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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/12/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr. Andrea Pagano Consigliere rel. riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 977 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) in data 24/06/1976, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA MONTERICCIO (pec:
[...]
, con elezione di Email_1 domicilio in CORTILE SAN TEODORO N. 3 91100 TRAPANI, pres- so il medesimo difensore
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ERICE (TP) in data 24/06/1976, con il patrocinio dell'avv. BUSCAINO DONATELLA, con elezione di domicilio in VIA QUIETE N. 5 91100 TRAPANI
appellato
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Trapani n. 754/2024 del 15/11/2024
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Riformare la sentenza impugnata, rideterminando in € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio o diversa misura, comunque inferiore a quella stabilita con la sentenza impugnata) l'assegno di mantenimento per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani, con vittoria di spese.
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Conclusioni per il Procuratore Generale: rigetto dell'impugnazione e conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.6.21, Parte_1 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani,
[...]
deducendo: CP_1
a. che aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta in data 24.06.2004; Per_ b. che dalla loro unione erano nati tre figli: (28.07.2006), e (2.08.2013); Per_2 Per_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 c. che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente € 900,00 alla (€ CP_1
200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie);
d. che nel frattempo le proprie condizioni economiche erano peggiorate, mentre vi era stato un contestuale miglioramento della situazione reddituale della sua ex moglie.
Chiese, pertanto, la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo del mantenimento per la prole da euro 600,00 ad euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio).
2. La controparte si costituì, aderendo alla domanda di divorzio, concordando sull'affido condiviso dei figli con domiciliazione privilegiata presso costei. Dedusse di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, mentre il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro, ricevendo proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della famiglia d'origine. Chiese la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole e l'attribuzione di un assegno mensile in proprio favore di euro 300,00.
3. Fallito il tentativo di conciliazione preliminarmente effettuato, il Tribunale di Trapani, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affido condiviso dei due figli minori (essendo la primogenita, frattanto, divenuta maggiorenne), con domiciliazione privilegiata presso la madre e l'assegnazione ad essa madre della casa familiare. Quanto alle condizioni economiche, il giudice ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascuno dei figli minori, ha incrementato ad euro 300,00 l'importo dell'assegno in favore della figlia maggiorenne, in ragione delle crescenti esigenze di costei, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno. Ha evidenziato, poi, che dagli accertamenti di Polizia Tributaria espletati, era emerso che entrambi gli ex coniugi hanno percepito redditi (in parte
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 derivanti da saltuari impieghi come dipendenti e, per il resto, da sussidi statali, come “Reddito di cittadinanza”, “Reddito di emergenza” ed “Indennità di frequenza” per i minori), e nessuno dei due è risultato titolare di immobili e/o di veicoli. Ha osservato che entrambi possiedono potenzialità e capacità reddituali sfruttabili nel mondo del lavoro, sì da escludere la spettanza dell'assegno di divorzio. Le spese di lite sono state compensate.
4. Con ricorso del 12.5.25, il ha proposto appello Pt_1 avverso la predetta decisione, invocando una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della prole e lamentando una mancata considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche emerge, atteso che nel 2018 il reddito dichiarato era pari ad € 24.536,00, nel 2019 era pari ad € 13.281,00, nel 2020 era pari ad € 8.751,00 e nel 2021 era pari ad € 1.397,00. Né poteva tenersi conto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, delle capacità reddituali e patrimoniali dei membri della famiglia di origine. L'ex moglie aveva, invece, svolto attività lavorativa n.q. di collaboratore ATA dal 28.10.2020 al 09.06.2021 e non per poche ore alla settimana;
aveva prelevato dal conto corrente cointestato la somma di euro 49.000,00 e percepiva somme per i minori da parte dello Stato. Ha dedotto, ancora, che la
, con sentenza n. 633/2020 del Tribunale di Trapani era CP_1 stata condannata a restituire ad esso la somma pari ad Pt_1
€ 37.322,97, ma tale restituzione non era mai avvenuta. Ha contestato, altresì, l'aumento del mantenimento disposto per la primogenita, non essendo stata allegata alcuna accresciuta esigenza economica e rilevando, comunque, tali esigenze in termini di spese straordinarie, cui esso appellante partecipa nella misura del 50%.
