Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/01/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 7362/2023 Reg.Gen.Aff.Cont.
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD ______________________ II SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Luca Stanziola, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 7362/2023 R. Gen. Aff. Cont. assegnata in decisione all'udienza del 16/01/2025, previa fissazione dei termini previsti dagli artt. 189 c.p.c.,
TRA
, c.f.: , elett.te dom.to Parte_1 C.F._1 in Frattamaggiore (NA) alla via Padre Mario Vergara n. 58, presso lo studio dell'Avv. OREFICE VINCENZO, c.f.: , e dell'avv. C.F._2
ANNA GABRIELE, c.f.: , dal quale è rappresentato e C.F._3 difeso in virtù di procura in atti,
- Opponente
E
c.f.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Giugliano in Campania alla Via A. Palumbo n. 201, presso lo studio dell'Avv. PALMA NICOLA, c.f.:
, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura C.F._4 in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
- Opposto
Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l comma c.p.c.).
Conclusioni: all'udienza del 04/12/2023 le parti hanno concluso con note depositate ex art. 189 c.p.c., da intendersi in questa sede trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si fa presente che la presenta sentenza è redatta a norma art. 132, n. 4, c.p.c.,, così come novellato dall'art. 45 c. 17 l. n. 69/2009, senza quindi la parte relativa lo svolgimento del processo.
Ebbene, nei limiti della dovuta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in termini succinti ed essenziali (cfr. gli artt. 132 c.p.c.
e 118 disp. att. c.p.c., ratione temporis applicabili alla luce di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, della l. 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui “Ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano gli articoli 132, 345 e 616 del codice di procedura civile e
l'articolo 118 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura
civile, come modificati dalla presente legge”), le posizioni delle parti possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
proponeva opposizione ex art. 615 c.p.c. Parte_1 avverso l'Avviso di accertamento esecutivo n. 80402300023548 del 08/03/2023 recapitatogli da per l'importo di euro 16.003,27 Controparte_1
a titolo di corrispettivo per la fornitura idrica erogata dal
[...]
- evidenziando il difetto di motivazione del Controparte_2 provvedimento opposto, dal quale consegue la materiale impossibilità di comprendere il titolo della pretesa, con particolare riferimento al periodo in cui sarebbero stati effettuati i consumi idrici in discorso, al luogo presso cui tale fornitura sarebbe stata eseguita, al quantitativo d'acqua asseritamente consumato, alla tariffa concretamente applicata, al criterio di calcolo degli interessi adoperato dalla convenuta;
- contestando l'addebito di cui all'Avviso impugnato;
- eccependo l'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1, cc. 4 ss., l. 205/2017 o, in subordine, quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c.; - instando per la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ai sensi dell'art. 615, co. 1, c.p.c..
Egli ha quindi concluso come segue: “1) In via preliminare, sospendere inaudita altera parte o, in subordine, nel contraddittorio tra le parti, l'efficacia esecutiva dell'Avviso di accertamento esecutivo n. 80402300023548 del g. 08/03/2023 emesso da n.q. di Controparte_1 concessionaria del 2) Nel merito, Controparte_2 annullare il suddetto Avviso di accertamento e accertare e dichiarare che
n.q. non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata;
3) In Controparte_1 ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza del presunto credito indicato nel suddetto Avviso di accertamento o, comunque, la non debenza delle somme;
4) Condannare la convenuta al pagamento delle spese (anche generali), diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione diretta ai sottoscritti procuratori antistatari”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio Controparte_1 resistendo all'avversa domanda, di cui ha chiesto il rigetto, con il favore delle spese di lite.
L'istanza di sospensiva è stata accolta con ordinanza del 22/1/2024 in prima udienza.
E' stata quindi fissata l'udienza di rimessione della causa in decisione, con la concessione dei termini, da computarsi a ritroso, ex art. 189 c.p.c..
***
Tanto premesso, l'opposizione è solo in parte fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.
