Sentenza breve 22 maggio 2024
Decreto presidenziale 25 giugno 2024
Ordinanza cautelare 30 agosto 2024
Ordinanza collegiale 8 gennaio 2025
Ordinanza collegiale 16 luglio 2025
Rigetto
Sentenza 9 febbraio 2026
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- 1. Utilizzo delle graduatorie di altri Enti e programmazione dei fabbisogniMarco Terzi · https://www.publika.it/ · 27 giugno 2024
In materia di programmazione dei fabbisogni e utilizzo delle graduatorie segnaliamo la sentenza n. 10288/2024 del Tar Lazio-Roma, sezione IV-ter. Anche se ci si rivolge ad un ente di grandi dimensioni, riteniamo le conclusioni dei magistrati compatibili con le procedure degli enti locali, soprattutto con riferimento allo scorrimento delle graduatorie di altri enti. In tale documento leggiamo che è legittimo che i vincitori del concorso siano assegnati alle sedi originarie e prescelte, senza offrire loro, con un nuovo avviso di riconvocazione, la possibilità di opzionare anche per le successive aggiuntesi, non disponibili al primo avviso. A tale riguardo va osservato che il principio del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1018 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01018/2026REG.PROV.COLL.
N. 04992/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4992 del 2024, proposto da SE MO, AB Di IC, NO FA, AN NC, LÒ AS, CE OL, NR IB, ES OR, ID LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Marina Terlizzi, con domicilio eletto presso lo studio IC Di RO in Roma, via di Villa Ada 57;
contro
La Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente pro tempore , il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della giustizia, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , l’Agenzia delle Entrate, il Formez Pa, la Commissione Interministeriale Ripam, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AC MO, SI GO, non costituiti in giudizio;
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta) n. 10288/2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell’interno, del Ministero della cultura, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della giustizia, dell’Agenzia delle entrate, di Formez Pa e della Commissione interministeriale Ripam;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il Cons. LU FU e uditi per le parti gli avvocati presenti, come da verbale;
FATTO
1.Con ricorso collettivo proposto dinanzi al T.a.r. Lazio gli odierni appellanti, originari ricorrenti, hanno impugnato il provvedimento con cui l’Amministrazione, con riferimento al concorso pubblico, per titoli ed esami, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.104, del 31 dicembre 2021, per la copertura di complessivi 2293 posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato da inquadrare nei ruoli di varie Amministrazioni, ha disposto lo scorrimento della graduatoria, ampliando le sedi disponibili sulla base di richieste di attingimento provenienti dalle Amministrazioni c.d. non banditrici.
1.1. In particolare, i ricorrenti, utilmente collocati tra i vincitori del concorso in esame, hanno riferito nel ricorso di primo grado:
i)di essere stati convocati in data 4 settembre 2023 per la sottoscrizione del contratto presso le sedi opzionate in seguito all’avviso del 15 febbraio 2023 con cui l’Amministrazione aveva indicato quelle disponibili presso le Amministrazioni indicate nel bando;
i) di aver appreso che, con avvisi del 2 e 9 agosto 2023, l’Amministrazione aveva disposto lo scorrimento della graduatoria, mettendo a disposizione dei soggetti utilmente in essa collocati, oltre alle sedi presso le Amministrazioni banditrici, ulteriori sedi sulla base di richieste pervenute dalle Amministrazioni non banditrici;
iii) di avere avanzato in data 11 agosto 2023 istanza di riesame, chiedendo formalmente di essere inclusi nel predetto scorrimento, senza ricevere alcuna risposta dall’Amministrazione.
2. Tanto premesso, a sostegno del ricorso hanno articolato i seguenti motivi di censura:
- con un primo motivo di ricorso, hanno dedotto l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere dell’avviso di scorrimento, in quanto l’Amministrazione, ampliando la rosa delle sedi di assegnazione senza consentire ai vincitori già assegnatari di parteciparvi, non avrebbe in tal modo rispettato l’ordine della graduatoria di merito;
- con un secondo motivo, premessa la natura di atto di macro-organizzazione dell’avviso di scorrimento con ampliamento delle Amministrazioni poste a disposizione degli interessati, hanno lamentato l’irragionevolezza della determinazione assunta sotto plurimi profili (violazione del principio della “ par condicio ”; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione della “ lex specialis ” e contraddittorietà; difetto assoluto e/o carenza di motivazione).
