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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/07/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4227 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.25, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Galluzzo;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Alessandra Pisano;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_2 C.F._3
Alessandra Pisano;
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._4
Stanislao De Santis;
CONVENUTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Pietro Greco;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di essere stata riconosciuta alla nascita (in data 31.10.55) come Parte_1
figlia naturale unicamente dalla propria madre, , che in seguito al matrimonio Parte_3 contratto da quest'ultima, in data 24.2.1979, con ha acquisito lo status di figlia CP_4
legittimata, per susseguente matrimonio, del di cui ha assunto il cognome, deduce di CP_4 avere scoperto, in tempi recenti, l'assenza di legame biologico con il e di essere CP_4 stata concepita nell'ambito di una relazione sentimentale intrattenuta dalla madre con e di avere dunque promosso dinanzi al Tribunale di Bari giudizio di Persona_1
impugnazione della legittimazione, concluso con sentenza del 28.3.19, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che ha accertato l'insussistenza del rapporto di filiazione. Quindi, convenendo in giudizio le eredi di , e Alessandra, figlie Persona_1 CP_1
della sorella premorta , e , figlia della sorella Parte_4 Parte_2
premorta , chiede dichiararsi che essa istante è figlia di , Parte_5 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 1.7.2010, ed ordinare all'Ufficiale di stato civile del comune di Marina di Carrara l'annotazione della emananda sentenza sull'atto di nascita e la sostituzione del cognome “ con il cognome “ ”. Pt_1 Per_1
ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda, e, in subordine, Parte_2
rigettarla nel merito.
e , dichiarando inizialmente di non opporsi alla domanda, CP_1 Controparte_2
hanno in prosieguo chiesto rigettarla perchè inammissibile e comunque infondata.
Le convenute hanno inoltre chiesto chiamarsi in causa , Controparte_5 CP_3
e , figli ed eredi di , fratello di
[...] Controparte_6 Persona_2 Persona_1
.
[...]
Costituitasi , le convenute hanno desistito dalla chiamata in causa degli Controparte_3
altri eredi di . Persona_2
La domanda merita accoglimento.
Le indagini genetiche da ultimo effettuate, previa esumazione della salma di Persona_1
, hanno infatti consentito di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione biologica
[...]
dedotto in giudizio.
Nella relazione di ctu depositata il 28.12.24, nella quale sono analiticamente descritti la metodologia e l'iter degli accertamenti eseguiti, si legge al riguardo: “Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA autosomico estratto dal tampone salivare relativo a (BA 106/23) e dal tampone oculo-orbitale sx relativo a Parte_1
pagina 2 di 4 (SX/179-24), hanno consentito di rilevare che Persona_1 Parte_1
è figlia biologica di Tale valutazione biologica è supportata da Persona_1
calcolo biostatistico con un valore di LR = 5,550080428E+8 e W = 99,99999982%. Quindi un valore di LR >> 10.000”, significativo, secondo le linee-guida SIGU, di paternità.
Degli esiti di tali indagini, che costituiscono elementi di valutazione determinanti per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., tra le altre, Cass. 2569/25), hanno preso atto le convenute, riconoscendo, di fatto, sulla scorta di essi, la fondatezza della domanda.
Va pertanto dichiarato che l'attrice è figlia di . Persona_1
Deve inoltre disporsi che l'attrice assuma, come richiesto, il cognome “ ” in luogo di Per_1 quello attuale “ . Pt_1
Visto il disposto dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 396/00 (a mente del quale “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita”), nessuna statuizione deve essere assunta riguardo agli adempimenti di stato civile.
Le spese relative al rapporto processuale tra attrice e convenute, compensate per 1/2 in considerazione del carattere necessario dell'azione giudiziale, seguono la soccombenza per la residua metà e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità, con conseguente inquadramento nello scaglione tariffario del D.M. 55/14 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; cfr.
Cass. 29821/19 in motivazione) ed applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2,
D.M. 55/14 ai medi tariffari.
Non sono suscettibili di rimborso, perchè non documentate, le spese diverse da quella per l'iscrizione a ruolo indicate nella allegata nota specifica.
Gli oneri di ctu, adempimento istruttorio imprescindibile ai fini della decisione, devono essere posti a carico dell'attrice per il 50% e delle convenute per la restante metà, con obbligo, per le seconde, di rimborso di quanto dalla prima anticipato per l'eccedenza.
