Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 03/04/2025, n. 205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 205 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1287/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LUCCA
Il Tribunale di Lucca, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gerardo Boragine Presidente estensore
Dott.ssa Michela Boi Giudice
Dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice riunito in camera di consiglio in data 26/3/2025, sentita la relazione del Presidente estensore, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa in epigrafe indicata promossa con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ. depositato in data 20/03/2024 da
C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocato LAURA DA VALLE ed elettivamente domiciliati presso lo studio dello stesso in Lucca (LU), via S. Giustina n. 34, giusta procura in atti con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio su domanda congiunta con le conclusioni congiunte di seguito testualmente riportate:
«Pronunciare sentenza di divorzio a spese compensate, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di Lucca,
2. Confermare l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Lucca, Loc. Via della
Chiesa di :S. Angelo n. 64, lettera B unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore della Sig.ra nell'interesse dei figli minori ivi stabilmente conviventi e fin tanto che gli stessi non Parte_1 avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
3. Confermare l'affidamento dei figli e ad entrambi i genitori, i quali Per_1 Per_2 eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata
1
4. Confermare la collocazione prevalente dei figli e presso la dimora materna. Per_1 Per_2
5. Confermare che il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
a) I figli trascorreranno con il padre il fine settimana a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica sera alle ore 21:00 circa, nella settimana in cui i bambini non trascorreranno il weekend con il padre i figli staranno con il padre dal giovedì dall'uscita della scuola fino al sabato mattina verso le 09:30.
b) Ciascun genitore continuerà ad avvalersi dell'ausilio dei nonni materni e paterni per la permanenza e la cura dei figli minori durante il proprio orario di lavoro. L'eventuale ausilio da parte di altri soggetti nella cura delle figlie minori dovrà essere espressamente concordato da entrambi i genitori.
c) Il padre presterà particolare attenzione stante la tenera età dei bambini al loro adeguamento alla nuova situazione familiare con particolare riguardo al pernottamento presso di lui, comunicando alla madre eventuali difficoltà dei figli. Al fine di agevolare l'adeguamento dei figli alla nuova situazione familiare il padre si impegna, durante i tempi di permanenza con gli stessi, a chiamare telefonicamente la madre qualora i bambini ne richiedano la presenza oppure il contatto telefonico.
d) Durante le festività Natalizie e Pasquali nonché per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori, alternando di anno in anno;
per le festività Pasquali i figli trascorreranno con ciascun genitore, alternando di anno in anno, il periodo da giovedì Santo a sabato
Santo e dal giorno di Pasqua al martedì successivo;
per le ulteriori principali festività verrà seguito il criterio dell'alternanza tra i genitori. Il giorno del compleanno dei figli verrà trascorso ad anni alterni presso ciascun genitore possibilmente con l'organizzazione di un festeggiamento comune;
il giorno del compleanno della madre e la Festa della Mamma verranno trascorsi dai figli con la madre e il giorno di compleanno del padre e la Festa del Papà verranno trascorsi con il padre. Durante il periodo estivo, i genitori potranno recarsi in vacanza in Italia con i figli, previa comunicazione dell'itinerario all'altro genitore ma senza necessità del preventivo consenso e, nel caso in cui vengano programmati viaggi all'estero, sarà necessario il preventivo consenso dell'altro genitore e, comunque,
i genitori stessi si dovranno comunicare reciprocamente entro il 30 giugno di ogni anno il relativo periodo in cui effettueranno tali vacanze con i figli.
e) Sono salvi ulteriori e diversi accordi che i genitori potranno prendere nell'interesse delle figlie e nel rispetto delle loro esigenze e desideri. I genitori si impegnano a non far convivere i figli con eventuali partners per almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione delle parti dinanzi al Tribunale di Lucca e comunque solo in presenza di situazioni consolidate e sempre con preminente attenzione ai tempi necessari alle figlie per adeguarsi a situazioni nuove comunicandosi tra i genitori le modalità di inserimento della nuova figura.
6. Confermare l'assegno di mantenimento per i figli e pari l'importo mensile di Per_1 Per_2
Euro 300,00.= (Euro trecento/00) per ciascun figlio e quindi complessivamente l'importo mensile di
Euro 600,00.= (Euro seicento/00) entro il giorno 15 di ogni mese;
tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat a decorrere dal mese di marzo 2025, prendendo a parametro di riferimento la variazione intervenuta l'anno precedente.
7. Confermare che le spese straordinarie nell'interesse dei figli siano poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50%. Per spese straordinarie sono da intendersi quelle di cui al Protocollo
2 adottato dal Tribunale di Lucca in data 7.10.2020 così riassunte: a) Spese straordinarie che non necessitano del preventivo accordo tra i genitori: -spese mediche urgenti e necessarie;
- trattamenti sanitari, esami, visite specialistiche prescritte dal pediatra/medico tramite il SSN (psicoterapia, fisioterapia, logopedia, impianti di ausilio sanitario, protesi, spese oculistiche, ortopediche, acustiche);- tickets e spese farmaceutiche;
- tasse e imposte scolastiche ed universitarie di istituti pubblici;
- libri di testo;
- materiale di corredo scolastico di inizio anno;
- gite scolastiche didattiche;
- spese per trasporto pubblico e carburante mezzo locomozione del figlio;
- spese per progetti curriculari scolastici;
- spese per tempo prolungato o dopo scuola;
spese per baby sitter se già presente nel ménage familiare prima della separazione;
- spese manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi di locomozione del figlio;
- bollo e assicurazione r.c. per il mezzo di trasporto della prole acquistato con il consenso di entrambi i genitori;
- spese per regali dei compagni di scuola.
