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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 17/11/2025, n. 765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 765 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2022 promossa da: nato a [...] il 5 luglio1983, (C.F. n. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F. n. , Parte_2 C.F._2 nato a [...] l'[...], (C.F. n. Parte_3
, , nata a [...] il 9 luglio C.F._3 Parte_4
1949, (C.F. n. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca AURELIANO C.F._4 del Foro di Bologna presso il cui studio in Bologna, Via Castiglione n. 7 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. E P. IVA in persona del proprio legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, dott. con sede legale in Varese, viale Borri n. 57 – 21100, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, presso il cui studio in
Padova, Galleria A. De Gasperi, 4 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati in data 12 maggio 2025)
Per parte convenuta (come da fogli depositati in data 12 maggio 2025)
MOTIVAZIONE
1
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
l' Controparte_1
chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione dei
[...] danni da loro subiti in seguito all'intervento praticato in data 26 giugno 2015 a
[...]
Parte_1
Allegavano in particolare i ricorrenti:
- che l'intervento di ablazione cardiaca al quale era stato sottoposto Parte_1 in data 26 giugno 2025 presso l'Ospedale di Circolo di Varese non era stato eseguito correttamente;
- che l'errore era stato riscontrato ed emendato tardivamente da parte dei sanitari;
- che successivamente a tale intervento era stato costretto a Parte_1 effettuare continui accessi in Ospedale a causa di problematiche che avevano interessato l'arto inferiore destro;
- che a causa dell'errata esecuzione dell'intervento e del tardivo riscontro dell'errore commesso aveva subito gravi danni psicofisici, atteso che non poteva più Parte_1 svolgere alcuna attività in autonomia e doveva trascorrere la maggior parte della propria giornata disteso;
- che i tentativi di addivenire a una definizione bonaria della controversia non avevano avuto esito positivo;
- che la consulenza svolta in sede di istruzione preventiva non era stata correttamente eseguita ed era pertanto necessario rinnovare la stessa.
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 16 maggio 2022, si costituiva la struttura convenuta opponendosi al rinnovo della svolta CTU e chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito in ordinario, nel merito, il rigetto delle domande articolate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la convenuta che nessuna responsabilità poteva essere addebitata ai sanitari che avevano avuto in cura il paziente e che i consulenti in sede di istruzione preventiva avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra la complicanza insorta in sede di intervento e le successive problematiche descritte in ricorso.
2 1.3 Convertito il rito in ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita sentendo alcuni testi sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché disponendo un supplemento di CTU.
Alla fissata udienza del 13 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
2.1 Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori, si osserva quanto segue.
2.2 Con riguardo alle prove orali articolate, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 14 giugno 2023.
2.3 Con riguardo alla richiesta di rinnovo della svolta CTU si ritiene che la stessa non meriti accoglimento, essendo già stato disposto nel presente giudizio un supplemento di indagini peritali rispetto a quanto svolto in sede di istruzione preventiva, sottoponendo ai medesimi professionisti l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori in questa sede e considerato che i CTU hanno confermato le conclusioni alle quali erano giunti ante causam.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU meritano di essere condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e puntuale studio della documentazione medica prodotta. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori i CTU hanno adeguatamente motivato l'iter logico seguito, indicando la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione loro demandata. Peraltro, come detto, le conclusioni alle quali i CTU erano giunti in sede di istruzione preventiva sono state confermate in questa sede alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta dagli attori.
2.4 Con riguardo, infine, alla richiesta di svolgere CTU sulla persona degli attori diversi dal paziente la stessa deve essere rigettata atteso che gli stessi lamentano Parte_1 un danno c.d. parentale non consistente in un proprio danno biologico conseguenza degli accadimenti che hanno interessato il congiunto.
3. La responsabilità della struttura convenuta (an debeatur)
3.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
allegando, in sintesi: - che nel corso della
[...] procedura di “ablazione del flutter atriale” alla quale si era sottoposto in data 26 giugno 2015
a causa della negligenza e imperizia dei sanitari operatori, era stata Parte_1
3 provocata una lesione dell'arteria femorale poi colpevolmente sottovalutata nel decorso post- operatorio;
- che a causa di tali condotte veva perduto la funzionalità Parte_1 della gamba destra in ragione dell'imponente linfedema che continua a manifestarsi accompagnato da episodi infettivi.
3.2 La struttura convenuta ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e le lamentate conseguenze.
3.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità della struttura convenuta nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
3.4 Preliminarmente, osservato che la responsabilità fatta valere nel caso in esame è di tipo contrattuale, occorre indicare come viene in concreto ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e la struttura convenuta in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
"in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile"
(Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
4 3.5 Tanto osservato in diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie, la decisione trova il proprio fondamento nella documentazione prodotta dalle parti nella presente sede e nel corso del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio di merito (proc. n. 1903/2020
RG), nonché negli esiti degli accertamenti tecnici svolti dai consulenti nominati, dai quali – come detto – non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici, nonché sull'esame clinico del paziente.
Orbene all'esito del giudizio è emerso quanto all'operato dei sanitari:
- che vi era indicazione terapeutica assoluta all'intervento di ablazione al quale si è sottoposto
Parte_1
- che è censurabile il comportamento tenuto dai medici in occasione dell'intervento di ablazione in quanto “la situazione anatomica della regione inguinale era alterata dalla presenza di una cicatrice che avrebbe dovuto far supporre agli operatori che fossero da prevedersi variazioni nei normali rapporti anatomici” e, pertanto, “sarebbe stato più prudente procedere alla individuazione del vaso da incannulare mediante il supporto ecografico”;
- che, infatti, sebbene sia da considerarsi nella norma “il formarsi di un ematoma a seguito della lesione necessaria per la cannulazione”, nel caso in esame “l'ematoma è derivato anche dalla lesione arteriosa e verosimilmente da una lesione venosa più ampia di quella che normalmente si rende necessaria”;
- che non pare, invece, censurabile la condotta tenuta dai sanitari successivamente all'intervento del 26 giugno 2025 e sino all'intervento chirurgico del 29 giugno 2015, in quanto “Nella comune pratica clinica in caso di ematoma, anche importante, si preferisce non procedere subito ad intervento chirurgico ma continuare nella terapia compressiva locale (come nel caso in esame) al fine di ottenere che sia l'ematoma stesso a comprimere il vaso e favorire con la autocompressione la guarigione. E' opinione comune che sia preferibile un ematoma, anche importante e a lento assorbimento, piuttosto che procedere quanto prima ad intervento chirurgico. Un periodo di attesa è da considerarsi saggio perché il più delle volte si ottiene in maniera atraumatica il blocco del sanguinamento. L'intervento chirurgico prevede di necessità la incisione della cute e quindi il venir meno della sua fisiologica funzione protettiva con un significativo aumento della probabilità di andare incontro alle note complicanze infettive”;
5 - che, dunque, non si ritiene contestabile alcun ritardo diagnostico e terapeutico nell'operato dei sanitari che hanno avuto in cura uccessivamente all'intervento del 26 Parte_1 giugno 2015.
