Ordinanza cautelare 5 novembre 2021
Sentenza 14 dicembre 2022
Rigetto
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 26/01/2026, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00620/2026REG.PROV.COLL.
N. 05950/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 5950 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentati e difesi dagli avvocati Alessio Maria Mucci e Salvatore De Simone, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Comune di San Salvo, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall’avvocato Gianni Di Stefano, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara (sezione prima) n. 517/2022
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di San Salvo;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore all’udienza straordinaria ex art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm. del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere IO NC e uditi per le parti gli avvocati come da verbale d’udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per l’Abruzzo - sezione staccata di Pescara gli odierni appellanti impugnavano l’ordinanza in data 20 luglio 2021, con cui il Comune di San Salvo ingiungeva loro di demolire alcune opere edilizie abusive, realizzate in assenza di titolo nell’area esterna al fabbricato abitativo di loro proprietà, sito in via -OMISSIS- 2 (censito al NCEU al foglio 10, particella 132). Per quanto ancora di interesse nel presente giudizio d’appello tra le opere abusive accertate e di cui era ordinato il ripristino vi è un « piano interrato » della superficie di circa mq 60 e dell’altezza di 2 metri, suddiviso in due ripostigli ed un locale autoclave, con corridoio di accesso con scalinata collegata all’unità immobiliare.
2. Con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione il ricorso veniva accolto in parte, limitatamente ad un’altra opera abusiva (cancello carrabile in adiacenza al garage). Per un’altra (impianto di condizionamento installato sulla facciata del fabbricato) veniva dava atto dell’avvenuta rimozione, quale dichiarata dai ricorrenti, senza contestazione da parte dell’amministrazione resistente, con conseguente improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Con riguardo al locale interrato la pronuncia di primo grado giudicava invece legittimo il provvedimento impugnato.
3. Nello specifico escludeva la natura pertinenziale dell’opera, in ragione delle sue caratteristiche, quali accertate dalla medesima resistente (sopralluogo della polizia locale in data 1° aprile 2021): « ha effettivamente un’altezza di 2 mt (…) una superficie di 60 mq e dunque un volume di 120 mc ; con superamento del 20% del volume totale del fabbricato principale « (sviluppando l’abitazione al piano terra, alla quale lo stesso è collegato, una superficie di 250 mc) ». In ragione delle descritte caratteristiche l’opera era quindi qualificata come nuova costruzione, rientrante nell’ipotesi dei manufatti edilizi « interrati » ex art. 3, comma 1, lett. e.1), del testo unico dell’edilizia, di cui al DPR 6 giugno 2001, n. 380.
4. Per la riforma della sentenza di primo grado per questa parte gli originari ricorrenti hanno proposto appello, al quale resiste l’amministrazione comunale.
DIRITTO
1. L’appello ripropone la tesi dell’irrilevanza urbanistico-edilizia dell’abuso su cui permane controversia tra le parti, e cioè il « tunnel-cunicolo », aventi le seguenti caratteristiche costruttive e dimensionali: « corridoio largo mt. 1,20 ed alto mt. 2 »; « spazio accessorio n. 1 adibito a cantina largo mt. 3,80, con altezza fino a m. 1,96 »; « spazio accessorio adibito a ripostiglio largo mt. 5 con altezza mt. 2 »; « spazio accessorio adibito ad autoclave esteso mt. 3,80 con altezza mt. 2, dotato di una scala interna per accesso all’abitazione ». Si sostiene che contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado il manufatto avrebbe caratteristiche di pertinenza dell’immobile principale, a servizio del quale è in tesi stabilmente asservito, in ragione delle sue caratteristiche, con specifica funzione di ripostiglio e di deposito di autoclave.
2. Con un secondo ordine di censure viene sottolineato che si tratta di un volume tombato rispetto al fabbricato principale, privo delle caratteristiche di abitabilità, e con vincolo obiettivo di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto a quest’ultimo, che dal punto di vista edilizio non comporta alcuna creazione di carico urbanistico e non modifica la consistenza e la sagoma dell’edificio principale.
3. Entrambe i motivi sono infondati.
4. Sotto il primo profilo, la sentenza ha correttamente considerato il manufatto sotterraneo abusivo come volume interrato, per il quale è richiesto il permesso di costruire, ai sensi del sopra citato art. 3, comma 1, lett. e.1), del testo unico dell’edilizia. La disposizione ora richiamata è chiara nell’accomunare a fini edilizi tanto quelli « fuori terra » quanto quelli « interrati ». Essa è pacificamente applicabile al caso di specie, in ragione delle sopra esposte dimensioni del locale interrato.
5. La medesima disposizione di legge, il cui fondamento va individuato nel carico urbanistico così creato, priva di rilievo la circostanza, su cui invece si basa la censura in esame, che il volume complessivamente realizzato sia completamente interrato e dunque non abbia alcun impatto sul territorio soprastante.
6. Il secondo ordine di censure, inteso a sostenere il carattere pertinenziale dei locali interrati, si infrange nuovamente sul chiaro tenore letterale dell’art. 3, comma 1, lett. e.6), del testo unico dell’edilizia, richiamato dalla sopra menzionata lettera e.1) in funzione eccettuativa dell’obbligo di permesso di costruire per i manufatti edilizi fuori terra o interrati, ma che richiede il rispetto del parametro numerico del 20% del volume dell’immobile principale fissata dalla disposizione di legge come soglia di rilevanza urbanistica del manufatto accessorio. Sul rispetto del parametro non viene fornita alcuna indicazione nell’appello, per cui anche questo motivo va respinto.
7. Malgrado il rigetto dell’appello la natura non impattante sul territorio dell’abuso giustifica la compensazione delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
IO NC, Presidente FF, Estensore
Giovanni Tulumello, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Massimo Santini, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IO NC |
IL SEGRETARIO