ammesso – per venirne a conoscenza.
Quanto al difetto di motivazione della cartella, lo stesso non può essere rilevato dal giudice in quanto la contribuente non ha allegato al ricorso l'atto impugnato.
Quanto al terzo motivo, il giudice rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7978, ha affermato che
"In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio. (Cass. sent. n. 22126/2013, v. anche sent. n.
453/2013). Ciò premesso, venendo all'esame della documentazione allegata, il giudice rileva che:
- la contribuente ha prodotto il contratto di assicurazione sulla vita stipulato il 23.01.2016 e non l'attestazione del pagamento del premio relativo all'anno 2021;
- la ricorrente ha allegato prospetti di fattura non “quietanzati” delle spese concernenti i corsi di specializzazione presso l'istituto Nominativo_1 srls e non i bonifici attestanti il pagamento delle stesse;
- quanto alle spese mediche indicate in dichiarazione dei redditi nell'ammontare di euro 1.008, sono presenti in atti le fatture per prestazioni sanitarie pari ad euro 543,15, scontrini per acquisti di farmaci e parafarmaci per euro 176,83 e una ricevuta del pagamento di euro 60,00 di cui non si comprende a chi sia stato effettuato il versamento e il motivo dello stesso.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, possono considerarsi detraibili soltanto le spese per prestazioni sanitarie pari ad euro 543,15 e per gli acquisti di farmaci e di parafarmaci (limitatamente a quelli considerati detraibili).
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio in considerazione delle reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione. Rigetta nel resto. Compensa le spese.
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 6, riunita in udienza il 16/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ROSSI EUGENIO, Giudice monocratico in data 16/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4536/2025 depositato il 12/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - [...]
Difeso da
Difensore_1 - [...]
ed elettivamente domiciliato presso luigigerardo.decrescenzo@commercialisticaserta.it contro
Ag.entrate - Riscossione - Caserta
elettivamente domiciliato presso cam.contenzioso@pec.agenziariscossione.gov.it
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta - Via Santa Chiara N.44 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso dp.caserta@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820250039102759000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso inviato telematicamente il 12/11/2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n.028/2025/0039102759, notificata il 22/07/2025, emessa, ai sensi dell'art. 36 bis del DPR 600/1973, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione chiedeva il versamento di euro 947,00 (più interessi e sanzioni) seguito del mancato riconoscimento di detrazioni IRPEF relative all'anno d'imposta 2021.
La ricorrente, assistita dal dott. Difensore_1, eccepiva:
1) violazione del diritto di difesa;
2) difetto di motivazione
3) erroneità nel merito della pretesa tributaria in quanto gli oneri detraibili contestati risultano effettivamente sostenuti e documentati, come risulta dalla allegata documentazione.
Chiedeva, pertanto, l'annullamento dell'atto; con vittoria di spese.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate che chiedeva il rigetto del ricorso, evidenziando che la documentazione giustificativa era stata preventivamente richiesta tramite pec e non era stata prodotta dalla contribuente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto al primo motivo di ricorso, il giudice rileva che l'Agenzia delle Entrate ha messo la contribuente in condizione di difendersi inviandogli preventivamente la richiesta di produrre la documentazione posta alla base del mancato riconoscimento di parte delle detrazioni. Non può essere certamente addebitato all'Amministrazione finanziaria la circostanza che la contribuente non abbia consultato la sua pec – come da lei stessa ammesso – per venirne a conoscenza.
Quanto al difetto di motivazione della cartella, lo stesso non può essere rilevato dal giudice in quanto la contribuente non ha allegato al ricorso l'atto impugnato.
Quanto al terzo motivo, il giudice rileva che la Corte di Cassazione, con sentenza n. 7978, ha affermato che
"In tema di accertamento fiscale, l'invio del questionario da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32, comma 4, per fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare - in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione propri degli obblighi di solidarietà della materia tributaria - un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per favorire la definizione delle reciproche posizioni, sì da evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa. A tal fine, peraltro, è necessario che l'Amministrazione, con l'invio del questionario, fissi un termine minimo per l'adempimento degli inviti o delle richieste, avvertendo delle conseguenze pregiudizievoli che derivano dall'inottemperanza alle stesse, senza che, in caso di mancato rispetto della suddetta sequenza procedimentale (la prova della cui compiuta realizzazione incombe sull'Amministrazione), sia invocabile la sanzione dell'inutilizzabilità della documentazione esibita dal contribuente solo con l'introduzione del processo tributario, trattandosi di obblighi di informativa espressione del medesimo principio di lealtà, il quale deve connotare - come si evince dagli artt. 6 e 10 dello Statuto del contribuente - l'azione dell'ufficio. (Cass. sent. n. 22126/2013, v. anche sent. n.
453/2013). Ciò premesso, venendo all'esame della documentazione allegata, il giudice rileva che:
- la contribuente ha prodotto il contratto di assicurazione sulla vita stipulato il 23.01.2016 e non l'attestazione del pagamento del premio relativo all'anno 2021;
- la ricorrente ha allegato prospetti di fattura non “quietanzati” delle spese concernenti i corsi di specializzazione presso l'istituto Nominativo_1 srls e non i bonifici attestanti il pagamento delle stesse;
- quanto alle spese mediche indicate in dichiarazione dei redditi nell'ammontare di euro 1.008, sono presenti in atti le fatture per prestazioni sanitarie pari ad euro 543,15, scontrini per acquisti di farmaci e parafarmaci per euro 176,83 e una ricevuta del pagamento di euro 60,00 di cui non si comprende a chi sia stato effettuato il versamento e il motivo dello stesso.
Ne consegue che, in parziale accoglimento del ricorso, possono considerarsi detraibili soltanto le spese per prestazioni sanitarie pari ad euro 543,15 e per gli acquisti di farmaci e di parafarmaci (limitatamente a quelli considerati detraibili).
Sussistono motivi per compensare le spese del giudizio in considerazione delle reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice accoglie parzialmente il ricorso nel senso di cui in motivazione. Rigetta nel resto. Compensa le spese.