In conclusione, devono ritenersi sussistenti profili di responsabilità della struttura convenuta con riguardo all'esecuzione dell'intervento di ablazione cardiaca, mentre non può contestarsi alla stessa alcun ritardo diagnostico e terapeutico nell'accertamento e correzione della complicanza verificatasi in occasione di tale intervento.
4. I danni risarcibili
4.1 Passando ora alla quantificazione e liquidazione dei danni subiti, la domanda di
[...] erita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Occorre procedere distintamente per le diverse voci di danno.
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 L'attore con riguardo ai danni non patrimoniali ha avanzato le Parte_1 seguenti richieste:
- I.T.T. 90 giorni (euro 110,00/die) euro 9.900,00
- I.T.P. 75% 120 giorni (euro 82,50/die) euro 9.900,00
- I.T.P. 50% 150 giorni (euro 55,00/die) euro 8.250,00
- I.P. 30% (31 anni) euro 158.200,00
- Personalizzazione 29% euro 54.012,50
Sul punto la svolta ctu ha fornito importanti elementi ai fini della decisione. Nel dettaglio si legge nelle relazioni agli atti:
a) quanto all'invalidità temporanea
- “che dalla lesione patita dal ricorrente è derivata un'invalidità temporanea assoluta e/o parziale, quantificabile in giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%”;
- che il calcolo della invalidità temporanea totale e parziale, a partire dall'1 luglio 2015 deve comprendere un arco di tempo che si conclude 30 giorni dopo la dimissione del 22 agosto 2015 in ragione del fatto che: i) l'arco di tempo compreso tra il 26 giugno 2015 ed il 30 giugno 2015 è da considerarsi comunque dovuto anche in assenza dell'evento avverso del 26 giugno 2015; ii) successivamente all'intervento eseguito in data 29 giugno 2025 (ritenuto corretto nella indicazione e nella esecuzione al fine di emendare la complicanza verificatasi in seguito all'intervento del 26 giugno 2015), si è riscontrata una guarigione completa del sito chirurgico,
6 come “testimoniato ampiamente dagli esami strumentali eseguiti nei mesi e negli anni successivi”; i richiami alla complicanza iatrogena riferita ai fatti del 26 e 29 giugno 2015 contenuti nei vari successivi ricoveri rilevano come dato anamnestico senza valenza diagnostica su cui basare il nesso di causalità con tali ricoveri, ad eccezione del ricovero del 6 agosto 2025, di poco successivo agli interventi oggetto di causa, rispetto al quale “si può serenamente affermare che la raccolta ascessuale TC diagnosticata (e confermata dall'esame colturale risultato positivo per IC LI sull'agoaspirato della raccolta eseguito il 06-08-15) sia da riferirsi alla infezione di un residuo del vasto ematoma formatosi a seguito dell'incongruo trattamento del 26 giugno 2015”; iii) tutte le emoculture eseguite successivamente sono risultate sterili, a conferma che il processo flogistico fosse da considerarsi localizzato nella raccolta e non diffuso a tutto l'organismo o a tutto l'arto inferiore destro;
b) quanto all'invalidità permanente:
- che attualmente isulta affetto da “Flebolinfedema cronico bilaterale Parte_5
(prevalente a destra con inguine sede di esiti cicatriziali cheloidei ) post cateterismo vascolare in corso di intervento di ablazione per tachicardia parossistica sopra ventricolare / flutter atriale”;
- che attualmente resenta una invalidità permanente pari al 30%; Parte_5
- che al momento dell'intervento del 26 giugno 2015 entrambi gli arti inferiori era già compromessi almeno del 15% entrambi, il destro verosimilmente del 18%, atteso che: i) “il paziente era portatore dalla nascita di un complesso quadro patologico Parte_1 interessante tutto il suo apparato cardiovascolare, quindi cuore, grossi vasi, arterie, vene e linfatici in tutto il suo organismo, arti inferiori compresi”; ii) “i trattamenti sanitari (medici, chirurgici, riabilitativi, etc.), a cui il paziente” era “andato incontro nel corso degli anni”, avevano “per ovvi motivi lasciato delle conseguenze”; iii) l momento Parte_5 dell'intervento del 2015 era affetto da una significativa patologia a carico dell'arto inferiore destro considerato: - che l'arto inferiore sinistro “è testimone indiscutibile delle alterazioni vascolari diffuse in entrambi gli arti”, presentando anch'esso delle problematiche, pur non essendo stato interessato dall'intervento del 26 giugno 2015; - che l'arto inferiore destro, prima del 2015, era stato interessato anche da una varice sanguinante, attestante (unitamente agli altri elementi riscontrati) una insufficienza venosa cronica a carico degli arti inferiori.
7 Come detto supra, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti d'ufficio meritano di essere condivise e, pertanto, dovrà essere liquidato il danno come accertato in corso di consulenza e sopra riportato.
4.2.2 Prima di passare alla liquidazione del danno riscontrato, devono essere svolte alcune osservazioni in punto di diritto.
Il danno in esame rientra nella categoria del danno c.d. iatrogeno e, in particolare, si ritiene possa essere ricondotto nella categoria del danno da aggravata guarigione, ovvero quella relativa alle ipotesi in cui la condotta colposa del medico determina postumi permanenti più gravi di quelli che sarebbero altrimenti residuati dalla malattia se correttamente curata.
In tali casi il medico è responsabile dei maggiori postumi permanenti subiti dal paziente tutte le volte che la condotta alternativa corretta avrebbe certamente o con ragionevole probabilità (come nel caso di specie) evitato i maggiori postumi.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno deve procedersi, come di recente indicato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021), monetizzando sia il grado di invalidità che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente (A), sia quello che effettivamente è residuato (B) per poi operare la sottrazione tra tali valori (B - A). Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia citata: “Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e
l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure” e ciò in quanto il valore monetario del punto d'invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità ed è, quindi, diverso liquidare un'invalidità del
10% e due del 5%.
4.2.3 Sempre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, si evidenzia che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
Milano (e infatti la Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
8 sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato).
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore
[...] occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, lo stesso aveva Parte_1
31 anni, che i consulenti d'ufficio hanno quantificato nel 30% la lesione permanente effettivamente subita e nel 18% la lesione che sarebbe in ogni caso residuata in capo al paziente in ragione delle sue pregresse patologie e che i consulenti hanno poi riconosciuto a titolo di invalidità temporanea giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%.
9 In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenuto conto delle circostanze indicate, il danno che avrebbe in ogni caso subito (voce A) è pari a euro 73.198; il danno Parte_1 che ha effettivamente subito (voce B) è pari a euro 186.414. Parte_1
Operando, quindi, la sottrazione tra la voce B e la voce A il danno patito è da liquidarsi in una somma pari a euro 113.216 (euro 186.414 – euro 73.198) a titolo di danno non patrimoniale iatrogeno. A tale somma va aggiunta quella pari a euro 8.050 spettante a titolo di invalidità temporanea per giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%.
Con riguardo, poi, alla richiesta personalizzazione del danno deve osservarsi quanto segue.
