Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1018
TAR
Sentenza breve 22 maggio 2024
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CS
Decreto presidenziale 25 giugno 2024
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CS
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
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CS
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
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CS
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
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CS
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere

    Il principio del merito è collegato all'organizzazione amministrativa e al buon andamento. Non è legittimo imporre continue riconvocazioni e cambi di sede ad ogni scorrimento della graduatoria. L'inclusione dei vincitori nel nuovo interpello contrasterebbe con l'interesse pubblico delle Amministrazioni alla già pianificata immissione in servizio. L'Amministrazione ha agito nel rispetto dell'art. 28 del d.P.R. n. 487/94, in quanto l'ordine di graduatoria mira a salvaguardare il risultato conseguito dai candidati nella competizione e l'interesse pubblico delle Amministrazioni banditrici.

  • Rigettato
    Violazione principio par condicio, legittimo affidamento, lex specialis, contraddittorietà, difetto di motivazione

    Il rispetto dell'ordine di graduatoria va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni disponibili in quel momento. Non è ragionevole disporre continue riconvocazioni. Non vi è pregiudizio al legittimo affidamento poiché è assicurato l'accesso al pubblico impiego. L'Amministrazione ha acconsentito alle richieste di attingimento in aggiunta e non in sostituzione dei posti banditi, senza violare la lex specialis, la par condicio e la proporzionalità. La motivazione sussiste in quanto l'Amministrazione ha illustrato le ragioni della decisione.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari4

  • 1Utilizzo delle graduatorie di altri Enti e programmazione dei fabbisogni
    Marco Terzi · https://www.publika.it/ · 27 giugno 2024

    In materia di programmazione dei fabbisogni e utilizzo delle graduatorie segnaliamo la sentenza n. 10288/2024 del Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter. Anche se ci si rivolge ad un ente di grandi dimensioni, riteniamo le conclusioni dei magistrati compatibili con le procedure degli enti locali, soprattutto con riferimento allo scorrimento delle graduatorie di altri enti. In tale documento leggiamo che è legittimo che i vincitori del concorso siano assegnati alle sedi originarie e prescelte, senza offrire loro, con un nuovo avviso di riconvocazione, la possibilità di opzionare anche per le successive aggiuntesi, non disponibili al primo avviso. A tale riguardo va osservato che il principio del …

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  • 2concorsi Archivi
    https://www.publika.it/

  • 3graduatorie di altri Enti Archivi
    https://www.publika.it/

  • 4fabbisogno di personale Archivi
    https://www.publika.it/
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Sul provvedimento

Citazione :
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1018
Giurisdizione : Consiglio di Stato
Numero : 1018
Data del deposito : 9 febbraio 2026
Fonte ufficiale :

Testo completo