TRIB
Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/09/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
R.R.C.C. n. 7128/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il Persona_1
05.02.2007 fuori dal matrimonio, presentato il 25/06/2025 congiuntamente da:
con il difensore avv. BONINI GRETA Parte_1
E
TA HE con il difensore avv. BERTOLI CATERINA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1) disporre la revisione del decreto n. 55/2010 di data 15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei
Minorenni di Trieste e, pertanto, revocare l'obbligo posto a carico del padre, sig. MI
TA, di corrispondere alla madre, sig.ra l'importo mensile di € 250,00 per il Parte_1 mantenimento del figlio, sig. avendo lo stesso raggiunto la maggiore Per_1 Persona_1 età e l'autosufficienza economica, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
2) disporre la revisione del decreto n. 55/2010 di data 15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei
Minorenni di Trieste e, pertanto, revocare l'obbligo posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, sig. Persona_1
3) porre a carico del sig. MI TA, qualora il figlio, sig. Persona_1 dovesse incolpevolmente perdere il lavoro che sta attualmente svolgendo, l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 250,00 quale contributo al suo mantenimento;
tale obbligo sarà limitato al solo periodo in cui il figlio sarà alla ricerca di una nuova occupazione professionale, in ogni caso per un massimo di sei mesi;
le spese straordinarie che dovessero essere sostenute dai genitori nel medesimo periodo andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
4) dare atto che gli importi versati dal sig. sino al deposito del presente ricorso verranno Per_1 trattenuti dalla sig.ra a saldo e a compensazione di quanto dovuto e, forfettariamente Per_1 quantificato, per rivalutazione dell'assegno, mai corrisposta;
5) dichiarare che i Ricorrenti non abbiano più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, ritenendosi con il riconoscimento delle suddette modifiche pienamente soddisfatti;
6) disporre la compensazione delle spese del procedimento;
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio , riconosciuto alla nascita solo Per_1 dalla madre.
Con sentenza n. 43/2008 di data 05/08/2008 il Tribunale per i Minorenni di Trieste dichiarava la paternità naturale del sig. TA MI nei confronti del figlio . Persona_1
Con decreto n. 55/2010 – cron n. 48/2011 del 15.12.2010, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, tra le altre cose, disponeva che il sig. TA MI corrispondesse alla sig.ra , a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal mese di settembre 2011, ponendo le spese straordinarie al 50% tra i genitori a partire da gennaio 2011, purché previamente concordate.
Con ricorso di cui in epigrafe, domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio , ormai divenuto maggiorenne, stante l'età Per_1 del figlio e la raggiunta indipendenza economica da parte dello stesso.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e HE Parte_1
TA e, per l'effetto, a modifica delle condizioni stabilite con decreto n. 55/2010 dd.
15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei Minorenni di Trieste, così provvede:
1) revoca l'obbligo posto a carico del padre, sig. MI TA, di corrispondere alla madre, sig.ra l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio, sig. Parte_1 [...]
avendo lo stesso raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, e Persona_1 ciò, a decorrere dal deposito del ricorso;
2) revoca l'obbligo posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, sig. Persona_1
3) pone a carico del sig. MI TA, qualora il figlio, sig. Persona_1 dovesse incolpevolmente perdere il lavoro che sta attualmente svolgendo, l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 250,00 quale contributo al suo mantenimento;
tale obbligo sarà limitato al solo periodo in cui il figlio sarà alla ricerca di una nuova occupazione professionale, in ogni caso per un massimo di sei mesi;
le spese straordinarie che dovessero essere sostenute dai genitori nel medesimo periodo saranno poste a carico nella misura del 50% ciascuno;
4) dà atto che gli importi versati dal sig. sino al deposito del ricorso verranno trattenuti Per_1 dalla sig.ra a saldo e a compensazione di quanto dovuto e, forfettariamente quantificato, per Per_1 rivalutazione dell'assegno, mai corrisposta;
5) dà atto che i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, ritenendosi con il riconoscimento delle suddette modifiche pienamente soddisfatti;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI UDINE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, Sezione I Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente dott.ssa Marta Diamante Giudice rel. dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA decidendo sul ricorso ex art. 473-bis.51 ult. comma c.p.c. per la modifica delle condizioni relative al contributo economico in favore del figlio maggiorenne nato il Persona_1
05.02.2007 fuori dal matrimonio, presentato il 25/06/2025 congiuntamente da:
