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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est..
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Andrea Iannarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Aldo Moro n. 100, giusta delega in calce al ricorso Parte_1 in appello
Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Gaia Gandolfi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Livio Andronico n. 25
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 735/2019 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 19/09/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato a far CP_1 data dal 28 agosto 1996 presso la RECLAS S.p.A. e di essere stato licenziato in data 3 maggio 2001, conveniva in giudizio la innanzi al Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la successione di
[...]
nel contratto di lavoro con il ricorrente;
- per TR
l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'obbligo della società resistente di procedere alla reintegra del ricorrente;
- condannarsi la società resistente al pagamento delle somme dovute come riconosciute nel decreto ingiuntivo non opposto n. 558/2015 emesso dal Tribunale di Cassino;
- accertarsi e dichiararsi l'obbligo della società resistente al versamento in favore del lavoratore di tutte le spettanze maturate a valle del decreto ingiuntivo e non azionate nel ricorso monitorio che lo ha originato, con riserva di separata azione per la determinazione del quantum e della relativa condanna;
- accertarsi e dichiararsi la società resistente tenuta all'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali relativi alla posizione lavorativa del ricorrente, a decorrere dalla data del licenziamento illegittimamente intimato. Con vittoria di spese.”
Parte ricorrente deduceva, in sintesi, che a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 3256/2015 con la quale veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con conseguente condanna della RECLAS
S.p.A al pagamento di una indennità risarcitoria e alla reintegra nel posto di lavoro, cui faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo n. 558/2015
(non opposto), con il quale il Tribunale di Cassino ingiungeva alla Società di pagare in favore dell'odierno appellato la somma di euro 247.323,02 oltre interessi e rivalutazioni, la RECLAS S.p.A. non provvedeva né alla reintegra del lavoratore né al pagamento del dovuto in favore del medesimo. Ritenendo, pertanto, perfezionata un'operazione di cessione d'azienda ai sensi degli artt. 2558 e 2112 c.c., verificatasi a seguito del subentro (avvenuto in data 1 novembre 2004) della Controparte_3 alla Reclas - Recupero Ecologico Lazio Sud- S.p.A, nella gestione dell'impianto di EL (ove prestava la propria attività lavorativa il CP_1
e ritenendo pertanto opponibile anche alla cessionaria la Parte_1 sentenza n. 3256/2015 resa dalla Corte di appello di Roma, CP_1 conveniva in giudizio la stessa per l'ottemperanza di quanto statuito nella pronuncia in questione, invocando le tutele di cui all'art. 2112 c.c.
Si costituiva in giudizio la , la quale, eccependo l'insussistenza Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 1306 c.c, della sentenza n.
356/2015, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo Giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso così decidendo:
“1. accerta e dichiara l'intervenuta successione della società resistente
in persona del l.r.p.t. nel contratto TR di lavoro subordinato con il per effetto di cessione di azienda ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c. intercorsa tra la società cedente RECLAS Recupero
Ecologico Lazio Sud S.p.A. e la società cessionaria TR
;
[...]
2. per l'effetto, accerta e dichiara l'obbligo della società resistente
[...]
in persona del l.r.p.t. di procedere alla TR reintegra di;
CP_1
3. condanna la società resistente in TR persona del l.r.p.t al pagamento in favore di delle somme dovute CP_1 come riconosciute nel decreto ingiuntivo non opposto n. 558/2015, emesso dal Tribunale di Cassino, limitatamente alle sole spettanze dovute per il periodo successivo alla cessione di azienda e fino all'ottobre 2015;
4. accerta e dichiara l'obbligo della società resistente
[...]
in persona del l.r.p.t al versamento in favore di TR
di tutte le spettanze maturate a valle del decreto ingiuntivo n. CP_1
558/2015 e non azionate nel corso del giudizio monitorio che lo ha originato, con quantificazione da determinarsi in separato giudizio;
5. accerta e dichiara tenuta la resistente CP_2 TR
in persona del l.r.p.t all'adempimento degli obblighi
[...] contributivi e previdenziali relativi alla posizione lavorativa di;
CP_1
6. condanna la società resistente in CP_2 TR persona del l.r.p.t alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si quantificano in euro 6.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali.”.
In sintesi, il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria documentale, richiamata la disciplina del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
e gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia: i) ha rilevato che “i passaggi citati dei documenti contabili in atti evidenziano dunque che la vicenda successoria intercorsa tra le due società ed esitata nel subentro di
a RECLAS S.p.A. nella gestione dell'impianto di EL si Parte_1 atteggia non nei termini di una cessione di singoli cespiti o masse di cespiti e rapporti atomisticamente considerati, bensì come trasferimento di un compendio produttivo autonomo, già operativo e funzionante al momento del trasferimento e rimasto immutato nella sua sostanza, ad eccezione del mutato profilo soggettivo del titolare all'esito del trasferimento. Detto compendio produttivo, avente una sua autonomia funzionale, è costituito da lavoratori, macchinari, attrezzature, crediti verso i clienti, è unificato non esclusivamente dalla volontà di cedente e cessionario, ma da una oggettiva idoneità e proiezione finalistica allo svolgimento di una attività economica attuale ed esercitata senza soluzione di continuità dal cessionario con il subentro al cedente” ii) ha accertato che, per le ragioni illustrate, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2112 c.c. per ritenere perfezionata una operazione di cessione di azienda, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico (conservazione del posto di lavoro e dei diritti già maturati dal lavoratore al momento della cessione anche nei confronti del cessionario, obbligato in solido con il cedente); iii) ha dichiarato che la sentenza n. 3256/2015, pubblicata il 16.05.2015 dalla Corte di Appello di Roma, fosse opponibile anche alla società cessionaria Parte_1 ritenendo nel caso di specie applicabile l'art. 2909 c.c., che estende l'efficacia del giudicato agli aventi causa delle parti e non già l'art. 1306 c.c., rilevando che “in quanto “avente causa” dalla RECLAS S.p.A., la società cessionaria deve subire gli effetti (retroattivi) della sentenza passata in Parte_1 giudicato pronunciata nei confronti della sua dante causa”; iv) alla luce delle considerazioni che precedono, ha dichiarato la obbligata al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spettanze dovute a titolo di indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quelle di effettiva reintegrazione (quantificate sino alla data del 28.05.2015 dal decreto ingiuntivo 558/2015), limitando li credito del lavoratore al periodo successivo alla cessione, dato atto del pagamento delle spettanze intervenuto nel periodo antecedente alla cessione (1 novembre
2004); vi) ha infine disatteso l'eccezione di prescrizione, in forza del 1° comma dell'art. 1310 c.c., precisando che poiché “l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione della prescrizione, fino al termine del giudizio, anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio”, l'effetto interruttivo prodotto dall'instaurazione del giudizio nei confronti della RECLAS S.p.A., conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3256/2015, si sarebbe prodotto anche nei confronti della società impedendo Parte_1 il maturarsi della prescrizione.
