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Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 08/01/2026, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 33/2026
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Avv. Ricorrente_1 Lo Turco - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate E Riscossione Di Catanzaro - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007989655000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1095/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Lo Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 030 2023 00079896 55/000 per l'importo di
€ 15.824,04 della registrazione di atti giudiziari emessi dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle azionate procedure esecutive mobiliari presso terzi, emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Catanzaro in data 08/12/2023. Eccepisce la non tassabilità dell'atto ex art. 46 della L. 21 Novembre 1991, n. 374 (legge istitutiva dei giudici di pace), stante l'inesistenza del presunto credito, in quanto gli avvisi di liquidazione oggetto della cartella di pagamento opposta, si riferiscono tutti ad ordinanze di assegnazione di somme emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare attivate in forza di sentenze rese dal giudice di pace in controversie di valore inferiore ad euro 1.033,00. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro ,che rileva quanto segue : 1 ) gli avvisi di liquidazioni sottesi ai ruoli richiamati in cartella, non sono stati impugnati, motivo per il quale il ricorso si presenta inammissibile, atteso che la pretesa risulta ormai definitiva;
2 ) la scrivente ha regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione ( cfr. ricevute di consegna delle pec allegate)e gli stessi non sono mai stati impugnati da controparte;
3 ) Il ricorso è inammissibile in quanto le eccezioni che esulano i vizi propri dell'atto avverso cui è stato introdotto il giudizio, andavano eccepite avverso i singoli avvisi di liquidazione e non già nel presente giudizio;
4) secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico - posto a fondamento della pretesa tributaria- sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività ; 5 )gli avvisi di liquidazione sottesi ai ruoli richiamati nella cartella di pagamento oggi impugnata, afferiscono tutti ad ordinanze di assegnazione di somme, emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare, in controversie di valore superiori ad euro 1.033,00 ( allegate n.58 ordinanze ). Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 31/10/2024, successivamente all'introduzione del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente faceva istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Catanzaro
(istanza n. 146567) che veniva accolta, dichiarando che la cartella di pagamento oggetto di opposizione è contenuta nella predetta rateizzazione;
pertanto, la ricorrente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992 con conseguente estinzione del giudizio e spese compensate.
All'udienza del 05.11.205,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato la domanda di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione(n.146567/2024-accolta);il collegio accoglie la domanda di estinzione per cessazione della materia del contendere. Sussistono fondate motivazioni (rateizzazione del credito) , per dichiarare compensate le spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n.546 del 1992; -spese compensate. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.
Depositata il 08/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
ALCARO GIUSEPPE, Presidente
TACCARDI MARIA EVANGELISTA, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 792/2024 depositato il 06/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentato da Avv. Ricorrente_1 Lo Turco - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catanzaro - Via Lombardi 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_2
Agenzia Entrate E Riscossione Di Catanzaro - 13756881002
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230007989655000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1095/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sig. Lo Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 030 2023 00079896 55/000 per l'importo di
€ 15.824,04 della registrazione di atti giudiziari emessi dal Tribunale di Catanzaro nell'ambito delle azionate procedure esecutive mobiliari presso terzi, emessa dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Catanzaro in data 08/12/2023. Eccepisce la non tassabilità dell'atto ex art. 46 della L. 21 Novembre 1991, n. 374 (legge istitutiva dei giudici di pace), stante l'inesistenza del presunto credito, in quanto gli avvisi di liquidazione oggetto della cartella di pagamento opposta, si riferiscono tutti ad ordinanze di assegnazione di somme emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare attivate in forza di sentenze rese dal giudice di pace in controversie di valore inferiore ad euro 1.033,00. Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate di Catanzaro ,che rileva quanto segue : 1 ) gli avvisi di liquidazioni sottesi ai ruoli richiamati in cartella, non sono stati impugnati, motivo per il quale il ricorso si presenta inammissibile, atteso che la pretesa risulta ormai definitiva;
2 ) la scrivente ha regolarmente notificato gli avvisi di liquidazione ( cfr. ricevute di consegna delle pec allegate)e gli stessi non sono mai stati impugnati da controparte;
3 ) Il ricorso è inammissibile in quanto le eccezioni che esulano i vizi propri dell'atto avverso cui è stato introdotto il giudizio, andavano eccepite avverso i singoli avvisi di liquidazione e non già nel presente giudizio;
4) secondo la giurisprudenza ormai consolidata, nel caso in cui l'atto prodromico - posto a fondamento della pretesa tributaria- sia stato notificato, la mancata impugnazione dello stesso nei termini di legge preclude ogni possibilità di contestazione del debito fiscale, determinandone la definitività ; 5 )gli avvisi di liquidazione sottesi ai ruoli richiamati nella cartella di pagamento oggi impugnata, afferiscono tutti ad ordinanze di assegnazione di somme, emesse dal Tribunale nell'ambito di procedure di esecuzione mobiliare, in controversie di valore superiori ad euro 1.033,00 ( allegate n.58 ordinanze ). Chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
In data 31/10/2024, successivamente all'introduzione del ricorso introduttivo del giudizio, la ricorrente faceva istanza di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate e Riscossione di Catanzaro
(istanza n. 146567) che veniva accolta, dichiarando che la cartella di pagamento oggetto di opposizione è contenuta nella predetta rateizzazione;
pertanto, la ricorrente chiede che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. 546/1992 con conseguente estinzione del giudizio e spese compensate.
All'udienza del 05.11.205,la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fornito la prova di aver presentato la domanda di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione(n.146567/2024-accolta);il collegio accoglie la domanda di estinzione per cessazione della materia del contendere. Sussistono fondate motivazioni (rateizzazione del credito) , per dichiarare compensate le spese .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catanzaro, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: -dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere ex art. 46 D.Lgs. n.546 del 1992; -spese compensate. Così deciso in Catanzaro, alla camera di consiglio del 05 novembre 2025.