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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 10/09/2025, n. 533 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 533 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
n. 792/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAURA MEONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAURA MEONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.6.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' avverso la delibera di rigetto del Comitato Provinciale n. CP_1
244375 del 03/09/24 in riferimento al ricorso n. del Controparte_2
10/07/2024 - assenza visita di controllo certificato medico n. 710000083958498- PUC X358287976, esponendo che l' le contestava l'assenza ingiustificata CP_1
ad una visita medica di controllo del giorno 28.10.2023; che ha presentato richiesta di riesame per pec in data 10.5.2024, motivata sul presupposto di aver comunicato attraverso i canali online dell'Istituto il trasferimento del domicilio di reperibilità a Roma presso l'abitazione della sorella, per essere assistita dai propri familiari;
che presentava al Comitato Provinciale ricorso amministrativo in data
10.7.2024; che in data 11.7.2024 riceveva la comunicazione dell' del CP_1
30.6.2024 che riteneva giustificata l'assenza alla visita medica di controllo per le motivazioni da lei fornite;
che in data 17.9.24 veniva comunicata delibera di reiezione del ricorso amministrativo, oggi impugnata.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il provvedimento di accoglimento delle giustificazioni è stato emesso in seguito ad un'errata acquisizione della sede di
Roma Eur, che aveva effettuato la visita per competenza territoriale vista la variazione della reperibilità comunicata dall'interessata: che il ricorso è stato poi respinto dal Comitato Prov.le; che dal verbale della visita medica di controllo la ricorrente è risultata irreperibile.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, il lavoratore, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato di infermità, è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all : la mancanza di CP_1
detta indicazione implica ex art. 5 L. 638/1983 il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia.
Nel caso di specie, dal verbale della visita medica di controllo n. 7001-97-
33108287-1 risulta che in data 28/10/2023 alle ore 18,17 il medico di controllo,
2 recatosi all'indirizzo di reperibilità della ricorrente in Via Dei Corazzieri n. 37 a
Roma - presso Bagatti, ha attestato i seguenti fatti rilevati personalmente: “non ha risposto nessuno all'indirizzo” - “impossibilità a lasciare l'invito a visita medica di controllo ambulatoriale”.
L'attestazione del medico non è stata oggetto di effettiva smentita o CP_1
prova contraria da parte della ricorrente.
Il certificato redatto da un medico , o convenzionato con l' per il CP_1 CP_1
controllo della malattia del lavoratore è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha redatto e dei fatti che costui attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (Cass. civ., 22 maggio 1999, n. 5000; 11 maggio 2000, n. 6045). Nel caso di specie, l'attestazione da parte del medico circa l'assenza della lavoratrice non può considerarsi una valutazione, bensì un fatto materiale rilevato direttamente e personalmente dal pubblico ufficiale senza alcun margine di apprezzamento (cfr. Cass. 10 luglio 2007, n. 15372).
Sotto questo profilo, il fatto che fosse stata comunicata la variazione di domicilio non costituisce elemento giustificativo (tanto più che il medico accertatore si è effettivamente recato nel luogo denunciato) né vale l'effettivo stato di malattia del lavoratore a fronte del mancato accesso non giustificato.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
3
2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 792/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. LAURA MEONI, giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. LAURA MEONI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. SILVANO IMBRIACI, giusta mandato a margine della comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato presso il difensore avv. SILVANO
IMBRIACI
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con ricorso depositato il 17.6.2025, ricorre nei Parte_1
confronti dell' avverso la delibera di rigetto del Comitato Provinciale n. CP_1
244375 del 03/09/24 in riferimento al ricorso n. del Controparte_2
10/07/2024 - assenza visita di controllo certificato medico n. 710000083958498- PUC X358287976, esponendo che l' le contestava l'assenza ingiustificata CP_1
ad una visita medica di controllo del giorno 28.10.2023; che ha presentato richiesta di riesame per pec in data 10.5.2024, motivata sul presupposto di aver comunicato attraverso i canali online dell'Istituto il trasferimento del domicilio di reperibilità a Roma presso l'abitazione della sorella, per essere assistita dai propri familiari;
che presentava al Comitato Provinciale ricorso amministrativo in data
10.7.2024; che in data 11.7.2024 riceveva la comunicazione dell' del CP_1
30.6.2024 che riteneva giustificata l'assenza alla visita medica di controllo per le motivazioni da lei fornite;
che in data 17.9.24 veniva comunicata delibera di reiezione del ricorso amministrativo, oggi impugnata.