Con atto di appello, ha censurato CP_2 TR detta decisione per i seguenti motivi: I) erroneità della sentenza per inesistenza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c. II) erroneità della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione;
III) mancata pronuncia sulla sopravvenuta totale inidoneità fisica del ricorrente con successivo pensionamento IV) errata determinazione dell'indennità risarcitoria.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che tra e Parte_1
RECLAS S.p.A si fosse perfezionata una operazione di cessione di azienda, con conseguente ed erronea applicazione del regime di cui all'art. 2112 c.c. In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale erroneamente avrebbe dedotto l'esistenza dei presupposti applicativi della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c dalla documentazione in atti, basandosi nello specifico sul contenuto della nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2004 della RECLAS
S.p.A e sulla nota integrativa al primo bilancio di esercizio della Parte_1 al 31.12.2004, laddove si dava atto della presa in carico dell'impianto di
EL in subentro alla RECLAS S.p.A. e del connesso assorbimento del personale, nonché dell'acquisto di tutte le attrezzature, i macchinari e di tutti i materiali presenti in magazzino.
Ad avviso della società appellante, il primo giudice si sarebbe limitato ad una mera ricognizione quantitativa dei cespiti ceduti omettendo di valutare se gli stessi configurassero un effettivo “compendio produttivo autonomo” idoneo al perseguimento ai fini dell'impresa di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, così come richiesto dal dettato normativo.
Sottolinea infatti la Società, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato Part che il complesso dei beni di proprietà della fosse di gran lunga superiore a quello acquisito e fosse dunque di per sé idoneo e sufficiente a garantire il funzionamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti, mentre i materiali acquisti dalla RECLAS S.p.A fossero invece da soli insufficienti a configurare una struttura organizzata suscettibile di considerazione autonoma.
Sempre con il medesimo motivo di gravame l'appellante sottolinea, infine, a sostegno di quanto affermato, che anche il passaggio di tutto il personale da
RECLAS S.p.A. a , non sarebbe scaturito da un accordo tra le Parte_1 predette società, ma avrebbe invece costituito l'adempimento di un preciso obbligo legale (la clausola sociale di salvaguardia) imposto dal CCNL dei
Servizio Ambientali e territoriali di e che il subentro della CP_4 stessa nella gestione dell'impianto di rifiuti di EL sarebbe avvenuto nell'ambito di una procedura di successione di servizi pubblici locali, nel rispetto dell'art. 113, co 5 del TUEL.
Tali considerazioni, per come formulate, non risultano sufficienti ad aggredire la ratio decidendi posta a base della decisione del primo giudice, in quanto le doglianze espresse sembrano non misurarsi con sufficiente incisività con la motivazione resa nella parte in cui il giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento all'art. 2112 c.c, ed alla ratio sottesa alla suddetta disposizione, correttamente valutando e valorizzando l'insieme delle operazioni di cessione intercorse tra le due Società, che con tutta evidenza, hanno provocato il trasferimento a di tutti gli asset di RECLAS Parte_1
S.p.A e quindi dell'azienda composta da: personale, macchinari, attrezzature, mezzi, crediti, debiti, pacchetto clienti, con ogni conseguenziale effetto in ordine alla pozione del lavoratore odierno appellato.
Il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, infatti, è rappresentato proprio dal positivo accertamento della sussistenza, nell'operazione in questione, di tutti i presupposti richiesti per la configurazione del trasferimento di azienda.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Cassino, infatti, dal compendio probatorio in atti esaminato (in particolare dalla nota integrativa la bilancio di esercizio al 31.12.2004 della RECLAS S.p.a,; dalla nota integrativa al primo bilancio di esercizio della al 31.12.2204; dalla nota n. 68 del Parte_1
24.05.2004 e dalla relazione di gestione del bilancio di esercizio a
31.12.2008) è emerso in maniera inequivocabile che la vicenda successoria intercorsa tra le due società ed esitata nel subentro di a RECLAS Parte_1
S.p.A. nella gestione dell'impianto di EL “si atteggia non nei termini di una cessione di singoli cespiti e rapporti atomisticamente consideratati, bensì' come trasferimento di un compendio produttivo autonomo, già operativo e funzionante al momento del trasferimento e rimasto immutato nella sua sostanza, ad eccezione del mutato profilo soggettivo del titolare all'esito del trasferimento” e che “detto compendio produttivo, avente una sua autonomia funzionale…è unificato non esclusivamente dalla volontà di cedente e cessionario, ma da una oggettiva idoneità e proiezione finalistica allo svolgimento di una attività economica attuale ed esercitata sena soluzione di continuità dal cessionario con il subentro al cedente”.
Anche dall'esame dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, correttamente effettuato dal primo giudice, infatti, risultano sussistere nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2112 c.c. per ritenere perfezionata una operazione di cessione d'azienda con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, consistendo gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza proprio nel trapasso dei beni materiali ed immateriali e del loro valore, nell'assunzione della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento di clientela e nel grado di analogia tra le attività esercitate ante e post cessione, elementi che devono essere tutti tra lor interdipendenti in funzione della prosecuzione dell'attività economica ceduta. (ex multis, Cass. 26196/2005;
Cass. 2489/2008; Cass. 1085/2012).
Come chiarito più volte dalla Suprema Corte, inoltre “ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della relativa tutela del lavoratore, è sufficiente, infatti, il subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa e la continuità nell'esercizio dell'impresa stessa, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e degli stessi beni aziendali” (Cass. 26808/2018).