3. Il T.a.r., con la decisione 22 maggio 2024, n. 10288, ha respinto il ricorso.
4. Gli originari ricorrenti hanno proposto appello per i motivi riportati nella parte in diritto.
5. Si sono costituiti nel giudizio di secondo grado la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell’interno, il Ministero della cultura, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della giustizia, l’Agenzia delle entrate, Formez Pa e la Commissione interministeriale Ripam, chiedendo di dichiarare l’appello infondato.
6. All’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La questione all’esame del Collegio attiene alla valutazione della legittimità del provvedimento con cui l’Amministrazione ha disposto lo scorrimento della graduatoria, nella parte in cui ha ampliato le sedi disponibili sulla base di richieste di attingimento provenienti dalle Amministrazioni c.d. non banditrici.
2. Con un primo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il primo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta l’illegittimità, per violazione di legge ed eccesso di potere dell’avviso di scorrimento, in quanto l’Amministrazione, ampliando la rosa delle sedi di assegnazione senza consentire ai vincitori già assegnatari di parteciparvi, non avrebbe in tal modo rispettato l’ordine della graduatoria di merito.
2.2. Ad avviso della parte appellante, ai vincitori del concorso in esame sarebbe stato imposto – a pena di decadenza – di scegliere la sede di lavoro presso le Amministrazioni banditrici e di trasferirsi a chilometri di distanza da casa mentre, dopo un mese, sarebbe stato consentito agli idonei l’ingresso presso nuove Amministrazioni.
Ciò in quanto l’Amministrazione, dopo aver consentito la scelta di sedi ai vincitori e prima della sottoscrizione del contratto, ha introdotto nuove amministrazioni/sedi maggiormente vantaggiose, in favore degli idonei non vincitori.
Tale condotta dell’Amministrazione, nella prospettiva in esame, non rispetterebbe il principio meritocratico, che implicherebbe di riconoscere ai vincitori i benefici e le utilità conseguenti alla propria collocazione in graduatoria, scegliendo le sedi più vantaggiose anche in termini di vicinanza territoriale rispetto alle sedi di rispettiva residenza.
In tal modo, argomenta la parte appellante, l’Amministrazione avrebbe modificato arbitrariamente i criteri di assegnazione delle sedi dopo la formale indizione della procedura concorsuale.
2.3. Tale condotta violerebbe, inoltre, l’art.28, del d.P.R. n.487/94, il quale prevede che “le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad ammettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell’ordine di avviamento e di graduatoria”.
2.4. Il motivo non è fondato.
2.4.1. Il principio del merito si manifesta essenzialmente nella regola, prevista dall’art. 97 della Costituzione, del concorso per l’accesso ai pubblici impieghi.
In particolare, il principio del merito opera come canone organizzativo che impone che l’esercizio delle funzioni amministrative sia affidato alle persone più adatte a svolgerle in ragione delle loro conoscenze e competenze.
Ne deriva che il principio del merito è strettamente collegato all’organizzazione amministrativa e si pone principalmente a tutela del buon andamento.
2.4.2. Anche alla luce di tale premessa, il Collegio condivide il principio di diritto recentemente affermato Consiglio di Stato, con l’ordinanza 17 febbraio 2023, n. 663, secondo la quale “È legittimo il provvedimento con il quale si invitano unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni e sedi ancora disponibili; pertanto, non prevale il diritto del vincitore collocato nella graduatoria finale di merito a poter optare con priorità per le nuove sedi disponibili, non potendo le sedi già assegnate essere continuamente rimesse in discussione ogni qual volta vi sia una rinuncia da parte di taluno dei vincitori del concorso ”.
L’assunto in esame trova fondamento nel principio di buona andamento di cui all’art. 97 cost., il quale subirebbe un vulnus nel caso in cui l’Amministrazione fosse tenuta a disporre continue riconvocazioni e consequenziali cambi di sede, in occasione di ogni scorrimento della graduatoria.
E in effetti, aderendo alla prospettazione della parte appellante, le Amministrazioni banditrici si troverebbero nella condizione di dover procrastinare le assunzioni rispetto alla data pianificata, in ragione della necessità di interpellare i vincitori del concorso in occasione di ogni scorrimento, onde garantire loro sempre una precedenza rispetto agli idonei non vincitori.
2.4.3. Diversamente da quanto sostenuto nel motivo in esame, tale conclusione resta ferma anche valorizzando le peculiarità del caso in esame, nel quale lo scorrimento della graduatoria è stato disposto in pendenza del termine per la stipula del contratto di lavoro da parte dei vincitori, perché l’inclusione di questi ultimi nel nuovo interpello contrasterebbe con l’interesse pubblico delle Amministrazioni interessate alla già pianificata immissione in servizio dei medesimi.
