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Sentenza 13 gennaio 2025
Sentenza 13 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/01/2025, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 716/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare con scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PIVA EDOARDO MARCO ANDREA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTARARO GIUSEPPE e avv SILVIA NANNIZZI CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.9.22 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché voglia:
“accertare e dichiarare che il ricorrente il 20.06.2011 subiva l'infortunio lavorativo con le modalità descritte in narrativa;
- accertare la misura percentuale della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 20.06.2011 nella misura del 6% o in quella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, con conseguente rideterminazione del grado complessivo di postumi, e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo corrispondente al grado complessivamente accertato dedotte le somme erogate in relazione al primo infortunio pari ad € 3.771,84 relative ad una lesione permanente nella misura del 6%, oltre ad interessi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario 15% Iva e Cap come per legge.”
CP_ In particolare, il ricorrente rappresentava che a seguito di un primo infortunio in data 22.4.11 l gli
1 riconosceva una menomazione di 6 punti percentuali;
successivamente in data 20.6.11 subiva altro infortunio sul lavoro all'esito del quale l'ente riconosceva un periodo di inabilità temporanea senza postumi permanenti con corresponsione della relativa indennità. CP_ Evidenziava che l' aveva respinto le sue richieste di riconoscimento di menomazioni permanenti rigettando le relative richieste di indennità temporanea e di riconoscimento di postumi ritenendo che le menomazioni non fossero ascrivibili all'infortunio del 20.6 bensì da persistente lombalgia degenerativa.
Si costituiva l'ente chiedendo il rigetto del ricorso, non contestava l'infortunio occorso il 20.6.11 rilevando tuttavia l'assenza di postumi permanenti.
La causa è stata istruita con espletamento di CTU medica, fissata a trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
°°°°°°°°°°°°°°
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto.
Si è proceduto a disporre consulenza tecnica;
il CTU, all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente, ha rilevato che “La dinamica dell'infortunio così come descritta dal non Pt_1 trova riscontro nella documentazione medica esaminata;
tuttavia, nulla può essere contestato in merito al reale accadimento di una lombalgia da sforzo in occasione di lavoro (20/06/2011), circostanza ammessa anche dallo stesso . In occasione dell'infortunio il stava trasportando insieme ad un altro CP_1 Pt_1 operaio quattro pesanti lastre di amianto, giova tuttavia rilevare che il Ricorrente era affetto da degenerazioni discosomatiche del tratto lombare del rachide, certo non compatibili con l'età anagrafica del cui attribuire la maggior quota parte della lesività nella patogenesi dell'attuale quadro algo- Pt_1 disfunzionale del rachide lombare. Ciò premesso pare giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbia concorso nella misura di circa 1/3 l'infortunio subito dal Ricorrente in data 20/06/2011 e nella misura di 2/3 la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discosomatica con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali, non compatibili con l'età del soggetto.
In conclusione, l'attuale menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare causalmente correlabile all'infortunio del 20/06/2011 comporta, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m.
12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 3% (tre per cento) che, riunificato agli esiti dell'infortunio dello 02/07/2003, determinano un DBP complessivo dell'8% (otto per cento).”
All'esito delle osservazioni mosse dal ctp di parte resistente il ctu così concludeva “ In conclusione, si conferma che nel determinismo del quadro algo-disfunzionale del rachide lombare attuale, pressochè sovrapponibile a quanto rilevato dalla stessa Dott.ssa per contro dell' in data 28/06/2019, Per_1 CP_1
2 e configurante un danno permanente in misura del 10%, abbia concorso, secondo il principio del più probabile che non, nella misura di circa 1/3 l'infortunio subito dal Ricorrente in data 20/06/2011 e nella misura di 2/3 la predisposizione del soggetto a causa della preesistente patologia degenerativa discosomatica. La menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare causalmente correlabile all'infortunio del 20/06/2011, giustifica, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m. 12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 3% (tre per cento) che, riunificato agli esiti dell'infortunio dello 02/07/2003, determinano un DBP complessivo dell'8% (otto per cento), dalla data della domanda di revisione.”
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto un grado di danno biologico permanente quale postumo dell'infortunio del 3% che riunificato agli esiti dell'infortunio del
2.7.03 determinano un danno complessivo nella misura dell'8 % di talché l deve essere condannato CP_1 al pagamento del relativo importo differenziale dell'indennizzo detratto quanto già corrisposto, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto di liquidazione della parte ammessa al gratuito patrocinio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato liquidate come da separato CP_1 decreto. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate da precedente decreto.
3 Lucca, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Tribunale Ordinario di Lucca
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella De Luca ha pronunciato, all'esito di trattazione cartolare con scambio di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 716/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. PIVA EDOARDO MARCO ANDREA Parte_1 ricorrente e
con il patrocinio dell'avv. QUARTARARO GIUSEPPE e avv SILVIA NANNIZZI CP_1 resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 8.9.22 la parte ricorrente adiva il Tribunale di Lucca in funzione di Giudice del Lavoro affinché voglia:
“accertare e dichiarare che il ricorrente il 20.06.2011 subiva l'infortunio lavorativo con le modalità descritte in narrativa;
- accertare la misura percentuale della menomazione all'integrità psico-fisica subita dal ricorrente a seguito dell'infortunio del 20.06.2011 nella misura del 6% o in quella percentuale maggiore o minore che risulterà più esatta a seguito di Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede fin d'ora l'ammissione, con conseguente rideterminazione del grado complessivo di postumi, e per l'effetto, condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla corresponsione CP_1 dell'indennizzo corrispondente al grado complessivamente accertato dedotte le somme erogate in relazione al primo infortunio pari ad € 3.771,84 relative ad una lesione permanente nella misura del 6%, oltre ad interessi con decorrenza dalla data della domanda amministrativa. Con vittoria di spese e compensi, oltre rimborso forfetario 15% Iva e Cap come per legge.”
