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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 09/01/2025, n. 23 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 23 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2483/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cassino, Via Boccaccio n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Arturo
Buongiovanni che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], cf. , in proprio Controparte_1 C.F._2
e nella qualità di erede di , nonché , nata a [...] Persona_1 Parte_2
il 14/10/1963, cf. e , nato a [...] il [...], cf. C.F._3 CP_2
, nella qualità di eredi di , tutti elettivamente C.F._4 Persona_1 domiciliati in Via RAPIDO 11A in CASSINO presso l'Avv. Raffaele Manfellotto, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO nata a [...] il [...], cf. , Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliata in VIA SFERRACAVALLI n. 39 in CASSINO, presso lo studio dell'Avv. Ramona Rossi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
1 N. 2483/2018 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità solidale di parte CP_1 Persona_1 convenuta per il sinistro oggetto di causa, la condanna al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 39.083,00 - o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 24 maggio 2013, alle 14:00 circa, Pt_1
scendeva le scale dell'abitazione posta al primo piano dell'unità immobiliare sita in
[...]
Cassino via degli Eroi 9, dove la stessa dimorava unitamente al nucleo familiare e presso la quale insiste, altresì, attività ricettizia di bed and breakfast;
- che nelle citate circostanze di tempo e di luogo, giunta sugli ultimi gradini posti nell'immediatezza del pianerottolo scivolava a causa della pavimentazione bagnata degli stessi e della mancanza di presidi antiscivolo, cadendo rovinosamente a terra;
- che a seguito dell'urto l'attrice batteva violentemente con la caviglia, riportando “frattura del malleolo mediale sinistra e frattura meta epifisaria del perone sinistro” per le quali veniva immediatamente soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cassino dove, eseguiti gli accertamenti del caso, veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia e sottoposta in data 29 maggio 2013 ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placche e viti”; - che per effetto delle lesioni riportate e a seguito dell'intervento subito l'attrice veniva nuovamente ricoverata, in regime di day hospital, in data 8 giugno 2013 (con dimissioni il 25 giugno 2013) e in data 2 luglio 2013 (con dimissioni il 31 ottobre 2013); - che la veniva altresì sottoposta a visita medico legale dal dottor di Paolo il quale nella Pt_1 Per_2
propria relazione affermava che le conseguenze risarcibili dell'evento lesivo patito da assunta sono valutabili come segue: incapacità temporanea assoluta pari a giorni 80; Incapacità Pt_1
temporanea parziale al 50% pari a giorni 40; Incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni
40; Invalidità permanente in termini di danno biologico nella misura del 10%; - che con nota del 24
Aprile 2014 l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patiti ai signori e Controparte_1
quali proprietari e custodi dell'unità immobiliare presso la quale si è verificato Persona_1
l'evento dannoso;
- che vani sono risultati i tentativi di risolvere stragiudizialmente la controversia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Persona_1
chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento di mediazione. Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, essendo il sinistro stato causato da negligenza e imperizia dell'attrice. In via subordinata, chiedevano il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata.
2 N. 2483/2018 R.G.
All'udienza del 31.10.2018 veniva concesso termine di legge a parte attrice per l'avvio del procedimento conciliativo. Parte attrice provvedeva all'invio dell'invito per la negoziazione assistita che si concludeva negativamente. All'udienza del 20/03/2019 i convenuti producevano in giudizio una visura attestante la contitolarità in capo a un terzo soggetto dell'unità immobiliare ove risulta essere avvenuto il sinistro. Pertanto, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_3
mancato previo esperimento della mediazione e nel merito chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e per assenza di responsabilità ex articolo 2051 c.c.. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata e in ogni caso riducendo l'importo eventualmente riconosciuto.
All'udienza del 14/07/2021, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata l'interruzione del processo in seguito al decesso di . Persona_1
Con comparsa per la riassunzione ex articolo 303 c.p.c, e 125 disp. att. c.p.c. Pt_1
riassumeva il giudizio.
[...]
Si costituivano in riassunzione in proprio e quale Controparte_3 Controparte_1
erede, nonché e quali eredi di , chiedendo il rigetto Parte_2 CP_2 Persona_1
della domanda attorea e in subordine che venisse riconosciuto il concorso della danneggiata.
Espletato con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita, la causa, assegnata nelle more alla scrivente, veniva istruita mediante espletamento di prova orale e di ctu medico legale.
All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, stante l'espletamento in corso di causa del procedimento di negoziazione assistita.