Quanto alle spese relative al rapporto processuale tra convenute e terza chiamata, va innanzitutto precisato che non si è in presenza di mera litis denuntiatio. Infatti, le chiamanti, pur non proponendo alcuna domanda in confronto di , non si sono limitate Controparte_3 ad avvisare quest'ultima della pendenza della lite ma la hanno evocata in giudizio con atti di citazione completi anche di avvertimento ex art. 163, comma 3 n. 7, c.p.c.
pagina 3 di 4 Ciò detto, trattandosi di evocazione in giudizio di soggetto non necessario, le spese sostenute dalla terza chiamata devono essere poste a carico delle convenute, non rilevando in senso contrario che la stessa non sia stata destinataria di specifiche domande (arg. ex Cass.
36182/22).
Va infine rigettata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla terza chiamata, non ravvisandosi il requisito soggettivo previsto da detta norma e non risultando comunque neanche illustrata la specifica consistenza dell'eventuale pregiudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...], ivi deceduto in data 1.7.2010, e dispone che la
[...] stessa assuma il cognome “ ”; Per_1
- compensa, nella misura di ½, le spese relative al rapporto processuale tra attrice e convenute e condanna queste ultime al rimborso della residua metà, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. F. Galluzzo che ne ha fatto richiesta, in € 13,50 per esborsi ed € 4.061,60 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- condanna le convenute al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_3
che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
[...]
- pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e delle convenute per la restante metà, con obbligo, per le seconde, di rimborso di quanto dalla prima anticipato per l'eccedenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, sezione seconda civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei sigg. magistrati:
- dott. Andrea Palma Presidente rel.
- dott.ssa Germana Maffei Giudice
- dott. Antonio Giovanni Provazza Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4227 R.G.A.C. dell'anno 2019, trattenuta in decisione all'udienza del 2.7.25, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Francesco Galluzzo;
ATTRICE
E
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria CP_1 C.F._2
Alessandra Pisano;
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Controparte_2 C.F._3
Alessandra Pisano;
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._4
Stanislao De Santis;
CONVENUTE
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_3 C.F._5
Pietro Greco;
TERZA CHIAMATA
Oggetto: dichiarazione giudiziale di paternità.
Conclusioni: come in atti.
pagina 1 di 4 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso di essere stata riconosciuta alla nascita (in data 31.10.55) come Parte_1
figlia naturale unicamente dalla propria madre, , che in seguito al matrimonio Parte_3 contratto da quest'ultima, in data 24.2.1979, con ha acquisito lo status di figlia CP_4
legittimata, per susseguente matrimonio, del di cui ha assunto il cognome, deduce di CP_4 avere scoperto, in tempi recenti, l'assenza di legame biologico con il e di essere CP_4 stata concepita nell'ambito di una relazione sentimentale intrattenuta dalla madre con e di avere dunque promosso dinanzi al Tribunale di Bari giudizio di Persona_1
impugnazione della legittimazione, concluso con sentenza del 28.3.19, divenuta definitiva per mancata impugnazione, che ha accertato l'insussistenza del rapporto di filiazione. Quindi, convenendo in giudizio le eredi di , e Alessandra, figlie Persona_1 CP_1
della sorella premorta , e , figlia della sorella Parte_4 Parte_2
premorta , chiede dichiararsi che essa istante è figlia di , Parte_5 Persona_1 nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data 1.7.2010, ed ordinare all'Ufficiale di stato civile del comune di Marina di Carrara l'annotazione della emananda sentenza sull'atto di nascita e la sostituzione del cognome “ con il cognome “ ”. Pt_1 Per_1
ha chiesto dichiararsi inammissibile la domanda, e, in subordine, Parte_2
rigettarla nel merito.
e , dichiarando inizialmente di non opporsi alla domanda, CP_1 Controparte_2
hanno in prosieguo chiesto rigettarla perchè inammissibile e comunque infondata.
Le convenute hanno inoltre chiesto chiamarsi in causa , Controparte_5 CP_3
e , figli ed eredi di , fratello di
[...] Controparte_6 Persona_2 Persona_1
.
[...]
Costituitasi , le convenute hanno desistito dalla chiamata in causa degli Controparte_3
altri eredi di . Persona_2
La domanda merita accoglimento.
Le indagini genetiche da ultimo effettuate, previa esumazione della salma di Persona_1
, hanno infatti consentito di accertare l'esistenza del rapporto di filiazione biologica
[...]
dedotto in giudizio.