Sotto tale profilo, coglie nel segno anche l’argomento, sul quale ha fatto leva la decisione impugnata, secondo cui la tesi prospettata dalla parte appellante determinerebbe l’effetto del tutto irragionevole, oltre che contrario al principio del merito pur invocato dalla parte appellante, di immettere in servizio presso le Amministrazioni non banditrici i “migliori” in graduatoria, che, invece, dovrebbero essere destinati alle Amministrazioni interessate ab initio alla procedura concorsuale.
2.4.5. Per analoghe ragioni, non può essere condivisa la prospettazione della parte appellante che fa leva sulla violazione dell’art.28, del d.P.R. n.487/94.
Ciò in quanto il principio del rispetto dell’ordine di graduatoria mira a salvaguardare il risultato conseguito dai candidati nella “competizione”, essendo orientato al soddisfacimento dell’interesse pubblico, proprio delle Amministrazioni banditrici, di assumere prioritariamente i concorrenti che hanno raggiunto punteggi più elevati.
Ne consegue che alcuna violazione dell’ordine della graduatoria si registra quando, come avvenuto nel caso in esame, l’Amministrazione si limita ad includere nell’avviso di scorrimento le sedi rimaste vacanti presso le Amministrazioni banditrici, aprendo la graduatoria a beneficio della Amministrazioni non banditrici.
3. Con un secondo mezzo di gravame la parte appellante lamenta l’erroneità della decisione impugnata nella parte in cui non ha accolto il secondo motivo del ricorso di primo grado con il quale era stata dedotta l’irragionevolezza della determinazione assunta sotto plurimi profili (violazione del principio della “par condicio”; violazione del principio del legittimo affidamento; violazione della “ lex specialis ” e contraddittorietà; difetto assoluto e/o carenza di motivazione).
3.1In particolare, la parte appellante lamenta il vizio di disparità di trattamento in ragione del fatto che l’Amministrazione avrebbe ingiustamente privato i vincitori della possibilità di selezionare le ulteriori amministrazioni / sedi disponibili a differenza di quanto accaduto ai loro colleghi idonei “non vincitori” a cui sarebbe stata concessa tale facoltà negli avvisi di agosto.
3.2. In tale modo operando, l’Amministrazione avrebbe anche violato il principio della “par condicio” dei concorrenti (artt.3 e 97 della Costituzione), a discapito degli appellanti che si sarebbero trovati costretti a dover accettare forzatamente l’assegnazione presso le amministrazioni / sedi originariamente previste dal Bando.
3.3. Parimenti, la condotta dell’Amministrazione, ad avviso della parte appellante, violerebbe anche il principio di affidamento, tenuto conto del fatto che gli appellanti hanno accettato di partecipare al concorso e si sono sottoposti alla prova scritta (dedicando fatica e tempo di studio per superarla) nella prospettiva di vincere la selezione per poi conseguire un posto di lavoro auspicabilmente vicino al proprio comune di residenza.
3.4. La condotta della Pubblica amministrazione si porrebbe anche in contrasto con il principio di proporzionalità, che dovrebbe orientare la soluzione del caso concreto. Sarebbe, inoltre, violato anche il principio di ragionevolezza, alla stregua del quale l’azione amministrativa dovrebbe rispettare una direttiva di razionalità operativa al fine di evitare decisioni arbitrarie od irrazionali come nella fattispecie.
3.5. Ancora, ad avviso della parte appellante, l’Amministrazione avrebbe violato le disposizioni del Bando che prevedevano espressamente le amministrazioni di destinazione e le sedi da assegnare nel rispetto dell’ordine di graduatoria.
3.6. Infine, anche in ragione della mancata ostensione, da parte dell’amministrazione, della documentazione richiesta, viene dedotta la carenza di motivazione ovvero l’assenza di motivazione in violazione dell’art.3, L.n.241/90 in relazione alla scelta di destinare solo a favore degli idonei le nuove amministrazioni/sedi senza preventivo interpello ai vincitori.
4. Il motivo, complessivamente formulato, non è fondato.
4.1. In senso contrario, il Collegio rileva che il principio del rispetto dell’ordine di graduatoria vale solo rispetto alle sedi disponibili al momento in cui la graduatoria diventa efficace.
