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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 05/07/2025, n. 1996 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1996 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 99/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 99/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
C. F. e P. IVA ), con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Ozanam n. 4, in persona dell'Amministratore Unico dr.ssa rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. José Roberto MERLINI (C. F. – C.F._1 pec: , presso il cui studio legale in Milano, Piazza San Pietro in Email_1
Gessate n. 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
CONTRO
- C. F. e P. IVA , con sede in Milano, via Lorenteggio n. 255, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Vice Presidente e Consigliere Delegato pro tempore dr.ssa Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gabriele TRICAMO (C. F.
– fax: 0237908008 – pec: , C.F._2 Email_2
AN FA (C. F. – fax: 0639738792 – pec: C.F._3 pagina 1 di 16 ) e DR NI (C. F. – Email_3 C.F._4 fax: 0639738792 – pec: ), elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio AOR Avvocati Milano in via Milano via Durini n. 25 e presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1
Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello, così giudicare: in parziale riforma della sentenza n. 9714/2024, emessa dal Tribunale di Milano, rilevata la fondatezza dei motivi esposti, nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande svolte da nel giudizio di primo grado nonché con la Controparte_1 comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi condannare la soc. al pagamento della somma di Controparte_1 euro 39.686,60 oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
in subordine:
- qualora venisse accertato che – con la comunicazione del 28.05.2020 – ha esercitato il CP_1 recesso dal contratto inter partes, condannare la soc. – in applicazione dell'art. 1671 Controparte_1 cod. civ. – a tenere indenne delle spese sostenute, dei lavori Parte_1 eseguiti e del mancato guadagno quantificato nell'importo di euro 39.686,60 oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo o a quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudice in via equitativa in applicazione dell'art. 1226 cod. civ.; nel merito, in via riconvenzionale:
pagina 2 di 16 - respinte le domande di relative all'annullamento/risoluzione/recesso del contratto stipulato CP_1 il 07.04.2020, condannare la soc. al pagamento delle fatture emesse da Controparte_1 [...] dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi di mora (ai sensi del CP_3
D. Lgs. 231/2002) e dichiarare la società opponente tenuta al pagamento di tutte le successive fatture sino al termine del contratto.
In via istruttoria:
La società chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti Parte_1 capitoli di prova:
1) Vero che il prodotto chimico di non è generato in situ, in quanto viene CP_3 commercializzato come “pronto all'uso”, non va diluito e deve essere utilizzato tale e quale?
2) Vero che il principio attivo (H2O2) viene generato durante la fabbricazione del prodotto stesso all'interno dell'azienda chimica (autorizzata alla produzione) che funge da officina di produzione e confezionato in taniche o flaconi che vengono poi date ai clienti da poter utilizzare nei dispositivi di atomizzazione?
3) Vero che i dispositivi semplicemente atomizzano il principio attivo, non lo creano ex novo?
4) Vero che non avviene alcuna generazione del principio attivo durante l'atomizzazione, non si usano precursori, viene semplicemente erogato sotto forma di dry fog?
5) Vero che il perossido d'idrogeno applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione può essere impiegato per l'attività di disinfezione?
6) Vero che il prodotto della è autorizzato con azione virucida come PMC o come CP_3 biocida dal Ministero della Salute?
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dedotti i signori e Tes_1 Testimone_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato dei due gradi di giudizi.
Per appellata e appellante incidentale in via condizionata: Controparte_1
CP_ Piaccia all' o Collegio adito, contrariis reiectis: in via principale
- rigettare l'appello principale proposto dalla società in quanto Parte_1 inammissibile e infondato, con conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9714/2024; in via subordinata e condizionata,
pagina 3 di 16 accogliere l'impugnazione incidentale proposta con il presente atto avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per vizi del consenso e quindi, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di fornitura per le motivazioni tutte indicate in atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1020/2022 del 13.1.2022 emesso dal Tribunale di
Milano in quanto la pretesa creditoria azionata in via monitoria da Parte_1
è illegittima, invalida ed infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'esistenza del credito di per la somma di € 3.873,50 Controparte_1 corrispondente al pagamento delle fatture n. 256/2020 e 356/2020 emesse dalla al CP_3 momento della sottoscrizione del contratto.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede il rigetto della prova testimoniale richiesta da Controparte in quanto i capitoli di prova sono inammissibile in quanto valutativi, generici, e comunque rivolti a far esprimere giudizi.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, nel mese di marzo 2020, la società rappresentava alla Controparte_1 Parte_1 di essere alla ricerca di sistemi di pulizia che le consentissero di poter svolgere
[...] attività di disinfezione per i propri clienti;
2) Vero che, nel mese di marzo 2020, la società rappresentava alla Controparte_1 Parte_1 di avere necessità di poter certificare che l'attività di pulizia svolta per i propri
[...] clienti avesse efficacia disinfettante;
3) Vero che il servizio fornito dalla in esecuzione del contratto Parte_1 avente ad oggetto il sistema Microdefender e siglato in data 7.4.2020, che si mostra al teste (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), è stato utilizzato dalla fino al 28.5.2020; Controparte_1
4) Vero che, dopo la pubblicazione della circolare n. 0017644 del Ministero della Salute, che si mostra al teste (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado), la ha sollecitato il ritiro Controparte_1 dell'atomizzatore da parte della CP_5 Parte_1
5) Vero che la da maggio 2020 in poi, ha interrotto l'erogazione Parte_1 del servizio in favore della di cui al contratto siglato in data 7.4.2020, che si Controparte_1 mostra al teste (cfr. doc. 5), ivi compresa la fornitura della formulazione WPH202S;
Si indicano a testi:
pagina 4 di 16 - Ing. nato a [...] il [...], residente in [...] Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9714/2024, pubblicata in data 11.11.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 13/01/2022, emesso dal Tribunale di Milano, a favore di Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di accerta e dichiara la Controparte_1 risoluzione del contratto, concluso in data 7.04.2020, per inadempimento imputabile alla parte opposta Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 alla restituzione, a favore della parte opponente, della somma di euro 3.873,50 oltre interessi
[...] moratori legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di annullamento e di risarcimento del danno articolate dalla
Controparte_1
- rigetta la reconventio reconventionis articolata da parte opposta;
- pone a carico di le spese tecniche del CTU, già Parte_1 liquidate in corso di causa, con separato decreto;
- condanna lla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore di che si liquidano in euro 379,50 per spese ed euro Controparte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1020/2022, del 13.01.2022, emesso dal Tribunale di Milano, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 39.686,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a
[...] titolo di saldo delle fatture nn. 1449/2020, 655/2021, 792/2021, 862/2021 e 948/2021 emesse nel pagina 5 di 16 contesto del contratto di fornitura del servizio di disinfezione ambientale (c.d. “Microdefender”) concluso tra le parti in causa.
A sostegno dell'opposizione proposta, (società che opera, inter alia, nel settore Controparte_1 delle pulizie e dei servizi integrati in grandi realtà industriali e civili, alberghiere, sanitarie, commerciali) esponeva che essendo stata imposta nel corso della pandemia da Sars Cov-2, in aggiunta alle normali attività di pulizia, la disinfezione degli ambienti lavorativi, avuta conoscenza del sistema di
“disinfezione” Microdefender proposto da contattata la Parte_1 predetta società – proponente il suddetto sistema di disinfezione, costituito dal prodotto chimico
WPH202S a base di perossido d'idrogeno, asseritamente “disinfettante” (doc. 4, fasc. CP_1
, e un dispositivo atomizzatore denominato DS avente la funzione di “atomizzatore di prodotti
[...] chimici disinfettanti” (doc. 3, fasc. – in data 07.04.2020 concludeva con Controparte_1 [...] il contratto per la fornitura di un dispositivo di atomizzazione di Parte_1 principi attivi disinfettanti denominato DS, fornito in comodato d'uso, del prodotto chimico disinfettante a base di perossido di idrogeno, fornito insieme al dispositivo di atomizzazione, di una piattaforma network di visualizzazione delle informazioni cronologiche riferite alle attività eseguite e di una abilitazione utente sulla piattaforma network (che prevedeva: registrazione del cliente;
abilitazione ambienti;
predisposizione del protocollo operativo;
fornitura di attrezzature e dei prodotti di consumo;
formazione del personale e degli addetti alle attività di disinfezione /sanificazione e disinfestazione;
attivazione del sistema di monitoraggio e controllo Microdefender; attivazione e pianificazione delle attività di monitoraggio microbiologico ambientale;
assistenza immediata;
upgrade).