Parimenti, è infondata l'eccezione di prescrizione della domanda formulata dalla convenuta comproprietaria dell'immobile insieme ai signori e Controparte_3 Controparte_1 Per_1
. Come noto, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace
[...]
alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori
"pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ.,
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non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/01/2015;
Cass. 26521/2024). Ciò posto, l'art. 1310 c.c. dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Nel caso di specie il sinistro è avvenuto il 24/05/2013. Una prima richiesta di risarcimento danni risulta inviata da parte attrice ai signori e in data Controparte_1 Persona_1
24/04/2014. Successivamente, veniva notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 05/06/2018. Pertanto, deve ritenersi che gli atti sopra richiamati interrompano la CP_ prescrizione anche nei confronti della signora in qualità di comproprietaria e CP_3
debitore in solido.
Priva di pregio è inoltre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...]
CP_3
Giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, sentenza n. 2951/2016) ha precisato in proposito che, mentre la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla con una mera difesa (non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.), oppure può contrapporre in via di eccezione altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto.
La Suprema Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto: 1) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
2) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio;
la relativa questione attiene al merito della causa;
3) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
4) può essere provata in positivo dall'attore, ma può
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dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; 5) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa;
non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
6) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato); a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; 7) la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate e gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Orbene, nel caso di specie, la convenuta ha negato la propria titolarità passiva del diritto soltanto nella prima memoria istruttoria. Tale eccezione, sostanziandosi nell'allegazione di un fatto impeditivo o modificativo, la cui prova grava sul convenuto, integra una eccezione in senso stretto, come tale inammissibile, in quanto tardivamente formulata. Pertanto, non può ritenersi che il presente giudizio involga l'accertamento della “condominialità” ovvero la ricomprensione o meno di una o alcune porzioni di proprietà esclusiva nel condominio edilizio di cui all'art. 1117 c.c., atteso che la questione circa la proprietà delle scale teatro della caduta è stata introdotta dalla CP_3 tardivamente. E' pur vero che la tardività dell'eccezione non esclude che il giudice possa rilevare dagli atti, ove consentito, la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. Tale rilievo tuttavia non
è possibile nel caso di specie, atteso che dagli atti di vendita prodotti non è possibile evincere in modo univoco l'esclusione del diritto di proprietà comune delle scale.
Nel merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito considerati.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente
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dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345;
03/04/2019, n. 9315; 8216/2021). E' stato altresì affermato che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12895 del
22/06/2016, Rv. 640508 - 01). Nel caso di danno da caduta sulle scale il danneggiato è tenuto a provare, oltre - si intende - al rapporto custodiale, che la caduta si è verificata nell'uso normale della scala per le specifiche condizioni di essa, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito (Cass., 22 luglio 1987 n. 6407, Cass. civ. Sez. III, 13/02/2002, n. 2075).
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Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di acqua sugli ultimi scalini che dalla sua abitazione in Cassino, alla Via degli Eroi 9, conducevano al pianerottolo del piano terra e all'androne del palazzo. L'attrice deduceva che gli scalini erano privi dei presidi antiscivolo.
Orbene, il caso in esame deve ritenersi riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
In proposito, va precisato che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022); il danno, pertanto, deve essere provocato dalla “cosa”, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. 10641/2022).
Nel caso di specie, è stato provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi presenti al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare.
In particolare, , marito dell'attrice, escusso all'udienza del Testimone_1
11/04/2023, ha confermato la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione precisando che l'attrice stava scendendo le scale da sola con il cane ma che lo stesso non era al guinzaglio.
Ed ancora, figlia dell'attrice, escussa alla stessa udienza, ha confermato la Persona_3 dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e ha dichiarato “preciso che era una giornata di pioggia … confermo che quel giorno hanno lavato le scale intorno alle 12:00 e che abitualmente quando pioveva l'androne era soggetto ad allagarsi”.
Anche il teste ex genero, escusso alla stessa udienza, pur non avendo Testimone_2
assistito al sinistro perché si trovava fuori dal portone ove è avvenuta la caduta, ha confermato la presenza di acqua sui gradini e la fioca illuminazione del pianerottolo.
Sempre all'udienza del 11/04/2023 veniva escussa anche la quale ha Testimone_3 dichiarato “…il giorno successivo quando sono andata a pulire le scale ho trovato l'androne tutto sporco di terra” e ancora marito della convenuta che ha Persona_4 Controparte_1 dichiarato “ricordo che pioveva ed era allagato tutto sia fuori che dentro il portone. Posso solo dire che dall'uscio della mia porta ho visto la uscire di casa sua con un cane al guinzaglio. Pt_3
Non ho visto la caduta perché sono rientrato a casa”.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, accertata la riconducibilità dell'evento lesivo alla presenza di acqua, probabilmente a causa di un rigurgito della fogna, sui gradini che dal primo piano conducevano al pianerottolo dell'androne, deve tuttavia ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura del 50%.