con il difensore avv. BONINI GRETA Parte_1
E
TA HE con il difensore avv. BERTOLI CATERINA
- con l'intervento del P.M. in sede;
nel quale le parti hanno rassegnato le seguenti
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti concordemente:
1) disporre la revisione del decreto n. 55/2010 di data 15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei
Minorenni di Trieste e, pertanto, revocare l'obbligo posto a carico del padre, sig. MI
TA, di corrispondere alla madre, sig.ra l'importo mensile di € 250,00 per il Parte_1 mantenimento del figlio, sig. avendo lo stesso raggiunto la maggiore Per_1 Persona_1 età e l'autosufficienza economica, a decorrere dal deposito del presente ricorso;
2) disporre la revisione del decreto n. 55/2010 di data 15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei
Minorenni di Trieste e, pertanto, revocare l'obbligo posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, sig. Persona_1
3) porre a carico del sig. MI TA, qualora il figlio, sig. Persona_1 dovesse incolpevolmente perdere il lavoro che sta attualmente svolgendo, l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 250,00 quale contributo al suo mantenimento;
tale obbligo sarà limitato al solo periodo in cui il figlio sarà alla ricerca di una nuova occupazione professionale, in ogni caso per un massimo di sei mesi;
le spese straordinarie che dovessero essere sostenute dai genitori nel medesimo periodo andranno suddivise nella misura del 50% ciascuno;
4) dare atto che gli importi versati dal sig. sino al deposito del presente ricorso verranno Per_1 trattenuti dalla sig.ra a saldo e a compensazione di quanto dovuto e, forfettariamente Per_1 quantificato, per rivalutazione dell'assegno, mai corrisposta;
5) dichiarare che i Ricorrenti non abbiano più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, ritenendosi con il riconoscimento delle suddette modifiche pienamente soddisfatti;
6) disporre la compensazione delle spese del procedimento;
Per il Pubblico Ministero:
Visto, il P.M. in conformità a quanto richiesto dalle parti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla relazione sentimentale tra le parti è nato il figlio , riconosciuto alla nascita solo Per_1 dalla madre.
Con sentenza n. 43/2008 di data 05/08/2008 il Tribunale per i Minorenni di Trieste dichiarava la paternità naturale del sig. TA MI nei confronti del figlio . Persona_1
Con decreto n. 55/2010 – cron n. 48/2011 del 15.12.2010, il Tribunale per i Minorenni di Trieste, tra le altre cose, disponeva che il sig. TA MI corrispondesse alla sig.ra , a Parte_1 titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'importo mensile di euro 250,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT a partire dal mese di settembre 2011, ponendo le spese straordinarie al 50% tra i genitori a partire da gennaio 2011, purché previamente concordate.
Con ricorso di cui in epigrafe, domandano congiuntamente la modifica delle condizioni di mantenimento allora stabilite con riferimento al figlio , ormai divenuto maggiorenne, stante l'età Per_1 del figlio e la raggiunta indipendenza economica da parte dello stesso.
Il Collegio non ravvisa motivi ostativi all'accoglimento del ricorso, in relazione al quale anche il Pubblico Ministero non ha sollevato obiezioni di sorta, in quanto conformi alla legge.
Le spese di lite sono compensate tra le parti.
P.Q.M.
accoglie il ricorso presentato congiuntamente da e HE Parte_1
TA e, per l'effetto, a modifica delle condizioni stabilite con decreto n. 55/2010 dd.
15/12/2010 pronunciato dal Tribunale dei Minorenni di Trieste, così provvede:
1) revoca l'obbligo posto a carico del padre, sig. MI TA, di corrispondere alla madre, sig.ra l'importo mensile di € 250,00 per il mantenimento del figlio, sig. Parte_1 [...]
avendo lo stesso raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica, e Persona_1 ciò, a decorrere dal deposito del ricorso;
2) revoca l'obbligo posto a carico di entrambi i genitori di provvedere, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, sig. Persona_1
3) pone a carico del sig. MI TA, qualora il figlio, sig. Persona_1 dovesse incolpevolmente perdere il lavoro che sta attualmente svolgendo, l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 250,00 quale contributo al suo mantenimento;
tale obbligo sarà limitato al solo periodo in cui il figlio sarà alla ricerca di una nuova occupazione professionale, in ogni caso per un massimo di sei mesi;
le spese straordinarie che dovessero essere sostenute dai genitori nel medesimo periodo saranno poste a carico nella misura del 50% ciascuno;
4) dà atto che gli importi versati dal sig. sino al deposito del ricorso verranno trattenuti Per_1 dalla sig.ra a saldo e a compensazione di quanto dovuto e, forfettariamente quantificato, per Per_1 rivalutazione dell'assegno, mai corrisposta;
5) dà atto che i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro, a nessun titolo, ritenendosi con il riconoscimento delle suddette modifiche pienamente soddisfatti;
6) spese di lite integralmente compensate tra le parti;
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio del 22.09.2025
Il Presidente
dott.ssa Annamaria Antonini