1.1. La domanda va preliminarmente riqualificata, in base a quanto previsto dall'art. 1 c. 792 lett. A della L. 160/2019, quale opposizione ex art. 32 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, il quale prevede le controversie in materia di opposizione all'ingiunzione per il pagamento delle entrate patrimoniali degli enti pubblici di cui all'articolo 3 del testo unico delle
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disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato e degli altri enti pubblici approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 “sono regolate dal rito ordinario di cognizione”. 1.2. Sussiste, preliminarmente, la giurisdizione del giudice ordinario e non del giudice amministrativo, posto che in tema di contratto di somministrazione relativo ad utenza idrica, le controversie relative alla liquidazione dei corrispettivi per le prestazioni che il gestore deve erogare e non già alla correttezza dell'esercizio delle funzioni tariffarie da parte dei
Soggetti di governo del Servizio Idrico Integrato, appartengono al giudice ordinario, in quanto relative al rapporto individuale di utenza che non vede coinvolta la pubblica amministrazione nella veste di autorità (così Cass., Sez.
Un., ord. n. 4079 del 09/02/2023 nonché Cass., Sez. Un., ord. n. 2321 del
23/01/2024; Cass., Sez. Un., ord. n. 16459 del 30/07/2020; Cass. civ., Sez.
Un., 29/03/2011, n. 7102). Per altro verso, la giurisdizione del giudice ordinario prevale anche su quella tributaria, atteso che il canone per l'erogazione di acqua potabile non ha natura tributaria per effetto dell'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui agli artt. 13 e seguenti della legge 5 gennaio 1994, n. 36, dovendo sul punto precisarsi che il canone dell'acqua e quello per il servizio di raccolta e depurazione delle acque di rifiuto provenienti da superfici e fabbricati privati, ancorché sia applicato in collegamento con il canone per l'erogazione dell'acqua potabile, integra un tributo comunale solo fino alla data del 3 ottobre 2000, mentre dopo tale data, essi hanno cessato di essere considerati dalla normativa un tributo, per effetto dell'art. 24 del D.Lgs. n. 258/2000, il quale, nel sopprimere le previsioni contenute nell'art. 62 del D.Lgs. n.152/1991, ha fatto venir meno, per il futuro, il differimento dell'abrogazione della previgente disciplina (che considerava detto canone un tributo), differimento disposto fino all'applicazione della tariffa del servizio idrico integrato di cui all'art. 13 e ss. della legge n. 36/1994. Ne consegue che le controversie concernenti i canoni relativi al periodo posteriore alla predetta data del 3 ottobre 2000 appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario (Cass., Sez. Un., sent. n.
6418 del 25/03/2005).
2. Ciò posto, si osserva anzitutto come nella fattispecie il contraddittorio non sia stato esteso nei confronti dell'Ente territoriale titolare della pretesa impositiva. Tale omissione, pur non determinando, come erroneamente ritenuto dal convenuto, una fattispecie di inammissibilità dell'intera opposizione, impone le considerazioni che seguono.
In linea generale va detto che, secondo un certo orientamento, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, sicché la proposizione nei confronti del concessionario dell'opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle delle quali è stata omessa la notificazione, anche per maturarsi del termine prescrizionale, lungi dal dar luogo ai meccanismi di
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cui all'art. 107 o 102 c.p.c., determina il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione in capo al concessionario medesimo (Cass. civ., Sez. Un.,
08/03/2022, n. 7514, in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999); mentre, per altro verso, qualora l'oggetto del contendere riguardi questioni attinenti al merito della pretesa creditoria (come ad es. decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
sussistenza o insussistenza del credito e sua estinzione per avvenuto pagamento o prescrizione) la sentenza è utiliter data anche senza la partecipazione al processo dell'agente della riscossione, che non riveste la qualifica di litisconsorte necessario, dal momento che l'eventuale annullamento della cartella per vizi sostanziali produce comunque effetti “ultra partes” verso l'esattore, senza necessità che questi abbia partecipato al processo (Cass.,
26/02/2019, n. 5625).