Sulla scia di tali apporti conclude come da proprio atto introduttivo.
Si costituisce ritualmente l' resistente chiedendo la reiezione della CP_1
pretesa ex adverso formulata, in quanto asseritamente infondata in fatto e in diritto. Assume in particolare che il provvedimento di accoglimento delle giustificazioni è stato emesso in seguito ad un'errata acquisizione della sede di
Roma Eur, che aveva effettuato la visita per competenza territoriale vista la variazione della reperibilità comunicata dall'interessata: che il ricorso è stato poi respinto dal Comitato Prov.le; che dal verbale della visita medica di controllo la ricorrente è risultata irreperibile.
Istruita in via esclusivamente documentale, la causa viene decisa nell'odierna camera di consiglio, previa trattazione scritta mediante scambio di note fra le parti.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Orbene, il lavoratore, ai fini del riconoscimento dell'indennità di malattia, in forza di espressa previsione normativa ed al fine di consentire un tempestivo ed efficace controllo dello stato di infermità, è tenuto ad indicare il proprio indirizzo o domicilio nel certificato medico da inviare all : la mancanza di CP_1
detta indicazione implica ex art. 5 L. 638/1983 il venir meno del diritto al trattamento economico di malattia.
Nel caso di specie, dal verbale della visita medica di controllo n. 7001-97-
33108287-1 risulta che in data 28/10/2023 alle ore 18,17 il medico di controllo,
2 recatosi all'indirizzo di reperibilità della ricorrente in Via Dei Corazzieri n. 37 a
Roma - presso Bagatti, ha attestato i seguenti fatti rilevati personalmente: “non ha risposto nessuno all'indirizzo” - “impossibilità a lasciare l'invito a visita medica di controllo ambulatoriale”.
L'attestazione del medico non è stata oggetto di effettiva smentita o CP_1
prova contraria da parte della ricorrente.
Il certificato redatto da un medico , o convenzionato con l' per il CP_1 CP_1
controllo della malattia del lavoratore è atto pubblico che, come tale, fa fede fino a querela di falso della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che l'ha redatto e dei fatti che costui attesta aver compiuto od essere avvenuti in sua presenza (Cass. civ., 22 maggio 1999, n. 5000; 11 maggio 2000, n. 6045). Nel caso di specie, l'attestazione da parte del medico circa l'assenza della lavoratrice non può considerarsi una valutazione, bensì un fatto materiale rilevato direttamente e personalmente dal pubblico ufficiale senza alcun margine di apprezzamento (cfr. Cass. 10 luglio 2007, n. 15372).
Sotto questo profilo, il fatto che fosse stata comunicata la variazione di domicilio non costituisce elemento giustificativo (tanto più che il medico accertatore si è effettivamente recato nel luogo denunciato) né vale l'effettivo stato di malattia del lavoratore a fronte del mancato accesso non giustificato.
Alla luce di quanto prospettato, il ricorso deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
L'assenza di questioni giuridiche di particolare rilievo giustifica la liquidazione delle stesse nella misura dei minimi tariffari previsti dallo scaglione di riferimento.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. RESPINGE il ricorso;
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2. CONDANNA parte ricorrente al pagamento – in favore di – delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 1.700,00 per compensi, oltre contributo unificato se dovuto, spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 10/09/2025
Il giudice
Giorgio Rispoli
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