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È stata, infatti, accertata la situazione di pericolo non segnalata in alcun modo e non rimossa dai convenuti - neppure il giorno successivo all'evento (si vedano le dichiarazioni della testimone
. Testimone_3
Tuttavia, occorre considerare che la testimone ha dichiarato che il giorno del Persona_3 sinistro pioveva e che solitamente nelle giornate di pioggia l'androne era soggetto ad allagarsi. Parte attrice, che abitava da tempo in Via degli Eroi 9, non poteva non essere a conoscenza del fatto che l'androne fosse soggetto ad allagamenti nelle giornate di pioggia;
pertanto, tenuto conto della pioggia abbondante, l'attrice avrebbe dovuto adottare maggiore cautela nell'incedere.
La responsabilità della convenuta dovrà pertanto essere proporzionalmente diminuita ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. sulla Persona_5 base dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate (frattura bimalleolare scomposta caviglia sinistra, trattata chirurgicamente con placca e viti) con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 8%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 60, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 8% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 65 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
8 N. 2483/2018 R.G.
12.317,00 (personalizzabile fino al 50%), oltre ad € 3.079,00 per incremento per sofferenza soggettiva.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo
9 N. 2483/2018 R.G.
degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, nella misura di ulteriori €
3.079,00, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 60 giorni, parziale al 50% per giorni 20, parziale al 25% per giorni 20 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 6900,00 (115x60=6900) per invalidità temporanea assoluta, in € 1150,00 (115:2=57,5; 57,5x20) per invalidità temporanea parziale al 50% ed infine in € 575,00 (115:4=28,75; 28,75x20=575) per invalidità temporanea parziale al 25%.
In merito ai danni patrimoniali subiti non sono documentate in atti spese mediche.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe dunque pari ad € 24.021,00 che, ridotta proporzionalmente del 50% in ragione del concorso della danneggiata, è pari ad € 12.010,50.
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice. Non è accoglibile la domanda di graduazione delle responsabilità in base ai millesimi di proprietà, in quanto tardivamente formulata.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(24/05/2013) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del
10 N. 2483/2018 R.G.
deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Tenuto conto del concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, le spese di lite sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, prevalentemente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna , e , in Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 CP_2
solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 12.010,50, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(24/05/2013) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna , Controparte_1 Controparte_3
e , in solido, alla rifusione della restante metà in favore Parte_2 CP_4 dell'attrice, che liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 272,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Cassino il 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO
Il Tribunale di Cassino, nella persona del Giudice designato dott.ssa Michela Grillo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2483 del ruolo generale per l'anno 2018, trattenuta in decisione all'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, con la concessione di termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], cf. , Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata in Cassino, Via Boccaccio n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Arturo
Buongiovanni che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
ATTRICE
CONTRO
, nata a [...] il [...], cf. , in proprio Controparte_1 C.F._2
e nella qualità di erede di , nonché , nata a [...] Persona_1 Parte_2
il 14/10/1963, cf. e , nato a [...] il [...], cf. C.F._3 CP_2
, nella qualità di eredi di , tutti elettivamente C.F._4 Persona_1 domiciliati in Via RAPIDO 11A in CASSINO presso l'Avv. Raffaele Manfellotto, che li rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTI
NONCHE' CONTRO nata a [...] il [...], cf. , Controparte_3 C.F._5
elettivamente domiciliata in VIA SFERRACAVALLI n. 39 in CASSINO, presso lo studio dell'Avv. Ramona Rossi che la rappresenta e difende, come da procura in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: risarcimento danni.
1 N. 2483/2018 R.G.
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 25 settembre 2024.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1 [...]
e , chiedendo, previo accertamento della responsabilità solidale di parte CP_1 Persona_1 convenuta per il sinistro oggetto di causa, la condanna al risarcimento in favore dell'attrice di tutti i danni non patrimoniali subiti, quantificati in euro 39.083,00 - o nella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali.
A tal fine, l'attrice deduceva: - che in data 24 maggio 2013, alle 14:00 circa, Pt_1
scendeva le scale dell'abitazione posta al primo piano dell'unità immobiliare sita in
[...]