Ciò posto, anche la normativa richiamata dall'appellante relativa ai contratti pubblici e il riferimento alla c.d. “clausola sociale” appare del tutto incoerente, atteso che l'affidamento dei servizi relativi ai rifiuti in favore di
è avvenuto senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica, Parte_1 così come risulta pacificamente provato che per l'effetto dei negozi di trasferimento del personale e degli altri beni la cedente sia rimasta priva di qualsivoglia bene aziendale, avendoli tutti trasferiti all'avente causa Pt_1 come chiaramente emerso dai bilanci depositati dal in
[...] CP_1 particolare in quello del 31.12.2008.
Da ultimo, in merito alla normativa speciale richiamata dall'appellante, si rileva che la stessa, quand'anche astrattamente applicabile al caso di specie, non contiene con tutta evidenza alcuna norma derogatoria rispetto ai rapporti di lavoro. Tant'è che in controversia analoga, il Tribunale di Cassino, con sentenza passata in giudicato (n. 1046/2011), ha già riconosciuto il subentro ex art. 2112 c.c. di in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo CP_5 all'azienda ceduta Reclas s.p.A. a far data dal 1° novembre 2004.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non aver il primo giudice ritenuto maturata la prescrizione dei diritti azionati dal argomentando che, essendo la responsabilità CP_1 solidale tra cedente e cessionario limitata al periodo antecedente la cessione,
l'effetto interruttivo non avrebbe dovuto trovare applicazione per il tempo successivo alla cessione e che pertanto i creduti maturati in data successiva al
1 novembre 2004 si sarebbero dovuti ritenere prescritti.
Anche tale motivo non merita accoglimento, in quanto l'appellante omette di considerare il principio in base al quale “contra non valentem agere nun currit praescriptio” ovvero che il sig. on avrebbe potuto agire nei confronti CP_1 di prima di aver ottenuto l'accertamento dell'invalidità del Parte_1 licenziamento intimato da RECLAS S.p.A.., che rappresenta a ben vedere, il presupposto delle domande che son state poi spiegate nei confronti dell'odierna appellante.
La sentenza impugnata, si rivela infatti sul punto immune da vizi, tanto per il richiamo all'art. 2909 c.c., dal quale discende la circostanza che il diritto dell'odierno appellato nei confronti di è sorto per l'effetto della CP_6 decisione relativa all'invalidità del licenziamento intimato, quanto in ragione della dedotta applicabilità al caso di specie dell'art. 1310 che sancisce la sospensione del termine prescrizionale in pendenza di giudizio anche nei confronti del condebitore solidale.
Le doglianze mosse da non appaiono pertanto in alcun modo Parte_1 condivisibili, avendo invece correttamente affermato il Tribunale di Cassino, che nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta attraverso la proposizione del giudizio nei confronti della cedente RECLAS S.p.A., ed è rimasta interrotta o comunque sospesa anche nei confronti della cessionaria nella qualità di condebitore solidale, per tutta la durata del Parte_1 medesimo giudizio ex art. 1310 c.c. (in questi termini cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638; Cass., Sez. III, 17 luglio 2014, n. 16408; Cass., Sez. III,
21 gennaio 2011, n. 1406).
Questa Corte ritiene, pertanto, corretto il ragionamento logico giuridico effettuato dal primo giudice che lo ha portato a ritenere opponibile anche alla società cessionaria la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma nei confronti di A. Come chiarito dalle Sezioni Unite della CP_7
Suprema Corte, infatti, “la sentenza pronunciata contro il cedente esplica i suoi effetti contro il cessionario, successore a titolo particolare, indipendentemente dalla sua partecipazione o meno al giudizio” (Cass. civile,
Sez. Unite, 03/11/2011, n. 22727). Con il terzo motivo di gravame, , impugna la gravata sentenza Parte_1 nella parte in cui il primo giudice ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nonostante la totale inabilità dello stesso e l'intervenuto pensionamento, elemento, quest'ultimo del quale l'appellante dichiara di essere venuto a conoscenza soltanto in data successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione. Con la medesima doglianza, l'appellante chiede altresì' di voler limitare il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo alla data della sopravvenuta totale inabilità del lavoratore (22.11.2000) o in subordine di limitare detto periodo alla data del pensionamento (12.05.2019).
La doglianza non risulta fondata per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, perché , pur essendo stata destinataria delle Parte_1 notifiche relative al giudizio di gravame promosso dal sig. nei CP_1 confronti della Reclas S.p.A., mai ha dedotto la legittimità del licenziamento operato dalla cedente, essendosi solo limitata ad eccepire la mera inefficacia nei propri confronti della sentenza che ha definitivamente accertato l'illegittimità del licenziamento, deducendo oggi in maniera apodittica una presunta inidoneità fisica dell'appellato che sarebbe preclusiva della reintegra. Si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che «il trasferimento di azienda attribuisce al cessionario autonoma legittimazione all'impugnazione della sentenza sfavorevole al cedente, stante l'opponibilità del giudicato nei suoi confronti, quale successore a titolo particolare» - Cass., Sez. I, 9 ottobre
2013, n. 22918).
In secondo luogo, perché è principio consolidato che per l'effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al dipendente e dell'emanazione dell'ordine di reintegra, viene “ripristinata” con efficacia ex tunc la continuità giuridica del rapporto di lavoro intercorrente inter partes, che cesserà con l'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di opzione al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (cfr. Cass., Sez.
Lavoro, 19 settembre 2018, n. 29781; Cass., Sez. Lavoro, 3 luglio 2017, n.
16350). A ciò si aggiunga la mancata impugnazione da pare di Parte_1 della sentenza resa dal Tribunale di Cassino all'esito del giudizio avente ad oggetto il pagamento delle 15 mensilità sostitutive della reintegra.
In tema di intervenuta quiescenza del lavoratore a seguito dell'ordine di reintegra, si è peraltro espressa più volte la Suprema Corte, affermando che: “questa Corte ha in più occasioni chiarito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro;
né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa ( in tal senso Cass.n. 16136/2018 ) e specificando che “con riguardo poi al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato … e non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro;
invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età
e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno” (Cass. sez. lav. n. 32522/2023 del 23.11.2023).