b) Spese straordinarie che necessitano del preventivo accordo tra i genitori: - spese sanitarie non urgenti e non prescritte dal medico (cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso privati, cure termali e fisioterapiche, trattamenti sanitari, esami diagnostici, analisi cliniche, psicoterapia e logopedia se eseguiti da specialisti privati anche se erogati dal SSN); - ripetizioni;
- stages e corsi: di lingua, di musica (ed acquisto dello strumento musicale), di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione e la specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro, di formazione post universitari (master); - spese per università all'estero (comprese le spese per alloggio fuori sede e relative utenze domestiche); - gite scolastiche con pernottamento, viaggi studio all'estero; - scuole e università private;
-baby sitter post separazione (pre-scuola e dopo- scuola) se non già presente nell'organizzazione familiare in costanza di matrimonio); - viaggi e vacanze intrapresi autonomamente dal figlio;
- attività sportiva anche non agonistica (compresa l'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei, ivi comprese spese di trasporto e stages); - attività ludicoricreative (centri estivi); - cellulare;
- spese relative ad imposta di bollo e assicurazione r.c. del veicolo in uso alla prole laddove acquistato senza il consenso dell'altro genitore;
- conseguimento patente di guida per ciclomotori o autoveicoli presso scuole-guida private;
- spese per IM (servizio fotografico, parrucchiere, regalo madrina/padrino ecc.). Le CP_1 spese straordinarie al momento dell'effettuazione del pagamento dovranno essere corredate da scontrino o ricevuta fiscale in modo da consentire la deduzione fiscale nella percentuale corrispondente a quella dei rispettivi impegni di spesa. Le spese straordinarie saranno detraibili ai fini IRPEF da entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
8. Confermare che l'A.U.U. (Assegno unico universale) relativo ai figli minori sarà percepito dalla madre Sig.ra Parte_1
9. i ricorrenti confermano di essere autonomi economicamente e di non avere alcuna pretesa da vantare reciprocamente a titolo di assegno divorzile;
dichiarano, altresì, di avere regolato ogni altra questione di natura economica e patrimoniale e di non avere, quindi, null'altro a pretendere l'uno dall'altra a nessun titolo e ragione in ordine al pregresso rapporto matrimoniale. I ricorrenti chiedono altresì che l'Ill.mo Tribunale Voglia ordinare al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alle opportune annotazioni e trascrizioni della sentenza nei registri dello stato civile senza alcuna Sua ingerenza o responsabilità.
10. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti».
3 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473-bis.49 e 473-bis.51 cod. proc. civ., personalmente sottoscritto, i coniugi - premesso di avere contratto matrimonio in Lucca (LU) il 27/9/2014, dal quale sono nati i due figli
(nato il [...]) e (nato il [...]), entrambi ancora minorenni - hanno Per_1 Per_2 congiuntamente richiesto di ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio alle condizioni dai medesimi concordate ed in epigrafe trascritte.
Le parti, inoltre, hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, contenenti le istanze e conclusioni congiunte.
L'ordinanza di rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore è stata comunicata al Pubblico Ministero per gli adempimenti prescritti dall'art. 473-bis.51, comma 3, cod. proc. civ. Con successive note scritte, depositate in sostituzione dell'udienza, i coniugi hanno confermato integralmente le condizioni di cui al ricorso congiunto.
Nel merito, osserva il Collegio che, emergendo dal tenore del ricorso la irreversibilità della frattura determinatasi tra i coniugi e la impossibilità della ricostituzione, tra di loro, della comunione materiale e spirituale, la domanda diretta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio merita di essere accolta, sussistendone i presupposti ex art. 3, comma 1, n. 2), lett. b), della legge 1/12/1970, n.
898.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo intervenuto tra le parti ed osservato che le condizioni congiuntamente rassegnate sono legittime e non contrarie alla legge e sono, altresì, sia conformi all'interesse dei coniugi sia rispondenti all'obiettivo interesse della prole, ritiene che le stesse possano essere recepite, nulla ostando al loro integrale accoglimento.
La domanda congiunta dei coniugi può, pertanto, essere recepita, non sussistendo motivi per disattendere la volontà delle parti.
In ragione delle conclusioni congiuntamente formulate, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto tra e Parte_1 Pt_2
in Lucca (LU) in data 27/9/2014, debitamente trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del Comune di Lucca (LU) all'Atto Numero 137, Parte 1, dell'Anno 2014;
b) PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti e provvede in conformità alle condizioni dalle medesime congiuntamente rassegnate, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte;
c) DICHIARA interamente compensate le spese di lite;
d) MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Lucca (LU) per le prescritte annotazioni e le consequenziali ulteriori incombenze.
Così deciso in Lucca, il 26/3/2025.
Il Presidente estensore
Gerardo Boragine
Si dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 2, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy), in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.
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