Ordinanza cautelare 24 marzo 2014
Sentenza 19 giugno 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, ordinanza cautelare 24/03/2014, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2014 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01372/2014 REG.PROV.CAU.
N. 01497/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2014, proposto da:
AN AT, OS GI Di BL, IC RR, RI AN AN, IO GL, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Tringali, con domicilio eletto presso DE TI in Roma, via Ernesto Nathan, 102;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, Università degli Studi di Catania, Università degli Studi di Bari, Università degli Studi dell'Aquila, in persona dei legali rapp.ti p.t., rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti di
MA De UC;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
- della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odonotoiatria e Protesi Dentaria per l’a.a. 2013/2014 pubblicata il 30.9.2013, nella parte in cui i ricorrenti non sono collocati in posizione utile per l’ammissione al relativo presso di laurea;
- della ulteriore graduatoria unica nazionale pubblicata il 18.12.2013 e degli altri successivi scorrimenti nella parte in cui escludono ancora i ricorrenti;
- dei verbali delle Commissioni e delle Sottocommissioni d’aula;
per l’accertamento del diritto delle ricorrenti all'ammissione al corso di laurea in medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria per l'a.a. 2013/2014, secondo le preferenze prescelte e per il risarcimento dei danni in forma specifica.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca e di Università degli Studi di Catania e di Università degli Studi di Bari e di Università degli Studi dell'Aquila;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 il dott. Alfredo Storto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Preso atto della rinuncia alla domanda cautelare formulata a verbale dai ricorrenti AT AN, Di BL OS GI e AN RI AN;
Rilevato, in conseguenza, che permane l’interesse alla pronuncia cautelare esclusivamente in capo a RR IC e a GL IO;
Ritenuto, ad un primo sommario esame, che non è adeguatamente asseverato il fumus boni iuris con riguardo alle censure formulate col ricorso e, in particolare, con riferimento a quella di violazione della segretezza e dell’anonimato delle prove concorsuali;
Ritenuto, pertanto, di respingere la domanda cautelare, compensando tuttavia le spese di questa fase processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), respinge la domanda cautelare come sopra circostanziata sul piano soggettivo.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2014 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente FF
Giuseppe Chine', Consigliere
Alfredo Storto, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 24/03/2014
IL SEGRETARIO