L'attore, come anticipato, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno nella misura del 29% allegando che, in seguito all'intervento per cui è causa, la propria vita ha subito un grave stravolgimento, essendo divenuto inabile a provvedere a se stesso e avendo di fatto interrotto la propria vita sociale, essendo costretto a rimanere disteso per la maggior parte della giornata.
Sul punto deve osservarsi in diritto che la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando al caso di specie, si ritiene che la richiesta di personalizzazione meriti accoglimento, avendo l'attore provato l'eccezionale stravolgimento che ha subito la propria vita in seguito all'intervento avvenuto in data 26 giugno 2015. Si vedano sul punto le deposizioni rese dai testimoni sentiti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti (cfr. verbale del 19 settembre
10 2023). Nel dettaglio, i testi e entrambi amici di famiglia, la cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non appare inficiata né da elementi oggettivi (essendo le loro dichiarazioni coerenti e prive di contraddizioni interne), né da elementi soggettivi (non essendo state allegate circostanze specifiche tali da implicare un loro interesse concreto ad un esito della controversia favorevole per l'attore), hanno documentato con le loro dichiarazioni il significativo stravolgimento che ha subito la vita del sig. il quale, prima dell'intervento, aveva una vita Parte_1 attiva e ricca di relazioni, nonostante la patologia congenita.
Orbene, il fatto che a seguito dell'intervento sia divenuto Parte_1 sostanzialmente inabile a occuparsi autonomamente della propria persona e sia costretto a vivere principalmente chiuso in casa ha sicuramente comportato una sofferenza psicofisica maggiore per lo stesso, rispetto a quella che affligge ordinariamente un soggetto che subisce lesioni pari a quelle dell'attore e ciò, appunto, sia come sofferenza interiore dovuta all'impossibilità di occuparsi della propria persona autonomamente e al deterioramento delle relazioni sociali, sia come stravolgimento delle proprie abitudini di vita.
Sussistono, quindi, nel caso di specie circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, da contenersi nella misura del 29%.
Il riconosciuto aumento per la personalizzazione va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere aumentato di euro 21.186,24 (29% sull'importo di danno biologico risultante dalla differenza tra le componenti di danno biologico della voce B e della voce A, ovvero euro 127.681 – euro 54.625= euro 73.065).
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari a euro 142.452,24 (euro 134.402,24 invalidità permanente comprensivo di personalizzazione ed euro 8.050 invalidità temporanea).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del
11 fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Le poste di cui l'attore ha chiesto il risarcimento a titolo di Parte_1 danno patrimoniale sono quelle relative: i) alle spese mediche sostenute;
ii) alla perdita della capacità reddituale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica e della perdita di chance.
4.3.2 Quanto alle spese mediche, i ctu hanno concluso nel senso che “le spese affrontate e documentate possono essere considerate congrue”.
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei consulenti, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, va riconosciuto all'attore l'importo pari a euro 10.695,40.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.4).
4.3.4 Venendo, infine, alle ulteriori voci patrimoniali richieste dall'attore, si osserva innanzitutto che le stesse sono indicate nelle conclusioni precisate richiamando il ricorso introduttivo. In tale atto di parte si legge: “Il danno da perdita di chance ed il danno da perdita della capacità lavorativa specifica […] Sul punto, è proprio la gravità delle lesioni subite (30% di I.P.) e la qualità delle stesse, che impedisce al ricorrente uno stazionare in piedi duraturo, da non consentire alla vittima la possibilità di sperare in attività confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali: il che integra […] un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, risulta certo che non potrà svolgere più alcun tipo di lavoro considerato Parte_1 che dovrà pressoché mantenere la posizione supina o seduta, senza possibilità di guidare per lunghi tratti ovvero recarsi a piedi o con i mezzi pubblici presso qualsiasi luogo di lavoro. A tale
12 stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita
o dalla riduzione della capacità lavorativa generica […]”.
Orbene, nessuna delle voci di danno indicate può essere riconosciuta non essendo stata puntualmente allegata e provata.
E infatti, sul punto, sia la giurisprudenza legittimità che quella di merito sono consolidate nell'affermare tanto con riguardo alla perdita della capacità lavorativa generica e specifica, quanto con riguardo alla perdita di chance, che è onere del danneggiato provare non solo la perdita (della capacità o della chance), ma anche che tale perdita ha comportato una riduzione della capacità di guadagno. In altre parole, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguente (cfr. Cass. civ. 15737/2018, Cass. civ.
25221/2014, Cass. civ. n. 3290/2013 e Cass. civ. 4493/2011; Tribunale di Milano n. 5317/2025).
Con specifico riguardo poi al c.d. danno da perdita di chance la giurisprudenza ha evidenziato che lo stesso consiste “non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita
(certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico” e che, “trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. n. 14916/2018; Cass. n.
23154/2014).
Nel caso di specie, non solo l'attore non ha fornito alcuna prova relativamente all'ammontare della perdita patrimoniale subita essendosi limitato ad allegare che in ragione delle proprie attuali condizioni psicofisiche non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, ma risulta agli atti che al momento del fatto era disoccupato da circa cinque anni e che prima aveva lavorato presso la tabaccheria di proprietà dei genitori, senza che sia possibile sapere per quanto tempo, con quale mansione e con quale retribuzione.
13 Ne consegue che la domanda in esame deve essere rigettata.
5. Danno da lesione del rapporto parentale
Venendo ora alle domande di risarcimento avanzate dagli altri attori, ovvero
[...]
e (genitori di , Parte_2 Parte_4 Parte_1 nonché (fratello di , deve osservarsi Parte_3 Parte_1 quanto segue.
I soggetti indicati hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da loro patito in conseguenza della compromissione del rapporto affettivo intrattenuto con il congiunto, determinata dal grave stato di disabilità in cui si trova lo stesso a causa dell'errore compiuto dal personale sanitario nell'esecuzione dell'intervento al quale si era sottoposto in data 26 giugno
2015.
Come è noto, tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dalla compromissione del rapporto.
Al pari di qualsiasi altro danno – non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa - deve essere provato, ancorchè attraverso il ricorso alla prova presuntiva, secondo nozioni di comune esperienza e deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. 25164/2020).
Con riguardo alla voce di danno in esame si è espressa ancora di recente la Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 23300/2024) affermando che “costituisce "affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle
14 abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv.
667659-01). […] “La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso
- può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero
"in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301). […] Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (cfr. sempre in motivazione cass. sez. 3 ord. 7748 del 2020 cit)”.
Nel caso in esame, considerato lo stretto vincolo di parentela (genitori-figlio e fratelli) e l'età dei soggetti coinvolti, tutti conviventi, il Tribunale ritiene che possa procedersi al riconoscimento di un danno non patrimoniale a favore degli attori in ragione del grave e maggiore stato di disabilità in cui versa seguito dell'intervento del 26 giugno 2015. Parte_1
La necessità di di essere assistito nella maggior parte delle attività Parte_1 quotidiane, nonché di rimanere disteso a casa per la maggior parte della giornata non può non aver compromesso in maniera apprezzabile il rapporto che lo stesso intratteneva con i propri familiari conviventi.