5. L'appellata si è costituita con comparsa dell'8.9.25, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Ha richiamato la relazione investigativa prodotta in primo grado, da cui risulta che l'appellante dal mese di gennaio 2022 lavorava con contratto a tempo determinato full time con la società Lady Bugs srl, oltre a percepire dai familiari una quota di redditi derivanti dalla locazione dei numerosi immobili posseduti dalla famiglia, unitamente ad una tabaccheria e ad un esercizio commerciale. Ha evidenziato che l'appellante è stato già condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza del 14.12.22, alla pensa di mesi 4 di reclusione, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai familiari. Inoltre, all'atto del licenziamento, il coniuge aveva percepito un rilevante trattamento
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 di fine rapporto, oltre a fruire della NASPI.
6. Con note del 9.10.25, l'appellante ha replicato alla comparsa di costituzione dell'appellata.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, all'esito della quale questa Corte ha posto la causa in decisione.
9. L'appello è solo parzialmente fondato.
10. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
11. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
12. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
13. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
14. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
15. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
16. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
17. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
18. Nel caso in esame, il nucleo centrale del decisum attiene al riscontro, da parte del giudice di primo grado, della insussistenza di un divario tra le rispettive condizioni economiche dei due ex
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 coniugi. E soprattutto in ragione della ritenuta inesistenza di una siffatta asimmetria, il giudice trapanese è addivenuto alla conclusione di negare la spettanza dell'assegno divorzile alla moglie, cui pure era stato attribuito, in sede di separazione, l'assegno di mantenimento. Tale capo della pronuncia non è stato, del resto, avversato dalla e risulta coperto, pertanto, dal CP_1 giudicato parziale.
19. Anche nella determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento gravante sul genitore non domiciliatario, il giudice di primo grado ha, inevitabilmente, tenuto conto del fatto che la versava in una situazione economica sicuramente non CP_1 più florida rispetto al e l'assegno in favore dei figli è Pt_1 stato determinato già considerando che i redditi percepiti negli ultimi anni erano costituiti essenzialmente da sussisti assistenziali. È stato perciò confermato l'importo già stabilito in sede di separazione (nonostante gli anni frattanto trascorsi), salvo un limitato aumento previsto in favore della figlia maggiorenne (del quale si discorrerà infra).
20. Orbene, al fine di oppugnare efficacemente tali statuizioni, l'appellante avrebbe dovuto o dimostrare che la moglie versava in una condizione più agiata rispetto alla sua, ovvero argomentare che, nonostante la condizione di pari disagio economico dei genitori, le esigenze della prole avrebbero potuto comunque esaudirsi mediante la fissazione di una contribuzione di minore entità, a carico di entrambi i genitori.
21. In realtà, nessuna delle due opzioni può dirsi efficacemente percorsa dall'appellante.
22. Innanzi tutto, esso appellante neppure ha specificamente dedotto, e comunque non ha affatto dimostrato, che la CP_1 avrebbe una capacità economica maggiore della sua. Al riguardo, le circostanze dedotte appaiono del tutto inconferenti. Il fatto che la donna abbia lavorato, per pochi mesi, nel 2021, nel personale ATA, non assume alcuna valenza significativa ed attuale. La deduzione relativa all'impossessamento di una somma dal conto corrente cointestato rappresenta un fatto risalente ed episodico, che fa insorgere, peraltro, un obbligo restitutorio a carico della consorte, suscettibile di essere fatto valere – come di fatto verificatosi - in altra sede, ma non tale da consentire di affermare che, ad oggi, la donna abbia risorse economiche maggiori del PANTALEO. Ciò vale,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 altresì, anche in relazione alla circostanza della percezione di prestazioni assistenziali destinate alla prole, che correttamente sono state attribuite alla madre, quale genitore domiciliatario.
23. Per giunta, il primo giudice non ha posto a fondamento della propria decisione ulteriori circostanze, quali la notevole, incontestata ricchezza della famiglia di origine del e la Pt_1 dedizione di costui ad attività lavorativa alle dipendenze della società Lady Bugs s.r.l. (circostanza emersa dalla relazione investigativa depositata in prime cure dalla AGNELLO IL 10.5.23, richiamata da essa appellata e non specificamente contestata dall'appellante), le quali, ove adeguatamente valorizzate, avrebbero potuto essere valutate sfavorevolmente alle ragioni del PANTALEO, sia sul piano della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole, sia sul piano della previsione di un assegno divorzile in favore dalla , CP_1 assegno invece negato dal primo decidente.