Cassino via degli Eroi 9, dove la stessa dimorava unitamente al nucleo familiare e presso la quale insiste, altresì, attività ricettizia di bed and breakfast;
- che nelle citate circostanze di tempo e di luogo, giunta sugli ultimi gradini posti nell'immediatezza del pianerottolo scivolava a causa della pavimentazione bagnata degli stessi e della mancanza di presidi antiscivolo, cadendo rovinosamente a terra;
- che a seguito dell'urto l'attrice batteva violentemente con la caviglia, riportando “frattura del malleolo mediale sinistra e frattura meta epifisaria del perone sinistro” per le quali veniva immediatamente soccorsa e trasportata presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero di Cassino dove, eseguiti gli accertamenti del caso, veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia e traumatologia e sottoposta in data 29 maggio 2013 ad intervento chirurgico di “riduzione e sintesi con placche e viti”; - che per effetto delle lesioni riportate e a seguito dell'intervento subito l'attrice veniva nuovamente ricoverata, in regime di day hospital, in data 8 giugno 2013 (con dimissioni il 25 giugno 2013) e in data 2 luglio 2013 (con dimissioni il 31 ottobre 2013); - che la veniva altresì sottoposta a visita medico legale dal dottor di Paolo il quale nella Pt_1 Per_2
propria relazione affermava che le conseguenze risarcibili dell'evento lesivo patito da assunta sono valutabili come segue: incapacità temporanea assoluta pari a giorni 80; Incapacità Pt_1
temporanea parziale al 50% pari a giorni 40; Incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni
40; Invalidità permanente in termini di danno biologico nella misura del 10%; - che con nota del 24
Aprile 2014 l'attrice ha richiesto il risarcimento dei danni patiti ai signori e Controparte_1
quali proprietari e custodi dell'unità immobiliare presso la quale si è verificato Persona_1
l'evento dannoso;
- che vani sono risultati i tentativi di risolvere stragiudizialmente la controversia.
Instaurato il contraddittorio, si costituivano in giudizio e , Controparte_1 Persona_1
chiedendo preliminarmente che venisse dichiarata l'improcedibilità della domanda per mancato previo esperimento di mediazione. Nel merito, i convenuti chiedevano il rigetto della domanda, essendo il sinistro stato causato da negligenza e imperizia dell'attrice. In via subordinata, chiedevano il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata.
2 N. 2483/2018 R.G.
All'udienza del 31.10.2018 veniva concesso termine di legge a parte attrice per l'avvio del procedimento conciliativo. Parte attrice provvedeva all'invio dell'invito per la negoziazione assistita che si concludeva negativamente. All'udienza del 20/03/2019 i convenuti producevano in giudizio una visura attestante la contitolarità in capo a un terzo soggetto dell'unità immobiliare ove risulta essere avvenuto il sinistro. Pertanto, il giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di . Controparte_3
Si costituiva in giudizio eccependo l'improcedibilità della domanda per Controparte_3
mancato previo esperimento della mediazione e nel merito chiedendo il rigetto della domanda per intervenuta prescrizione e per assenza di responsabilità ex articolo 2051 c.c.. In via subordinata, chiedeva il riconoscimento del concorso di colpa della danneggiata e in ogni caso riducendo l'importo eventualmente riconosciuto.
All'udienza del 14/07/2021, celebrata mediante trattazione scritta, veniva dichiarata l'interruzione del processo in seguito al decesso di . Persona_1
Con comparsa per la riassunzione ex articolo 303 c.p.c, e 125 disp. att. c.p.c. Pt_1
riassumeva il giudizio.
[...]
Si costituivano in riassunzione in proprio e quale Controparte_3 Controparte_1
erede, nonché e quali eredi di , chiedendo il rigetto Parte_2 CP_2 Persona_1
della domanda attorea e in subordine che venisse riconosciuto il concorso della danneggiata.
Espletato con esito negativo il procedimento di negoziazione assistita, la causa, assegnata nelle more alla scrivente, veniva istruita mediante espletamento di prova orale e di ctu medico legale.
All'udienza del 25 settembre 2024, sostituita dal deposito di note scritte, le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190
c.p.c..
Preliminarmente deve ritenersi superata l'eccezione di improcedibilità della domanda, stante l'espletamento in corso di causa del procedimento di negoziazione assistita.
Parimenti, è infondata l'eccezione di prescrizione della domanda formulata dalla convenuta comproprietaria dell'immobile insieme ai signori e Controparte_3 Controparte_1 Per_1
. Come noto, il risarcimento dei danni da cosa in custodia di proprietà condominiale soggiace
[...]
alla regola della responsabilità solidale ex art. 2055, primo comma, cod. civ., norma che opera un rafforzamento del credito, evitando al creditore di dover agire coattivamente contro tutti i debitori
"pro quota", anche quando il danneggiato sia un condomino, equiparato a tali effetti ad un terzo, sicché devono individuarsi nei singoli condomini i soggetti solidalmente responsabili, poiché la custodia, presupposta dalla struttura della responsabilità per danni prevista dall'art. 2051 cod. civ.,
3 N. 2483/2018 R.G.
non può essere imputata né al condomino, quale ente di sola gestione di beni comuni, né al suo amministratore, quale mandatario dei condomini (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1674 del 29/01/2015;
Cass. 26521/2024). Ciò posto, l'art. 1310 c.c. dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Nel caso di specie il sinistro è avvenuto il 24/05/2013. Una prima richiesta di risarcimento danni risulta inviata da parte attrice ai signori e in data Controparte_1 Persona_1
24/04/2014. Successivamente, veniva notificato l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio in data 05/06/2018. Pertanto, deve ritenersi che gli atti sopra richiamati interrompano la CP_ prescrizione anche nei confronti della signora in qualità di comproprietaria e CP_3
debitore in solido.