Lo stravolgimento della vita dei prossimi congiunti di presunto in Parte_1 ragione di quanto sopra evidenziato, è stato anche confermato dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria (cfr. verbale del 19 settembre 2023), i quali hanno descritto l'invalidità di e dichiarato che i parenti dello stesso si occupano di assisterlo nelle Parte_1 sue esigenze.
Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, mancando una tabella di riferimento ad hoc, si ritiene di avvalersi delle Tabelle elaborate da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
15 Milano, sopra richiamate e già applicate, relative al danno da perdita del rapporto parentale, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.
Le richiamate Tabelle prevedono un “valore punto”, di importo differente in base al tipo di rapporto di parentela, da moltiplicarsi per la somma dei punti che vengono riconosciuti nel caso in esame tenendo conto dei criteri di distribuzione indicati nella tabella stessa e identificati nell'età della vittima primaria (A), nell'età della vittima secondaria (B), nella sussistenza o meno della convivenza tra le vittime (C), nella sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato (D), nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (E).
Nel caso di specie, tenendo in considerazione l'età dei soggetti coinvolti, l'esistenza di un seppur compromesso rapporto (e non la perdita) nonché gli effetti invalidanti che sarebbero comunque residuati in caso di corretta esecuzione dell'intervento, si ritiene congruo riconoscere un importo pari a euro 74.000 a ciascun genitore e pari a euro 25.000 per il fratello.
Essendo le somme sopra indicate debiti di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
6. Le spese di lite
6.1 Le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto
16 conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata;
mentre, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, senza alcuna riduzione degli importi.
6.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico degli attori (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto), nonché quelle per il richiesto supplemento di ctu nel corso del presente procedimento, anch'esse liquidate con separato decreto, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta,
[...]
, nella causazione dei Controparte_1 danni subiti dagli attori Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
2. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti dall'attore,
[...]
, quindi, a corrispondere allo stesso i seguenti importi: Parte_1
a. euro 142.452,24 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
b. euro 10.659,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione.
3. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti dagli attori,
[...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, quindi, a corrispondere i seguenti importi:
a. a e euro 74.000 Parte_2 Parte_4 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
17 b. ad euro 25.000 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione.
4. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, a rifondere in favore agli attori,
[...] [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 25.909 per Parte_4 compensi (di cui euro 22.457 per il giudizio di merito ed euro 3.452 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. PONE definitivamente a carico della struttura
[...]
, le spese per la CTU Controparte_1 svolta nel procedimento di istruzione preventiva, già liquidate con separato decreto, nonché quelle per il supplemento di ctu richiesto nel presente procedimento, liquidate con separato decreto.
Varese, 14 novembre 2025
Il Giudice
MA IA CA
18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa MA IA CA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 557/2022 promossa da: nato a [...] il 5 luglio1983, (C.F. n. ), Parte_1 C.F._1
nato a [...] il [...], (C.F. n. , Parte_2 C.F._2 nato a [...] l'[...], (C.F. n. Parte_3
, , nata a [...] il 9 luglio C.F._3 Parte_4
1949, (C.F. n. ), rappresentati e difesi dall'Avv. Gianluca AURELIANO C.F._4 del Foro di Bologna presso il cui studio in Bologna, Via Castiglione n. 7 sono elettivamente domiciliati, giusta procura in atti
ATTORI contro
Controparte_1
(C.F. E P. IVA in persona del proprio legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, dott. con sede legale in Varese, viale Borri n. 57 – 21100, CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Locatelli del Foro di Padova, presso il cui studio in
Padova, Galleria A. De Gasperi, 4 è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per gli attori (come da fogli depositati in data 12 maggio 2025)
Per parte convenuta (come da fogli depositati in data 12 maggio 2025)
MOTIVAZIONE
1
1. Svolgimento del processo e allegazioni delle parti
1.1 Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. Parte_1 Parte_2
hanno convenuto in giudizio Parte_3 Parte_4
l' Controparte_1
chiedendo di accertare la responsabilità di quest'ultima nella causazione dei
[...] danni da loro subiti in seguito all'intervento praticato in data 26 giugno 2015 a
[...]
Parte_1
Allegavano in particolare i ricorrenti:
- che l'intervento di ablazione cardiaca al quale era stato sottoposto Parte_1 in data 26 giugno 2025 presso l'Ospedale di Circolo di Varese non era stato eseguito correttamente;
- che l'errore era stato riscontrato ed emendato tardivamente da parte dei sanitari;
- che successivamente a tale intervento era stato costretto a Parte_1 effettuare continui accessi in Ospedale a causa di problematiche che avevano interessato l'arto inferiore destro;
- che a causa dell'errata esecuzione dell'intervento e del tardivo riscontro dell'errore commesso aveva subito gravi danni psicofisici, atteso che non poteva più Parte_1 svolgere alcuna attività in autonomia e doveva trascorrere la maggior parte della propria giornata disteso;
- che i tentativi di addivenire a una definizione bonaria della controversia non avevano avuto esito positivo;
- che la consulenza svolta in sede di istruzione preventiva non era stata correttamente eseguita ed era pertanto necessario rinnovare la stessa.
1.2 Con memoria di costituzione, depositata in data 16 maggio 2022, si costituiva la struttura convenuta opponendosi al rinnovo della svolta CTU e chiedendo, in via preliminare, il mutamento del rito in ordinario, nel merito, il rigetto delle domande articolate dagli attori perché infondate in fatto e in diritto.
Allegava, in particolare, la convenuta che nessuna responsabilità poteva essere addebitata ai sanitari che avevano avuto in cura il paziente e che i consulenti in sede di istruzione preventiva avevano escluso la sussistenza del nesso causale tra la complicanza insorta in sede di intervento e le successive problematiche descritte in ricorso.
2 1.3 Convertito il rito in ordinario e concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. la causa veniva istruita sentendo alcuni testi sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti, nonché disponendo un supplemento di CTU.
Alla fissata udienza del 13 maggio 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe richiamate e la causa veniva trattenuta in decisione concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Le istanze istruttorie reiterate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni
2.1 Preliminarmente, in merito alle istanze istruttorie reiterate in sede di precisazione delle conclusioni dagli attori, si osserva quanto segue.
2.2 Con riguardo alle prove orali articolate, si ritiene di dover ribadire le valutazioni già espresse con l'ordinanza del 14 giugno 2023.
2.3 Con riguardo alla richiesta di rinnovo della svolta CTU si ritiene che la stessa non meriti accoglimento, essendo già stato disposto nel presente giudizio un supplemento di indagini peritali rispetto a quanto svolto in sede di istruzione preventiva, sottoponendo ai medesimi professionisti l'ulteriore documentazione prodotta dagli attori in questa sede e considerato che i CTU hanno confermato le conclusioni alle quali erano giunti ante causam.
