TRIB
Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 26/03/2025, n. 506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 506 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4910/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Capodicasa che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Siracusa in Viale Montedoro n. 54 presso lo studio dell'avv. Santo Reale che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
Con decreto del 15/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1236/2023, pubblicata il 27/11/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3206/2021 R.G. con la quale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2021, era stata condannata in favore della al pagamento della somma di Controparte_1
€. 2.809,40 oltre interessi legali dal 18/07/2006, nonché a quella di €. 507,64 quale quota parte delle spese legali liquidate nella causa + 3 – , nonché al pagamento delle spese CP_1 Parte_2
processuali.
Lamentava l'appellante erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva fondato la pretesa creditoria ivi accertata in favore della OP su una sentenza ( n. 545/2017) emessa all'esito di un giudizio a cui non aveva preso parte, non essendo quindi a sè opponibile, e rilevando in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di socio dal 5/6.2.2014 e non essendole quindi applicabile l'art. 7 dell'atto pubblico di assegnazione del 27/12/2012, né tantomeno essendo subentrata nello stesso rapporto giuridico della ai sensi dell'art. 2909 c.c CP_1
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del proposto CP_1 Controparte_1 appello di cui chiedeva il rigetto , evidenziando fra l'altro che la sentenza n. 545/2017 non doveva considerarsi titolo sulla base della quale e che la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo era stata determinata dalla errata ripartizione delle spese del giudizio.
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 15/03/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa segue
*****
Va esaminato prioritariamente in forza del principio della ragione più liquida , il motivo di censura con cui l'appellante reitera l'argomento svolto innanzi al giudice di primo grado secondo cui sarebbe carente di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria azionata dalla , per CP_2
essersene dimessa anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2017 del Tribunale di Siracusa, emessa in un giudizio a cui non aveva preso parte, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7 dell'atto pubblico di assegnazione.
Non vi è da dubitarsi che la odierna appellante essendosi dimessa nell'anno 2014 non poteva essere a conoscenza, come invece asserito dal primo giudice, del fatto che “…. la causa si fosse conclusa con sentenza di condanna per tutte e quattro le Cooperative, come risulta dalle missive del 07-0l-
20I8 e del 26-04-'21” trattandosi di eventi successivi.
Ma tale argomento rimane ininfluente a fronte della considerazione che lo stesso giudice individua la sentenza suddetta come presupposto logico ma non certo quale unico elemento fattuale della prova della pretesa creditoria,
Va ugualmente ritenuto immune da censura l'altro argomento svolto dal primo giudice per configurare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il monitorio poi revocato ( ridotta unicamente per l'entità della quota pro capite delle spese processuali, ammessa invece nell'an) laddove si evidenzia la irrilevanza agli effetti della legittimazione passiva delle dimissioni della intervenute nel 2014. Pt_1
Infatti la al momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione alloggi era ben a Pt_1
conoscenza della esistenza dei sequestri conservativi, e quindi in ogni caso della pendenza del giudizio tra I'ing. e la OP DE, poi conclusosi con la sentenza correlata al detto Pt_2
sequestro, come risulta dal verbale assembleare del I 5-02-'12.
Non può allora omettersi di rilevare che in ogni caso, come fondatamente rilevato dal primo giudice, la dovesse ritenersi obbligata in ordine a tutti i crediti sorti anteriormente al momento di Pt_1 scioglimento del suo rapporto sociale, ovvero non solo di quei crediti che potevano rilevarsi anche nel patrimonio sociale della cooperativa odierna appellata, ma anche di quelli incidenti sull'assegnazione dell'alloggio, quale per l'appunto quello esplicitato nel punto 5) dell'atto di assegnazione, rispetto ai quali va disattesa la rilevata carenza di legittimazione passiva.
Del resto aderendo alla argomentazione svolta dall'appellante si finirebbe per frustrare le esigenze dei creditori anche sociali in quanto i soci si sottrarrebbero ingiustamente al pagamento anche di quei crediti dei quali erano ben a conoscenza prima della cessazione del rapporto e comunque anche di quei crediti che trovano titolo nell'atto di assegnazione individuale di alloggio stipulato in data 11/01/2013 e sottoscritto incontestatamente dalla odierna appellante.
