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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2620 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 39804/2024
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 39804/2024, sono comparsi:
- l'Avv. Omar Castagnacci, in sostituzione dell'Avv. DONATELLA CERE' per la parte appellante;
- l'Avv. Piera Cartoni Moscatelli e l'Avv. Antonella Pinnelli, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
- nessuno per CP_2
Alle ore 15:52 le parti precisano le rispettive conclusioni come da scritti introduttivi.
Il Giudice alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 39804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "appello", e vertente tra
, rappresentato e difeso, per procura conferita ex art. 83 Parte_1
c.p.c., dall'Avv. Donatella Cerè, con domicilio digitale
Email_1
appellante e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. con domicilio digitale CP_1
Email_2
Appellato
nonché
CP_2
pagina 2 di 5 Appellato, contumace
Fatto e diritto
1. Con citazione ritualmente notificata, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2021/1/8972, emessa, ex r.d. n.
639/1910, da per ottenere il pagamento della somma di Controparte_1
€ 135,68, pretesa a titolo di pedaggi autostradali non versati e in dettaglio elencati nel provvedimento.
Attivato il contraddittorio, e avutosi l'intervento volontario della il CP_2
Giudice di Pace, con la sentenza 8248/2024, emessa in data 6 agosto 2024, ha respinto l'opposizione e disposto la compensazione delle spese di lite.
L'opponente ha interposto appello con citazione notificata, a mezzo pec, in data 30 settembre 2024, sostanzialmente riproponendo i motivi di doglianza già esposti al giudice di prime cure, e censurando l'erroneità della decisione, laddove avrebbe mancato di correttamente interpretare ed applicare l'art. 373, comma 2, lett. l) del
Codice della Strada, rendendo una motivazione intrinsecamente manchevole, perplessa e contraddittoria.
Attivato il contraddittorio anche nel presente grado, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità
[...] dell'impugnazione, oltre a confutarne il merito. La causa è pervenuta all'odierna udienza, ove le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni;
all'esito, il tribunale ha disposto la discussione orale della lite ed emesso la presente sentenza.
2. L'appello del sig. è inammissibile, in quanto proposto avverso Parte_1 sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, atteso il valore della lite
(c.d. equità necessaria ex art. 113, comma 2 c.p.c.), ma per motivi diversi da quelli tassativamente consentiti dall'art. 339 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 5 Difatti:
- l'ingiunzione emessa da (r.d. n. 639/1910), che Controparte_1
l'odierno appellante ha impugnato innanzi al Giudice di Pace, non veicola sanzioni amministrative, ma è piuttosto funzionale al pagamento del credito per pedaggio autostradale vantato, dalla emittente, nei riguardi dell'odierno appellante (v. allegata alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado);
- il valore della lite, pari all'importo dell'ingiunzione (€ 135,68), è certamente inferiore al limite indicato dall'art. 113 comma 2 c.p.c.;
- ragione per cui, la lite attivata innanzi al Giudice di Pace deve ritenersi decisa
“secondo equità” (c.d. necessaria), ai sensi della disposizione testé nominata, sì da poter essere appellata esclusivamente “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”
(art. 339 comma 3 c.p.c.);
- nessuno dei motivi articolati nell'atto di appello, tutti incentrati sulla censura della decisione di merito e della motivazione addotta a sostegno, si può annoverare tra le ragioni che tassativamente consentono la peculiare tipologia di impugnazione
(detta a critica vincolata) consentita dall'art. 339 c.p.c. (v. in tema ex plurimis Cass. Sez.
3, 11/04/2024, n. 9870: “l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi”; conf. Cass. Sez. 6, 16/11/2021, n. 34524: “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione”; Cass. Sez. 3, 24/09/2019, n.
pagina 4 di 5 23623: “le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art.
339, comma 3 c.p.c.”).
Va quindi provveduto come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avvero la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8248/2024, in data 6 agosto 2024;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 19 febbraio 2025 il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 5 di 5
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione Seconda Civile
All'udienza del 19/02/2025, innanzi al giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, chiamata la causa 39804/2024, sono comparsi:
- l'Avv. Omar Castagnacci, in sostituzione dell'Avv. DONATELLA CERE' per la parte appellante;
- l'Avv. Piera Cartoni Moscatelli e l'Avv. Antonella Pinnelli, in sostituzione dell'Avv. Controparte_1
- nessuno per CP_2
Alle ore 15:52 le parti precisano le rispettive conclusioni come da scritti introduttivi.
Il Giudice alla discussione della lite.
I procuratori delle parti discutono la lite riportandosi a tutti i propri scritti, e chiedono l'accoglimento delle conclusioni ed istanze ivi rassegnate, con rifusione delle spese del giudizio.