Le conclusioni alle quali sono pervenuti i CTU meritano di essere condivise, in quanto basate su un completo esame anamnestico e su un obiettivo e puntuale studio della documentazione medica prodotta. Contrariamente a quanto sostenuto dagli attori i CTU hanno adeguatamente motivato l'iter logico seguito, indicando la documentazione ritenuta rilevante ai fini della valutazione loro demandata. Peraltro, come detto, le conclusioni alle quali i CTU erano giunti in sede di istruzione preventiva sono state confermate in questa sede alla luce dell'ulteriore documentazione prodotta dagli attori.
2.4 Con riguardo, infine, alla richiesta di svolgere CTU sulla persona degli attori diversi dal paziente la stessa deve essere rigettata atteso che gli stessi lamentano Parte_1 un danno c.d. parentale non consistente in un proprio danno biologico conseguenza degli accadimenti che hanno interessato il congiunto.
3. La responsabilità della struttura convenuta (an debeatur)
3.1 Gli attori hanno convenuto in giudizio l' Controparte_1
allegando, in sintesi: - che nel corso della
[...] procedura di “ablazione del flutter atriale” alla quale si era sottoposto in data 26 giugno 2015
a causa della negligenza e imperizia dei sanitari operatori, era stata Parte_1
3 provocata una lesione dell'arteria femorale poi colpevolmente sottovalutata nel decorso post- operatorio;
- che a causa di tali condotte veva perduto la funzionalità Parte_1 della gamba destra in ragione dell'imponente linfedema che continua a manifestarsi accompagnato da episodi infettivi.
3.2 La struttura convenuta ha contestato la sussistenza del nesso causale tra la condotta dei sanitari e le lamentate conseguenze.
3.3 Ritiene il Tribunale che sussista la responsabilità della struttura convenuta nei limiti di seguito indicati e per le ragioni di seguito esposte.
3.4 Preliminarmente, osservato che la responsabilità fatta valere nel caso in esame è di tipo contrattuale, occorre indicare come viene in concreto ripartito l'onere della prova tra il danneggiato che agisca per il risarcimento del danno e la struttura convenuta in giudizio quale soggetto responsabile.
Sul punto appare consolidato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale
"in tema di responsabilità civile nell'attività medico-chirurgica, ove sia dedotta una responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria, il danneggiato deve fornire la prova del contratto e dell'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie per effetto dell'intervento) e del relativo nesso di causalità con l'azione o l'omissione dei sanitari, secondo il criterio, ispirato alla regola della normalità causale, del "più probabile che non", restando a carico dell'obbligato - sia esso il sanitario o la struttura - la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente e che quegli esiti siano stati determinali da un evento imprevisto e imprevedibile"
(Cass. n. 975/2009).
A proposito poi del nesso di causalità la giurisprudenza più recente ha evidenziato che nei giudizi di responsabilità per attività medico-chirurgica emerge un duplice ciclo causale, l'uno relativo all'evento dannoso, a monte, l'altro inerente all'impossibilità di adempiere, a valle. Il primo, quello relativo all'evento dannoso, deve essere provato dal creditore/danneggiato, il secondo, relativo alla possibilità di adempiere, deve essere provato dal debitore/danneggiante.
Conseguentemente mentre il creditore deve provare il nesso di causalità fra l'insorgenza (o l'aggravamento) della patologia e la condotta del sanitario (fatto costitutivo del diritto), il debitore deve provare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile la prestazione (fatto estintivo del diritto).
4 3.5 Tanto osservato in diritto, deve rilevarsi che nel caso di specie, la decisione trova il proprio fondamento nella documentazione prodotta dalle parti nella presente sede e nel corso del procedimento di istruzione preventiva che ha preceduto il giudizio di merito (proc. n. 1903/2020
RG), nonché negli esiti degli accertamenti tecnici svolti dai consulenti nominati, dai quali – come detto – non vi è motivo di discostarsi, in quanto sono basati su un obiettivo studio della documentazione medica prodotta e immuni da vizi logico-giuridici, nonché sull'esame clinico del paziente.
Orbene all'esito del giudizio è emerso quanto all'operato dei sanitari:
- che vi era indicazione terapeutica assoluta all'intervento di ablazione al quale si è sottoposto
Parte_1
- che è censurabile il comportamento tenuto dai medici in occasione dell'intervento di ablazione in quanto “la situazione anatomica della regione inguinale era alterata dalla presenza di una cicatrice che avrebbe dovuto far supporre agli operatori che fossero da prevedersi variazioni nei normali rapporti anatomici” e, pertanto, “sarebbe stato più prudente procedere alla individuazione del vaso da incannulare mediante il supporto ecografico”;
- che, infatti, sebbene sia da considerarsi nella norma “il formarsi di un ematoma a seguito della lesione necessaria per la cannulazione”, nel caso in esame “l'ematoma è derivato anche dalla lesione arteriosa e verosimilmente da una lesione venosa più ampia di quella che normalmente si rende necessaria”;
- che non pare, invece, censurabile la condotta tenuta dai sanitari successivamente all'intervento del 26 giugno 2025 e sino all'intervento chirurgico del 29 giugno 2015, in quanto “Nella comune pratica clinica in caso di ematoma, anche importante, si preferisce non procedere subito ad intervento chirurgico ma continuare nella terapia compressiva locale (come nel caso in esame) al fine di ottenere che sia l'ematoma stesso a comprimere il vaso e favorire con la autocompressione la guarigione. E' opinione comune che sia preferibile un ematoma, anche importante e a lento assorbimento, piuttosto che procedere quanto prima ad intervento chirurgico. Un periodo di attesa è da considerarsi saggio perché il più delle volte si ottiene in maniera atraumatica il blocco del sanguinamento. L'intervento chirurgico prevede di necessità la incisione della cute e quindi il venir meno della sua fisiologica funzione protettiva con un significativo aumento della probabilità di andare incontro alle note complicanze infettive”;
5 - che, dunque, non si ritiene contestabile alcun ritardo diagnostico e terapeutico nell'operato dei sanitari che hanno avuto in cura uccessivamente all'intervento del 26 Parte_1 giugno 2015.
In conclusione, devono ritenersi sussistenti profili di responsabilità della struttura convenuta con riguardo all'esecuzione dell'intervento di ablazione cardiaca, mentre non può contestarsi alla stessa alcun ritardo diagnostico e terapeutico nell'accertamento e correzione della complicanza verificatasi in occasione di tale intervento.
4. I danni risarcibili
4.1 Passando ora alla quantificazione e liquidazione dei danni subiti, la domanda di
[...] erita accoglimento nei limiti di seguito indicati. Parte_1
Occorre procedere distintamente per le diverse voci di danno.
