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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/05/2025, n. 2722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2722 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8864/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8864/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
15. C.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via Etnea n. 688 nello CodiceFiscale_1 studio dell'avv.to Sergio Spina che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel nome del nuovo procuratore;
Attrice
Contro
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della PA
strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_1
Corso Italia n. 244 nello studio dell'avv.to Santo Spagnolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
------------
Conclusioni
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 6 ----------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, , quale impresa designata per la PA
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come rivenienti dal sinistro stradale occorso in Belpasso in data 15 febbraio 2017, intorno alle ore 10.00. Allegava di essersi trovata, nella data occasione, terza trasportata a bordo del motociclo Malaguti targato
CP4724, condotto alla guida da sulla via De Falco e di proprietà di Persona_1 CP_2
, privo di copertura assicurativa, allorquando una autovettura di colore scuro
[...]
proveniente da tergo, datasi prontamente alla fuga, nel tentativo di effettuare il sorpasso, ne aveva determinato la caduta in terra.
Costituitosi il contraddittorio, si costituiva , quale impresa PA
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che contestava tanto la allegata dinamica del sinistro quanto la misura del risarcimento richiesto, al contempo eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda sul rilievo che l'azione ex art. 141 CdA spettante al terzo trasportato avrebbesi potuto essere esercitata soltanto ove il mezzo di trasporto fosse stato dotato di copertura assicurativa
Con il provvedimento del 5 luglio 2021 l'adito Giudice ammetteva la chiesta prova orale.
Con il successivo provvedimento del 20 dicembre 2022 disponeva CTU medico-legale.
Con la comparsa del 12 aprile 2022 si costituiva nel nome del nuovo Parte_1
procuratore.
Espletati entrambi i mezzi istruttori e di indagine ammessi, il procedimento è stato posto in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
-----------
Motivi della decisione spiega la domanda risarcitoria nei confronti di Parte_1 PA
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
[...]
pagina 2 di 6 Vittime della Strada, sia ai sensi dell'art. 283 lett. b) CdA, per essere il motociclo Malaguti targato CP4724, a bordo del quale si trovava quale terza trasportata, sì come condotto alla guida da e di proprietà di , privo di copertura assicurativa, Persona_1 Controparte_2 sia ai sensi dell'art. 283 lett. a) CdA, sul rilievo che l'autoveicolo investitore non è stato identificato (vedi l'atto di citazione, in seno al quale è dedotta esplicitamente anche la condotta negligente del conducente l'autoveicolo investitore, e il processo verbale dell'udienza di prima comparizione).
L'onere probatorio gravante su di essa è ben diverso nelle due ipotesi.
Quanto al primo profilo di responsabilità, come è ben noto, colui che si avvale dell'azione diretta di cui all'art. 141 D.lgs 209/2005 “deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Corte di Cassazione Sez. 3, con la Sentenza n. 16181 del 30/07/2015).
In parte qua, la domanda non è allo stato procedibile perché non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di , proprietario del motociclo, in violazione del Controparte_2
principio di diritto, oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale
“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. 2022 n. 27078 – Cass. 2020 n. 7755).
Dunque, quand'anche si volesse rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda, sì come proposta dalla compagnia assicuratrice sul rilievo che l'azione ex art. 141 CdA spettante al terzo trasportato potrebbesi essere esercitata soltanto ove il mezzo di trasporto fosse stato dotato di copertura assicurativa, l'esame nel merito della controversia sarebbe comunque precluso dal difetto del contraddittorio.
Senonchè, la domanda è stata proposta anche a tenore dell'art. 283 lett. a) CdA, ed in parte qua essa è procedibile ed anche fondata.
pagina 3 di 6 Innanzitutto, la dinamica del sinistro, per vero confermata dalle dichiarazioni rese da
, testimone oculare perché alla guida dell'autovettura che seguiva il Testimone_1
ciclomotore sulla via De Falco di Belpasso, il quale ha riferito di essere stato sorpassato, nella data circostanza, da un autoveicolo di colore scuro che di poi, nel rientrare in carreggiata, ha attinto il ciclomotore nella parte laterale posteriore trascinando in terra, oltre che il conducente, la ragazza che era a bordo: essa accredita la esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo investitore che ha condotto alla guida il suo autoveicolo creando una situazione pericolo per la circolazione (art. 140 CdS), e, con essa, la diligente condotta di guida del conducente del motociclo che nulla poteva fare per evitare l'impatto.
