Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2620
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Sentenza 19 febbraio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Sezione Seconda Civile, in persona del Giudice dott.ssa Alessandra Imposimato, ha pronunciato sentenza in grado d'appello nella causa iscritta al n. 39804/2024. L'appellante, un privato cittadino, aveva proposto opposizione avverso un'ingiunzione di pagamento emessa da un'amministrazione per la somma di € 135,68, a titolo di pedaggi autostradali non versati. Il Giudice di Pace, con sentenza n. 8248/2024, aveva respinto l'opposizione e compensato le spese. L'appellante ha interposto appello, sostanzialmente riproponendo le doglianze già avanzate in primo grado e censurando l'erroneità della decisione del Giudice di Pace per mancata corretta interpretazione ed applicazione dell'art. 373, comma 2, lett. l) del Codice della Strada, lamentando una motivazione intrinsecamente manchevole, perplessa e contraddittoria. Si è costituita in giudizio la società appellata, eccependo l'inammissibilità dell'impugnazione e confutandone il merito. La terza parte chiamata, CP_2, è rimasta contumace.

Il Tribunale di Roma ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'appellante. Il Giudice ha rilevato che l'ingiunzione opposta non veicola sanzioni amministrative, ma è funzionale al recupero di un credito per pedaggio autostradale, e che il valore della lite (€ 135,68) è inferiore al limite di cui all'art. 113, comma 2, c.p.c. Pertanto, la lite decisa dal Giudice di Pace deve ritenersi svolta secondo equità necessaria, con la conseguenza che l'appello è ammissibile solo per violazione delle norme sul procedimento, violazione di norme costituzionali o comunitarie, ovvero dei principi regolatori della materia, ai sensi dell'art. 339, comma 3, c.p.c. Il Tribunale ha ritenuto che nessuno dei motivi articolati nell'atto di appello, incentrati sulla censura della decisione di merito e della motivazione, rientri tra le ragioni tassativamente consentite per questo tipo di impugnazione a critica vincolata, come confermato dalla giurisprudenza di legittimità richiamata. Di conseguenza, l'appello è stato dichiarato inammissibile e l'appellante condannato alla rifusione delle spese processuali in favore della società appellata, liquidate in € 332,00 per compensi tariffari, oltre spese generali, IVA e CPA.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2620
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2620
    Data del deposito : 19 febbraio 2025

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