Dopo la stipula del contratto, a seguito della circolare n. 0017644 del 22.05.2020 del Ministero della
Salute, emergeva che i prodotti utilizzati a scopo di disinfezione dovevano essere autorizzati con azione virucida come “PMC” (Presidi Medici Chirurgici) o come “biocidi” dal Ministero della Salute, e che le “procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ,
PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione” – ovverosia proprio il tipo di prodotto (perossido d'idrogeno) e le modalità di utilizzo (aerosolizzazione) proposte da
– non potevano essere utilizzate per finalità di Parte_1
“disinfezione”, bensì di sola “sanificazione”.
Pertanto, preso atto che il prodotto chimico pubblicizzato e venduto da Parte_1 come “disinfettante” non poteva essere utilizzato per il suo unico scopo – quale la
[...]
pagina 6 di 16 disinfezione degli ambienti lavorativi – in data 28.05.2020 chiedeva alla società Controparte_1 convenuta che la macchina per l'aerosolizzazione fosse ritirata.
Con missiva di riscontro inviata con mail del 26.06.2020 la società opposta assumeva la non applicabilità al prodotto in oggetto della circolare del Ministero della Salute in quanto il prodotto, registrato presso il Ministero della Salute, non rientrava tra le soluzioni prodotte “in situ” contemplate dalla circolare medesima.
Con mail del 29.06.2020 la società opponente chiedeva, in alternativa, che le venisse offerta la certificazione di “PMC” (presidio medico chirurgico) a riprova dell'asserita equiparabilità del sistema
Microdefender alle procedure di disinfezione (cit. doc. 10), richiesta che tuttavia ristava inevasa.
A fronte dell'emissione di diverse fatture da parte della società fornitrice, seguivano tra le parti ulteriori scambi di comunicazioni con reciproche contestazioni, che si concludevano con mail dell'08.01.2021 di la quale ribadiva che il sistema Microdefender non era utilizzabile per il fine Controparte_1 proposto e contrattualmente concordato (disinfezione), evidenziando altresì che nella e-mail del
22.12.2020 controparte aveva dato atto che solo deroga ex art. 55 regolamento EU 528/2012 da parte del Ministero della Salute per la commercializzazione di un prodotto biocida a base di perossido di idrogeno>>, con ciò confermando che prima di tale data il prodotto non era catalogabile e utilizzabile come disinfettante. Infine, eccepiva che era stato in ogni caso fatturato un quantitativo di prodotto mai fornito.
Nessun ulteriore riscontro faceva seguito e roseguiva ad Pt_1 Parte_1 emettere fatture, addebitando forniture di prodotto mai avvenute e ciò nella consapevolezza che il dispositivo giacesse da mesi nel magazzino della inutilizzato, in attesa di essere Controparte_1 ritirato.
Sulla base di tali allegazioni, chiedeva in via principale accertarsi l'invalidità del contratto di fornitura concluso inter partes, per dolo e/o errore, ricadente sulle caratteristiche del servizio offerto, ovvero, in via subordinata, la risoluzione del detto contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c., per la totale inidoneità del sistema Microdefender alla destinazione convenuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'inesigibilità del credito ingiunto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 23.497,76, di cui euro 3.873,50 a titolo restitutorio (relativamente alle prime due fatture emesse nel mese di aprile da la n. 256/2020 di euro 1.616,50 e la Parte_1
n. 356/2020 di euro 2.257,00, e saldate da , euro 6.624,26 a titolo di rimborso dei Controparte_1
pagina 7 di 16 costi sostenuti per acquistare un prodotto idoneo allo scopo, e euro 13.000,00 a titolo di risarcimento danni, specie, per mancato utile sulle commesse attese e andate perse.
- Si costituiva in giudizio che contestava integralmente le Parte_1 prospettazioni di parte opponente. Adduceva che la circolare non era riferibile al prodotto dedotto in contratto in quanto non rientrante tra le soluzioni prodotte “in situ”. Assumeva inoltre che la predetta circolare ministeriale andava letta unitamente al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, che specificava che <<per la disinfezione delle superfici ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>>.
Pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande di e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell'ulteriore importo di euro
18.300,00 oltre agli interessi di mora, per fatture dalla stessa emesse dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In sede di prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., in parziale modifica delle domande formulate nell'atto di costituzione e risposta, la società opposta chiedeva anche, in via subordinata, la condanna della società opponente in applicazione dell'art. 1671 c.c., a tenerla indenne delle spese Controparte_1 sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
La causa veniva istruita tramite CTU volta ad accertare se il prodotto di Parte_1 rientrasse nelle sostanze c.d. “generate in situ”, richiamate dalla Circolare del
[...]
Ministero della Salute, e se lo stesso consentisse di svolgere attività di disinfezione.
All'esito del deposito della versione definitiva della consulenza tecnica d'ufficio, la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, rigettate le domande di annullamento del contratto per vizio del consenso per mancanza di prova dei relativi requisiti, dichiarava ex art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto concluso in data 07.04.2020 per grave inadempimento contrattuale della opposta e, segnatamente, per essere risultato il sistema Parte_1
Microdefender, alla luce della qualificazione e registrazione dei prodotti effettuata dal fabbricante e delle valutazioni peritali svolte in corso di causa, inidoneo ad assicurare la funzione di disinfezione degli ambienti, oggetto del contratto. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda di pagamento delle fatture divenute esigibili successivamente al deposito del decreto ingiuntivo svolta dalla società opposta.
pagina 8 di 16 Esclusa la natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica del contratto oggetto di causa e riconosciuta la portata retroattiva degli effetti della risoluzione dello stesso, l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale di volta alla restituzione del Controparte_1 prezzo di euro 3.873,50 – precisando, altresì, che nulla poteva disporsi in ordine alla restituzione del dispositivo consegnato in comodato e del prodotto fornito, atteso che nessuna domanda era stata in questo senso formulata dall'opposta – mentre rigettava quelle relative al risarcimento degli asseriti danni patiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte per difetto di allegazione e prova.
Regolamentava le spese di lite secondo la regola della soccombenza e per l'effetto condannava l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle Parte_1 spese di lite che liquidava in euro 379,50 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA (se e in quanto dovuta) e CPA come per legge.
Infine, poneva definitivamente a carico dell'opposta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 censurando il capo di sentenza che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto del 07.04.2020.
Con il primo motivo di appello adduceva l'omessa e/o carente motivazione della sentenza appellata non essendo data concreta descrizione dell'inadempimento imputato a Parte_1
A tal riguardo lamentava che l'organo giudicante di primo grado avrebbe
[...] avvallato acriticamente le conclusioni formulate dal CTU secondo cui Parte_1 aveva fornito a un prodotto che, non rientrando tra quelli
[...] Controparte_1 autorizzati come “presidi medici chirurgici” o come “biocidi”, non era idoneo al raggiungimento dello scopo del contratto, mancando di considerare che aveva Parte_1 sempre dichiarato di offrire un “dispositivo medico” e, quindi, rappresentato in modo chiaro ed inequivoco alla società la relativa destinazione d'uso. Controparte_1
Con il secondo motivo di appello adduceva che l'organo giudicante di primo grado non aveva vagliato il Rapporto ISS Covid-19 n. 25 del 15.05.2020, nel quale era riportato che superfici/ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>> (pag. 15, doc. 1 fasc. . Pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le Parte_1 domande svolte dalla società nel giudizio di primo grado, con condanna della Controparte_1 società appellata al pagamento della somma di euro 39.686,60, oltre interessi di mora (ai sensi del D.
Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero, in subordine, in caso fosse accertato pagina 9 di 16 che con la comunicazione del 28.05.2020 aveva esercitato il recesso dal contratto Controparte_1 inter partes, la condanna della stessa al pagamento del predetto importo a titolo d'indennizzo ex art. 1671 c.c. In via riconvenzionale, respinte le domande di relative Controparte_1 all'annullamento/risoluzione/recesso del contratto stipulato il 07.04.2020, chiedeva anche la condanna della società appellata al pagamento delle fatture emesse da Parte_1 dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs.
[...]
231/2002), e di dichiarare la stessa tenuta al pagamento di tutte le successive fatture sino al termine del contratto.
- Si costituiva nel giudizio di appello contestando il gravame avversario, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale proposto dall'appallante, con cui lamentava l'erroneo rigetto della domanda di annullamento del contratto per dolo e/o errore dovendosi ritenere, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, assolto il relativo onere probatorio.
All'udienza collegiale del 12.06.2025, all'esito della discussione orale della causa, la stessa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dall'appellante principale – che, con Parte_1 il primo motivo di appello, adduceva la non configurabilità a proprio carico di alcun inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto del 07.04.2020 non avendo la stessa mai affermato di fornire alla società committente un “presidio medico chirurgico” o un “biocida” (considerati Controparte_1 dalla Circolare n. 017644 del 22.05.2020) ed avendo invece sempre dichiarato che il dispositivo
Microdefender era qualificato come “dispositivo medico”, mentre con il secondo motivo di appello assumeva che l'efficacia disinfettante del prodotto era comunque provata dalla documentazione versata in atti, nonché da quanto specificamente previsto nel Rapporto ISS COVID-19 N. 25/2020, elementi non specificamente valutati dall'organo giudicante di primo grado – appare infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
***
Come emerge oggettivamente dagli atti di causa, la aveva richiesto alla Controparte_1 [...]
a fronte dell'avvento della emergenza pandemica, la fornitura di un Parte_1
pagina 10 di 16 prodotto idoneo alla “disinfezione” degli ambienti lavorativi, mirato alla distruzione/inattivazione del virus Sars Cov-19 mediante prodotti ad azione virucida espressamente autorizzata.
Le informazioni descrittive del prodotto e le relative caratteristiche tecniche reperibili sul sito internet della fabbricante evidenziavano che la tecnologia Microdefender consisteva in un servizio di monitoraggio e controllo delle “attività di disinfezione” (doc. 2, fasc. primo grado CP_1
. Medesimo il tenore delle informazioni descrittive e tecniche del prodotto esplicate nelle relative
[...] schede tecniche fornite da alla committente, nelle quali Parte_1 era specificata la funzione dell'apparecchio di “atomizzatore” di “prodotti chimici disinfettati” con l'ulteriore specificazione che il prodotto utilizzato in combinato con l'atomizzatore – la formulazione
WPH202S – era un “disinfettante” (doc. 4, fasc. primo grado . Inoltre, nella Controparte_1 relativa proposta di fornitura, si impegnava a fornire a Parte_1 un “sistema che esegue la disinfezione per aerosolizzazione di una formulazione a Controparte_1 base di perossido di idrogeno” (cfr. doc. 5 fasc. primo grado . Controparte_1
***
Tanto premesso, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con l'atto di gravame in esame, la qualificazione del dispositivo Microdefender come “dispositivo medico” e non come un “presidio medico chirurgico” o come un “biocida” non esime la Parte_1 da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Invero l'inadempimento ascrivibile a i sostanzia non già Parte_1 nell'aver fornito alla società un prodotto registrato come “dispositivo medico” – Controparte_1 qualifica questa che era stata effettivamente rappresentata dalla società fabbricante – bensì nella inidoneità funzionale del prodotto secondo la destinazione d'uso attribuita dal fabbricante, quale specificamente <<la disinfezione di dispositivi medici non invasivi>>.
Al riguardo vale rilevare che in materia di pulizia e/o disinfezione, già la normativa antecedente all'avvento della pandemia da Covid-19, e quindi anteriore alla Circolare del Ministero della Salute n.
0017644 del 22.05.2020, prevedeva che l'efficacia di qualsiasi prodotto, formulazione, apparecchiatura e/o sistema, contro uno o più microorganismi bersaglio, deve essere necessariamente preventivamente verificata, per la messa in commercio, in base alle norme tecniche di pertinenza. Più in particolare secondo la normativa vigente al momento della conclusione del contratto in oggetto, la destinazione d'uso dichiarata in etichetta dal fabbricante doveva essere previamente verificata da studi di pagina 11 di 16 conformità, da sottoporre necessariamente alla valutazione dell'Autorità Sanitaria, sia per l'efficacia della procedura sia per la sicurezza degli operatori.
Nel caso di specie, con specifico riguardo alla disinfezione tramite aerosolizzazione di soluzioni disinfettati, dalle verifiche tecniche svolte dal CTU è chiaramente emerso che, essendo il
Microdefender un sistema di disinfezione composto dal dispositivo di atomizzazione e dal prodotto disinfettante da diffondere per aerosolizzazione, la relativa necessaria verifica dell'efficacia non può ritenersi limitata al solo prodotto decontaminante, ma deve necessariamente investire anche il dispositivo erogatore del prodotto, il quale deve essere idoneo a realizzare una diffusione dosata e uniforme del prodotto decontaminante nei luoghi oggetto di disinfezione, e dunque è assolutamente necessario verificare la funzione combinata del dispositivo di atomizzazione e del prodotto da decontaminazione.
Al riguardo il CTU ha chiaramente evidenziato che formulazione), la verifica dell'efficacia non deve essere limitata al solo prodotto decontaminante ma anche al dispositivo erogatore del prodotto che deve garantire la diffusione dosata uniforme e con particelle di dimensioni dell'ordine di 0,3 - 0,5 m3 adatte a trattare le superfici dell'intero ambiente oggetto di disinfezione>>.
Pertanto, la conformità del prodotto alle norme tecniche di pertinenza doveva riguardare l'intero sistema di disinfezione, costituito sia dal prodotto – capace di abbattere la carica microbica di superfici e ambienti – sia dal dispositivo di atomizzazione e/o aerosolizzazione – capace di raggiungere tutte le superfici dell'ambiente con la giusta quantità di prodotto per garantire l'effettiva funzione di disinfezione – dovendo essere verificata l'idoneità del prodotto a realizzare la funzione a cui era vocato.
Ciò non è riscontrabile nel caso di specie.
Infatti, in esito alle operazioni peritali al riguardo svolte, il CTU, esaminate valutate le sperimentali di efficacia>> (eseguite dal prof. presso l' c/o Osp. Persona_1 Controparte_6
San Raffaele di Milano) allegate alle osservazioni con cui il CTP di Parte_1 assumeva <<provata l'efficacia disinfettante del prodotto in base alle norme < i>
[...] tecniche pertinenti>>, evidenziava come <lo studio completo dell'efficacia del “sistema” dispositivo
+ prodotto deve essere composto da diverse parti distinte così riassumibili: - “test di efficacia”: questa porzione dello studio è volta a dimostrare l'efficacia del prodotto nel ridurre la carica di specifici organismi …; - “test di distribuzione”: questo test è impiegato per la verifica dell'omogeneità di
pagina 12 di 16 distribuzione del prodotto all'interno della camera di prova. È necessario, infatti, dimostrare che il prodotto sia in grado di saturare completamente l'ambiente in cui andrà usato, raggiungendo ogni superficie presente …; - “test di supporto”: questa porzione del test comprende la valutazione degli effetti secondari del prodotto, ed è fondamentalmente mirata a dimostrare univocamente che il prodotto abbia effettivamente un'azione battericida, virucida, ecc. invece che limitarsi ad inibire o fermare la crescita batterica>>. Su tali basi concludeva che gli studi di efficacia allegati da
[...] rano <> . Parte_1
Con oggettiva chiarezza il CTU ha al riguardo evidenziato come aerosolizzazione di soluzioni disinfettanti è un processo di una certa complessità che richiede una verifica di conformità da parte di laboratori di organismi terzi indipendenti in merito sia all'efficacia dell'intero sistema (dispositivo + diffusore) che agli aspetti di rischio di tossicità causato dal processo di disinfezione. Tali studi di conformità vanno poi sottoposti a valutazione dell'autorità sanitaria>>.