Alla luce di tali principi, questa Corte, vista l'infondatezza del motivo di gravame, ritiene pertanto di dover confermare anche il capo della sentenza in cui viene disposto l'ordine di reintegra dell'appellato.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, lamenta, in CP_6 maniera alquanto confusa, l'erroneità e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui ha quantificato le spettanze dovute al titolo di indennità CP_1 risarcitoria, ritenendo che con la limitazione temporale precisata nella sentenza (laddove si legge < periodo successivo alla cessione di azienda e fino all'ottobre 2015>> ) il giudice di primo grado avrebbe finito per riconoscer al somme CP_1 maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, quale residui di quelle già corrisposte dalla RECLAS S.p.A. in virtù del decreto ingiuntivo 558/2015.
In sostanza l'appellante ritiene che la somma corrisposta dalla RECLAS al ebba essere detratta da quella portata dal decreto ingiuntivo, essedo CP_1 quello il titolo dell'obbligazione che ha originato i pagamenti suddetti. Ne Part conseguirebbe che l'importo dovuto da quale residuo di quanto determinato nel decreto ingiuntivo, ammonterebbe ad euro 87.323,02, e che la somma pari ad euro 160.000,00 corrisposta dalla RECLAS Spa al CP_1 in virtù del decreto ingiuntivo, fosse sufficiente non solo a coprire le somme dovute prima della cessione, ma anche quelle successive a tale data ricompresa nel titolo esecutivo passato in giudicato.
Il rilevo, per come formulato non appare accoglibile né condivisibile.
La parte dispositiva in cui il Tribunale di Cassino ha condannato l'appellante al pagamento dell'indennità risarcitoria, appare infatti correttamente formulata e determinata, avendo la stessa tenuto conto di quanto già corrisposto al alla RECLAS S.p.A. in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1
558/2015 ed avendo limitato tale indennità alle sole spettanze dovute per il periodo successivo alla cessione d'azienda.
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del la prospettazione CP_1 dell'appellante intenderebbe caldeggiare una soluzione in netto contrasto con la lettera della legge, in quanto nel presente giudizio attivato nei confronti della quest'ultima è stata chiamata a rispondere solo per voci Parte_1 creditorie maturate a valle della cessione di attività ed asset da RECLAS
S.p.A. in favore dell'odierna appellante, con la conseguenza che non CP_2 ha né titolo, né ragione per evocare questioni che attengono alle somme versate da RECLAS S.p.A. in favore del lavoratore, tanto meno eccependo che questa abbia pagato “di più” di quanto dovuto.
La soluzione prospettata dall'appellante non può pertanto essere condivisa, in quanto nel presente giudizio, pendente tra il si contende CP_1 Parte_1 soltanto per poste creditorie di lavoro maturate dopo la data della cessione.
Del tutto infondata, allora, risulta la deduzione prospettata dall'appellante che vorrebbe ravvisare nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti di RECLAS
S.p.A. l'unica fonte della pretesa creditoria azionata dal Sig. essendo, CP_1 invece, la sentenza n. 735/2019 del Tribunale di Cassino, con la quale è stata accertata la cessione dell'azienda da RECLAS S.p.A. a ai sensi Parte_1
e per gli effetti degli artt. 2558 e 2112 c.c., il titolo esecutivo.
Peraltro, su tali aspetti, si è anche già espresso il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 290/2023 dell'8 marzo 2023 resa all'esito del giudizio di merito azionato da ex art. 616 c.p.c. (causa n.R.g. 1336/2020), Parte_1 affermando l'infondatezza delle censure sviluppate dalla Società proprio in relazione al titolo esecutivo fonte della pretesa creditoria azionata dal Sig. correttamente individuato dal Tribunale nella sentenza n. 735/2019), CP_1 nonché al quantum debeatur.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 4.402,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 31 ottobre 2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
I SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Composta dai Sigg. Magistrati:
Dott. Guido ROSA Presidente est..
Dott.ssa Francesca DEL VILLANO ACETO Consigliere
Dott.ssa Bianca Maria SERAFINI Consigliere
All'esito dell'udienza del 31 ottobre 2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa in grado di appello iscritta al n. 1175 del Ruolo Generale Contenziosi dell'anno 2020 vertente
TRA
, rappresentata e Parte_1 difesa dall' avv. Andrea Iannarelli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Viale Aldo Moro n. 100, giusta delega in calce al ricorso Parte_1 in appello
Appellante
E
, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del CP_1 ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, dall'avv. Gaia Gandolfi, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Roma, alla Via Livio Andronico n. 25
Appellato Oggetto: appello avverso la sentenza n. 735/2019 del Tribunale di Cassino pubblicata in data 19/09/2019
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da rispettivi atti
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il ricorso di primo grado premesso di aver lavorato a far CP_1 data dal 28 agosto 1996 presso la RECLAS S.p.A. e di essere stato licenziato in data 3 maggio 2001, conveniva in giudizio la innanzi al Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del lavoro, per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “- accertarsi e dichiararsi la successione di
[...]
nel contratto di lavoro con il ricorrente;
- per TR
l'effetto, accertarsi e dichiararsi l'obbligo della società resistente di procedere alla reintegra del ricorrente;
- condannarsi la società resistente al pagamento delle somme dovute come riconosciute nel decreto ingiuntivo non opposto n. 558/2015 emesso dal Tribunale di Cassino;
- accertarsi e dichiararsi l'obbligo della società resistente al versamento in favore del lavoratore di tutte le spettanze maturate a valle del decreto ingiuntivo e non azionate nel ricorso monitorio che lo ha originato, con riserva di separata azione per la determinazione del quantum e della relativa condanna;
- accertarsi e dichiararsi la società resistente tenuta all'adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali relativi alla posizione lavorativa del ricorrente, a decorrere dalla data del licenziamento illegittimamente intimato. Con vittoria di spese.”
Parte ricorrente deduceva, in sintesi, che a seguito della pronuncia della Corte di Appello di Roma n. 3256/2015 con la quale veniva dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimatogli con conseguente condanna della RECLAS
S.p.A al pagamento di una indennità risarcitoria e alla reintegra nel posto di lavoro, cui faceva seguito l'emissione del decreto ingiuntivo n. 558/2015
(non opposto), con il quale il Tribunale di Cassino ingiungeva alla Società di pagare in favore dell'odierno appellato la somma di euro 247.323,02 oltre interessi e rivalutazioni, la RECLAS S.p.A. non provvedeva né alla reintegra del lavoratore né al pagamento del dovuto in favore del medesimo. Ritenendo, pertanto, perfezionata un'operazione di cessione d'azienda ai sensi degli artt. 2558 e 2112 c.c., verificatasi a seguito del subentro (avvenuto in data 1 novembre 2004) della Controparte_3 alla Reclas - Recupero Ecologico Lazio Sud- S.p.A, nella gestione dell'impianto di EL (ove prestava la propria attività lavorativa il CP_1
e ritenendo pertanto opponibile anche alla cessionaria la Parte_1 sentenza n. 3256/2015 resa dalla Corte di appello di Roma, CP_1 conveniva in giudizio la stessa per l'ottemperanza di quanto statuito nella pronuncia in questione, invocando le tutele di cui all'art. 2112 c.c.