In tal senso appare saldamente orientata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale “ sussiste certamente una posizione giuridica tutelata dei candidati vincitori ad essere assunti nell'ambito della procedura di reclutamento, ma limitatamente al potere di scegliere la propria sede tra quelle ancora disponibili al momento della scelta personale e nel rispetto della posizione assunta in graduatoria. 7.7. Nel decidere, pertanto, quali sedi rendere disponibili per una procedura di assunzione di prossima attuazione, l'Amministrazione deve considerare essenzialmente l'interesse pubblico alla corretta allocazione delle risorse, all'ottimale gestione degli uffici, al buon andamento dell'organizzazione della giustizia. 7.8. D'altro canto, come ben rileva la difesa dell'Amministrazione, consentire, in accoglimento di quanto richiesto dall'appellante, il rinnovo della scelta o riproporre sedi tornate vacanti e disponibili al personale assunto più di recente, significherebbe interferire su rapporti di lavoro già consolidati, con conseguente irragionevole e pregiudizievole ripercussione sul regolare funzionamento degli uffici giudiziari ” (Cons. Stato Sez. III, Sent., 18 luglio 2023, n. 7053).
Ne consegue che il principio del rispetto dell'ordine della graduatoria nella scelta delle sedi va rapportato al momento in cui la graduatoria diviene valida ed efficace, sulla base delle destinazioni in quel momento disponibili, e conseguentemente non può comportare la possibilità di optare, dopo la sottoscrizione del contratto di lavoro, per altre sedi che in quel predetto momento non erano disponibili.
4.2. Come in parte si è già avuto modo di evidenziare in occasione dell’esame del primo motivo di appello, non appare del resto rispondente a criteri di razionalità ed efficienza l’opzione di disporre continue riconvocazioni in occasione di ogni scorrimento della graduatoria, con il rischio di continua alternanza di candidati nelle varie sedi (e con la conseguente vanificazione delle esigenze sottese alla previsione dell’obbligo di permanenza nella prima sede di destinazione).
4.3. Tale soluzione, contrariamente a quanto ritenuto dalla parte appellante, non pregiudica il legittimo affidamento dei vincitori posto che a costoro è comunque assicurato l’accesso al pubblico impiego, nell’ufficio per il quale hanno concorso, in relazione al quale avevano accettato la possibilità di assegnazione ad una delle sedi che assicurano il medesimo servizio sull’intero territorio della Repubblica.
4.4. Ciò anche tenuto conto del fatto che l’Amministrazione, nel caso in esame, ha acconsentito alle richieste di attingimento, da parte delle Amministrazioni non banditrici, in aggiunta e non in sostituzione dei posti banditi, assumendo così una decisione non in contrasto con la lex specialis , né con i principi della “ par condicio ” e della proporzionalità.
Sotto tale ultimo profilo, occorre ulteriormente evidenziare che gli odierni appellanti sono stati assunti presso Amministrazioni coerenti con quelle per le quali avevano manifestato il loro interesse alla procedura concorsuale, mentre gli idonei non vincitori, pur non essendo riusciti a conseguire il medesimo risultato, si sono trovati, in prevalenza, innanzi alla diversa e non irragionevole prospettiva di assumere un impiego, ma presso una diversa Amministrazione.
4.5. La condotta posta in essere dell’Amministrazione non viola neppure il principio di ragionevolezza trovando essa adeguato sostegno nella necessità delle Amministrazioni non banditrici di assicurarsi l’assunzione di personale in tempi celeri, in luogo dell’indizione di un apposito bando di concorso.
4.6. Infine, anche alla luce della documentazione prodotta in giudizio dall’Amministrazione in data 7 febbraio 2025, in ottemperanza all’ordinanza istruttoria n. 91, dell’8 gennaio 2025 disposta da questo Collegio, non sussiste il lamentato difetto di motivazione, in quanto l’Amministrazione ha illustrato nell’avviso di scorrimento le ragioni della decisione e la mancata inclusione in detto avviso dei vincitori già convocati per la presa di servizio.
In tal senso, occorre, invero, osservare che il meccanismo dello scorrimento della graduatoria, pur normato per legge, è derogatorio del generalissimo principio dell’accesso mediante concorso pubblico, ovverosia sulla base del merito, sancito dall’art. 97 Cost.
Ne consegue, pertanto, la necessità di sottoporre il meccanismo in esame ad un canone ermeneutico di stretta interpretazione.
5. Alla luce delle osservazioni che precedono, pertanto, l’appello deve essere respinto.
6. La natura della controversia giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
a) respinge l’appello e, per l’effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
b) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI RT, Presidente FF
SE Rotondo, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
LU FU, Consigliere, Estensore
Ofelia Fratamico, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| LU FU | VI RT |
IL SEGRETARIO