Tale orientamento si è consolidato in tema di riscossione dei crediti previdenziali, in forza della disciplina dell'art. 24 d.lgs. 46/1999, la quale attribuisce la facoltà al contribuente di proporre opposizione avverso l'iscrizione al ruolo al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, prevedendo altresì che “il ricorso va notificato all'ente impositore presso la sede territoriale nella cui circoscrizione risiedono i soggetti privati interessati”. Si tratta, come è evidente, di fattispecie non del tutto sovrapponibile a quella in esame.
Va infatti notato che, per pacifico orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 25/07/2007, n. 16412) nel caso di contestazioni afferenti gli atti prodromici alla esecuzione avviata dall'agente della riscossione, su richiesta dell'ente creditore, non vi sia con lo stesso un litisconsorzio necessario ai sensi dell'art. 102 c.p.c.. E' piuttosto onere del concessionario ai sensi dell'art. 39 D.Lgs. 112 del 1999, “nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, quello di chiamare in causa l'ente creditore interessato;
in mancanza, risponde delle conseguenze della lite”. Tale dovere, previsto direttamente dalla legge, dovrebbe ricadere infatti sull' CP_3
ed è da annoverare fra le ipotesi previste dall'art. 106 c.p.c.
[...] secondo il quale “Ciascuna parte può chiamare nel processo un terzo al quale ritiene comune la causa o dal quale pretende essere garantita”. In conclusione, ed alla luce di quanto sopra, si ritiene dunque che la fattispecie in esame non rientri nelle ipotesi di litisconsorzio necessario di cui all'art. 102 c.p.c. in base a tale consolidato principio di diritto: “Nelle cause di opposizione all'esecuzione forzata di crediti erariali mediante iscrizione a ruolo, non sussiste litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e il concessionario del servizio di riscossione, non assumendo rilievo la circostanza che l'opposizione abbia ad oggetto, non la regolarità o la ritualità degli atti esecutivi, ma l'esistenza stessa del credito. Infatti, ai sensi del D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 (Riordino del servizio nazionale della
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riscossione), spetta al concessionario, nelle liti promosse contro di lui che non riguardano esclusivamente la regolarità o la validità degli atti esecutivi, chiamare in causa l'ente creditore interessato”. (Cass. civ., ord. n. 29798 del 18/11/2019), applicandosi l'art. 39 D.Lgs. 112/1999 il quale prevede che in caso di omessa chiamata in causa, sarà il concessionario a rispondere delle conseguenze della lite, in conformità ai principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione, la quale dovrebbe adoperarsi - prima di porre in essere azioni esecutive - di verificare la legittimità della pretesa e raccogliere tutta la documentazione utile al fine di dimostrare la fondatezza delle richieste stesse. Secondo tale orientamento, recentemente ribadito della S.C:, quindi nelle cause di opposizione alla riscossione coattiva di crediti non tributari, in difetto di litisconsorzio necessario fra l'ente creditore e l'agente della riscossione, spetta a quest'ultimo piuttosto la possibilità di chiamare in causa l'ente interessato secondo lo schema dell'art. 106 c.p.c., atteso che, in difetto di disposizioni specifiche per entrate diverse da quelle erariali, previdenziali o per sanzioni amministrative derivanti da violazioni del codice della strada, va applicato l'art. 39 del d.lgs. 112 del 1999, stante la portata generale di tale norma processuale e la maggiore aderenza al principio generale della necessaria identificazione, quale immediato contraddittore, del soggetto contro il cui atto si rivolge in via immediata la pretesa o la contestazione
(Cass. civ., sez. III, 06/11/2023, n. 30777).
