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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/04/2025, n. 516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 516 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa
Valentina Pierri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1117/2023 R.G. avente ad oggetto “Obbligazione di pagamento di imposta sulla pubblicità” e vertente
TRA
, in persona del Legale Rappresentante pro tempore dott. , P.I. Parte_1 Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Fernando Napolitano;
P.IVA_1
attrice
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_2
convenuto contumace
Conclusioni: come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., depositate telematicamente per l'udienza del 1.10.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Motivazioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, il per l'annullamento dell'avviso di accertamento Controparte_2 esecutivo contenente l'intimazione ad adempiere relativa al Canone Unico Patrimoniale (anno
2022) - ex L. 27.12.2019 n. 160 - provv. n. 3816/2022 del 2.11.2022 e dell'invito al pagamento del canone patrimoniale di concessione occupazione del suolo ed esposizione pubblicitaria (anno
2023), provv. n. 3965/2023 del 13.1.2023, esponendo all'uopo: - che venivano inoltrati alla società attrice due avvisi del aventi ad oggetto l'imposta pubblicitaria per le Controparte_2 affissioni e cartellonistiche presenti su un punto vendita, gestito dalla stessa sito in Parte_1
; - che con un primo avviso il Comune per il tramite della accertava una CP_2 CP_3 tassazione per l'annualità 2022 (riferibile alla annualità 2021) pari ad euro 6.568,00 mentre con un separato avviso relativo all'anno 2023 (riferibile alla annualità 2022) una ulteriore tassazione pari ad euro 9.124,00; - che il primo avviso recante il n. 3816/22 del 2.11.2022, per
l'annualità 2022 è di euro 6.568,00 mentre il secondo n. 3965/23 del 13.1.2023 reca un importo di euro 9.124.00; - che, in detti avvisi, vengono indicati analiticamente i cartelloni presenti presso detto punto vendita, alla via Pedicini, indicandone le dimensioni e posizioni;
- che detti avvisi non rispettano le normative vigenti e, come tali, risultano illegittimi.
Tanto premesso, parte attrice ha chiesto di “accertare la nullità ed illegittimità dei due avvisi di accertamento ricevuti in relazione al punto vendita gestito dall'attrice sito in alla via CP_2
Pedicini atteso che trattasi di insegne e non cartelloni pubblicitari e come tali non assoggettati ad imposte comunali. Per l'effetto annullare detti avvisi ed accertamenti in quanto nulli e illegittimi. Con vittoria di spese e competenze di difesa.”.
Restava contumace il , sebbene ritualmente citato con atto notificato a Controparte_2 mezzo pec in data 28.2.2023.
All'esito dell'udienza dell'1.10.2024, il Giudice, preso atto delle note scritte depositate da parte attrice ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., assegnava la causa in decisione con concessione del termine di giorni 60 per il deposito della comparsa conclusionale.
***
Va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
Gli atti impugnati hanno ad oggetto l'accertamento del Canone Unico Patrimoniale asseritamente dovuto dalla società attrice per esposizioni pubblicitarie.
Giova rammentare che la normativa in materia ha subito in epoca recente una consistente evoluzione: l'art. 1, commi dal n. 816 al n. 847 L. 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio
2020), in vigore dal 1 gennaio 2021, abrogando la vecchia normativa prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993, ha introdotto il cosiddetto canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Il suddetto canone, è stato denominato "unico" in quanto ha sostituito le precedenti imposte
TOSAP (tassa occupazione suolo pubblico), l'ICP (imposta comunale sulla pubblicità) e la
COSAP (canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche).
In particolare, il legislatore ha voluto garantire agli enti impositori uguaglianza di gettito non essendo possibile richiedere sia il canone per l'occupazione che il canone per la diffusione di messaggi pubblicitari. Ha inoltre demandato la disciplina del canone ai suddetti enti che vi provvedono con regolamento da adottare dal Consiglio comunale o provinciale (comma 819,
826,827 e 819 e 825 della L. n.160 del 2019).
L'intenzione legislativa non pare quella di istituire ex novo un tributo (o prestazione patrimoniale) quanto, piuttosto, di mutare denominazione fermi i precedenti presupposti, di fatto ripresi nel nuovo tessuto normativo. Ciò emerge, in particolare, dalla lettura dei commi 819 e
817.