Invero, si legge all'art. 5 del citato documento che” la cooperativa assegnante garantisce la libertà di quanto venduto da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, altrui diritti e promette tutte le garanzie di legge ad eccezione tra le altre delle trascrizioni di atti esecutivi o cautelari derivanti da ordinanze di sequestro in favore di , contro la Parte_2
cooperativa e che gli assegnatari bene conoscono e accettano”
Non vi è dubbio allora che con tale clausola ciascun socio, ivi compresa la odierna appellante, sia stato chiaramente messo a conoscenza dei provvedimenti di sequestro (e oltretutto della pendenza della causa volta all'accertamento del debito della cooperativa nei confronti del ), così Pt_2 formalmente assumendo l'obbligazione di provvedere, pro quota, a versare l'ammontare previsto nella misura in cui fosse stato accertato il credito a garanzia del quale operavano i sequestri citati, peraltro nel merito riscontrati nella citata sentenza n. 545/2017 resa nei confronti del nei Pt_2
confronti della OP DE (e della altre tre allora costituite),
Né peraltro parte appellante ha dato prova del fatto che alla cessazione delle qualità di socio ha fatto seguito la vendita dell'immobile in favore di terzi e, pertanto, anche dell'obbligazione come sopra assunta, che in ogni caso non risulta essere stata estinta in altro modo.
Per queste ragioni rimane assorbita ogni argomento correlato all'art. 2518 c.c. peraltro mai svolto in primo grado.
Infondato è infine anche il quarto motivo d'appello con il quale si lamenta la illegittimità della condanna alle spese di giudizio, considerato che non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una diversa statuizione, atteso che la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa esclusivamente da un'errata ripartizione delle spese legali dovute dalle cooperative convenute nel giudizio definito con sentenza n. 545/2017, riquantificata dal giudice di prime cure nella somma di €. 507,64 senza alcuna specifica fondata censura ex adverso.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza impugnata. Quanto alle spese di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue.
In conseguenza del rigetto nel merito dell'appello va rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4910/2023 rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1236/2023, e condanna Parte_1 al rimborso in favore di delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_1
852,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002
Siracusa 25 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Seconda Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Concetta Maiore ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4910/2023 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] (c.f. ) elettivamente Parte_1 C.F._1
domiciliata a Siracusa in via Tevere n. 50 presso lo studio dell'avv. Fabrizio Capodicasa che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. ) in persona del Presidente e Legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata a Siracusa in Viale Montedoro n. 54 presso lo studio dell'avv. Santo Reale che la rappresenta e difende come da procura in atti
APPELATA
Oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace
Con decreto del 15/03/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter, sulle conclusioni delle parti come in atti la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa come da dispositivo che segue
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello avverso la sentenza n. Parte_1
1236/2023, pubblicata il 27/11/2023 emessa dal Giudice di Pace di Siracusa nel procedimento iscritto al n. 3206/2021 R.G. con la quale, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 1094/2021, era stata condannata in favore della al pagamento della somma di Controparte_1
€. 2.809,40 oltre interessi legali dal 18/07/2006, nonché a quella di €. 507,64 quale quota parte delle spese legali liquidate nella causa + 3 – , nonché al pagamento delle spese CP_1 Parte_2
processuali.
Lamentava l'appellante erroneità della sentenza di primo grado laddove aveva fondato la pretesa creditoria ivi accertata in favore della OP su una sentenza ( n. 545/2017) emessa all'esito di un giudizio a cui non aveva preso parte, non essendo quindi a sè opponibile, e rilevando in ogni caso la propria carenza di legittimazione passiva, non rivestendo la qualità di socio dal 5/6.2.2014 e non essendole quindi applicabile l'art. 7 dell'atto pubblico di assegnazione del 27/12/2012, né tantomeno essendo subentrata nello stesso rapporto giuridico della ai sensi dell'art. 2909 c.c CP_1
Chiedeva quindi riformarsi la sentenza appellata, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del proposto CP_1 Controparte_1 appello di cui chiedeva il rigetto , evidenziando fra l'altro che la sentenza n. 545/2017 non doveva considerarsi titolo sulla base della quale e che la revoca del decreto Controparte_1
ingiuntivo era stata determinata dalla errata ripartizione delle spese del giudizio.
Con decreto ai sensi dell'art. 127 ter cpc del 15/03/2025, sulle conclusioni delle parti come in atti precisate, la causa veniva posta in decisione ai sensi dell'art. 189 c.p.c. e decisa segue
*****
Va esaminato prioritariamente in forza del principio della ragione più liquida , il motivo di censura con cui l'appellante reitera l'argomento svolto innanzi al giudice di primo grado secondo cui sarebbe carente di legittimazione passiva in ordine alla pretesa creditoria azionata dalla , per CP_2
essersene dimessa anteriormente al passaggio in giudicato della sentenza n. 545/2017 del Tribunale di Siracusa, emessa in un giudizio a cui non aveva preso parte, con conseguente inapplicabilità dell'art. 7 dell'atto pubblico di assegnazione.
Non vi è da dubitarsi che la odierna appellante essendosi dimessa nell'anno 2014 non poteva essere a conoscenza, come invece asserito dal primo giudice, del fatto che “…. la causa si fosse conclusa con sentenza di condanna per tutte e quattro le Cooperative, come risulta dalle missive del 07-0l-
20I8 e del 26-04-'21” trattandosi di eventi successivi.