Ciò permette di superare agevolmente l'eccezione sollevata in corso di causa (ma comunque tempestivamente, trattandosi di eccezione non soggetta a termini preclusivi) di inammissibilità della domanda. 3. Venendo quindi al merito dell'opposizione, essa è solo parzialmente fondata. L'avviso di accertamento opposto, immediatamente esecutivo, è stato emesso ai sensi della legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che, al comma 792 dell'art. 1, ha introdotto tale strumento per agevolare la procedura di riscossione dei tributi e delle entrate patrimoniali degli enti locali (anche in relazione ai canoni idrici), consentendo l'emissione di un atto unico già contenente tutti gli elementi necessari a rappresentare un titolo idoneo al recupero coattivo dell'importo da riscuotere. Detto avviso ha anche valenza di accertamento e, quindi, ha una funzione bivalente che accorcia i tempi della riscossione forzata tramite le azioni esecutive sui contribuenti morosi. In pratica, il comma 792 ha previsto che tutti i provvedimenti emessi dall'1 gennaio 2020 debbano contenere gli elementi utili per costituire titolo esecutivo già allo scadere dei sessanta giorni dalla loro notifica. I sessanta giorni sono anche quelli concessi ai contribuenti per proporre, eventualmente, ricorso all'avviso di accertamento. Viene in rilievo l'opposizione alla c.d. “ingiunzione fiscale” disciplinata R.D. 14 aprile 1910, n. 639, recante il “Testo Unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
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Stato”. Avverso l'ingiunzione in parola si può proporre opposizione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria, secondo quanto previsto dall'articolo 32 del D.lgs. 1° settembre 2011, n. 150.
Nella fattispecie, infatti, non sono dedotti esclusivamente fatti estintivi sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo – rappresentato dall'ingiunzione di pagamento – che è contemporaneamente titolo esecutivo e precetto, come richiederebbe l'opposizione ex art. 615 c.p.c., ma anche questioni che attengono al merito della pretesa del creditore, come la prescrizione del credito azionato. Secondo l'orientamento tradizionale e consolidato della giurisprudenza di legittimità, l'ingiunzione, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo azionabile in forme diverse dalla procedura di riscossione a mezzo ruolo tramite il concessionario - non essendo più consentito avvalersi della procedura regolata dagli artt. 5 e seguenti del decreto del 1910, che dalle modalità di formazione ed esecuzione del ruolo prescindeva -, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell'imposta, e nel giudizio di opposizione all'ingiunzione, l'Amministrazione, che sul piano dell'onere probatorio assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto in tutto o in parte il diritto di recupero così azionato, sicchè la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell'atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall'ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto (così Cass. civ., sez. I, 03/11/2011, n. 22792 che si richiama a Cass., n. 19194/2006 e n. 14812/2010).
3.1. Orbene, prescindendo per un attimo da tutti i motivi di doglianza che attengono al merito della pretesa creditoria oggetto della presente opposizione (entità del credito;
prescrizione), il convenuto ha dimostrato di aver regolarmente notificato all'opponente l'avviso di accertamento in questa sede opposto, circostanza peraltro mai contestata dall'opponente stesso, la cui completezza ed esaustività inducono il Tribunale al sicuro rigetto del residuale motivo di opposizione di difetto di motivazione. Per completezza, nel provvedimento opposto è indicato sia l'importo richiesto sia il periodo temporale in cui lo stesso è maturato.
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Nell'avviso di accertamento con contestuale costituzione in mora spedito al è stato ingiunto il pagamento per “Canoni Parte_1
Idrici” per un totale di € 16.003,27, così suddivisi:
L'avviso di accertamento in discorso appare dunque completo e pienamente intelligibile per il suo destinatario, con conseguente infondatezza del dedotto vizio di motivazione.
3.2. Venendo agli ulteriori motivi di opposizione, che come anticipato attengono al merito della pretesa, si osserva quanto segue. L'opponente anzitutto contesta il credito vantato dall' , Parte_2 per il suo ammontare, ma le contestazioni, per la loro estrema genericità, non possono essere nemmeno concretamente vagliate nel merito.
Nel caso in oggetto, l'utente – che, per inciso, non mai contestato il rapporto contrattuale con l'ente territoriale – procede ad una contestazione dei consumi che appare, infatti, del tutto generica, senza offrire spunti probatori e documentali tesi a dimostrare la sussistenza di fattori esterni, esulanti dal suo controllo, incidenti sulla eccessiva richiesta, tenuto conto altresì del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che impone al fruitore di dimostrare che l'eccessività dei consumi sia dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinchè eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del
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misuratore o determinare un incremento dei consumi (Sez. 3, Ordinanza n.