24. Posto, ordunque, che l'uomo non versa in una condizione economica più svantaggiata rispetto all'altro genitore, non può che escludersi la possibilità di ridurre l'assegno di mantenimento in misura inferiore ad euro 200,00 per ciascun figlio, perché ciò porrebbe a repentaglio la fondamentale e prioritaria esigenza di assicurare comunque il soddisfacimento dei più elementari bisogni della prole.
25. Nel determinare tale importo, il primo giudice ha correttamente tenuto conto non soltanto dei redditi effettivamente conseguiti, ma anche del c.d. reddito potenziale, ossia della capacità lavorativa di entrambi i genitori, desunta dalla qualificazione e dalle pregresse esperienze professionali che l'uomo può sicuramente vantare.
26. La valutazione risulta, del resto, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia portatrice di handicap).” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
27. L'assunto del possesso di una rilevante capacità lavorativa, che ha rivestito un peso significativo nell'ambito del baricentro della decisione impugnata, non è stato, d'altro canto, neppure puntualmente contestato dall'appellante, che ha piuttosto inteso sottolineare la progressiva diminuzione delle entrate reddituali via via conseguite: tale dato è stato, tuttavia, già adeguatamente valutato dal giudice trapanese, allorché ha evidenziato che, allo stato, nessuno dei coniugi può contare su redditi stabili, derivanti da lavoro dipendente, avendo percepito entrate correlate essenzialmente ad impieghi saltuari ed a sussisti statali.
28. La decisione impugnata merita, invece, censura, limitatamente al disposto aumento dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne, atteso che tale aumento è stato riconosciuto in virtù di un non condivisibile automatismo, senza che fossero state specificamente allegate, neppure dal genitore domiciliatario, accresciute esigenze, correlate al conseguimento della maggiore età. Tale carenza di allegazioni sul punto caratterizza anche l'impianto difensivo spiegato dall'appellata in questo grado.
29. D'altro canto, può convenirsi con l'appellante, laddove osserva che le eventuali spese ulteriori (spese universitarie, spese per trasporti, ecc.) rientrano certamente nelle spese straordinarie, cui il PANTALEO dovrà perciò far fronte, sempre nella misura, correttamente disposta, del 50%.
30. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, le domande dell'appellante si appalesano meritevoli di accoglimento soltanto parziale, nel senso che l'assegno in favore della primogenita può essere ridotto da euro 300,00 ad euro 200,00 mensili, ristabilendo, in sostanza, l'assetto economico del mantenimento della prole già contemplato in sede di separazione.
31. Riguardando tale accoglimento soltanto una componente minoritaria delle richieste dell'appellante, si giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in linea,
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 peraltro, con la compensazione già disposta dal primo giudicante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani n. 754/2024 del 15/11/2024 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, ridetermina in euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento gravante su in favore della figlia Parte_1 Persona_4 confermando, nel resto, la predetta sentenza.
• Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/12/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Andrea Pagano.
Corte di Appello di Palermo pag. 10 di 10
SENTENZA nella causa iscritta al n. 977 dell'anno 2025 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio
DA
(C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(TP) in data 24/06/1976, con il patrocinio dell'avv. GIUSEPPINA MONTERICCIO (pec:
[...]
, con elezione di Email_1 domicilio in CORTILE SAN TEODORO N. 3 91100 TRAPANI, pres- so il medesimo difensore
appellante
CONTRO
(C.F. ), nata a Controparte_1 C.F._2
ERICE (TP) in data 24/06/1976, con il patrocinio dell'avv. BUSCAINO DONATELLA, con elezione di domicilio in VIA QUIETE N. 5 91100 TRAPANI
appellato
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 10 del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO la sentenza del Tribunale di Trapani n. 754/2024 del 15/11/2024
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per la parte appellante:
Riformare la sentenza impugnata, rideterminando in € 300,00 (€ 100,00 per ciascun figlio o diversa misura, comunque inferiore a quella stabilita con la sentenza impugnata) l'assegno di mantenimento per la prole, oltre al 50% delle spese straordinarie come da protocollo vigente presso il Tribunale di Trapani, con vittoria di spese.