Ma tale argomento rimane ininfluente a fronte della considerazione che lo stesso giudice individua la sentenza suddetta come presupposto logico ma non certo quale unico elemento fattuale della prova della pretesa creditoria,
Va ugualmente ritenuto immune da censura l'altro argomento svolto dal primo giudice per configurare la fondatezza della pretesa creditoria azionata con il monitorio poi revocato ( ridotta unicamente per l'entità della quota pro capite delle spese processuali, ammessa invece nell'an) laddove si evidenzia la irrilevanza agli effetti della legittimazione passiva delle dimissioni della intervenute nel 2014. Pt_1
Infatti la al momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione alloggi era ben a Pt_1
conoscenza della esistenza dei sequestri conservativi, e quindi in ogni caso della pendenza del giudizio tra I'ing. e la OP DE, poi conclusosi con la sentenza correlata al detto Pt_2
sequestro, come risulta dal verbale assembleare del I 5-02-'12.
Non può allora omettersi di rilevare che in ogni caso, come fondatamente rilevato dal primo giudice, la dovesse ritenersi obbligata in ordine a tutti i crediti sorti anteriormente al momento di Pt_1 scioglimento del suo rapporto sociale, ovvero non solo di quei crediti che potevano rilevarsi anche nel patrimonio sociale della cooperativa odierna appellata, ma anche di quelli incidenti sull'assegnazione dell'alloggio, quale per l'appunto quello esplicitato nel punto 5) dell'atto di assegnazione, rispetto ai quali va disattesa la rilevata carenza di legittimazione passiva.
Del resto aderendo alla argomentazione svolta dall'appellante si finirebbe per frustrare le esigenze dei creditori anche sociali in quanto i soci si sottrarrebbero ingiustamente al pagamento anche di quei crediti dei quali erano ben a conoscenza prima della cessazione del rapporto e comunque anche di quei crediti che trovano titolo nell'atto di assegnazione individuale di alloggio stipulato in data 11/01/2013 e sottoscritto incontestatamente dalla odierna appellante.
Invero, si legge all'art. 5 del citato documento che” la cooperativa assegnante garantisce la libertà di quanto venduto da oneri, pesi, vincoli, iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, privilegi fiscali, altrui diritti e promette tutte le garanzie di legge ad eccezione tra le altre delle trascrizioni di atti esecutivi o cautelari derivanti da ordinanze di sequestro in favore di , contro la Parte_2
cooperativa e che gli assegnatari bene conoscono e accettano”
Non vi è dubbio allora che con tale clausola ciascun socio, ivi compresa la odierna appellante, sia stato chiaramente messo a conoscenza dei provvedimenti di sequestro (e oltretutto della pendenza della causa volta all'accertamento del debito della cooperativa nei confronti del ), così Pt_2 formalmente assumendo l'obbligazione di provvedere, pro quota, a versare l'ammontare previsto nella misura in cui fosse stato accertato il credito a garanzia del quale operavano i sequestri citati, peraltro nel merito riscontrati nella citata sentenza n. 545/2017 resa nei confronti del nei Pt_2
confronti della OP DE (e della altre tre allora costituite),
Né peraltro parte appellante ha dato prova del fatto che alla cessazione delle qualità di socio ha fatto seguito la vendita dell'immobile in favore di terzi e, pertanto, anche dell'obbligazione come sopra assunta, che in ogni caso non risulta essere stata estinta in altro modo.
Per queste ragioni rimane assorbita ogni argomento correlato all'art. 2518 c.c. peraltro mai svolto in primo grado.
Infondato è infine anche il quarto motivo d'appello con il quale si lamenta la illegittimità della condanna alle spese di giudizio, considerato che non si ravvisano i presupposti per addivenire ad una diversa statuizione, atteso che la revoca del decreto ingiuntivo è dipesa esclusivamente da un'errata ripartizione delle spese legali dovute dalle cooperative convenute nel giudizio definito con sentenza n. 545/2017, riquantificata dal giudice di prime cure nella somma di €. 507,64 senza alcuna specifica fondata censura ex adverso.
L'appello va quindi rigettato e confermata la sentenza impugnata. Quanto alle spese di giudizio seguono la soccombenza e possono liquidarsi ai sensi del D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022 come da dispositivo che segue.
In conseguenza del rigetto nel merito dell'appello va rilevato che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Siracusa, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n.
4910/2023 rigetta l'appello proposto avverso la sentenza n. 1236/2023, e condanna Parte_1 al rimborso in favore di delle spese di lite che si liquidano in €. Controparte_1
852,00 oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge.
Dichiara che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n.
115/2002
Siracusa 25 marzo 2025 Il Giudice
Dott.ssa Concetta Maiore