19154 del 19/07/2018, Rv. 649731 - 02; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30290 del
15/12/2017, Rv. 646832 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 23699 del 22/11/2016, Rv.
642982 - 01). Infine, parte opponente si duole dell'intervenuta prescrizione biennale ex art. 1, cc. 4 ss., l. 205/2017 o, in subordine, quinquennale ai sensi dell'art. 2948, n. 4), c.c del credito.
Va detto che dal 1° gennaio 2020 la prescrizione dei consumi idrici è passata da 5 a 2 anni in applicazione delle misure introdotte dalla Legge di
Bilancio 2018 (Legge n. 205/17), come modificata dalla Legge di Bilancio 2020 (Legge n. 160/2019).
La prescrizione biennale nel settore idrico è prevista dalla Legge n.
205 del 27 dicembre 2017 (c.d. Legge di Bilancio 2018) all'art. 1, commi 4 e ss , la quale prevede che “il diritto al corrispettivo si prescrive in due anni” e che “Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano alle fatture la cui scadenza è successiva: (…) c) per il settore idrico, al 1° gennaio 2020”. Nel caso di specie l'Avviso di Accertamento esecutivo per Omesso
Pagamento dei Canoni Idrici (n. 80402300023548) risulta notificato il
24/04/2023, per un importo: € 16.003,27.
Venendo agli atti presupposti, l'intimazione di pagamento attiene:
• all'avviso di costituzione in mora n. 8015 2020 4966 spedito il 05/01/2021 e notificato il 27/01/2021, per il complessivo importo di € 1.346,20 derivante dal mancato pagamento di fatture emesse tra il
31.12.2010 ed il 31.12.2014, il cui credito è stato oggetto di distinti solleciti di pagamento nr. 800520152554, 800520164565 e
800520185792;
• all'avviso di costituzione in mora n. 8015 2021 3727 spedito il 09/04/2021 e notificato il 21/04/2021 per il complessivo importo di € 7.241,83 per il pagamento di fatture emesse nel periodo che va dal 19.04.2016 al 6.07.2018 (per bollette emesse tutte precedentemente al
2020), il cui credito è stato oggetto di avviso di riscossione n. 8005
2019 12179 emesso il 22/03/2019 e notificato il 10/04/2019 per l'importo di € 7236,65, corrispondente al periodo di fatturazione dal 01/01/2015 al 31/12/2017;
• all'avviso di costituzione in mora n. 8015 2021 17618 spedito il 15/11/2021 e notificato il 20/12/2021 per il complessivo importo di € 5.424,27 per il mancato pagamento di fatture nel periodo ricompreso tra il 17.09.2018 ed il 13.11.2020 (bollette nr. 117004, 152021 e 10487 precedenti al 2020 e nr. 9978, 45360 e 81711 successive a tale data);
• all'avviso di costituzione in mora n. 8015 2022 7381 spedito il 08/07/2022 e notificato il 14/07/2022 per il complessivo importo di € 1.119,89 per il mancato pagamento di una fattura emessa il
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27/06/2021 (bolletta nr. 800620219929 del 02/08/2021 per il periodo di fatturazione dal 01/07/2020 al 31/12/2020);
Oltre, su tali somme, gli interessi al tasso di legge, per un totale di €
16.003,27.
Ebbene, per le fatture emesse precedentemente al 1° gennaio 2020, nessun dubbio sussiste circa l'operatività di un regime di prescrizione quinquennale.
In punto di diritto, ai sensi dell'art. 2935 c.c., la prescrizione decorre da quando può essere fatto valere il diritto, ovvero nel caso di specie da quando il fornitore avrebbe e potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare all' utente le relative fatture.