Inoltre, come rilevato dal CTU, i testi di efficacia allegati da parte appellante furono condotti mantenendo una distanza tra diffusore e vettori difforme da quella indicata dalla normativa di settore.
Sempre in relazione alla mancata disponibilità di dati scientifici a supporto della dichiarata destinazione d'uso, il CTU ha altresì evidenziato che la società fabbricante non aveva presentato l'asserita autorizzazione in deroga al regolamento UE528/2012 (Biocidi) da parte del Ministero della
Salute per la commercializzazione di un prodotto a base di perossido d'idrogeno come “biocida”, che era stata invece dichiarata esistente da Parte_1
Né il Rapporto ISS Covid-19 n. 25 del 15/05/2020, richiamato nel contesto del secondo motivo di appello, ove è riportato che <<… per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>> (pag. 15, doc. 1, fasc. primo grado
[...]
– contrariamente all'asserto difensivo dell'appellante – prova Parte_1
l'idoneità del sistema Microdefender a svolgere attività di disinfezione.
Su tali basi il CTU ha decisamente escluso che l'idoneità del sistema Microdefender allo svolgimento di attività di disinfezione certificabile, conclusioni, queste, cui la Corte ritiene di dover aderire, non avendo, nei fatti, parte appellante fornito circostanze tali da poter minimamente scalfire l'oggettiva affidabilità degli accertamenti peritali e delle relative conclusioni formulate dal CTU che ha fondato le proprie valutazioni su consolidati principi scientifici previo rigoroso esame delle questioni tecnico- scientifiche sottese dal caso di specie.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
pagina 13 di 16 ***
In ordine alla lamentata valutazione della documentazione in atti, oggetto del secondo motivo di appello, occorre rilevare che il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP della odierna appellante, ha evidenziato che <… in merito alle argomentazioni del medesimo CTP ed in particolare ai richiami al
Rapporto ISS Covid-19 n.25 dove (pag.16 punto 8) riferisce che “Il perossido di idrogeno vaporizzato
è un disinfettante autorizzato”, lo scrivente rileva che il punto è riferibile al solo principio attivo e non al prodotto come infatti riscontrabile a pag.14 del medesimo documento: “Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1, PT2, PT2, PT4 e PT5.” Il prodotto commerciale WPH202S è a base di perossido di idrogeno (10% 15% in acqua depurata) e la sua efficacia va dimostrata per l'utilizzo specifico (disinfezione di ambienti non sanitari tramite aerosolizzazione) tramite la normativa tecnica applicabile e i risultati sottoposti ad Autorità sanitaria>>.
Resta pertanto confermata la valutazione peritale di inidoneità del sistema Microdefender a svolgere attività di disinfezione, cui il perito è pervenuto in modo accurato e secondo rigorosi criteri scientifici di valutazione, chiaramente illustrati nel corpo dell'elaborato peritale.
***
Pertanto, ribadito che questa Corte ritiene di dover condividere le conclusioni della perizia tecnica sopra esaminata, escludenti l'idoneità del dispositivo Microdefender a svolgere attività di
“disinfezione” degli ambienti lavorativi, deve concludersi che sussistono, nel caso di specie, gli estremi del rimedio generale della risoluzione per grave inadempimento imputabile all'odierna appellante essendosi il prodotto oggetto del contratto rilevato Parte_1 sfornito delle caratteristiche essenziali per poter perseguire lo scopo convenuto. La circostanza che il sistema Microdefender fosse inidoneo a svolgere l'attività di disinfezione oggetto del contratto per cui
è causa integra ex art. 1455 c.c. grave inadempimento contrattuale riguardando l'oggetto principale del contratto ed investendo la funzionalità stessa del prodotto, e pertanto incide significativamente e gravemente sull'economia del contratto.
Pertanto, sussistono i presupposti richiesti per pronunciare la risoluzione del contratto concluso in data
7.04.2020 dalle parti in causa per grave inadempimento imputabile a Parte_1
[...]
***
pagina 14 di 16 Segue il rigetto dell'appello principale proposto da con Parte_1 conseguente conferma della sentenza appellata.
Il rigetto integrale dell'appello principale fa venire meno la necessità di affrontare il gravame incidentale proposto da essendone stata la relativa proposizione condizionata Controparte_1 all'accoglimento del gravame principale proposto dall'appellante principale.
***
Le motivazioni poste a fondamento della reiezione del gravame comportano che la regolamentazione delle spese di lite segua la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante in quanto integralmente Parte_1 soccombente nel presente grado di giudizio, va condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che in ragione del valore della Controparte_1 causa (compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
***
Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
9714/2024 pubblicata in data 11.11.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di e conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_1
pagina 15 di 16 complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma Parte_1 del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa MA Monte
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Quarta Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
- dr.ssa MA Monte Presidente
- dr.ssa Irene Lupo Consigliere
- dr Marco Del Vecchio Consigliere relatore-estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 99/2025, pendente in grado di appello e promossa
DA
C. F. e P. IVA ), con sede in Milano, Parte_1 P.IVA_1
Via Ozanam n. 4, in persona dell'Amministratore Unico dr.ssa rappresentata e Parte_2 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. José Roberto MERLINI (C. F. – C.F._1 pec: , presso il cui studio legale in Milano, Piazza San Pietro in Email_1
Gessate n. 2, è elettivamente domiciliata,
APPELLANTE
CONTRO
- C. F. e P. IVA , con sede in Milano, via Lorenteggio n. 255, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Vice Presidente e Consigliere Delegato pro tempore dr.ssa Controparte_2 rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avv.ti Gabriele TRICAMO (C. F.
– fax: 0237908008 – pec: , C.F._2 Email_2
AN FA (C. F. – fax: 0639738792 – pec: C.F._3 pagina 1 di 16 ) e DR NI (C. F. – Email_3 C.F._4 fax: 0639738792 – pec: ), elettivamente domiciliata presso lo Email_4 studio AOR Avvocati Milano in via Milano via Durini n. 25 e presso gli indirizzi pec dei suddetti difensori,
APPELLATA e APPELLANTE INCIDENTALE in via condizionata
Avente ad oggetto: appalto: altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex 1669 c.c.)
Sulle seguenti conclusioni
Per appellante: Parte_1
Piaccia all'Onorevole Corte d'Appello, così giudicare: in parziale riforma della sentenza n. 9714/2024, emessa dal Tribunale di Milano, rilevata la fondatezza dei motivi esposti, nel merito, in via principale:
- respingere tutte le domande svolte da nel giudizio di primo grado nonché con la Controparte_1 comparsa di costituzione in appello contenente appello incidentale e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto e quindi condannare la soc. al pagamento della somma di Controparte_1 euro 39.686,60 oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo;
in subordine:
- qualora venisse accertato che – con la comunicazione del 28.05.2020 – ha esercitato il CP_1 recesso dal contratto inter partes, condannare la soc. – in applicazione dell'art. 1671 Controparte_1 cod. civ. – a tenere indenne delle spese sostenute, dei lavori Parte_1 eseguiti e del mancato guadagno quantificato nell'importo di euro 39.686,60 oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo o a quella maggiore o minore somma che verrà determinata dal Giudice in via equitativa in applicazione dell'art. 1226 cod. civ.; nel merito, in via riconvenzionale:
pagina 2 di 16 - respinte le domande di relative all'annullamento/risoluzione/recesso del contratto stipulato CP_1 il 07.04.2020, condannare la soc. al pagamento delle fatture emesse da Controparte_1 [...] dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi di mora (ai sensi del CP_3
D. Lgs. 231/2002) e dichiarare la società opponente tenuta al pagamento di tutte le successive fatture sino al termine del contratto.