Si costituiva in giudizio la , la quale, eccependo l'insussistenza Parte_1 dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c., l'intervenuta prescrizione dei crediti e l'inefficacia nei propri confronti ai sensi dell'art. 1306 c.c, della sentenza n.
356/2015, chiedeva il rigetto delle avverse domande.
Il primo Giudice, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva il ricorso così decidendo:
“1. accerta e dichiara l'intervenuta successione della società resistente
in persona del l.r.p.t. nel contratto TR di lavoro subordinato con il per effetto di cessione di azienda ai CP_1 sensi dell'art. 2112 c.c. intercorsa tra la società cedente RECLAS Recupero
Ecologico Lazio Sud S.p.A. e la società cessionaria TR
;
[...]
2. per l'effetto, accerta e dichiara l'obbligo della società resistente
[...]
in persona del l.r.p.t. di procedere alla TR reintegra di;
CP_1
3. condanna la società resistente in TR persona del l.r.p.t al pagamento in favore di delle somme dovute CP_1 come riconosciute nel decreto ingiuntivo non opposto n. 558/2015, emesso dal Tribunale di Cassino, limitatamente alle sole spettanze dovute per il periodo successivo alla cessione di azienda e fino all'ottobre 2015;
4. accerta e dichiara l'obbligo della società resistente
[...]
in persona del l.r.p.t al versamento in favore di TR
di tutte le spettanze maturate a valle del decreto ingiuntivo n. CP_1
558/2015 e non azionate nel corso del giudizio monitorio che lo ha originato, con quantificazione da determinarsi in separato giudizio;
5. accerta e dichiara tenuta la resistente CP_2 TR
in persona del l.r.p.t all'adempimento degli obblighi
[...] contributivi e previdenziali relativi alla posizione lavorativa di;
CP_1
6. condanna la società resistente in CP_2 TR persona del l.r.p.t alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, spese che si quantificano in euro 6.500,00 oltre IVA, CPA, rimborso forfettario spese generali.”.
In sintesi, il Giudice di prime cure, all'esito dell'istruttoria documentale, richiamata la disciplina del trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c.
e gli insegnamenti della giurisprudenza di legittimità in materia: i) ha rilevato che “i passaggi citati dei documenti contabili in atti evidenziano dunque che la vicenda successoria intercorsa tra le due società ed esitata nel subentro di
a RECLAS S.p.A. nella gestione dell'impianto di EL si Parte_1 atteggia non nei termini di una cessione di singoli cespiti o masse di cespiti e rapporti atomisticamente considerati, bensì come trasferimento di un compendio produttivo autonomo, già operativo e funzionante al momento del trasferimento e rimasto immutato nella sua sostanza, ad eccezione del mutato profilo soggettivo del titolare all'esito del trasferimento. Detto compendio produttivo, avente una sua autonomia funzionale, è costituito da lavoratori, macchinari, attrezzature, crediti verso i clienti, è unificato non esclusivamente dalla volontà di cedente e cessionario, ma da una oggettiva idoneità e proiezione finalistica allo svolgimento di una attività economica attuale ed esercitata senza soluzione di continuità dal cessionario con il subentro al cedente” ii) ha accertato che, per le ragioni illustrate, nel caso di specie sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 2112 c.c. per ritenere perfezionata una operazione di cessione di azienda, con conseguente applicazione del relativo regime giuridico (conservazione del posto di lavoro e dei diritti già maturati dal lavoratore al momento della cessione anche nei confronti del cessionario, obbligato in solido con il cedente); iii) ha dichiarato che la sentenza n. 3256/2015, pubblicata il 16.05.2015 dalla Corte di Appello di Roma, fosse opponibile anche alla società cessionaria Parte_1 ritenendo nel caso di specie applicabile l'art. 2909 c.c., che estende l'efficacia del giudicato agli aventi causa delle parti e non già l'art. 1306 c.c., rilevando che “in quanto “avente causa” dalla RECLAS S.p.A., la società cessionaria deve subire gli effetti (retroattivi) della sentenza passata in Parte_1 giudicato pronunciata nei confronti della sua dante causa”; iv) alla luce delle considerazioni che precedono, ha dichiarato la obbligata al Parte_1 pagamento in favore del ricorrente delle spettanze dovute a titolo di indennità risarcitoria pari all'ultima retribuzione globale di fatto dalla data del licenziamento a quelle di effettiva reintegrazione (quantificate sino alla data del 28.05.2015 dal decreto ingiuntivo 558/2015), limitando li credito del lavoratore al periodo successivo alla cessione, dato atto del pagamento delle spettanze intervenuto nel periodo antecedente alla cessione (1 novembre
2004); vi) ha infine disatteso l'eccezione di prescrizione, in forza del 1° comma dell'art. 1310 c.c., precisando che poiché “l'azione giudiziaria e la pendenza del relativo processo determinano l'interruzione della prescrizione, fino al termine del giudizio, anche nei confronti del condebitore solidale rimasto estraneo al giudizio”, l'effetto interruttivo prodotto dall'instaurazione del giudizio nei confronti della RECLAS S.p.A., conclusosi con la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3256/2015, si sarebbe prodotto anche nei confronti della società impedendo Parte_1 il maturarsi della prescrizione.
Con atto di appello, ha censurato CP_2 TR detta decisione per i seguenti motivi: I) erroneità della sentenza per inesistenza dei presupposti di cui all'art. 2112 c.c. II) erroneità della sentenza in ordine al rigetto dell'eccezione di prescrizione;
III) mancata pronuncia sulla sopravvenuta totale inidoneità fisica del ricorrente con successivo pensionamento IV) errata determinazione dell'indennità risarcitoria.
Si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello in CP_1 quanto infondato in fatto e in diritto.