4.2 Il danno non patrimoniale
4.2.1 L'attore con riguardo ai danni non patrimoniali ha avanzato le Parte_1 seguenti richieste:
- I.T.T. 90 giorni (euro 110,00/die) euro 9.900,00
- I.T.P. 75% 120 giorni (euro 82,50/die) euro 9.900,00
- I.T.P. 50% 150 giorni (euro 55,00/die) euro 8.250,00
- I.P. 30% (31 anni) euro 158.200,00
- Personalizzazione 29% euro 54.012,50
Sul punto la svolta ctu ha fornito importanti elementi ai fini della decisione. Nel dettaglio si legge nelle relazioni agli atti:
a) quanto all'invalidità temporanea
- “che dalla lesione patita dal ricorrente è derivata un'invalidità temporanea assoluta e/o parziale, quantificabile in giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%”;
- che il calcolo della invalidità temporanea totale e parziale, a partire dall'1 luglio 2015 deve comprendere un arco di tempo che si conclude 30 giorni dopo la dimissione del 22 agosto 2015 in ragione del fatto che: i) l'arco di tempo compreso tra il 26 giugno 2015 ed il 30 giugno 2015 è da considerarsi comunque dovuto anche in assenza dell'evento avverso del 26 giugno 2015; ii) successivamente all'intervento eseguito in data 29 giugno 2025 (ritenuto corretto nella indicazione e nella esecuzione al fine di emendare la complicanza verificatasi in seguito all'intervento del 26 giugno 2015), si è riscontrata una guarigione completa del sito chirurgico,
6 come “testimoniato ampiamente dagli esami strumentali eseguiti nei mesi e negli anni successivi”; i richiami alla complicanza iatrogena riferita ai fatti del 26 e 29 giugno 2015 contenuti nei vari successivi ricoveri rilevano come dato anamnestico senza valenza diagnostica su cui basare il nesso di causalità con tali ricoveri, ad eccezione del ricovero del 6 agosto 2025, di poco successivo agli interventi oggetto di causa, rispetto al quale “si può serenamente affermare che la raccolta ascessuale TC diagnosticata (e confermata dall'esame colturale risultato positivo per IC LI sull'agoaspirato della raccolta eseguito il 06-08-15) sia da riferirsi alla infezione di un residuo del vasto ematoma formatosi a seguito dell'incongruo trattamento del 26 giugno 2015”; iii) tutte le emoculture eseguite successivamente sono risultate sterili, a conferma che il processo flogistico fosse da considerarsi localizzato nella raccolta e non diffuso a tutto l'organismo o a tutto l'arto inferiore destro;
b) quanto all'invalidità permanente:
- che attualmente isulta affetto da “Flebolinfedema cronico bilaterale Parte_5
(prevalente a destra con inguine sede di esiti cicatriziali cheloidei ) post cateterismo vascolare in corso di intervento di ablazione per tachicardia parossistica sopra ventricolare / flutter atriale”;
- che attualmente resenta una invalidità permanente pari al 30%; Parte_5
- che al momento dell'intervento del 26 giugno 2015 entrambi gli arti inferiori era già compromessi almeno del 15% entrambi, il destro verosimilmente del 18%, atteso che: i) “il paziente era portatore dalla nascita di un complesso quadro patologico Parte_1 interessante tutto il suo apparato cardiovascolare, quindi cuore, grossi vasi, arterie, vene e linfatici in tutto il suo organismo, arti inferiori compresi”; ii) “i trattamenti sanitari (medici, chirurgici, riabilitativi, etc.), a cui il paziente” era “andato incontro nel corso degli anni”, avevano “per ovvi motivi lasciato delle conseguenze”; iii) l momento Parte_5 dell'intervento del 2015 era affetto da una significativa patologia a carico dell'arto inferiore destro considerato: - che l'arto inferiore sinistro “è testimone indiscutibile delle alterazioni vascolari diffuse in entrambi gli arti”, presentando anch'esso delle problematiche, pur non essendo stato interessato dall'intervento del 26 giugno 2015; - che l'arto inferiore destro, prima del 2015, era stato interessato anche da una varice sanguinante, attestante (unitamente agli altri elementi riscontrati) una insufficienza venosa cronica a carico degli arti inferiori.
7 Come detto supra, le conclusioni alle quali sono giunti i consulenti d'ufficio meritano di essere condivise e, pertanto, dovrà essere liquidato il danno come accertato in corso di consulenza e sopra riportato.
4.2.2 Prima di passare alla liquidazione del danno riscontrato, devono essere svolte alcune osservazioni in punto di diritto.
Il danno in esame rientra nella categoria del danno c.d. iatrogeno e, in particolare, si ritiene possa essere ricondotto nella categoria del danno da aggravata guarigione, ovvero quella relativa alle ipotesi in cui la condotta colposa del medico determina postumi permanenti più gravi di quelli che sarebbero altrimenti residuati dalla malattia se correttamente curata.
In tali casi il medico è responsabile dei maggiori postumi permanenti subiti dal paziente tutte le volte che la condotta alternativa corretta avrebbe certamente o con ragionevole probabilità (come nel caso di specie) evitato i maggiori postumi.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale danno deve procedersi, come di recente indicato dalla
Suprema Corte (Cass. n. 26117/2021), monetizzando sia il grado di invalidità che sarebbe in ogni caso residuato in capo al paziente (A), sia quello che effettivamente è residuato (B) per poi operare la sottrazione tra tali valori (B - A). Così si è espressa la Cassazione nella pronuncia citata: “Il risarcimento del danno iatrogeno, in particolare, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all'errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato;
va invece determinato monetizzando l'una e
l'altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell'invalidità che comunque sarebbe residuata all'infortunio anche nel caso di diligenti cure” e ciò in quanto il valore monetario del punto d'invalidità cresce in modo esponenziale rispetto al crescere dell'invalidità ed è, quindi, diverso liquidare un'invalidità del
10% e due del 5%.
4.2.3 Sempre in via preliminare con riguardo alla liquidazione del danno non patrimoniale, si evidenzia che le Tabelle alle quali si farà riferimento per orientare la liquidazione equitativa del danno, ex art. 1226 c.c., sono quelle di più recente elaborazione da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
Milano (e infatti la Tabella unica nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale per lesioni di non lieve entità conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nonchè conseguenti all'attività dell'esercente la professione sanitaria e della struttura sanitaria o
8 sociosanitaria, pubblica o privata di cui al DPR 12/2025, entrata in vigore in data 5 marzo 2025, non può trovare applicazione al caso di specie, atteso che la stessa può essere utilizzata con riguardo ai sinistri avvenuti dopo la sua entrata in vigore, come previsto dall'art. 5 del DPR citato).
Tali Tabelle costituiscono uniforme criterio orientativo per l'esercizio del potere di liquidazione del danno in via equitativa (Cass. n. 14402/2011; Cass. n. 4470/2014; Cass. n. 1553/2019) e prevedono la liquidazione congiunta del c.d. danno biologico “standard” (ovvero del danno non patrimoniale conseguente a “lesione permanente dell'integrità psicofisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale”), della c.d. personalizzazione di tale danno, nonché del c.d. danno morale (ovvero del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di “dolore”, “sofferenza soggettiva”).