In via istruttoria:
La società chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti Parte_1 capitoli di prova:
1) Vero che il prodotto chimico di non è generato in situ, in quanto viene CP_3 commercializzato come “pronto all'uso”, non va diluito e deve essere utilizzato tale e quale?
2) Vero che il principio attivo (H2O2) viene generato durante la fabbricazione del prodotto stesso all'interno dell'azienda chimica (autorizzata alla produzione) che funge da officina di produzione e confezionato in taniche o flaconi che vengono poi date ai clienti da poter utilizzare nei dispositivi di atomizzazione?
3) Vero che i dispositivi semplicemente atomizzano il principio attivo, non lo creano ex novo?
4) Vero che non avviene alcuna generazione del principio attivo durante l'atomizzazione, non si usano precursori, viene semplicemente erogato sotto forma di dry fog?
5) Vero che il perossido d'idrogeno applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione può essere impiegato per l'attività di disinfezione?
6) Vero che il prodotto della è autorizzato con azione virucida come PMC o come CP_3 biocida dal Ministero della Salute?
Si indicano quali testimoni sui capitoli di prova dedotti i signori e Tes_1 Testimone_2
Con vittoria di spese e compensi professionali di avvocato dei due gradi di giudizi.
Per appellata e appellante incidentale in via condizionata: Controparte_1
CP_ Piaccia all' o Collegio adito, contrariis reiectis: in via principale
- rigettare l'appello principale proposto dalla società in quanto Parte_1 inammissibile e infondato, con conferma della sentenza del Tribunale di Milano n. 9714/2024; in via subordinata e condizionata,
pagina 3 di 16 accogliere l'impugnazione incidentale proposta con il presente atto avverso la sentenza impugnata nella parte in cui ha rigettato la domanda di annullamento del contratto per vizi del consenso e quindi, in riforma della sentenza impugnata:
- accertare e dichiarare l'invalidità del contratto di fornitura per le motivazioni tutte indicate in atto e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1020/2022 del 13.1.2022 emesso dal Tribunale di
Milano in quanto la pretesa creditoria azionata in via monitoria da Parte_1
è illegittima, invalida ed infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare l'esistenza del credito di per la somma di € 3.873,50 Controparte_1 corrispondente al pagamento delle fatture n. 256/2020 e 356/2020 emesse dalla al CP_3 momento della sottoscrizione del contratto.
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.
In via istruttoria:
Si chiede il rigetto della prova testimoniale richiesta da Controparte in quanto i capitoli di prova sono inammissibile in quanto valutativi, generici, e comunque rivolti a far esprimere giudizi.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che, nel mese di marzo 2020, la società rappresentava alla Controparte_1 Parte_1 di essere alla ricerca di sistemi di pulizia che le consentissero di poter svolgere
[...] attività di disinfezione per i propri clienti;
2) Vero che, nel mese di marzo 2020, la società rappresentava alla Controparte_1 Parte_1 di avere necessità di poter certificare che l'attività di pulizia svolta per i propri
[...] clienti avesse efficacia disinfettante;
3) Vero che il servizio fornito dalla in esecuzione del contratto Parte_1 avente ad oggetto il sistema Microdefender e siglato in data 7.4.2020, che si mostra al teste (cfr. doc. 5 fascicolo di primo grado), è stato utilizzato dalla fino al 28.5.2020; Controparte_1
4) Vero che, dopo la pubblicazione della circolare n. 0017644 del Ministero della Salute, che si mostra al teste (cfr. doc. 8 fascicolo di primo grado), la ha sollecitato il ritiro Controparte_1 dell'atomizzatore da parte della CP_5 Parte_1
5) Vero che la da maggio 2020 in poi, ha interrotto l'erogazione Parte_1 del servizio in favore della di cui al contratto siglato in data 7.4.2020, che si Controparte_1 mostra al teste (cfr. doc. 5), ivi compresa la fornitura della formulazione WPH202S;
Si indicano a testi:
pagina 4 di 16 - Ing. nato a [...] il [...], residente in [...] Testimone_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con l'impugnata sentenza n. 9714/2024, pubblicata in data 11.11.2024, il Tribunale Ordinario di
Milano, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così provvedeva:
- in accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1020/2022 del 13/01/2022, emesso dal Tribunale di Milano, a favore di Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale di accerta e dichiara la Controparte_1 risoluzione del contratto, concluso in data 7.04.2020, per inadempimento imputabile alla parte opposta Parte_1
- in accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna Parte_1 alla restituzione, a favore della parte opponente, della somma di euro 3.873,50 oltre interessi
[...] moratori legali dalla domanda giudiziale all'effettivo saldo;
- rigetta le domande riconvenzionali di annullamento e di risarcimento del danno articolate dalla
Controparte_1
- rigetta la reconventio reconventionis articolata da parte opposta;
- pone a carico di le spese tecniche del CTU, già Parte_1 liquidate in corso di causa, con separato decreto;
- condanna lla rifusione delle spese di lite del presente Parte_1 procedimento in favore di che si liquidano in euro 379,50 per spese ed euro Controparte_1
7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA se e in quanto dovuta e CPA come per legge.
***
La vicenda può essere sintetizzata nei termini che seguono.
***
- Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione avverso il Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 1020/2022, del 13.01.2022, emesso dal Tribunale di Milano, con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento in favore dell'opposta Controparte_1 Parte_1 dell'importo di euro 39.686,60, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a
[...] titolo di saldo delle fatture nn. 1449/2020, 655/2021, 792/2021, 862/2021 e 948/2021 emesse nel pagina 5 di 16 contesto del contratto di fornitura del servizio di disinfezione ambientale (c.d. “Microdefender”) concluso tra le parti in causa.
A sostegno dell'opposizione proposta, (società che opera, inter alia, nel settore Controparte_1 delle pulizie e dei servizi integrati in grandi realtà industriali e civili, alberghiere, sanitarie, commerciali) esponeva che essendo stata imposta nel corso della pandemia da Sars Cov-2, in aggiunta alle normali attività di pulizia, la disinfezione degli ambienti lavorativi, avuta conoscenza del sistema di
“disinfezione” Microdefender proposto da contattata la Parte_1 predetta società – proponente il suddetto sistema di disinfezione, costituito dal prodotto chimico
WPH202S a base di perossido d'idrogeno, asseritamente “disinfettante” (doc. 4, fasc. CP_1
, e un dispositivo atomizzatore denominato DS avente la funzione di “atomizzatore di prodotti
[...] chimici disinfettanti” (doc. 3, fasc. – in data 07.04.2020 concludeva con Controparte_1 [...] il contratto per la fornitura di un dispositivo di atomizzazione di Parte_1 principi attivi disinfettanti denominato DS, fornito in comodato d'uso, del prodotto chimico disinfettante a base di perossido di idrogeno, fornito insieme al dispositivo di atomizzazione, di una piattaforma network di visualizzazione delle informazioni cronologiche riferite alle attività eseguite e di una abilitazione utente sulla piattaforma network (che prevedeva: registrazione del cliente;
abilitazione ambienti;
predisposizione del protocollo operativo;
fornitura di attrezzature e dei prodotti di consumo;
formazione del personale e degli addetti alle attività di disinfezione /sanificazione e disinfestazione;
attivazione del sistema di monitoraggio e controllo Microdefender; attivazione e pianificazione delle attività di monitoraggio microbiologico ambientale;
assistenza immediata;
upgrade).