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettare l'appello, con vittoria di spese.
Conclusioni per il Procuratore Generale: rigetto dell'impugnazione e conferma del provvedimento impugnato
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 30.6.21, Parte_1 convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Trapani,
[...]
deducendo: CP_1
a. che aveva contratto matrimonio concordatario con la predetta in data 24.06.2004; Per_ b. che dalla loro unione erano nati tre figli: (28.07.2006), e (2.08.2013); Per_2 Per_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 10 c. che il Tribunale di Trapani, con sentenza n. 287/2020, emessa in data 26.02.2020, aveva pronunciato la separazione personale tra i coniugi, assegnando la casa coniugale alla , affidando la prole ad CP_1 entrambi i genitori ed obbligando il padre a corrispondere mensilmente € 900,00 alla (€ CP_1
200,00 per ciascun figlio ed € 300,00 per la moglie);
d. che nel frattempo le proprie condizioni economiche erano peggiorate, mentre vi era stato un contestuale miglioramento della situazione reddituale della sua ex moglie.
Chiese, pertanto, la revoca di qualunque contributo in favore della moglie e la riduzione del contributo del mantenimento per la prole da euro 600,00 ad euro 300,00 (euro 100,00 per ciascun figlio).
2. La controparte si costituì, aderendo alla domanda di divorzio, concordando sull'affido condiviso dei figli con domiciliazione privilegiata presso costei. Dedusse di percepire € 576,00 al mese a titolo di Reddito di cittadinanza, avendo dovuto sacrificare le proprie aspirazioni per prendersi cura della famiglia, mentre il ricorrente aveva arbitrariamente lasciato il proprio lavoro, ricevendo proventi derivanti dalla locazione del patrimonio immobiliare della famiglia d'origine. Chiese la corresponsione di € 900,00 (€ 300,00 per ciascun figlio) mensili a titolo di contributo al mantenimento della prole e l'attribuzione di un assegno mensile in proprio favore di euro 300,00.
3. Fallito il tentativo di conciliazione preliminarmente effettuato, il Tribunale di Trapani, con la sentenza oggi impugnata, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio, confermando l'affido condiviso dei due figli minori (essendo la primogenita, frattanto, divenuta maggiorenne), con domiciliazione privilegiata presso la madre e l'assegnazione ad essa madre della casa familiare. Quanto alle condizioni economiche, il giudice ha confermato l'importo dell'assegno di mantenimento di euro 200,00 per ciascuno dei figli minori, ha incrementato ad euro 300,00 l'importo dell'assegno in favore della figlia maggiorenne, in ragione delle crescenti esigenze di costei, ponendo le spese straordinarie a carico di entrambi i genitori, in ragione del 50% ciascuno. Ha evidenziato, poi, che dagli accertamenti di Polizia Tributaria espletati, era emerso che entrambi gli ex coniugi hanno percepito redditi (in parte
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 10 derivanti da saltuari impieghi come dipendenti e, per il resto, da sussidi statali, come “Reddito di cittadinanza”, “Reddito di emergenza” ed “Indennità di frequenza” per i minori), e nessuno dei due è risultato titolare di immobili e/o di veicoli. Ha osservato che entrambi possiedono potenzialità e capacità reddituali sfruttabili nel mondo del lavoro, sì da escludere la spettanza dell'assegno di divorzio. Le spese di lite sono state compensate.
4. Con ricorso del 12.5.25, il ha proposto appello Pt_1 avverso la predetta decisione, invocando una riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento previsto in favore della prole e lamentando una mancata considerazione del peggioramento delle proprie condizioni economiche emerge, atteso che nel 2018 il reddito dichiarato era pari ad € 24.536,00, nel 2019 era pari ad € 13.281,00, nel 2020 era pari ad € 8.751,00 e nel 2021 era pari ad € 1.397,00. Né poteva tenersi conto, ai fini della determinazione dell'importo dovuto, delle capacità reddituali e patrimoniali dei membri della famiglia di origine. L'ex moglie aveva, invece, svolto attività lavorativa n.q. di collaboratore ATA dal 28.10.2020 al 09.06.2021 e non per poche ore alla settimana;
aveva prelevato dal conto corrente cointestato la somma di euro 49.000,00 e percepiva somme per i minori da parte dello Stato. Ha dedotto, ancora, che la
, con sentenza n. 633/2020 del Tribunale di Trapani era CP_1 stata condannata a restituire ad esso la somma pari ad Pt_1
€ 37.322,97, ma tale restituzione non era mai avvenuta. Ha contestato, altresì, l'aumento del mantenimento disposto per la primogenita, non essendo stata allegata alcuna accresciuta esigenza economica e rilevando, comunque, tali esigenze in termini di spese straordinarie, cui esso appellante partecipa nella misura del 50%.