Nella relazione di ctu depositata il 28.12.24, nella quale sono analiticamente descritti la metodologia e l'iter degli accertamenti eseguiti, si legge al riguardo: “Le analisi molecolari effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA autosomico estratto dal tampone salivare relativo a (BA 106/23) e dal tampone oculo-orbitale sx relativo a Parte_1
pagina 2 di 4 (SX/179-24), hanno consentito di rilevare che Persona_1 Parte_1
è figlia biologica di Tale valutazione biologica è supportata da Persona_1
calcolo biostatistico con un valore di LR = 5,550080428E+8 e W = 99,99999982%. Quindi un valore di LR >> 10.000”, significativo, secondo le linee-guida SIGU, di paternità.
Degli esiti di tali indagini, che costituiscono elementi di valutazione determinanti per affermare il rapporto biologico di paternità (cfr., tra le altre, Cass. 2569/25), hanno preso atto le convenute, riconoscendo, di fatto, sulla scorta di essi, la fondatezza della domanda.
Va pertanto dichiarato che l'attrice è figlia di . Persona_1
Deve inoltre disporsi che l'attrice assuma, come richiesto, il cognome “ ” in luogo di Per_1 quello attuale “ . Pt_1
Visto il disposto dell'art. 48, comma 3, del D.P.R. 396/00 (a mente del quale “La dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, dopo il passaggio in giudicato, è comunicata, a cura del procuratore della Repubblica, o è notificata dagli interessati, all'ufficiale dello stato civile che ne fa annotazione nell'atto di nascita”), nessuna statuizione deve essere assunta riguardo agli adempimenti di stato civile.
Le spese relative al rapporto processuale tra attrice e convenute, compensate per 1/2 in considerazione del carattere necessario dell'azione giudiziale, seguono la soccombenza per la residua metà e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia
(indeterminabile di bassa complessità, con conseguente inquadramento nello scaglione tariffario del D.M. 55/14 per le cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00; cfr.
Cass. 29821/19 in motivazione) ed applicando la maggiorazione di cui all'art. 4, comma 2,
D.M. 55/14 ai medi tariffari.
Non sono suscettibili di rimborso, perchè non documentate, le spese diverse da quella per l'iscrizione a ruolo indicate nella allegata nota specifica.
Gli oneri di ctu, adempimento istruttorio imprescindibile ai fini della decisione, devono essere posti a carico dell'attrice per il 50% e delle convenute per la restante metà, con obbligo, per le seconde, di rimborso di quanto dalla prima anticipato per l'eccedenza.
Quanto alle spese relative al rapporto processuale tra convenute e terza chiamata, va innanzitutto precisato che non si è in presenza di mera litis denuntiatio. Infatti, le chiamanti, pur non proponendo alcuna domanda in confronto di , non si sono limitate Controparte_3 ad avvisare quest'ultima della pendenza della lite ma la hanno evocata in giudizio con atti di citazione completi anche di avvertimento ex art. 163, comma 3 n. 7, c.p.c.
pagina 3 di 4 Ciò detto, trattandosi di evocazione in giudizio di soggetto non necessario, le spese sostenute dalla terza chiamata devono essere poste a carico delle convenute, non rilevando in senso contrario che la stessa non sia stata destinataria di specifiche domande (arg. ex Cass.
36182/22).
Va infine rigettata la richiesta di risarcimento ex art. 96 c.p.c. formulata dalla terza chiamata, non ravvisandosi il requisito soggettivo previsto da detta norma e non risultando comunque neanche illustrata la specifica consistenza dell'eventuale pregiudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara che , nata a [...] il [...], è figlia di Parte_1 Persona_1
, nato a [...] il [...], ivi deceduto in data 1.7.2010, e dispone che la
[...] stessa assuma il cognome “ ”; Per_1
- compensa, nella misura di ½, le spese relative al rapporto processuale tra attrice e convenute e condanna queste ultime al rimborso della residua metà, che liquida, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell'avv. F. Galluzzo che ne ha fatto richiesta, in € 13,50 per esborsi ed € 4.061,60 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
- condanna le convenute al rimborso delle spese processuali sostenute da CP_3
che liquida in € 2.538,50 per compensi, oltre rimborso spese forfetarie, cpa e iva;
[...]
- pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice per il 50% e delle convenute per la restante metà, con obbligo, per le seconde, di rimborso di quanto dalla prima anticipato per l'eccedenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 9.7.2025.
Il Presidente est. dott. Andrea Palma
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