Priva di pregio è inoltre l'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da
[...]
CP_3
Giova premettere che la legitimatio ad causam, quale legittimazione ad agire o a contraddire in giudizio, attiene alla titolarità in astratto del diritto o del rapporto sostanziale dedotto, secondo la prospettazione dei fatti contenuta negli atti introduttivi del giudizio ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, a differenza di quanto accade qualora si contesti la titolarità in concreto del diritto fatto valere, che è questione attinente al merito. Ai sensi dell'art. 2697 c.c. chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento;
chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.
La Suprema Corte a Sezioni Unite (Cass. Sez. U, sentenza n. 2951/2016) ha precisato in proposito che, mentre la parte che promuove un giudizio deve prospettare di essere parte attiva del giudizio (ai fini della legittimazione ad agire) e deve poi provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte, il convenuto, qualora non condivida l'assunto dell'attore in ordine alla titolarità del diritto, può limitarsi a negarla con una mera difesa (non soggetta a decadenza ex art. 167, secondo comma, c.p.c.), oppure può contrapporre in via di eccezione altri fatti che privano di efficacia i fatti costitutivi, o modificano o estinguono il diritto.
La Suprema Corte ha quindi enunciato i seguenti principi di diritto: 1) la legittimazione ad agire attiene al diritto di azione, che spetta a chiunque faccia valere in giudizio un diritto assumendo di esserne titolare;
la sua carenza può essere eccepita in ogni stato e grado del giudizio e può essere rilevata d'ufficio dal giudice;
2) cosa diversa dalla titolarità del diritto ad agire è la titolarità della posizione soggettiva vantata in giudizio;
la relativa questione attiene al merito della causa;
3) la titolarità della posizione soggettiva è un elemento costitutivo del diritto fatto valere con la domanda, che l'attore ha l'onere di allegare e di provare;
4) può essere provata in positivo dall'attore, ma può
4 N. 2483/2018 R.G.
dirsi provata anche in forza del comportamento processuale del convenuto, qualora quest'ultimo riconosca espressamente detta titolarità oppure svolga difese che siano incompatibili con la negazione della titolarità; 5) la difesa con la quale il convenuto si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa;
non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, né quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio.
6) essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato); a sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio; 7) la contumacia del convenuto non vale a rendere non contestati i fatti allegati dall'altra parte, né altera la ripartizione degli oneri probatori e non vale in particolare ad escludere che l'attore debba fornire la prova di tutti i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio;
però il convenuto, costituendosi tardivamente accetta il giudizio nello stato in cui si trova, con le preclusioni maturate e gli sarà preclusa la possibilità di basare la negazione della titolarità del diritto sull'allegazione e prova di fatti impeditivi, modificativi o estintivi non rilevabili dagli atti.
Orbene, nel caso di specie, la convenuta ha negato la propria titolarità passiva del diritto soltanto nella prima memoria istruttoria. Tale eccezione, sostanziandosi nell'allegazione di un fatto impeditivo o modificativo, la cui prova grava sul convenuto, integra una eccezione in senso stretto, come tale inammissibile, in quanto tardivamente formulata. Pertanto, non può ritenersi che il presente giudizio involga l'accertamento della “condominialità” ovvero la ricomprensione o meno di una o alcune porzioni di proprietà esclusiva nel condominio edilizio di cui all'art. 1117 c.c., atteso che la questione circa la proprietà delle scale teatro della caduta è stata introdotta dalla CP_3 tardivamente. E' pur vero che la tardività dell'eccezione non esclude che il giudice possa rilevare dagli atti, ove consentito, la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio. Tale rilievo tuttavia non
è possibile nel caso di specie, atteso che dagli atti di vendita prodotti non è possibile evincere in modo univoco l'esclusione del diritto di proprietà comune delle scale.
Nel merito, la domanda deve essere accolta nei limiti di seguito considerati.