Dopo la stipula del contratto, a seguito della circolare n. 0017644 del 22.05.2020 del Ministero della
Salute, emergeva che i prodotti utilizzati a scopo di disinfezione dovevano essere autorizzati con azione virucida come “PMC” (Presidi Medici Chirurgici) o come “biocidi” dal Ministero della Salute, e che le “procedure di sanificazione riconducibili a OZONO, CLORO ATTIVO generati in-situ,
PEROSSIDO D'IDROGENO applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione” – ovverosia proprio il tipo di prodotto (perossido d'idrogeno) e le modalità di utilizzo (aerosolizzazione) proposte da
– non potevano essere utilizzate per finalità di Parte_1
“disinfezione”, bensì di sola “sanificazione”.
Pertanto, preso atto che il prodotto chimico pubblicizzato e venduto da Parte_1 come “disinfettante” non poteva essere utilizzato per il suo unico scopo – quale la
[...]
pagina 6 di 16 disinfezione degli ambienti lavorativi – in data 28.05.2020 chiedeva alla società Controparte_1 convenuta che la macchina per l'aerosolizzazione fosse ritirata.
Con missiva di riscontro inviata con mail del 26.06.2020 la società opposta assumeva la non applicabilità al prodotto in oggetto della circolare del Ministero della Salute in quanto il prodotto, registrato presso il Ministero della Salute, non rientrava tra le soluzioni prodotte “in situ” contemplate dalla circolare medesima.
Con mail del 29.06.2020 la società opponente chiedeva, in alternativa, che le venisse offerta la certificazione di “PMC” (presidio medico chirurgico) a riprova dell'asserita equiparabilità del sistema
Microdefender alle procedure di disinfezione (cit. doc. 10), richiesta che tuttavia ristava inevasa.
A fronte dell'emissione di diverse fatture da parte della società fornitrice, seguivano tra le parti ulteriori scambi di comunicazioni con reciproche contestazioni, che si concludevano con mail dell'08.01.2021 di la quale ribadiva che il sistema Microdefender non era utilizzabile per il fine Controparte_1 proposto e contrattualmente concordato (disinfezione), evidenziando altresì che nella e-mail del
22.12.2020 controparte aveva dato atto che solo deroga ex art. 55 regolamento EU 528/2012 da parte del Ministero della Salute per la commercializzazione di un prodotto biocida a base di perossido di idrogeno>>, con ciò confermando che prima di tale data il prodotto non era catalogabile e utilizzabile come disinfettante. Infine, eccepiva che era stato in ogni caso fatturato un quantitativo di prodotto mai fornito.
Nessun ulteriore riscontro faceva seguito e roseguiva ad Pt_1 Parte_1 emettere fatture, addebitando forniture di prodotto mai avvenute e ciò nella consapevolezza che il dispositivo giacesse da mesi nel magazzino della inutilizzato, in attesa di essere Controparte_1 ritirato.
Sulla base di tali allegazioni, chiedeva in via principale accertarsi l'invalidità del contratto di fornitura concluso inter partes, per dolo e/o errore, ricadente sulle caratteristiche del servizio offerto, ovvero, in via subordinata, la risoluzione del detto contratto ai sensi dell'art. 1668 c.c., per la totale inidoneità del sistema Microdefender alla destinazione convenuta, con revoca del decreto ingiuntivo opposto. In ogni caso chiedeva che fosse accertata e dichiarata l'inesigibilità del credito ingiunto. In via riconvenzionale, chiedeva la condanna di parte opposta al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 23.497,76, di cui euro 3.873,50 a titolo restitutorio (relativamente alle prime due fatture emesse nel mese di aprile da la n. 256/2020 di euro 1.616,50 e la Parte_1
n. 356/2020 di euro 2.257,00, e saldate da , euro 6.624,26 a titolo di rimborso dei Controparte_1
pagina 7 di 16 costi sostenuti per acquistare un prodotto idoneo allo scopo, e euro 13.000,00 a titolo di risarcimento danni, specie, per mancato utile sulle commesse attese e andate perse.
- Si costituiva in giudizio che contestava integralmente le Parte_1 prospettazioni di parte opponente. Adduceva che la circolare non era riferibile al prodotto dedotto in contratto in quanto non rientrante tra le soluzioni prodotte “in situ”. Assumeva inoltre che la predetta circolare ministeriale andava letta unitamente al Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020, che specificava che <<per la disinfezione delle superfici ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>>.
Pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le domande di e la conferma del decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto. In via riconvenzionale chiedeva il pagamento dell'ulteriore importo di euro
18.300,00 oltre agli interessi di mora, per fatture dalla stessa emesse dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.
In sede di prima memoria ex art. 183 co 6 c.p.c., in parziale modifica delle domande formulate nell'atto di costituzione e risposta, la società opposta chiedeva anche, in via subordinata, la condanna della società opponente in applicazione dell'art. 1671 c.c., a tenerla indenne delle spese Controparte_1 sostenute, dei lavori eseguiti e del mancato guadagno.
La causa veniva istruita tramite CTU volta ad accertare se il prodotto di Parte_1 rientrasse nelle sostanze c.d. “generate in situ”, richiamate dalla Circolare del
[...]
Ministero della Salute, e se lo stesso consentisse di svolgere attività di disinfezione.
All'esito del deposito della versione definitiva della consulenza tecnica d'ufficio, la causa era posta in decisione.
***
Con l'impugnata sentenza, l'organo giudicante di primo grado, rigettate le domande di annullamento del contratto per vizio del consenso per mancanza di prova dei relativi requisiti, dichiarava ex art. 1455
c.c. la risoluzione del contratto concluso in data 07.04.2020 per grave inadempimento contrattuale della opposta e, segnatamente, per essere risultato il sistema Parte_1
Microdefender, alla luce della qualificazione e registrazione dei prodotti effettuata dal fabbricante e delle valutazioni peritali svolte in corso di causa, inidoneo ad assicurare la funzione di disinfezione degli ambienti, oggetto del contratto. Conseguentemente, revocava il decreto ingiuntivo opposto e rigettava la domanda di pagamento delle fatture divenute esigibili successivamente al deposito del decreto ingiuntivo svolta dalla società opposta.
pagina 8 di 16 Esclusa la natura di contratto ad esecuzione continuata e periodica del contratto oggetto di causa e riconosciuta la portata retroattiva degli effetti della risoluzione dello stesso, l'organo giudicante di primo grado accoglieva la domanda riconvenzionale di volta alla restituzione del Controparte_1 prezzo di euro 3.873,50 – precisando, altresì, che nulla poteva disporsi in ordine alla restituzione del dispositivo consegnato in comodato e del prodotto fornito, atteso che nessuna domanda era stata in questo senso formulata dall'opposta – mentre rigettava quelle relative al risarcimento degli asseriti danni patiti in conseguenza dell'inadempimento di controparte per difetto di allegazione e prova.
Regolamentava le spese di lite secondo la regola della soccombenza e per l'effetto condannava l'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle Parte_1 spese di lite che liquidava in euro 379,50 per spese ed euro 7.616,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario, spese generali al 15%, oltre IVA (se e in quanto dovuta) e CPA come per legge.
Infine, poneva definitivamente a carico dell'opposta le spese di CTU come liquidate in corso di causa.
***
- Avverso la predetta sentenza ha interposto appello Parte_1 censurando il capo di sentenza che ha accolto la domanda di risoluzione del contratto del 07.04.2020.
