Art. 1.
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361 , modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e 23 novembre 1939, n. 1814 , e dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di "Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari".
L'Istituto nazionale di previdenza e mutualita' tra i cancellieri e segretari giudiziari, con sede in Roma, istituito con la legge 17 marzo 1927, n. 361 , modificata con le leggi 20 giugno 1929, n. 1045 e 23 novembre 1939, n. 1814 , e dotato di personalita' giuridica di diritto pubblico, assume la denominazione di "Cassa mutua nazionale tra i cancellieri e segretari giudiziari".