Nel dettaglio, le Tabelle del Tribunale di Milano prevedono per la liquidazione del danno permanente da lesione all'integrità psico-fisica, un importo composto dal c.d. “punto” biologico
(variabile in funzione di età e grado di invalidità) – relativo alla sola componente di danno biologico stricto sensu – aumentato di una percentuale ponderata (in base al grado di invalidità) per la componente “morale” del danno non patrimoniale, al netto ovviamente di eventuali operazioni di personalizzazione del danno.
Anche per il danno non patrimoniale da inabilità temporanea, l'importo base previsto dalle
Tabelle (115 euro al giorno per inabilità assoluta) comprende in sé anche il distinto aspetto del danno da sofferenza interiore, con un importo di 84 euro al giorno per la componente biologica e di 31 euro per la componente morale.
Quanto, infine, al possibile aumento per la personalizzazione, deve evidenziarsi che lo stesso va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale
(Cass. n. 25164/2020).
4.2.4 Venendo ora alla materiale liquidazione dei danni subiti dall'attore
[...] occorre tener conto della circostanza che, al momento dei fatti, lo stesso aveva Parte_1
31 anni, che i consulenti d'ufficio hanno quantificato nel 30% la lesione permanente effettivamente subita e nel 18% la lesione che sarebbe in ogni caso residuata in capo al paziente in ragione delle sue pregresse patologie e che i consulenti hanno poi riconosciuto a titolo di invalidità temporanea giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%.
9 In applicazione dei criteri sopra richiamati e tenuto conto delle circostanze indicate, il danno che avrebbe in ogni caso subito (voce A) è pari a euro 73.198; il danno Parte_1 che ha effettivamente subito (voce B) è pari a euro 186.414. Parte_1
Operando, quindi, la sottrazione tra la voce B e la voce A il danno patito è da liquidarsi in una somma pari a euro 113.216 (euro 186.414 – euro 73.198) a titolo di danno non patrimoniale iatrogeno. A tale somma va aggiunta quella pari a euro 8.050 spettante a titolo di invalidità temporanea per giorni 32 al 100%, giorni 20 al 50% e giorni 112 al 25%.
Con riguardo, poi, alla richiesta personalizzazione del danno deve osservarsi quanto segue.
L'attore, come anticipato, ha chiesto di riconoscere in proprio favore la personalizzazione del danno nella misura del 29% allegando che, in seguito all'intervento per cui è causa, la propria vita ha subito un grave stravolgimento, essendo divenuto inabile a provvedere a se stesso e avendo di fatto interrotto la propria vita sociale, essendo costretto a rimanere disteso per la maggior parte della giornata.
Sul punto deve osservarsi in diritto che la Suprema Corte (Cass. n. 28988/2019) con riguardo alla possibilità riconosciuta al Giudice di personalizzare il danno biologico subito da un soggetto, ha avuto modo di evidenziare che “in presenza di un danno permanente alla salute, la misura standard del risarcimento può essere aumentata solo in presenza di conseguenze dannose del tutto anomale ed affatto peculiari”, atteso che le conseguenze dannose, sul piano della loro incidenza sulla vita quotidiana e sugli aspetti “dinamico-relazionali”, da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento. Ne consegue che soltanto in presenza di circostanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggiato, le quali rendano il danno concreto più grave “rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di personalizzazione della liquidazione”.
Tornando al caso di specie, si ritiene che la richiesta di personalizzazione meriti accoglimento, avendo l'attore provato l'eccezionale stravolgimento che ha subito la propria vita in seguito all'intervento avvenuto in data 26 giugno 2015. Si vedano sul punto le deposizioni rese dai testimoni sentiti sui capitoli di prova ritenuti ammissibili e rilevanti (cfr. verbale del 19 settembre
10 2023). Nel dettaglio, i testi e entrambi amici di famiglia, la cui Testimone_1 Testimone_2 attendibilità non appare inficiata né da elementi oggettivi (essendo le loro dichiarazioni coerenti e prive di contraddizioni interne), né da elementi soggettivi (non essendo state allegate circostanze specifiche tali da implicare un loro interesse concreto ad un esito della controversia favorevole per l'attore), hanno documentato con le loro dichiarazioni il significativo stravolgimento che ha subito la vita del sig. il quale, prima dell'intervento, aveva una vita Parte_1 attiva e ricca di relazioni, nonostante la patologia congenita.
Orbene, il fatto che a seguito dell'intervento sia divenuto Parte_1 sostanzialmente inabile a occuparsi autonomamente della propria persona e sia costretto a vivere principalmente chiuso in casa ha sicuramente comportato una sofferenza psicofisica maggiore per lo stesso, rispetto a quella che affligge ordinariamente un soggetto che subisce lesioni pari a quelle dell'attore e ciò, appunto, sia come sofferenza interiore dovuta all'impossibilità di occuparsi della propria persona autonomamente e al deterioramento delle relazioni sociali, sia come stravolgimento delle proprie abitudini di vita.
Sussistono, quindi, nel caso di specie circostanze specifiche ed eccezionali tali da giustificare un appesantimento del risarcimento del danno biologico, in via di personalizzazione, da contenersi nella misura del 29%.
Il riconosciuto aumento per la personalizzazione va applicato soltanto alla componente di danno biologico e non a quella relativa al danno morale (Cass. n. 25164/2020) e, conseguentemente, il risarcimento del danno non patrimoniale deve essere aumentato di euro 21.186,24 (29% sull'importo di danno biologico risultante dalla differenza tra le componenti di danno biologico della voce B e della voce A, ovvero euro 127.681 – euro 54.625= euro 73.065).
In conclusione, spetta all'attore a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale l'importo pari a euro 142.452,24 (euro 134.402,24 invalidità permanente comprensivo di personalizzazione ed euro 8.050 invalidità temporanea).
Essendo la somma sopra indicata un debito di valore, va altresì riconosciuto all'attore il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del
11 fatto della somma espressa in moneta attuale - vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
4.3 I danni patrimoniali
4.3.1 Le poste di cui l'attore ha chiesto il risarcimento a titolo di Parte_1 danno patrimoniale sono quelle relative: i) alle spese mediche sostenute;
ii) alla perdita della capacità reddituale conseguenza della perdita della capacità lavorativa specifica e della perdita di chance.
4.3.2 Quanto alle spese mediche, i ctu hanno concluso nel senso che “le spese affrontate e documentate possono essere considerate congrue”.
Come detto, non ci sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni dei consulenti, anche in ragione della mancanza di specifiche contestazioni sul punto delle parti, e, pertanto, va riconosciuto all'attore l'importo pari a euro 10.695,40.
Tali somme devono, però, liquidarsi all'attualità e, quindi, oltre interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto da calcolarsi secondo i criteri sopra richiamati di cui alle Sezioni unite della Suprema Corte (sub
4.2.4).