Con il primo motivo di appello adduceva l'omessa e/o carente motivazione della sentenza appellata non essendo data concreta descrizione dell'inadempimento imputato a Parte_1
A tal riguardo lamentava che l'organo giudicante di primo grado avrebbe
[...] avvallato acriticamente le conclusioni formulate dal CTU secondo cui Parte_1 aveva fornito a un prodotto che, non rientrando tra quelli
[...] Controparte_1 autorizzati come “presidi medici chirurgici” o come “biocidi”, non era idoneo al raggiungimento dello scopo del contratto, mancando di considerare che aveva Parte_1 sempre dichiarato di offrire un “dispositivo medico” e, quindi, rappresentato in modo chiaro ed inequivoco alla società la relativa destinazione d'uso. Controparte_1
Con il secondo motivo di appello adduceva che l'organo giudicante di primo grado non aveva vagliato il Rapporto ISS Covid-19 n. 25 del 15.05.2020, nel quale era riportato che superfici/ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>> (pag. 15, doc. 1 fasc. . Pertanto, chiedeva il rigetto di tutte le Parte_1 domande svolte dalla società nel giudizio di primo grado, con condanna della Controparte_1 società appellata al pagamento della somma di euro 39.686,60, oltre interessi di mora (ai sensi del D.
Lgs. 231/2002) dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, ovvero, in subordine, in caso fosse accertato pagina 9 di 16 che con la comunicazione del 28.05.2020 aveva esercitato il recesso dal contratto Controparte_1 inter partes, la condanna della stessa al pagamento del predetto importo a titolo d'indennizzo ex art. 1671 c.c. In via riconvenzionale, respinte le domande di relative Controparte_1 all'annullamento/risoluzione/recesso del contratto stipulato il 07.04.2020, chiedeva anche la condanna della società appellata al pagamento delle fatture emesse da Parte_1 dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, oltre agli interessi di mora (ai sensi del D. Lgs.
[...]
231/2002), e di dichiarare la stessa tenuta al pagamento di tutte le successive fatture sino al termine del contratto.
- Si costituiva nel giudizio di appello contestando il gravame avversario, di cui Controparte_1 chiedeva il rigetto, proponendo appello incidentale, condizionato all'accoglimento dell'appello principale proposto dall'appallante, con cui lamentava l'erroneo rigetto della domanda di annullamento del contratto per dolo e/o errore dovendosi ritenere, contrariamente a quanto ritenuto dall'organo giudicante di primo grado, assolto il relativo onere probatorio.
All'udienza collegiale del 12.06.2025, all'esito della discussione orale della causa, la stessa era trattenuta in decisione e decisa nella camera di consiglio del 25.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame proposto dall'appellante principale – che, con Parte_1 il primo motivo di appello, adduceva la non configurabilità a proprio carico di alcun inadempimento delle obbligazioni di cui al contratto del 07.04.2020 non avendo la stessa mai affermato di fornire alla società committente un “presidio medico chirurgico” o un “biocida” (considerati Controparte_1 dalla Circolare n. 017644 del 22.05.2020) ed avendo invece sempre dichiarato che il dispositivo
Microdefender era qualificato come “dispositivo medico”, mentre con il secondo motivo di appello assumeva che l'efficacia disinfettante del prodotto era comunque provata dalla documentazione versata in atti, nonché da quanto specificamente previsto nel Rapporto ISS COVID-19 N. 25/2020, elementi non specificamente valutati dall'organo giudicante di primo grado – appare infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni di seguito esposte.
***
Come emerge oggettivamente dagli atti di causa, la aveva richiesto alla Controparte_1 [...]
a fronte dell'avvento della emergenza pandemica, la fornitura di un Parte_1
pagina 10 di 16 prodotto idoneo alla “disinfezione” degli ambienti lavorativi, mirato alla distruzione/inattivazione del virus Sars Cov-19 mediante prodotti ad azione virucida espressamente autorizzata.
Le informazioni descrittive del prodotto e le relative caratteristiche tecniche reperibili sul sito internet della fabbricante evidenziavano che la tecnologia Microdefender consisteva in un servizio di monitoraggio e controllo delle “attività di disinfezione” (doc. 2, fasc. primo grado CP_1
. Medesimo il tenore delle informazioni descrittive e tecniche del prodotto esplicate nelle relative
[...] schede tecniche fornite da alla committente, nelle quali Parte_1 era specificata la funzione dell'apparecchio di “atomizzatore” di “prodotti chimici disinfettati” con l'ulteriore specificazione che il prodotto utilizzato in combinato con l'atomizzatore – la formulazione
WPH202S – era un “disinfettante” (doc. 4, fasc. primo grado . Inoltre, nella Controparte_1 relativa proposta di fornitura, si impegnava a fornire a Parte_1 un “sistema che esegue la disinfezione per aerosolizzazione di una formulazione a Controparte_1 base di perossido di idrogeno” (cfr. doc. 5 fasc. primo grado . Controparte_1
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Tanto premesso, contrariamente a quanto assunto da parte appellante con l'atto di gravame in esame, la qualificazione del dispositivo Microdefender come “dispositivo medico” e non come un “presidio medico chirurgico” o come un “biocida” non esime la Parte_1 da responsabilità da inadempimento contrattuale.
Invero l'inadempimento ascrivibile a i sostanzia non già Parte_1 nell'aver fornito alla società un prodotto registrato come “dispositivo medico” – Controparte_1 qualifica questa che era stata effettivamente rappresentata dalla società fabbricante – bensì nella inidoneità funzionale del prodotto secondo la destinazione d'uso attribuita dal fabbricante, quale specificamente <<la disinfezione di dispositivi medici non invasivi>>.
Al riguardo vale rilevare che in materia di pulizia e/o disinfezione, già la normativa antecedente all'avvento della pandemia da Covid-19, e quindi anteriore alla Circolare del Ministero della Salute n.
0017644 del 22.05.2020, prevedeva che l'efficacia di qualsiasi prodotto, formulazione, apparecchiatura e/o sistema, contro uno o più microorganismi bersaglio, deve essere necessariamente preventivamente verificata, per la messa in commercio, in base alle norme tecniche di pertinenza. Più in particolare secondo la normativa vigente al momento della conclusione del contratto in oggetto, la destinazione d'uso dichiarata in etichetta dal fabbricante doveva essere previamente verificata da studi di pagina 11 di 16 conformità, da sottoporre necessariamente alla valutazione dell'Autorità Sanitaria, sia per l'efficacia della procedura sia per la sicurezza degli operatori.
Nel caso di specie, con specifico riguardo alla disinfezione tramite aerosolizzazione di soluzioni disinfettati, dalle verifiche tecniche svolte dal CTU è chiaramente emerso che, essendo il
Microdefender un sistema di disinfezione composto dal dispositivo di atomizzazione e dal prodotto disinfettante da diffondere per aerosolizzazione, la relativa necessaria verifica dell'efficacia non può ritenersi limitata al solo prodotto decontaminante, ma deve necessariamente investire anche il dispositivo erogatore del prodotto, il quale deve essere idoneo a realizzare una diffusione dosata e uniforme del prodotto decontaminante nei luoghi oggetto di disinfezione, e dunque è assolutamente necessario verificare la funzione combinata del dispositivo di atomizzazione e del prodotto da decontaminazione.
Al riguardo il CTU ha chiaramente evidenziato che formulazione), la verifica dell'efficacia non deve essere limitata al solo prodotto decontaminante ma anche al dispositivo erogatore del prodotto che deve garantire la diffusione dosata uniforme e con particelle di dimensioni dell'ordine di 0,3 - 0,5 m3 adatte a trattare le superfici dell'intero ambiente oggetto di disinfezione>>.
Pertanto, la conformità del prodotto alle norme tecniche di pertinenza doveva riguardare l'intero sistema di disinfezione, costituito sia dal prodotto – capace di abbattere la carica microbica di superfici e ambienti – sia dal dispositivo di atomizzazione e/o aerosolizzazione – capace di raggiungere tutte le superfici dell'ambiente con la giusta quantità di prodotto per garantire l'effettiva funzione di disinfezione – dovendo essere verificata l'idoneità del prodotto a realizzare la funzione a cui era vocato.
Ciò non è riscontrabile nel caso di specie.