L'informatore testimonia anche che l'autoveicolo si è prontamente dileguato dopo l'impatto, e tanto basta per affermare la sussistenza delle condizioni legittimanti la chiamata in giudizio di , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dalla , in occasione dell'incidente, è derivato un danno Parte_1
biologico temporaneo pari a gg. 18 di inabilità relativa assoluta, gg. 50 al 75%, gg. 30 di inabilità relativa al 50%, ed un danno biologico permanente pari al 10%.
Trattandosi di strumento normativo regolamentare, la nuova tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (DPR n. 12 del
13/01/2025), se pur in diritto trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025), costituisce in via analogica, e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella prevede per la percentuale di invalidità del 10%, relativa ad una persona di
31 anni (tale era l'età della all'atto del sinistro) la somma di €. 22.231,51. Parte_1
In ordine alla invalidità temporanea, l'indennizzo (€. 55,24 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto 100%: €. 994,32,
• Danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 2.071,50,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 828,60, nel totale, €. 26.125,93 (€. 22.231,51 + €. 3.894,42).
pagina 4 di 6 Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 26.125,93 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 21.753,48) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
28.827,16.
In termini generali, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale pure è richiesto il risarcimento, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Per tal via, l'applicazione dei parametri tabellari medi postula la necessaria considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, nel ragionevole apprezzamento tanto della componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto di quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Nel caso a mano, nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere poiché non è stata offerta dalla difesa della danneggiata adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Vanno riconosciuti, in favore di , anche gli esborsi sostenuti a titolo di Parte_2 spese mediche, sì come determinati dal nominato CTU in €. 1.030,59.
Le spese processuali sono a carico della compagnia di assicurazioni convenuta: esse sono liquidate a misura del D.M. n. 147/2022 (scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000 - valori pagina 5 di 6 medi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
L'esito del giudizio esclude ogni fondatezza alla domanda, pur formulata da
[...]
nella qualità, di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc. Nemmeno è da PA accogliere l'identica domanda dell'attrice, non foss'altro che per la parziale fondatezza delle difese della controparte in punto di quantum dell'indennità risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8864/2020 RG, così statuisce:
AN , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 28.827,16, con gli
[...]
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo, e, a titolo di danno patrimoniale, la somma di €. 1030,59, con gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli esborsi sino al soddisfo.
AN , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione in favore di Parte_1
e, per essa, parte ammessa al beneficio del Patrocinio dello stato, in favore
[...] dell'erario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Francesco Cardile
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 8864/2020 R.G. promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...]
15. C.f. , elettivamente domiciliata in Catania Via Etnea n. 688 nello CodiceFiscale_1 studio dell'avv.to Sergio Spina che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta nel nome del nuovo procuratore;
Attrice
Contro
, quale impresa designata per il Fondo di garanzia vittime della PA
strada in Sicilia, con sede legale e direzione in Bologna, via Stalingrado n. 45, P.IVA:
, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Catania, P.IVA_1
Corso Italia n. 244 nello studio dell'avv.to Santo Spagnolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
Convenuta
------------
Conclusioni
All'udienza del 15 gennaio 2025 la causa è stata posta in decisione con i termini per il deposito delle comparse conclusionali e le memorie di replica.
pagina 1 di 6 ----------------
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio, avanti al Parte_1
Tribunale di Catania, , quale impresa designata per la PA
liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, e ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali e non, sì come rivenienti dal sinistro stradale occorso in Belpasso in data 15 febbraio 2017, intorno alle ore 10.00. Allegava di essersi trovata, nella data occasione, terza trasportata a bordo del motociclo Malaguti targato
CP4724, condotto alla guida da sulla via De Falco e di proprietà di Persona_1 CP_2
, privo di copertura assicurativa, allorquando una autovettura di colore scuro
[...]
proveniente da tergo, datasi prontamente alla fuga, nel tentativo di effettuare il sorpasso, ne aveva determinato la caduta in terra.
Costituitosi il contraddittorio, si costituiva , quale impresa PA
designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, che contestava tanto la allegata dinamica del sinistro quanto la misura del risarcimento richiesto, al contempo eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità della domanda sul rilievo che l'azione ex art. 141 CdA spettante al terzo trasportato avrebbesi potuto essere esercitata soltanto ove il mezzo di trasporto fosse stato dotato di copertura assicurativa
Con il provvedimento del 5 luglio 2021 l'adito Giudice ammetteva la chiesta prova orale.