Previ gli incombenti di cui all'art. 437 c.p.c. la causa è stata discussa e decisa come da separato dispositivo.
L'appello è infondato e va pertanto rigettato per i motivi che seguono.
Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui il primo giudice ha ritenuto che tra e Parte_1
RECLAS S.p.A si fosse perfezionata una operazione di cessione di azienda, con conseguente ed erronea applicazione del regime di cui all'art. 2112 c.c. In particolare, l'appellante sostiene che il Tribunale erroneamente avrebbe dedotto l'esistenza dei presupposti applicativi della disciplina dettata dall'art. 2112 c.c dalla documentazione in atti, basandosi nello specifico sul contenuto della nota integrativa al bilancio di esercizio al 31.12.2004 della RECLAS
S.p.A e sulla nota integrativa al primo bilancio di esercizio della Parte_1 al 31.12.2004, laddove si dava atto della presa in carico dell'impianto di
EL in subentro alla RECLAS S.p.A. e del connesso assorbimento del personale, nonché dell'acquisto di tutte le attrezzature, i macchinari e di tutti i materiali presenti in magazzino.
Ad avviso della società appellante, il primo giudice si sarebbe limitato ad una mera ricognizione quantitativa dei cespiti ceduti omettendo di valutare se gli stessi configurassero un effettivo “compendio produttivo autonomo” idoneo al perseguimento ai fini dell'impresa di un'attività volta alla produzione di beni o servizi, così come richiesto dal dettato normativo.
Sottolinea infatti la Società, che il giudice di prime cure non avrebbe valutato Part che il complesso dei beni di proprietà della fosse di gran lunga superiore a quello acquisito e fosse dunque di per sé idoneo e sufficiente a garantire il funzionamento dell'impianto di smaltimento di rifiuti, mentre i materiali acquisti dalla RECLAS S.p.A fossero invece da soli insufficienti a configurare una struttura organizzata suscettibile di considerazione autonoma.
Sempre con il medesimo motivo di gravame l'appellante sottolinea, infine, a sostegno di quanto affermato, che anche il passaggio di tutto il personale da
RECLAS S.p.A. a , non sarebbe scaturito da un accordo tra le Parte_1 predette società, ma avrebbe invece costituito l'adempimento di un preciso obbligo legale (la clausola sociale di salvaguardia) imposto dal CCNL dei
Servizio Ambientali e territoriali di e che il subentro della CP_4 stessa nella gestione dell'impianto di rifiuti di EL sarebbe avvenuto nell'ambito di una procedura di successione di servizi pubblici locali, nel rispetto dell'art. 113, co 5 del TUEL.
Tali considerazioni, per come formulate, non risultano sufficienti ad aggredire la ratio decidendi posta a base della decisione del primo giudice, in quanto le doglianze espresse sembrano non misurarsi con sufficiente incisività con la motivazione resa nella parte in cui il giudice di prime cure ha correttamente fatto riferimento all'art. 2112 c.c, ed alla ratio sottesa alla suddetta disposizione, correttamente valutando e valorizzando l'insieme delle operazioni di cessione intercorse tra le due Società, che con tutta evidenza, hanno provocato il trasferimento a di tutti gli asset di RECLAS Parte_1
S.p.A e quindi dell'azienda composta da: personale, macchinari, attrezzature, mezzi, crediti, debiti, pacchetto clienti, con ogni conseguenziale effetto in ordine alla pozione del lavoratore odierno appellato.
Il nucleo essenziale della motivazione del Tribunale, infatti, è rappresentato proprio dal positivo accertamento della sussistenza, nell'operazione in questione, di tutti i presupposti richiesti per la configurazione del trasferimento di azienda.
Come correttamente rilevato dal Tribunale di Cassino, infatti, dal compendio probatorio in atti esaminato (in particolare dalla nota integrativa la bilancio di esercizio al 31.12.2004 della RECLAS S.p.a,; dalla nota integrativa al primo bilancio di esercizio della al 31.12.2204; dalla nota n. 68 del Parte_1
24.05.2004 e dalla relazione di gestione del bilancio di esercizio a
31.12.2008) è emerso in maniera inequivocabile che la vicenda successoria intercorsa tra le due società ed esitata nel subentro di a RECLAS Parte_1
S.p.A. nella gestione dell'impianto di EL “si atteggia non nei termini di una cessione di singoli cespiti e rapporti atomisticamente consideratati, bensì' come trasferimento di un compendio produttivo autonomo, già operativo e funzionante al momento del trasferimento e rimasto immutato nella sua sostanza, ad eccezione del mutato profilo soggettivo del titolare all'esito del trasferimento” e che “detto compendio produttivo, avente una sua autonomia funzionale…è unificato non esclusivamente dalla volontà di cedente e cessionario, ma da una oggettiva idoneità e proiezione finalistica allo svolgimento di una attività economica attuale ed esercitata sena soluzione di continuità dal cessionario con il subentro al cedente”.
Anche dall'esame dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità, correttamente effettuato dal primo giudice, infatti, risultano sussistere nel caso in esame tutti i presupposti richiesti dall'art. 2112 c.c. per ritenere perfezionata una operazione di cessione d'azienda con conseguente applicazione del relativo regime giuridico, consistendo gli elementi valorizzati dalla giurisprudenza proprio nel trapasso dei beni materiali ed immateriali e del loro valore, nell'assunzione della maggior parte del personale da parte della nuova impresa, nell'eventuale trasferimento di clientela e nel grado di analogia tra le attività esercitate ante e post cessione, elementi che devono essere tutti tra lor interdipendenti in funzione della prosecuzione dell'attività economica ceduta. (ex multis, Cass. 26196/2005;
Cass. 2489/2008; Cass. 1085/2012).
Come chiarito più volte dalla Suprema Corte, inoltre “ai fini dell'integrazione delle condizioni per l'operatività della relativa tutela del lavoratore, è sufficiente, infatti, il subentro nella gestione del complesso dei beni ai fini dell'esercizio dell'impresa e la continuità nell'esercizio dell'impresa stessa, costituendo un indice probatorio di tale continuità l'impiego del medesimo personale e degli stessi beni aziendali” (Cass. 26808/2018).