Come è noto, la giurisprudenza di legittimità, sottoponendo a revisione i principi in tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, ha stabilito, con le ordinanze 1 febbraio 2018, nn. 2480, 2481, 2482 e 2483, che: a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente
5 N. 2483/2018 R.G.
dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso;
c) il caso fortuito, il quale può essere rappresentato da fatto naturale o del terzo, o dalla stessa condotta del danneggiato, è connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, da intendersi però da un punto di vista oggettivo e della regolarità causale (o della causalità adeguata), senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode;
peraltro le modifiche improvvise della struttura della cosa incidono in rapporto alle condizioni di tempo e divengono, col trascorrere del tempo dall'accadimento che le ha causate, nuove intrinseche condizioni della cosa stessa, di cui il custode deve rispondere;
d) la condotta del danneggiato, il quale entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione, anche ufficiosa, dell'art. 1227, comma primo, cod. civ., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost.; e) ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro (v., tra le altre Cass. 12/11/2020, n. 25460; 29/01/2019, n. 2345;
03/04/2019, n. 9315; 8216/2021). E' stato altresì affermato che ai sensi dell'art. 2051 c.c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12895 del
22/06/2016, Rv. 640508 - 01). Nel caso di danno da caduta sulle scale il danneggiato è tenuto a provare, oltre - si intende - al rapporto custodiale, che la caduta si è verificata nell'uso normale della scala per le specifiche condizioni di essa, mentre spetta al custode dimostrare il fortuito (Cass., 22 luglio 1987 n. 6407, Cass. civ. Sez. III, 13/02/2002, n. 2075).
6 N. 2483/2018 R.G.
Tanto premesso, con riferimento alla dinamica del sinistro, l'attrice ha allegato di essere caduta rovinosamente a terra a causa della presenza di acqua sugli ultimi scalini che dalla sua abitazione in Cassino, alla Via degli Eroi 9, conducevano al pianerottolo del piano terra e all'androne del palazzo. L'attrice deduceva che gli scalini erano privi dei presidi antiscivolo.
Orbene, il caso in esame deve ritenersi riconducibile alla fattispecie di cui all'art. 2051 c.c..
In proposito, va precisato che la responsabilità del custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c., sussiste non solo allorquando il danno scaturisca quale effetto dell'intrinseco dinamismo della cosa, ma anche laddove consegua a un'azione umana che determini l'insorgenza di un processo dannoso nella cosa medesima (ex multis, Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 21977 del 12/07/2022); il danno, pertanto, deve essere provocato dalla “cosa”, la quale è già di per sé in grado di produrlo, oppure, per effetto della combinazione con altri elementi, diventa produttiva di danni (Cass. 10641/2022).
Nel caso di specie, è stato provato il nesso di causalità tra la cosa e il danno. Il fatto storico del sinistro così come descritto in citazione trova riscontro nelle dichiarazioni rese dai testi escussi presenti al momento del fatto e della cui attendibilità non v'è ragione di dubitare.
In particolare, , marito dell'attrice, escusso all'udienza del Testimone_1
11/04/2023, ha confermato la dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione precisando che l'attrice stava scendendo le scale da sola con il cane ma che lo stesso non era al guinzaglio.
Ed ancora, figlia dell'attrice, escussa alla stessa udienza, ha confermato la Persona_3 dinamica del sinistro come descritta nell'atto di citazione e ha dichiarato “preciso che era una giornata di pioggia … confermo che quel giorno hanno lavato le scale intorno alle 12:00 e che abitualmente quando pioveva l'androne era soggetto ad allagarsi”.
Anche il teste ex genero, escusso alla stessa udienza, pur non avendo Testimone_2
assistito al sinistro perché si trovava fuori dal portone ove è avvenuta la caduta, ha confermato la presenza di acqua sui gradini e la fioca illuminazione del pianerottolo.
Sempre all'udienza del 11/04/2023 veniva escussa anche la quale ha Testimone_3 dichiarato “…il giorno successivo quando sono andata a pulire le scale ho trovato l'androne tutto sporco di terra” e ancora marito della convenuta che ha Persona_4 Controparte_1 dichiarato “ricordo che pioveva ed era allagato tutto sia fuori che dentro il portone. Posso solo dire che dall'uscio della mia porta ho visto la uscire di casa sua con un cane al guinzaglio. Pt_3
Non ho visto la caduta perché sono rientrato a casa”.
Orbene, alla luce delle dichiarazioni testimoniali, accertata la riconducibilità dell'evento lesivo alla presenza di acqua, probabilmente a causa di un rigurgito della fogna, sui gradini che dal primo piano conducevano al pianerottolo dell'androne, deve tuttavia ritenersi sussistente il concorso di colpa dell'attrice nella causazione del sinistro in misura del 50%.
7 N. 2483/2018 R.G.
È stata, infatti, accertata la situazione di pericolo non segnalata in alcun modo e non rimossa dai convenuti - neppure il giorno successivo all'evento (si vedano le dichiarazioni della testimone
. Testimone_3
Tuttavia, occorre considerare che la testimone ha dichiarato che il giorno del Persona_3 sinistro pioveva e che solitamente nelle giornate di pioggia l'androne era soggetto ad allagarsi. Parte attrice, che abitava da tempo in Via degli Eroi 9, non poteva non essere a conoscenza del fatto che l'androne fosse soggetto ad allagamenti nelle giornate di pioggia;
pertanto, tenuto conto della pioggia abbondante, l'attrice avrebbe dovuto adottare maggiore cautela nell'incedere.