Con il successivo provvedimento del 20 dicembre 2022 disponeva CTU medico-legale.
Con la comparsa del 12 aprile 2022 si costituiva nel nome del nuovo Parte_1
procuratore.
Espletati entrambi i mezzi istruttori e di indagine ammessi, il procedimento è stato posto in decisione all'udienza del 15 gennaio 2025.
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Motivi della decisione spiega la domanda risarcitoria nei confronti di Parte_1 PA
, quale impresa designata per la liquidazione dei sinistri a carico del Fondo di Garanzia
[...]
pagina 2 di 6 Vittime della Strada, sia ai sensi dell'art. 283 lett. b) CdA, per essere il motociclo Malaguti targato CP4724, a bordo del quale si trovava quale terza trasportata, sì come condotto alla guida da e di proprietà di , privo di copertura assicurativa, Persona_1 Controparte_2 sia ai sensi dell'art. 283 lett. a) CdA, sul rilievo che l'autoveicolo investitore non è stato identificato (vedi l'atto di citazione, in seno al quale è dedotta esplicitamente anche la condotta negligente del conducente l'autoveicolo investitore, e il processo verbale dell'udienza di prima comparizione).
L'onere probatorio gravante su di essa è ben diverso nelle due ipotesi.
Quanto al primo profilo di responsabilità, come è ben noto, colui che si avvale dell'azione diretta di cui all'art. 141 D.lgs 209/2005 “deve provare di avere subito un danno a seguito di quest'ultimo ma non anche le concrete modalita' dell'incidente allo scopo di individuare la responsabilita' dei rispettivi conducenti, trattandosi di accertamento irrilevante ai fini di cui all'art. 141" (Corte di Cassazione Sez. 3, con la Sentenza n. 16181 del 30/07/2015).
In parte qua, la domanda non è allo stato procedibile perché non è stato integrato il contraddittorio nei confronti di , proprietario del motociclo, in violazione del Controparte_2
principio di diritto, oramai consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità, a tenore del quale
“in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, nel giudizio promosso dal terzo trasportato nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo a bordo del quale si trovava al momento del sinistro è litisconsorte necessario il proprietario del veicolo, con la conseguenza che, ove quest'ultimo non sia stato citato in giudizio, il contraddittorio deve essere integrato ex art. 102 c.p.c. e la relativa omissione, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del processo, determina l'annullamento della sentenza con rimessione della causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 383, comma 3, c.p.c. (Cass. 2022 n. 27078 – Cass. 2020 n. 7755).
Dunque, quand'anche si volesse rigettare l'eccezione di inammissibilità della domanda, sì come proposta dalla compagnia assicuratrice sul rilievo che l'azione ex art. 141 CdA spettante al terzo trasportato potrebbesi essere esercitata soltanto ove il mezzo di trasporto fosse stato dotato di copertura assicurativa, l'esame nel merito della controversia sarebbe comunque precluso dal difetto del contraddittorio.
Senonchè, la domanda è stata proposta anche a tenore dell'art. 283 lett. a) CdA, ed in parte qua essa è procedibile ed anche fondata.
pagina 3 di 6 Innanzitutto, la dinamica del sinistro, per vero confermata dalle dichiarazioni rese da
, testimone oculare perché alla guida dell'autovettura che seguiva il Testimone_1
ciclomotore sulla via De Falco di Belpasso, il quale ha riferito di essere stato sorpassato, nella data circostanza, da un autoveicolo di colore scuro che di poi, nel rientrare in carreggiata, ha attinto il ciclomotore nella parte laterale posteriore trascinando in terra, oltre che il conducente, la ragazza che era a bordo: essa accredita la esclusiva responsabilità del conducente l'autoveicolo investitore che ha condotto alla guida il suo autoveicolo creando una situazione pericolo per la circolazione (art. 140 CdS), e, con essa, la diligente condotta di guida del conducente del motociclo che nulla poteva fare per evitare l'impatto.
L'informatore testimonia anche che l'autoveicolo si è prontamente dileguato dopo l'impatto, e tanto basta per affermare la sussistenza delle condizioni legittimanti la chiamata in giudizio di , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada.
In ordine alla determinazione del quantum, vi è che la CTU medico legale ha accertato che, dalle lesioni subite dalla , in occasione dell'incidente, è derivato un danno Parte_1
biologico temporaneo pari a gg. 18 di inabilità relativa assoluta, gg. 50 al 75%, gg. 30 di inabilità relativa al 50%, ed un danno biologico permanente pari al 10%.