5. L'appellata si è costituita con comparsa dell'8.9.25, opponendosi all'accoglimento dell'appello. Ha richiamato la relazione investigativa prodotta in primo grado, da cui risulta che l'appellante dal mese di gennaio 2022 lavorava con contratto a tempo determinato full time con la società Lady Bugs srl, oltre a percepire dai familiari una quota di redditi derivanti dalla locazione dei numerosi immobili posseduti dalla famiglia, unitamente ad una tabaccheria e ad un esercizio commerciale. Ha evidenziato che l'appellante è stato già condannato dal Tribunale di Trapani, con sentenza del 14.12.22, alla pensa di mesi 4 di reclusione, per aver fatto mancare i mezzi di sussistenza ai familiari. Inoltre, all'atto del licenziamento, il coniuge aveva percepito un rilevante trattamento
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 10 di fine rapporto, oltre a fruire della NASPI.
6. Con note del 9.10.25, l'appellante ha replicato alla comparsa di costituzione dell'appellata.
7. Il Procuratore Generale presso questa Corte, cui è stata ritualmente comunicata la proposizione del giudizio, ha concluso chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
8. Le parti hanno insistito nelle rispettive conclusioni con le note di trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 12/12/2025, all'esito della quale questa Corte ha posto la causa in decisione.
9. L'appello è solo parzialmente fondato.
10. In relazione alla determinazione dei doveri di mantenimento delle parti nei riguardi dei figli, va premesso che a seguito sia della separazione personale che del divorzio tra i coniugi la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza, continuando a trovare applicazione l'art. 147 c.c. e l'art. 315 bis c.c., che impongono il dovere di mantenere, istruire ed educare i figli, ed obbligano i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione fin quando l'età dei figli lo richieda di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione.
11. Il parametro di riferimento, ai fini della determinazione del concorso negli oneri finanziari, è costituito, secondo il disposto dell'art. 316 bis c.c., non soltanto dalle sostanze, ma anche dalla capacità di lavoro, professionale o casalingo, di ciascun coniuge, ciò che implica una valorizzazione anche delle accertate potenzialità reddituali (cf. Cass. n. 3974 del 2002).
12. Ai sensi del novellato testo dell'art. 337-ter cod. civ., ciascuno dei genitori è tenuto a provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, e la corresponsione dell'assegno di mantenimento è finalizzata alla realizzazione di tale principio di proporzionalità.
13. Se, dunque, la realizzazione del principio di proporzionalità è la
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 10 finalità primaria dell'assegno di mantenimento, ciò nondimeno la determinazione dell'ammontare di tale assegno deve tenere in considerazione le attuali esigenze dei figli, il tenore di vita goduto da questi in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
14. Una valutazione sinottica dei criteri prefissati dalla normativa in esame conduce a ritenere che, per realizzare le finalità perequative cui è destinato l'istituto dell'assegno di mantenimento si debba procedere, innanzitutto, all'accertamento delle complessive disponibilità economiche del nucleo familiare.
15. Tale accertamento, da condurre unitamente alla valutazione del tenore di vita concretamente mantenuto dal medesimo nucleo in costanza di matrimonio, consente, per un verso, di quantificare la parte delle risorse economiche che la famiglia è concretamente in grado di destinare alle esigenze di mantenimento dei figli e, per altro verso, le proporzioni dell'apporto che ciascun coniuge può fornire per il soddisfacimento di tali esigenze.
16. Acquisiti tali dati di valutazione andrà, quindi, considerata l'effettiva misura dell'apporto dato dai singoli genitori al soddisfacimento delle esigenze della prole, valutata sia con riferimento ai tempi di permanenza dei figli presso ciascun genitore, sia con riferimento a tutti gli ulteriori dati probatori acquisiti nel corso del giudizio circa i concreti atti di accudimento dei genitori, ivi compresi i compiti domestici e di cura materiale.