La responsabilità della convenuta dovrà pertanto essere proporzionalmente diminuita ai sensi dell'art. 1227 c.c..
In ordine al “quantum”, in merito ai danni non patrimoniali, l'attrice fornisce adeguata prova delle lesioni fisiche riportate attraverso la produzione del verbale di pronto soccorso e delle certificazioni mediche successive. In particolare, nella CTU il dott. sulla Persona_5 base dell'esame clinico e della documentazione in atti, attraverso un metodo di indagine serio e razionale, procedendo in conformità alle direttive impartite con i quesiti, ha confermato la compatibilità delle lesioni riportate (frattura bimalleolare scomposta caviglia sinistra, trattata chirurgicamente con placca e viti) con la dinamica del sinistro. Il CTU ha complessivamente determinato un danno biologico permanente pari al 8%, riconoscendo un'inabilità temporanea totale di giorni 60, un'inabilità temporanea parziale al 50% di giorni 20, un'inabilità temporanea parziale al 25% di giorni 20. Tali conclusioni del consulente risultano pienamente condivisibili, sulla base della dinamica del sinistro così come ricostruita all'esito dell'istruttoria espletata.
Orbene, in ordine alla liquidazione del danno non patrimoniale, non trattandosi di sinistro derivante da circolazione stradale, ritiene questo Tribunale di fare riferimento alle tabelle di calcolo adottate dal Tribunale di Milano, in valori attuali, che sono state redatte a seguito della nota sentenza di Cass. SSUU. n. 26972/2008 e già ritenute dalla Suprema Corte le più idonee ad essere assunte quale criterio generale di riferimento ai fini della valutazione equitativa del danno ex artt.
1226 e 2056 c.c. (cfr. Cass. 12408/2011, 14402/2011), e quindi secondo i criteri della liquidazione unitaria e personalizzata del danno non patrimoniale, comprensiva di quanto dovuto anche per le sofferenze e patimenti già in precedenza liquidati dalla giurisprudenza a titolo di danno morale e danno esistenziale (che altro non è che la dimensione dinamica del danno all'integrità psico-fisica) e che pertanto non vanno ulteriormente liquidati.
In applicazione delle predette tabelle, aggiornate al 2024, considerata la percentuale di invalidità permanente del 8% e riscontrato che parte danneggiata al momento del sinistro aveva una età di 65 anni, la quantificazione del danno biologico da invalidità permanente risulta pari ad €
8 N. 2483/2018 R.G.
12.317,00 (personalizzabile fino al 50%), oltre ad € 3.079,00 per incremento per sofferenza soggettiva.
Per quanto attiene ai danni non patrimoniali diversi, occorre richiamare i principi esposti dalle quattro sentenze gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass. civ., Sez. Un., 28 novembre 2008, nr. 26972-73-74 e 65), le quali nel riportare l'intero sistema nell'ambito della bipolarità tra danno patrimoniale e non patrimoniale e nel respingere qualsiasi ulteriore sottocategoria se non quali mere sintesi descrittive di singoli pregiudizi, hanno individuato, sul piano operativo, due contrapposti principi che il Giudice deve tenere entrambi sempre in considerazione, per operare la corretta liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, trovando il giusto punto di equilibrio: il principio secondo il quale l'ampia nozione di danno non patrimoniale desumibile dall'interpretazione costituzionalmente orientata dall'art. 2059 c.c. impone la considerazione di tutte le singole conseguenze pregiudizievoli (c.d. danno-conseguenza) derivanti dalla lesione dell'interesse (danno-evento o danno ingiusto) e, pertanto, non solo le mere sofferenze psichiche che venivano in passato qualificate come danno morale c.d. soggettivo ma anche le ripercussioni sull'esistenza delle persone, con riguardo al "non poter più fare", ricondotte in passato sotto le categorie del danno biologico o del danno esistenziale;
ed il principio secondo il quale vanno evitate con cura tutti i rischi di duplicazioni risarcitorie, ossia il rischio di risarcire due volte la stessa conseguenza pregiudizievole, ossia lo stesso danno, mediante l'espediente di definirlo in modo diverso. Ciò anche alla luce di quanto argomentato dalla più recente giurisprudenza di legittimità che evidenzia che “In tema di quantificazione del danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento prevista dalla legge e dal criterio equitativo uniforme adottato dai giudici di merito (secondo il sistema c.d. del punto variabile) può essere aumentata, nella sua componente dinamico-relazionale attinente alla vita esterna del danneggiato, solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale, eccezionali e peculiari, che fuoriescono da quelle normali ed indefettibili secondo l'"id quod plerunque accidit" entro le quali non è giustificata alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne deriva, pertanto, che costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione del "danno biologico" e del c.d. "danno esistenziale", appartenendo tali categorie (o voci) di danno alla stessa area protetta dall'art. 32 Cost..