Ciò posto, anche la normativa richiamata dall'appellante relativa ai contratti pubblici e il riferimento alla c.d. “clausola sociale” appare del tutto incoerente, atteso che l'affidamento dei servizi relativi ai rifiuti in favore di
è avvenuto senza il ricorso a procedure di evidenza pubblica, Parte_1 così come risulta pacificamente provato che per l'effetto dei negozi di trasferimento del personale e degli altri beni la cedente sia rimasta priva di qualsivoglia bene aziendale, avendoli tutti trasferiti all'avente causa Pt_1 come chiaramente emerso dai bilanci depositati dal in
[...] CP_1 particolare in quello del 31.12.2008.
Da ultimo, in merito alla normativa speciale richiamata dall'appellante, si rileva che la stessa, quand'anche astrattamente applicabile al caso di specie, non contiene con tutta evidenza alcuna norma derogatoria rispetto ai rapporti di lavoro. Tant'è che in controversia analoga, il Tribunale di Cassino, con sentenza passata in giudicato (n. 1046/2011), ha già riconosciuto il subentro ex art. 2112 c.c. di in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo CP_5 all'azienda ceduta Reclas s.p.A. a far data dal 1° novembre 2004.
Il primo motivo di appello va pertanto respinto.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza per non aver il primo giudice ritenuto maturata la prescrizione dei diritti azionati dal argomentando che, essendo la responsabilità CP_1 solidale tra cedente e cessionario limitata al periodo antecedente la cessione,
l'effetto interruttivo non avrebbe dovuto trovare applicazione per il tempo successivo alla cessione e che pertanto i creduti maturati in data successiva al
1 novembre 2004 si sarebbero dovuti ritenere prescritti.
Anche tale motivo non merita accoglimento, in quanto l'appellante omette di considerare il principio in base al quale “contra non valentem agere nun currit praescriptio” ovvero che il sig. on avrebbe potuto agire nei confronti CP_1 di prima di aver ottenuto l'accertamento dell'invalidità del Parte_1 licenziamento intimato da RECLAS S.p.A.., che rappresenta a ben vedere, il presupposto delle domande che son state poi spiegate nei confronti dell'odierna appellante.
La sentenza impugnata, si rivela infatti sul punto immune da vizi, tanto per il richiamo all'art. 2909 c.c., dal quale discende la circostanza che il diritto dell'odierno appellato nei confronti di è sorto per l'effetto della CP_6 decisione relativa all'invalidità del licenziamento intimato, quanto in ragione della dedotta applicabilità al caso di specie dell'art. 1310 che sancisce la sospensione del termine prescrizionale in pendenza di giudizio anche nei confronti del condebitore solidale.
Le doglianze mosse da non appaiono pertanto in alcun modo Parte_1 condivisibili, avendo invece correttamente affermato il Tribunale di Cassino, che nel caso di specie la prescrizione è stata interrotta attraverso la proposizione del giudizio nei confronti della cedente RECLAS S.p.A., ed è rimasta interrotta o comunque sospesa anche nei confronti della cessionaria nella qualità di condebitore solidale, per tutta la durata del Parte_1 medesimo giudizio ex art. 1310 c.c. (in questi termini cfr. Cass., Sez. III, 19 aprile 2018, n. 9638; Cass., Sez. III, 17 luglio 2014, n. 16408; Cass., Sez. III,
21 gennaio 2011, n. 1406).
Questa Corte ritiene, pertanto, corretto il ragionamento logico giuridico effettuato dal primo giudice che lo ha portato a ritenere opponibile anche alla società cessionaria la sentenza resa dalla Corte di appello di Roma nei confronti di A. Come chiarito dalle Sezioni Unite della CP_7
Suprema Corte, infatti, “la sentenza pronunciata contro il cedente esplica i suoi effetti contro il cessionario, successore a titolo particolare, indipendentemente dalla sua partecipazione o meno al giudizio” (Cass. civile,
Sez. Unite, 03/11/2011, n. 22727). Con il terzo motivo di gravame, , impugna la gravata sentenza Parte_1 nella parte in cui il primo giudice ha ordinato la reintegrazione del lavoratore nonostante la totale inabilità dello stesso e l'intervenuto pensionamento, elemento, quest'ultimo del quale l'appellante dichiara di essere venuto a conoscenza soltanto in data successiva alla pubblicazione della sentenza oggetto di impugnazione. Con la medesima doglianza, l'appellante chiede altresì' di voler limitare il risarcimento del danno da licenziamento illegittimo alla data della sopravvenuta totale inabilità del lavoratore (22.11.2000) o in subordine di limitare detto periodo alla data del pensionamento (12.05.2019).
La doglianza non risulta fondata per un duplice ordine di motivi.
In primo luogo, perché , pur essendo stata destinataria delle Parte_1 notifiche relative al giudizio di gravame promosso dal sig. nei CP_1 confronti della Reclas S.p.A., mai ha dedotto la legittimità del licenziamento operato dalla cedente, essendosi solo limitata ad eccepire la mera inefficacia nei propri confronti della sentenza che ha definitivamente accertato l'illegittimità del licenziamento, deducendo oggi in maniera apodittica una presunta inidoneità fisica dell'appellato che sarebbe preclusiva della reintegra. Si osserva che la giurisprudenza ha chiarito che «il trasferimento di azienda attribuisce al cessionario autonoma legittimazione all'impugnazione della sentenza sfavorevole al cedente, stante l'opponibilità del giudicato nei suoi confronti, quale successore a titolo particolare» - Cass., Sez. I, 9 ottobre
2013, n. 22918).
In secondo luogo, perché è principio consolidato che per l'effetto della declaratoria di illegittimità del licenziamento intimato al dipendente e dell'emanazione dell'ordine di reintegra, viene “ripristinata” con efficacia ex tunc la continuità giuridica del rapporto di lavoro intercorrente inter partes, che cesserà con l'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di opzione al pagamento dell'indennità sostitutiva della reintegrazione (cfr. Cass., Sez.
Lavoro, 19 settembre 2018, n. 29781; Cass., Sez. Lavoro, 3 luglio 2017, n.
16350). A ciò si aggiunga la mancata impugnazione da pare di Parte_1 della sentenza resa dal Tribunale di Cassino all'esito del giudizio avente ad oggetto il pagamento delle 15 mensilità sostitutive della reintegra.