17. I dati economici in precedenza indicati, uniti alla valutazione della concreta misura dell'apporto fornito dai genitori alle esigenze dei figli consentono, quindi, di accertare la sussistenza o meno dei presupposti per la previsione di un assegno di mantenimento, nonché la misura di tale assegno, calcolata in modo tale da consentire ad entrambi i genitori di compartecipare in modo eguale al soddisfacimento delle esigenze della prole, compensando l'eventuale divario delle rispettive disponibilità economiche alla luce della concreta ripartizione dei compiti di accudimento.
18. Nel caso in esame, il nucleo centrale del decisum attiene al riscontro, da parte del giudice di primo grado, della insussistenza di un divario tra le rispettive condizioni economiche dei due ex
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 10 coniugi. E soprattutto in ragione della ritenuta inesistenza di una siffatta asimmetria, il giudice trapanese è addivenuto alla conclusione di negare la spettanza dell'assegno divorzile alla moglie, cui pure era stato attribuito, in sede di separazione, l'assegno di mantenimento. Tale capo della pronuncia non è stato, del resto, avversato dalla e risulta coperto, pertanto, dal CP_1 giudicato parziale.
19. Anche nella determinazione dell'ammontare dell'assegno di mantenimento gravante sul genitore non domiciliatario, il giudice di primo grado ha, inevitabilmente, tenuto conto del fatto che la versava in una situazione economica sicuramente non CP_1 più florida rispetto al e l'assegno in favore dei figli è Pt_1 stato determinato già considerando che i redditi percepiti negli ultimi anni erano costituiti essenzialmente da sussisti assistenziali. È stato perciò confermato l'importo già stabilito in sede di separazione (nonostante gli anni frattanto trascorsi), salvo un limitato aumento previsto in favore della figlia maggiorenne (del quale si discorrerà infra).
20. Orbene, al fine di oppugnare efficacemente tali statuizioni, l'appellante avrebbe dovuto o dimostrare che la moglie versava in una condizione più agiata rispetto alla sua, ovvero argomentare che, nonostante la condizione di pari disagio economico dei genitori, le esigenze della prole avrebbero potuto comunque esaudirsi mediante la fissazione di una contribuzione di minore entità, a carico di entrambi i genitori.
21. In realtà, nessuna delle due opzioni può dirsi efficacemente percorsa dall'appellante.
22. Innanzi tutto, esso appellante neppure ha specificamente dedotto, e comunque non ha affatto dimostrato, che la CP_1 avrebbe una capacità economica maggiore della sua. Al riguardo, le circostanze dedotte appaiono del tutto inconferenti. Il fatto che la donna abbia lavorato, per pochi mesi, nel 2021, nel personale ATA, non assume alcuna valenza significativa ed attuale. La deduzione relativa all'impossessamento di una somma dal conto corrente cointestato rappresenta un fatto risalente ed episodico, che fa insorgere, peraltro, un obbligo restitutorio a carico della consorte, suscettibile di essere fatto valere – come di fatto verificatosi - in altra sede, ma non tale da consentire di affermare che, ad oggi, la donna abbia risorse economiche maggiori del PANTALEO. Ciò vale,
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 10 altresì, anche in relazione alla circostanza della percezione di prestazioni assistenziali destinate alla prole, che correttamente sono state attribuite alla madre, quale genitore domiciliatario.
23. Per giunta, il primo giudice non ha posto a fondamento della propria decisione ulteriori circostanze, quali la notevole, incontestata ricchezza della famiglia di origine del e la Pt_1 dedizione di costui ad attività lavorativa alle dipendenze della società Lady Bugs s.r.l. (circostanza emersa dalla relazione investigativa depositata in prime cure dalla AGNELLO IL 10.5.23, richiamata da essa appellata e non specificamente contestata dall'appellante), le quali, ove adeguatamente valorizzate, avrebbero potuto essere valutate sfavorevolmente alle ragioni del PANTALEO, sia sul piano della determinazione dell'importo dell'assegno di mantenimento per la prole, sia sul piano della previsione di un assegno divorzile in favore dalla , CP_1 assegno invece negato dal primo decidente.