Trattandosi di strumento normativo regolamentare, la nuova tabella Unica Nazionale per la liquidazione del danno non patrimoniale da lesioni macropermanenti (DPR n. 12 del
13/01/2025), se pur in diritto trova applicazione esclusivamente per i sinistri verificatisi in data successiva alla sua entrata in vigore (5 marzo 2025), costituisce in via analogica, e con preferenza rispetto al sistema tabellare preesistente, valido e necessario criterio di riferimento ai fini della valutazione equitativa ex art. 1226 cc.
Siffatta tabella prevede per la percentuale di invalidità del 10%, relativa ad una persona di
31 anni (tale era l'età della all'atto del sinistro) la somma di €. 22.231,51. Parte_1
In ordine alla invalidità temporanea, l'indennizzo (€. 55,24 pro die) è così determinato:
• danno biologico temporaneo assoluto 100%: €. 994,32,
• Danno biologico temporaneo relativo 75%: €. 2.071,50,
• danno biologico temporaneo relativo 50%: €. 828,60, nel totale, €. 26.125,93 (€. 22.231,51 + €. 3.894,42).
pagina 4 di 6 Stante il ritardo nell'adempimento della prestazione dovuta, sull'importo di €. 26.125,93 vanno computati gli interessi al tasso legale da riconoscersi sulla sorte capitale devalutata sino alla data dell'occorso incidente (€. 21.753,48) e rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo sino alla data della presente statuizione per un totale di €.
28.827,16.
In termini generali, a seguito della pronuncia delle SS.UU. 11 novembre 2008 n. 26972, non vi è più spazio, in punto di diritto per configurare in via autonoma la categoria del danno morale, del quale pure è richiesto il risarcimento, poiché può dirsi ormai consolidato il principio secondo cui, poiché il danno biologico ha natura non patrimoniale, e dal momento che il danno non patrimoniale ha natura unitaria, è corretto l'operato del giudice di merito che liquidi il risarcimento del danno biologico in una somma omnicomprensiva, posto che le varie voci di danno non patrimoniale - sub specie danno esistenziale, danno morale, danno estetico ecc. - non costituiscono pregiudizi autonomamente risarcibili, ma possono venire in considerazione solo in sede di adeguamento del risarcimento al caso specifico.
Per tal via, l'applicazione dei parametri tabellari medi postula la necessaria considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, nel ragionevole apprezzamento tanto della componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto di quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore).
Nel caso a mano, nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere poiché non è stata offerta dalla difesa della danneggiata adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione del danno biologico operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Vanno riconosciuti, in favore di , anche gli esborsi sostenuti a titolo di Parte_2 spese mediche, sì come determinati dal nominato CTU in €. 1.030,59.
Le spese processuali sono a carico della compagnia di assicurazioni convenuta: esse sono liquidate a misura del D.M. n. 147/2022 (scaglione da €.
5.200 ad €. 26.000 - valori pagina 5 di 6 medi), tenuto conto delle fasi effettivamente esperite, ovvero studio, introduttiva, trattazione e decisione.
L'esito del giudizio esclude ogni fondatezza alla domanda, pur formulata da
[...]
nella qualità, di condanna dell'attrice ex art. 96 cpc. Nemmeno è da PA accogliere l'identica domanda dell'attrice, non foss'altro che per la parziale fondatezza delle difese della controparte in punto di quantum dell'indennità risarcitoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 8864/2020 RG, così statuisce:
AN , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, al pagamento, in favore di Parte_1
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di €. 28.827,16, con gli
[...]
interessi al tasso legale dal dì della sentenza sino al soddisfo, e, a titolo di danno patrimoniale, la somma di €. 1030,59, con gli interessi al tasso legale dal dì dei singoli esborsi sino al soddisfo.
AN , quale impresa designata per la liquidazione dei PA
sinistri a carico del Fondo di Garanzia Vittime della Strada, alla rifusione in favore di Parte_1
e, per essa, parte ammessa al beneficio del Patrocinio dello stato, in favore
[...] dell'erario, delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 5.077,00, oltre spese forfetarie nella misura del 15%, CPA e IVA.
Così deciso in Catania, il 23 maggio 2025
Il GIUDICE
dott. Francesco Cardile
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6