Con riferimento all'incremento per sofferenza soggettiva, va precisato che non costituisce duplicazione risarcitoria la differente ed autonoma valutazione compiuta con riferimento alla sofferenza interiore patita dal danneggiato in conseguenza della lesione del diritto alla salute. (Cass.
n. 23469 del 28/09/2018 e già Cass 7513/2018 e Cass. n. 901/2018). Ove sia correttamente dedotta e adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo
9 N. 2483/2018 R.G.
degli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma
17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di "danno non patrimoniale", distinguono il danno dinamico relazionale causato dalle lesioni da quello "morale").
Pertanto, nella specie, applicando i principi ora esposti, compete al danneggiato anche l'incremento del risarcimento per la sofferenza soggettiva subita, nella misura di ulteriori €
3.079,00, in relazione alle sofferenze ed ai disagi complessivamente patiti (che vanno ben oltre i tradizionali concetti di "patema d'animo transeunte" e di "spavento"), apprezzabili e valutabili anche in base a presunzioni in considerazione del dolore fisico causato dalle lesioni, della necessità di sottoporsi a terapie e a visite specialistiche.
Con riferimento all'ulteriore personalizzazione, tenuto conto che “in tema di personalizzazione del danno non patrimoniale, spetta al danneggiato provare le specifiche e peculiari circostanze che differenziano il danno e giustificano una liquidazione superiore” (Cassazione ordinanza 15084/2019), nel caso in decisione non sono state provate circostanze tali da giustificare un aumento del ristoro dovuto come confermato dall'accertamento medico-legale.
Inoltre, poiché è accertata una durata della suddetta invalidità temporanea assoluta per 60 giorni, parziale al 50% per giorni 20, parziale al 25% per giorni 20 (calcolando il punto base di €
115,00 per ogni giorno di invalidità assoluta, ritenuto congruo in relazione alle peculiarità del caso concreto) tale danno è quantificato, rispettivamente, in € 6900,00 (115x60=6900) per invalidità temporanea assoluta, in € 1150,00 (115:2=57,5; 57,5x20) per invalidità temporanea parziale al 50% ed infine in € 575,00 (115:4=28,75; 28,75x20=575) per invalidità temporanea parziale al 25%.
In merito ai danni patrimoniali subiti non sono documentate in atti spese mediche.
La somma complessiva a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale sarebbe dunque pari ad € 24.021,00 che, ridotta proporzionalmente del 50% in ragione del concorso della danneggiata, è pari ad € 12.010,50.
I convenuti vanno quindi condannati in solido al pagamento della predetta somma in favore dell'attrice. Non è accoglibile la domanda di graduazione delle responsabilità in base ai millesimi di proprietà, in quanto tardivamente formulata.
Trattandosi di obbligazione di valore, devono poi essere calcolati gli interessi compensativi al saggio legale ex art. 1284 c.c. sulla somma spettante, di anno in anno rivalutata (cfr. Cass. Sez.
Un. 1712/95), al fine di ristorare il danneggiato del pregiudizio legato al ritardato pagamento ed al mancato utilizzo della somma. Tali interessi devono pertanto calcolarsi sulla somma complessiva, liquidata ai valori monetari attuali e già rivalutata ad oggi, devalutata alla data del sinistro
(24/05/2013) e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del
10 N. 2483/2018 R.G.
deposito della presente sentenza. Sull'importo complessivo spettano poi gli interessi legali dalla data della presente sentenza fino a quella del saldo effettivo.
Tenuto conto del concorso di colpa e dell'accoglimento della domanda in misura ridotta, le spese di lite sono per metà compensate tra le parti e per la restante metà seguono la prevalente soccombenza dei convenuti e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
55/2014. Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico dei convenuti, in solido, prevalentemente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna , e , in Controparte_1 Controparte_3 Parte_2 CP_2
solido, al pagamento in favore dell'attrice della somma pari ad € 12.010,50, oltre interessi legali, da calcolarsi sulla stessa somma, devalutata alla data del sinistro
(24/05/2013) via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat e fino alla data del deposito della presente sentenza, oltre interessi legali dalla data della presente sentenza fino al saldo effettivo;
2) compensa per metà le spese di lite e condanna , Controparte_1 Controparte_3
e , in solido, alla rifusione della restante metà in favore Parte_2 CP_4 dell'attrice, che liquida in € 2.538,50 per compensi ed € 272,50 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti, in solido.
Così deciso in Cassino il 8 gennaio 2025
Il Giudice
Dott.ssa Michela Grillo
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