24. Posto, ordunque, che l'uomo non versa in una condizione economica più svantaggiata rispetto all'altro genitore, non può che escludersi la possibilità di ridurre l'assegno di mantenimento in misura inferiore ad euro 200,00 per ciascun figlio, perché ciò porrebbe a repentaglio la fondamentale e prioritaria esigenza di assicurare comunque il soddisfacimento dei più elementari bisogni della prole.
25. Nel determinare tale importo, il primo giudice ha correttamente tenuto conto non soltanto dei redditi effettivamente conseguiti, ma anche del c.d. reddito potenziale, ossia della capacità lavorativa di entrambi i genitori, desunta dalla qualificazione e dalle pregresse esperienze professionali che l'uomo può sicuramente vantare.
26. La valutazione risulta, del resto, in linea con la costante giurisprudenza di legittimità, a mente della quale “In tema di separazione personale dei coniugi, l'attitudine al lavoro proficuo dei medesimi, quale potenziale capacità di guadagno, costituisce elemento valutabile ai fini della determinazione della misura dell'assegno di mantenimento da parte del giudice, dovendosi verificare la effettiva possibilità di svolgimento di un'attività lavorativa retribuita, in considerazione di ogni concreto fattore individuale ed ambientale, senza limitare l'accertamento al solo mancato svolgimento di un 'attività lavorativa e con esclusione di mere valutazioni astratte e ipotetiche. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di
Corte di Appello di Palermo pag. 8 di 10 merito, il quale si era limitato a rilevare che la moglie, richiedente l'assegno, non svolgeva attività lavorativa, senza però valutare se l'istante avesse la concreta possibilità di intraprendere un'attività lavorativa retribuita, tenendo anche conto che risultava gravata da oneri di assistenza di una figlia portatrice di handicap).” (Cass. civ., Sez. I, Ordinanza n. 24049 del 06/09/2021).
27. L'assunto del possesso di una rilevante capacità lavorativa, che ha rivestito un peso significativo nell'ambito del baricentro della decisione impugnata, non è stato, d'altro canto, neppure puntualmente contestato dall'appellante, che ha piuttosto inteso sottolineare la progressiva diminuzione delle entrate reddituali via via conseguite: tale dato è stato, tuttavia, già adeguatamente valutato dal giudice trapanese, allorché ha evidenziato che, allo stato, nessuno dei coniugi può contare su redditi stabili, derivanti da lavoro dipendente, avendo percepito entrate correlate essenzialmente ad impieghi saltuari ed a sussisti statali.
28. La decisione impugnata merita, invece, censura, limitatamente al disposto aumento dell'assegno di mantenimento della figlia maggiorenne, atteso che tale aumento è stato riconosciuto in virtù di un non condivisibile automatismo, senza che fossero state specificamente allegate, neppure dal genitore domiciliatario, accresciute esigenze, correlate al conseguimento della maggiore età. Tale carenza di allegazioni sul punto caratterizza anche l'impianto difensivo spiegato dall'appellata in questo grado.
29. D'altro canto, può convenirsi con l'appellante, laddove osserva che le eventuali spese ulteriori (spese universitarie, spese per trasporti, ecc.) rientrano certamente nelle spese straordinarie, cui il PANTALEO dovrà perciò far fronte, sempre nella misura, correttamente disposta, del 50%.
30. Alla luce delle considerazioni sopra illustrate, le domande dell'appellante si appalesano meritevoli di accoglimento soltanto parziale, nel senso che l'assegno in favore della primogenita può essere ridotto da euro 300,00 ad euro 200,00 mensili, ristabilendo, in sostanza, l'assetto economico del mantenimento della prole già contemplato in sede di separazione.
31. Riguardando tale accoglimento soltanto una componente minoritaria delle richieste dell'appellante, si giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio, in linea,
Corte di Appello di Palermo pag. 9 di 10 peraltro, con la compensazione già disposta dal primo giudicante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale:
• Accoglie parzialmente l'appello proposto Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza del Controparte_1
Tribunale di Trapani n. 754/2024 del 15/11/2024 e, per l'effetto, in parziale riforma della predetta sentenza, ridetermina in euro 200,00 mensili l'assegno di mantenimento gravante su in favore della figlia Parte_1 Persona_4 confermando, nel resto, la predetta sentenza.
• Compensa tra le parti le spese di lite. Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 12/12/2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Andrea Pagano.
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