Il primo dei due disciplina i presupposti del canone e li mantiene rigidamente separati, prevedendo alternativamente l'occupazione di suolo pubblico e la diffusione di messaggi pubblicitari, premurandosi di escludere la duplicazione di imposta;
pare evidente, quindi,
l'intenzione del legislatore di mantenere la distinzione tra i due distinti presupposti.
Premesso tanto e venendo al caso che ci occupa, occorre chiedersi quale sia la natura del canone nella sua componente pubblicitaria, ossia quello richiesto su istallazioni di mezzi pubblicitari, che ha sostituito, come anticipato, l'imposta comunale sulla pubblicità (ICP), che a sua volta si poneva in continuità con l'imposta di installazione mezzi pubblicitari (CIMP) prevista dall'art. 62 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
Orbene, per quanto riguarda l'aspetto pubblicitario (come è nella fattispecie in esame) va sostenuta la natura tributaria del canone, con la conseguente attribuzione di competenza al giudice tributario (disapplicando eventuali regolamenti comunali che stabiliscano diversamente)
(in termini, Sentenza del 24/10/2024 n. 799 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della
Liguria Sezione/ Collegio 3; sentenza n. 178 del 26 settembre 2022 della CGT1G di Reggio
Emilia e CGT2G Friuli -Trieste - Sez. III - Sentenza del 2/2/2024 n. 38)
Invero, l'attuale canone, seppure novellato, in tema pubblicità si pone in netta continuità con la normativa che precedentemente disciplinava l'imposta in questione e la cui natura senza alcun dubbio era ed è tributaria. Tale assunto porta con sé l'affermazione della piena giurisdizione del giudice tributario dei ricorsi avverso i provvedimenti impositivi degli enti locali interessati, mentre alla giurisdizione del giudice ordinario spettano le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree.
In merito, già prima dell'entrata in vigore della nuova normativa, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione avevano operato la seguente ripartizione di giurisdizione in materia: “spettano alle commissioni tributarie le controversie aventi ad oggetto la debenza del canone previsto per l'installazione di mezzi pubblicitari, dall'art. 62 del d.lgs. 31 dicembre 1997, n. 446 che - come ritenuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 141 del 2009 - costituisce una mera variante dell'imposta comunale sulla pubblicità e conserva, quindi, la qualifica di tributo propria di quest'ultima, mentre spettano alla giurisdizione del giudice ordinario, sulla base del fondamentale criterio di cui all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, le controversie relative al canone per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari
(Cass. 30362/2018 che richiama Sez. U, Sentenza n. 11090 del 07/05/2010; Sez. U, Sentenza n.
23195 del 03/11/2009).
Ed una volta affermata la continuità tra la precedente e l'attuale normativa che disciplina la materia, il canone per l'installazione di mezzi pubblicitari costituisce, seppure con un diverso nome giuridico, un prelievo della stessa natura dell'imposta come disciplinata in precedenza, presentando tutte le caratteristiche del tributo e ciò a prescindere dalla denominazione usata dal legislatore.
Nello specifico, per individuare le controversie sottoponibili alla cognizione del giudice tributario è necessario individuare la presenza di requisiti elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, al fine di qualificare come tributarie determinate entrate, quali: la doverosità della prestazione;
la mancanza del rapporto sinallagmatico tra le parti;
il collegamento della prestazione ad un presupposto economicamente rilevante ed il concorso della prestazione al finanziamento della spesa pubblica. Sul punto si richiama la sentenza n. 141/2009 della Corte costituzionale.
Tutti i predetti requisiti appena enunciati sussistono nella fattispecie in discussione, e quindi non vi è dubbio alcuno sulla natura tributaria del canone in questione, ovvero su installazioni pubblicitarie, le cui relative controversie non possono che competere alla giurisdizione del giudice tributario. Poiché gli atti impugnati hanno ad oggetto l'accertamento del Canone Unico Patrimoniale per esposizioni pubblicitarie, a seguito di rilievo d'ufficio ex art. 37 c.p.c. va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere la cognizione devoluta al giudice tributario.
Nulla per le spese, attesa la contumacia della parte convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa
Valentina Pierri, definitivamente pronunciando nell'ambito del giudizio n. 1117/2023 RG, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
1. Dichiara il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere competente il giudice tributario;
2. Nulla per le spese.
Così deciso in Avellino, il 1° aprile 2025
Il Giudice
dr.ssa Valentina Pierri