Il Giudice
All'esito della discussione orale, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Alessandra Imposimato
pagina 1 di 5 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma SEZIONE II CIVILE
Il tribunale di Roma, in persona del giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 39804 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto "appello", e vertente tra
, rappresentato e difeso, per procura conferita ex art. 83 Parte_1
c.p.c., dall'Avv. Donatella Cerè, con domicilio digitale
Email_1
appellante e
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta dall'Avv. con domicilio digitale CP_1
Email_2
Appellato
nonché
CP_2
pagina 2 di 5 Appellato, contumace
Fatto e diritto
1. Con citazione ritualmente notificata, l'odierno appellante proponeva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 2021/1/8972, emessa, ex r.d. n.
639/1910, da per ottenere il pagamento della somma di Controparte_1
€ 135,68, pretesa a titolo di pedaggi autostradali non versati e in dettaglio elencati nel provvedimento.
Attivato il contraddittorio, e avutosi l'intervento volontario della il CP_2
Giudice di Pace, con la sentenza 8248/2024, emessa in data 6 agosto 2024, ha respinto l'opposizione e disposto la compensazione delle spese di lite.
L'opponente ha interposto appello con citazione notificata, a mezzo pec, in data 30 settembre 2024, sostanzialmente riproponendo i motivi di doglianza già esposti al giudice di prime cure, e censurando l'erroneità della decisione, laddove avrebbe mancato di correttamente interpretare ed applicare l'art. 373, comma 2, lett. l) del
Codice della Strada, rendendo una motivazione intrinsecamente manchevole, perplessa e contraddittoria.
Attivato il contraddittorio anche nel presente grado, la società Controparte_1 si è costituita in giudizio ed ha eccepito l'inammissibilità
[...] dell'impugnazione, oltre a confutarne il merito. La causa è pervenuta all'odierna udienza, ove le parti sono state invitate alla precisazione delle conclusioni;
all'esito, il tribunale ha disposto la discussione orale della lite ed emesso la presente sentenza.
2. L'appello del sig. è inammissibile, in quanto proposto avverso Parte_1 sentenza pronunciata dal giudice di pace secondo equità, atteso il valore della lite
(c.d. equità necessaria ex art. 113, comma 2 c.p.c.), ma per motivi diversi da quelli tassativamente consentiti dall'art. 339 comma 3 c.p.c.
pagina 3 di 5 Difatti:
- l'ingiunzione emessa da (r.d. n. 639/1910), che Controparte_1
l'odierno appellante ha impugnato innanzi al Giudice di Pace, non veicola sanzioni amministrative, ma è piuttosto funzionale al pagamento del credito per pedaggio autostradale vantato, dalla emittente, nei riguardi dell'odierno appellante (v. allegata alla citazione introduttiva del giudizio di primo grado);
- il valore della lite, pari all'importo dell'ingiunzione (€ 135,68), è certamente inferiore al limite indicato dall'art. 113 comma 2 c.p.c.;
- ragione per cui, la lite attivata innanzi al Giudice di Pace deve ritenersi decisa
“secondo equità” (c.d. necessaria), ai sensi della disposizione testé nominata, sì da poter essere appellata esclusivamente “per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia”
(art. 339 comma 3 c.p.c.);
- nessuno dei motivi articolati nell'atto di appello, tutti incentrati sulla censura della decisione di merito e della motivazione addotta a sostegno, si può annoverare tra le ragioni che tassativamente consentono la peculiare tipologia di impugnazione
(detta a critica vincolata) consentita dall'art. 339 c.p.c. (v. in tema ex plurimis Cass. Sez.
3, 11/04/2024, n. 9870: “l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., costituisce l'unico rimedio impugnatorio ammesso (oltre alla revocazione per motivi ordinari) avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, non essendo configurabile altra impugnazione ordinaria per i motivi esclusi”; conf. Cass. Sez. 6, 16/11/2021, n. 34524: “riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dall'art. 339, comma 3, c.p.c., è l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto radicale di motivazione”; Cass. Sez. 3, 24/09/2019, n.
pagina 4 di 5 23623: “le sentenze del giudice di pace pronunciate, in ragione del valore della lite, secondo equità necessaria, sono appellabili esclusivamente per motivi limitati indicati dall'art.
339, comma 3 c.p.c.”).
Va quindi provveduto come in dispositivo;
le spese seguono la soccombenza.
Per Questi Motivi
Il tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa di grado d'appello indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa e respinta, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da avvero la Parte_1 sentenza del Giudice di Pace di Roma n. 8248/2024, in data 6 agosto 2024;
- condanna l'appellante alla rifusione, in favore di Controparte_1 delle spese del grado, che liquida in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali al 15%, iva e cpa, come per legge.
Roma, 19 febbraio 2025 il Giudice
Alessandra Imposimato
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