In tema di intervenuta quiescenza del lavoratore a seguito dell'ordine di reintegra, si è peraltro espressa più volte la Suprema Corte, affermando che: “questa Corte ha in più occasioni chiarito che il conseguimento della pensione di anzianità non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato, atteso che la disciplina legale dell'incompatibilità (totale o parziale) tra trattamento pensionistico e percezione di un reddito da lavoro dipendente si colloca sul diverso piano del rapporto previdenziale, determinando la sospensione dell'erogazione della prestazione pensionistica, ma non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro;
né il risarcimento del danno spettante ex art. 18, st.lav. può essere diminuito degli importi che il lavoratore abbia ricevuto a titolo di pensione, in quanto può considerarsi compensativo del danno arrecatogli dal licenziamento (quale "aliunde perceptum") non qualsiasi reddito percepito, bensì solo quello conseguito attraverso l'impiego della medesima capacità lavorativa ( in tal senso Cass.n. 16136/2018 ) e specificando che “con riguardo poi al conseguimento della pensione di anzianità, deve ribadirsi che tale circostanza non integra una causa di impossibilità della reintegrazione nel posto di lavoro del lavoratore illegittimamente licenziato … e non comporta l'invalidità del rapporto di lavoro;
invero, il diritto a pensione discende dai verificarsi dei requisiti di età
e di contribuzione stabiliti dalla legge e non si pone di per sé come causa di risoluzione del rapporto di lavoro, sicché le utilità economiche, che il lavoratore illegittimamente licenziato ne ritrae, dipendono da fatti giuridici estranei al potere di recesso del datore di lavoro, non sono in alcun modo causalmente ricollegabili al licenziamento illegittimamente subito e si sottraggono per tale ragione all'operatività della regola della compensatio lucri cum damno” (Cass. sez. lav. n. 32522/2023 del 23.11.2023).
Alla luce di tali principi, questa Corte, vista l'infondatezza del motivo di gravame, ritiene pertanto di dover confermare anche il capo della sentenza in cui viene disposto l'ordine di reintegra dell'appellato.
Con il quarto ed ultimo motivo di gravame, infine, lamenta, in CP_6 maniera alquanto confusa, l'erroneità e l'ingiustizia della decisione nella parte in cui ha quantificato le spettanze dovute al titolo di indennità CP_1 risarcitoria, ritenendo che con la limitazione temporale precisata nella sentenza (laddove si legge < periodo successivo alla cessione di azienda e fino all'ottobre 2015>> ) il giudice di primo grado avrebbe finito per riconoscer al somme CP_1 maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, quale residui di quelle già corrisposte dalla RECLAS S.p.A. in virtù del decreto ingiuntivo 558/2015.
In sostanza l'appellante ritiene che la somma corrisposta dalla RECLAS al ebba essere detratta da quella portata dal decreto ingiuntivo, essedo CP_1 quello il titolo dell'obbligazione che ha originato i pagamenti suddetti. Ne Part conseguirebbe che l'importo dovuto da quale residuo di quanto determinato nel decreto ingiuntivo, ammonterebbe ad euro 87.323,02, e che la somma pari ad euro 160.000,00 corrisposta dalla RECLAS Spa al CP_1 in virtù del decreto ingiuntivo, fosse sufficiente non solo a coprire le somme dovute prima della cessione, ma anche quelle successive a tale data ricompresa nel titolo esecutivo passato in giudicato.
Il rilevo, per come formulato non appare accoglibile né condivisibile.
La parte dispositiva in cui il Tribunale di Cassino ha condannato l'appellante al pagamento dell'indennità risarcitoria, appare infatti correttamente formulata e determinata, avendo la stessa tenuto conto di quanto già corrisposto al alla RECLAS S.p.A. in forza del decreto ingiuntivo n. CP_1
558/2015 ed avendo limitato tale indennità alle sole spettanze dovute per il periodo successivo alla cessione d'azienda.
Come condivisibilmente sostenuto dalla difesa del la prospettazione CP_1 dell'appellante intenderebbe caldeggiare una soluzione in netto contrasto con la lettera della legge, in quanto nel presente giudizio attivato nei confronti della quest'ultima è stata chiamata a rispondere solo per voci Parte_1 creditorie maturate a valle della cessione di attività ed asset da RECLAS
S.p.A. in favore dell'odierna appellante, con la conseguenza che non CP_2 ha né titolo, né ragione per evocare questioni che attengono alle somme versate da RECLAS S.p.A. in favore del lavoratore, tanto meno eccependo che questa abbia pagato “di più” di quanto dovuto.
La soluzione prospettata dall'appellante non può pertanto essere condivisa, in quanto nel presente giudizio, pendente tra il si contende CP_1 Parte_1 soltanto per poste creditorie di lavoro maturate dopo la data della cessione.
Del tutto infondata, allora, risulta la deduzione prospettata dall'appellante che vorrebbe ravvisare nel decreto ingiuntivo emesso nei confronti di RECLAS
S.p.A. l'unica fonte della pretesa creditoria azionata dal Sig. essendo, CP_1 invece, la sentenza n. 735/2019 del Tribunale di Cassino, con la quale è stata accertata la cessione dell'azienda da RECLAS S.p.A. a ai sensi Parte_1
e per gli effetti degli artt. 2558 e 2112 c.c., il titolo esecutivo.
Peraltro, su tali aspetti, si è anche già espresso il Tribunale di Cassino, con sentenza n. 290/2023 dell'8 marzo 2023 resa all'esito del giudizio di merito azionato da ex art. 616 c.p.c. (causa n.R.g. 1336/2020), Parte_1 affermando l'infondatezza delle censure sviluppate dalla Società proprio in relazione al titolo esecutivo fonte della pretesa creditoria azionata dal Sig. correttamente individuato dal Tribunale nella sentenza n. 735/2019), CP_1 nonché al quantum debeatur.
Alla luce di tutte le motivazioni sopra esposte, dunque, l'appello va rigettato.
Le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
In considerazione del tipo di statuizione emessa, deve infine darsi atto della sussistenza in capo all'appellante delle condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma
17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore della controparte che si liquidano in € 4.402,00, oltre rimborso spese forfettarie iva e cpa. In considerazione del tipo di statuizione emessa, si dà atto che sussistono le condizioni oggettive in capo all'appellante richieste dall'art. 13, comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, L. 24.12.2012 n. 228, per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Roma, 31 ottobre 2024
Il Presidente est.
Dott. Guido Rosa