Infatti, in esito alle operazioni peritali al riguardo svolte, il CTU, esaminate valutate le sperimentali di efficacia>> (eseguite dal prof. presso l' c/o Osp. Persona_1 Controparte_6
San Raffaele di Milano) allegate alle osservazioni con cui il CTP di Parte_1 assumeva <<provata l'efficacia disinfettante del prodotto in base alle norme < i>
[...] tecniche pertinenti>>, evidenziava come <lo studio completo dell'efficacia del “sistema” dispositivo
+ prodotto deve essere composto da diverse parti distinte così riassumibili: - “test di efficacia”: questa porzione dello studio è volta a dimostrare l'efficacia del prodotto nel ridurre la carica di specifici organismi …; - “test di distribuzione”: questo test è impiegato per la verifica dell'omogeneità di
pagina 12 di 16 distribuzione del prodotto all'interno della camera di prova. È necessario, infatti, dimostrare che il prodotto sia in grado di saturare completamente l'ambiente in cui andrà usato, raggiungendo ogni superficie presente …; - “test di supporto”: questa porzione del test comprende la valutazione degli effetti secondari del prodotto, ed è fondamentalmente mirata a dimostrare univocamente che il prodotto abbia effettivamente un'azione battericida, virucida, ecc. invece che limitarsi ad inibire o fermare la crescita batterica>>. Su tali basi concludeva che gli studi di efficacia allegati da
[...] rano <
Con oggettiva chiarezza il CTU ha al riguardo evidenziato come aerosolizzazione di soluzioni disinfettanti è un processo di una certa complessità che richiede una verifica di conformità da parte di laboratori di organismi terzi indipendenti in merito sia all'efficacia dell'intero sistema (dispositivo + diffusore) che agli aspetti di rischio di tossicità causato dal processo di disinfezione. Tali studi di conformità vanno poi sottoposti a valutazione dell'autorità sanitaria>>.
Inoltre, come rilevato dal CTU, i testi di efficacia allegati da parte appellante furono condotti mantenendo una distanza tra diffusore e vettori difforme da quella indicata dalla normativa di settore.
Sempre in relazione alla mancata disponibilità di dati scientifici a supporto della dichiarata destinazione d'uso, il CTU ha altresì evidenziato che la società fabbricante non aveva presentato l'asserita autorizzazione in deroga al regolamento UE528/2012 (Biocidi) da parte del Ministero della
Salute per la commercializzazione di un prodotto a base di perossido d'idrogeno come “biocida”, che era stata invece dichiarata esistente da Parte_1
Né il Rapporto ISS Covid-19 n. 25 del 15/05/2020, richiamato nel contesto del secondo motivo di appello, ove è riportato che <<… per la disinfezione delle superfici/ambienti il perossido d'idrogeno può essere applicato mediante aerosol o vapore>> (pag. 15, doc. 1, fasc. primo grado
[...]
– contrariamente all'asserto difensivo dell'appellante – prova Parte_1
l'idoneità del sistema Microdefender a svolgere attività di disinfezione.
Su tali basi il CTU ha decisamente escluso che l'idoneità del sistema Microdefender allo svolgimento di attività di disinfezione certificabile, conclusioni, queste, cui la Corte ritiene di dover aderire, non avendo, nei fatti, parte appellante fornito circostanze tali da poter minimamente scalfire l'oggettiva affidabilità degli accertamenti peritali e delle relative conclusioni formulate dal CTU che ha fondato le proprie valutazioni su consolidati principi scientifici previo rigoroso esame delle questioni tecnico- scientifiche sottese dal caso di specie.
Segue il rigetto del primo motivo di appello.
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In ordine alla lamentata valutazione della documentazione in atti, oggetto del secondo motivo di appello, occorre rilevare che il CTU, in risposta alle osservazioni del CTP della odierna appellante, ha evidenziato che <… in merito alle argomentazioni del medesimo CTP ed in particolare ai richiami al
Rapporto ISS Covid-19 n.25 dove (pag.16 punto 8) riferisce che “Il perossido di idrogeno vaporizzato
è un disinfettante autorizzato”, lo scrivente rileva che il punto è riferibile al solo principio attivo e non al prodotto come infatti riscontrabile a pag.14 del medesimo documento: “Il perossido d'idrogeno è un principio attivo biocida approvato ai sensi del BPR per i disinfettanti PT1, PT2, PT2, PT4 e PT5.” Il prodotto commerciale WPH202S è a base di perossido di idrogeno (10% 15% in acqua depurata) e la sua efficacia va dimostrata per l'utilizzo specifico (disinfezione di ambienti non sanitari tramite aerosolizzazione) tramite la normativa tecnica applicabile e i risultati sottoposti ad Autorità sanitaria>>.
Resta pertanto confermata la valutazione peritale di inidoneità del sistema Microdefender a svolgere attività di disinfezione, cui il perito è pervenuto in modo accurato e secondo rigorosi criteri scientifici di valutazione, chiaramente illustrati nel corpo dell'elaborato peritale.
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Pertanto, ribadito che questa Corte ritiene di dover condividere le conclusioni della perizia tecnica sopra esaminata, escludenti l'idoneità del dispositivo Microdefender a svolgere attività di
“disinfezione” degli ambienti lavorativi, deve concludersi che sussistono, nel caso di specie, gli estremi del rimedio generale della risoluzione per grave inadempimento imputabile all'odierna appellante essendosi il prodotto oggetto del contratto rilevato Parte_1 sfornito delle caratteristiche essenziali per poter perseguire lo scopo convenuto. La circostanza che il sistema Microdefender fosse inidoneo a svolgere l'attività di disinfezione oggetto del contratto per cui
è causa integra ex art. 1455 c.c. grave inadempimento contrattuale riguardando l'oggetto principale del contratto ed investendo la funzionalità stessa del prodotto, e pertanto incide significativamente e gravemente sull'economia del contratto.
Pertanto, sussistono i presupposti richiesti per pronunciare la risoluzione del contratto concluso in data
7.04.2020 dalle parti in causa per grave inadempimento imputabile a Parte_1
[...]
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pagina 14 di 16 Segue il rigetto dell'appello principale proposto da con Parte_1 conseguente conferma della sentenza appellata.
Il rigetto integrale dell'appello principale fa venire meno la necessità di affrontare il gravame incidentale proposto da essendone stata la relativa proposizione condizionata Controparte_1 all'accoglimento del gravame principale proposto dall'appellante principale.
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Le motivazioni poste a fondamento della reiezione del gravame comportano che la regolamentazione delle spese di lite segua la regola della soccombenza.
Pertanto, l'appellante in quanto integralmente Parte_1 soccombente nel presente grado di giudizio, va condannata alla rifusione in favore dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che in ragione del valore della Controparte_1 causa (compreso nello scaglione tra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00) e dell'attività difensiva svolta, applicate le tariffe professionali vigenti da attestare in prossimità dei valori medi, vanno liquidate in complessivi euro 7.000,00 oltre maggiorazione del 15% per rimborso spese generali, CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
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Va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante
[...] dell'ulteriore importo pari al doppio del contributo unificato a Parte_1 norma del comma 1 quater dell'art. 13 DPR 115/2002.
PQM
La Corte di appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
9714/2024 pubblicata in data 11.11.2024 del Tribunale Ordinario di Milano, ogni contraria domanda, istanza e/o eccezione rigettata e/o assorbita, così provvede:
- rigetta l'appello principale proposto da nei confronti Parte_1 di e conferma integralmente la sentenza appellata;
Controparte_1
- condanna l'appellante alla rifusione in favore Parte_1 dell'appellata delle spese di lite del presente giudizio di appello che liquida in Controparte_1
pagina 15 di 16 complessivi euro 7.000,00 per compensi professionali oltre maggiorazione del 15%, CPA ed IVA
(se dovuta) come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte dell'appellante a norma Parte_1 del comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 25 giugno 2025.
Il Consigliere estensore
dr. Marco Del Vecchio
Il Presidente
dr.ssa MA Monte
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