CP_ In particolare, il ricorrente rappresentava che a seguito di un primo infortunio in data 22.4.11 l gli
1 riconosceva una menomazione di 6 punti percentuali;
successivamente in data 20.6.11 subiva altro infortunio sul lavoro all'esito del quale l'ente riconosceva un periodo di inabilità temporanea senza postumi permanenti con corresponsione della relativa indennità. CP_ Evidenziava che l' aveva respinto le sue richieste di riconoscimento di menomazioni permanenti rigettando le relative richieste di indennità temporanea e di riconoscimento di postumi ritenendo che le menomazioni non fossero ascrivibili all'infortunio del 20.6 bensì da persistente lombalgia degenerativa.
Si costituiva l'ente chiedendo il rigetto del ricorso, non contestava l'infortunio occorso il 20.6.11 rilevando tuttavia l'assenza di postumi permanenti.
La causa è stata istruita con espletamento di CTU medica, fissata a trattazione cartolare è stata decisa con sentenza.
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Il ricorso è parzialmente fondato e va accolto.
Si è proceduto a disporre consulenza tecnica;
il CTU, all'esito dell'esame della documentazione in atti e della visita del ricorrente, ha rilevato che “La dinamica dell'infortunio così come descritta dal non Pt_1 trova riscontro nella documentazione medica esaminata;
tuttavia, nulla può essere contestato in merito al reale accadimento di una lombalgia da sforzo in occasione di lavoro (20/06/2011), circostanza ammessa anche dallo stesso . In occasione dell'infortunio il stava trasportando insieme ad un altro CP_1 Pt_1 operaio quattro pesanti lastre di amianto, giova tuttavia rilevare che il Ricorrente era affetto da degenerazioni discosomatiche del tratto lombare del rachide, certo non compatibili con l'età anagrafica del cui attribuire la maggior quota parte della lesività nella patogenesi dell'attuale quadro algo- Pt_1 disfunzionale del rachide lombare. Ciò premesso pare giustificato ritenere che nel determinismo dell'attuale quadro algo-disfunzionale del rachide lombare, configurante un danno permanente in misura del 10%, abbia concorso nella misura di circa 1/3 l'infortunio subito dal Ricorrente in data 20/06/2011 e nella misura di 2/3 la predisposizione del soggetto a causa della patologia degenerativa discosomatica con conseguente compromissione dei rapporti tra i metameri vertebrali, non compatibili con l'età del soggetto.
In conclusione, l'attuale menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare causalmente correlabile all'infortunio del 20/06/2011 comporta, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m.
12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 3% (tre per cento) che, riunificato agli esiti dell'infortunio dello 02/07/2003, determinano un DBP complessivo dell'8% (otto per cento).”
All'esito delle osservazioni mosse dal ctp di parte resistente il ctu così concludeva “ In conclusione, si conferma che nel determinismo del quadro algo-disfunzionale del rachide lombare attuale, pressochè sovrapponibile a quanto rilevato dalla stessa Dott.ssa per contro dell' in data 28/06/2019, Per_1 CP_1
2 e configurante un danno permanente in misura del 10%, abbia concorso, secondo il principio del più probabile che non, nella misura di circa 1/3 l'infortunio subito dal Ricorrente in data 20/06/2011 e nella misura di 2/3 la predisposizione del soggetto a causa della preesistente patologia degenerativa discosomatica. La menomazione dell'integrità psico-fisica del rachide lombare causalmente correlabile all'infortunio del 20/06/2011, giustifica, secondo i criteri di cui all'art. 13 d. lg 38/00 e d.m. 12/07/2000, un Danno Biologico Permanente valutabile in misura del 3% (tre per cento) che, riunificato agli esiti dell'infortunio dello 02/07/2003, determinano un DBP complessivo dell'8% (otto per cento), dalla data della domanda di revisione.”
Le conclusioni della consulenza vengono condivise e poste a base della presente pronuncia, essendo fondate sui dati obiettivi emersi nel corso dell'indagine, valutati alla stregua di esatti criteri di scienza medico-legale correttamente applicati alla fattispecie, nonché sostenute da una motivazione esauriente e priva di vizi logici.
Orbene, trattandosi di un grado di menomazione superiore a quello già riconosciuto, la domanda attrice può essere accolta nei termini predetti.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto della parte ricorrente a vedersi riconosciuto un grado di danno biologico permanente quale postumo dell'infortunio del 3% che riunificato agli esiti dell'infortunio del
2.7.03 determinano un danno complessivo nella misura dell'8 % di talché l deve essere condannato CP_1 al pagamento del relativo importo differenziale dell'indennizzo detratto quanto già corrisposto, con rivalutazione e interessi legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da separato decreto di liquidazione della parte ammessa al gratuito patrocinio
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie la domanda per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiarato il diritto della parte ricorrente a conseguire l'aumento dell'indennizzo nella misura del 8% con decorrenza dalla domanda amministrativa, condanna l' al pagamento del relativo importo differenziale, con interessi CP_1 legali maturati successivamente al 120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co.
6, L. n° 412/91;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dello Stato liquidate come da separato CP_1 decreto. CP_
- Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU liquidate da precedente decreto.
3 Lucca, 13 gennaio 2025
Il Giudice dott. Antonella De Luca
Il Giudice, ai sensi dell'art. 52 d.lgs. n. 196/2003 dispone che, in caso di riproduzione del presente provvedimento, vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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