Per stabilire quale sia nell'ipotesi di fattura o bolletta cumulativa la data di decorrenza della prescrizione dei rispettivi crediti (cumulati) per somministrazione d'acqua da parte di un ente fornitore e cioè la data a partire dalla quale il fornitore avrebbe e potuto e dovuto effettuare le letture periodiche dei contatori ed emettere ed inviare agli utenti le relative fatture, occorre considerare che (cfr. Cass. Civ. Sez. Un., 9.02.2011 n. 3162) il prezzo della stessa fornitura, in relazione ai consumi verificatisi per ciascun periodo, configura una prestazione periodica con connotati di autonomia nell'ambito di una causa petendi di tipo continuativo, sicché è incluso nella previsione di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., che si riferisce a “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”. Pertanto, deve ritenersi che la prescrizione decorra (quanto meno) dalla scadenza dell'anno a cui si riferisce il relativo consumo di acqua;
altrimenti, se si dovesse per ipotesi ritenere che la periodicità della prestazione de qua sia invece superiore ad un anno (cioè, ad esempio, biennale), il prezzo della detta fornitura non potrebbe essere più qualificato quale prestazione periodica ai sensi di detto articolo, per cui ne deriverebbe una conclusione errata in punto di diritto.
Ora, va detto che sono stati versati in atti, quali validi atti interruttivi della prescrizione:
- Avviso di riscossione nr. 800520152554 del 23/11/2015 notificato il
14/12/2015 per l'importo di euro 129,26 dovuto per il periodo dal
01/01/2010 al 31/12/2010, credito interamente prescritto, ancorché in data successiva e precisamente il 03/05/2022 sia stato recapitato preavviso di fermo amministrativo nr. 55142200000378 per tale importo;
- avviso di riscossione nr. 800520164565 del 24/11/2016 notificato il
19/12/2016 (notifica ricevuta il 14.01.2017) per l'importo di euro
414,00 dovuto per il periodo dal 01/01/2011 al 31/12/2012, credito interamente prescritto;
- avviso di riscossione nr. 8005 2018 5792 del 02/02/2018 per l'importo di euro 797,76 per il periodo dal 01/01/2013 al 31/12/2014, notificato
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il 29/06/2018 (notifica ricevuta il 10.07.2018), credito per il quale non
è intervenuta prescrizione;
- avviso di riscossione n. 8005 2019 12179 emesso il 22/03/2019 e notificato il 10/04/2019 per l'importo di € 7236,65, corrispondente al periodo di fatturazione dal 01/01/2015 al 31/12/2017, per il quale non risulta maturata la prescrizione.
Sarà sul punto opportuno evidenziare che non risulta applicabile nella fattispecie il principio della scissione degli effetti della notifica, occorrendo dunque verificare, ai fini dell'interruzione del termine di prescrizione, la data della sua ricezione. Ed invero, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. civ., S.U. n.
24822 del 9.12.2015). Tenuto conto che l'avviso di pagamento risulta notificato il 24.04.2023, dunque, in relazione alle fatture relative ai consumi idrici dall'anno 2011 all'anno 2012 compreso la prescrizione quinquennale non risulta validamente interrotta, mentre per il periodo successivo non risulta maturato il termine prescrizionale.
4. Pertanto, in parziale accoglimento dell'opposizione, deve ritenersi prescritto il credito ammontante complessivamente ad € 543,26, rigettandola per il resto.
5. Atteso il solo parziale accoglimento, in minima parte, dell'opposizione, sussistono giusti ed eccezionali motivi per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Napoli Nord, II SEZIONE CIVILE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione, dichiarando non dovuto l'importo di € 543,26;
2) Per l'effetto, ridetermina l'importo dovuto da Parte_1 in forza dell'Avviso di Accertamento n.
[...]
80402300023548 notificato il 24/04/2023, in € 15.460,01; 3) Rigetta, per il resto, l'opposizione proposta da Parte_1
[...]
4) Compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso in Aversa, il 24/01/2025.
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Il Giudice
(dott. Luca Stanziola) L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209, in conformità a quanto previsto dall'art. 196-quater, co. 3°, c.p.c. così come introdotto con D.Lgs. n. 149/2022, con disposizione applicabile con decorrenza dal 1° marzo 2023 anche ai procedimenti già pendenti a quella data.
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