4.3.4 Venendo, infine, alle ulteriori voci patrimoniali richieste dall'attore, si osserva innanzitutto che le stesse sono indicate nelle conclusioni precisate richiamando il ricorso introduttivo. In tale atto di parte si legge: “Il danno da perdita di chance ed il danno da perdita della capacità lavorativa specifica […] Sul punto, è proprio la gravità delle lesioni subite (30% di I.P.) e la qualità delle stesse, che impedisce al ricorrente uno stazionare in piedi duraturo, da non consentire alla vittima la possibilità di sperare in attività confacenti alle sue attitudini e condizioni personali ed ambientali: il che integra […] un danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di “chance”, ulteriore e distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica, e piuttosto derivante dalla riduzione della capacità lavorativa generica, risulta certo che non potrà svolgere più alcun tipo di lavoro considerato Parte_1 che dovrà pressoché mantenere la posizione supina o seduta, senza possibilità di guidare per lunghi tratti ovvero recarsi a piedi o con i mezzi pubblici presso qualsiasi luogo di lavoro. A tale
12 stregua vanno al danneggiato risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione della derivata incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata (danni da incapacità lavorativa specifica), ma anche gli eventuali danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita
o dalla riduzione della capacità lavorativa generica […]”.
Orbene, nessuna delle voci di danno indicate può essere riconosciuta non essendo stata puntualmente allegata e provata.
E infatti, sul punto, sia la giurisprudenza legittimità che quella di merito sono consolidate nell'affermare tanto con riguardo alla perdita della capacità lavorativa generica e specifica, quanto con riguardo alla perdita di chance, che è onere del danneggiato provare non solo la perdita (della capacità o della chance), ma anche che tale perdita ha comportato una riduzione della capacità di guadagno. In altre parole, poiché in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, il risarcimento del c.d. danno biologico (danno non patrimoniale) comporta il ristoro di tutti gli elementi negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé considerato, è possibile riconoscere e liquidare in favore del danneggiato un ulteriore voce di danno avente natura di danno patrimoniale futuro (lucro cessante), solo in quei casi in cui il danneggiato provi la concreta incidenza della lesione sulle sue possibilità di guadagno futuro, nonché l'entità del pregiudizio economico conseguente (cfr. Cass. civ. 15737/2018, Cass. civ.
25221/2014, Cass. civ. n. 3290/2013 e Cass. civ. 4493/2011; Tribunale di Milano n. 5317/2025).
Con specifico riguardo poi al c.d. danno da perdita di chance la giurisprudenza ha evidenziato che lo stesso consiste “non già nella perdita di un vantaggio economico specifico ma nella perdita
(certa) della possibilità di conseguire un determinato vantaggio economico” e che, “trattandosi di un genere di pregiudizio caratterizzato dall'incertezza, è sufficiente che lo stesso sia provato in termini di "possibilità" (la quale deve tuttavia rispondere ai parametri di apprezzabilità, serietà e consistenza) e ne è consentita la liquidazione in via equitativa” (Cass. n. 14916/2018; Cass. n.
23154/2014).
Nel caso di specie, non solo l'attore non ha fornito alcuna prova relativamente all'ammontare della perdita patrimoniale subita essendosi limitato ad allegare che in ragione delle proprie attuali condizioni psicofisiche non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, ma risulta agli atti che al momento del fatto era disoccupato da circa cinque anni e che prima aveva lavorato presso la tabaccheria di proprietà dei genitori, senza che sia possibile sapere per quanto tempo, con quale mansione e con quale retribuzione.
13 Ne consegue che la domanda in esame deve essere rigettata.
5. Danno da lesione del rapporto parentale
Venendo ora alle domande di risarcimento avanzate dagli altri attori, ovvero
[...]
e (genitori di , Parte_2 Parte_4 Parte_1 nonché (fratello di , deve osservarsi Parte_3 Parte_1 quanto segue.
I soggetti indicati hanno chiesto la condanna della convenuta al risarcimento del danno da loro patito in conseguenza della compromissione del rapporto affettivo intrattenuto con il congiunto, determinata dal grave stato di disabilità in cui si trova lo stesso a causa dell'errore compiuto dal personale sanitario nell'esecuzione dell'intervento al quale si era sottoposto in data 26 giugno
2015.
Come è noto, tale pregiudizio rappresenta una particolare ipotesi di danno non patrimoniale, derivante dalla lesione del diritto all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della peculiare formazione sociale costituita dalla famiglia, la cui tutela é ricollegabile agli artt. 2, 29 e 30 della Costituzione.
Il danno consiste non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dalla compromissione del rapporto.
Al pari di qualsiasi altro danno – non essendo nel nostro ordinamento giuridico risarcibile il danno in re ipsa - deve essere provato, ancorchè attraverso il ricorso alla prova presuntiva, secondo nozioni di comune esperienza e deve essere liquidato in via equitativa tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto (cfr. Cass. civ. 25164/2020).
Con riguardo alla voce di danno in esame si è espressa ancora di recente la Suprema Corte (cfr.
Cass. n. 23300/2024) affermando che “costituisce "affermazione consolidata nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità che ai prossimi congiunti di persona che abbia subito, a causa di fatto illecito, lesioni personali, può spettare anche il risarcimento del danno non patrimoniale concretamente accertato da lesione del rapporto parentale, in relazione ad una particolare situazione affettiva della vittima, non essendo ostativo il disposto dell'art. 1223 cod. civ., in quanto anche tale danno trova causa immediata e diretta nel fatto dannoso", precisandosi, altresì, che "traducendosi il danno in un patema d'animo ed anche in uno sconvolgimento delle
14 abitudini di vita del soggetto, esso non è accertabile con metodi scientifici e può essere accertato in base a indizi e presunzioni che, anche da soli, se del caso, possono essere decisivi ai fini della sua configurabilità" (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 17 maggio 2023, n. 13540, Rv.
667659-01). […] “La lesione del rapporto parentale - al pari della definitiva perdita dello stesso
- può produrre (anzi, di regola produce, secondo l'id quod plerumque accidit, e fatta salva la prova contraria) delle ripercussioni nel "vissuto" del congiunto che, sebbene non assurgono a vera e propria compromissione della sua integrità fisiopsichica, meritano egualmente ristoro, perché apprezzabili come "sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo", ovvero
"in termini dinamico-relazionali", per l'incidenza che quella lesione ha avuto "sui percorsi della vita quotidiana attiva del soggetto" interessato (così, in motivazione, Cass. Sez. 3, sent. 11 novembre 2019, n. 28989, Rv. 65622301). […] Si tratta, dunque, di danni che "possono essere dimostrati per presunzioni, fra le quali assume rilievo il rapporto di stretta parentela esistente fra la vittima ed i suoi familiari che fa ritenere, secondo un criterio di normalità sociale, che essi soffrano per le gravissime lesioni riportate dal loro prossimo congiunto" (cfr. sempre in motivazione cass. sez. 3 ord. 7748 del 2020 cit)”.
Nel caso in esame, considerato lo stretto vincolo di parentela (genitori-figlio e fratelli) e l'età dei soggetti coinvolti, tutti conviventi, il Tribunale ritiene che possa procedersi al riconoscimento di un danno non patrimoniale a favore degli attori in ragione del grave e maggiore stato di disabilità in cui versa seguito dell'intervento del 26 giugno 2015. Parte_1
La necessità di di essere assistito nella maggior parte delle attività Parte_1 quotidiane, nonché di rimanere disteso a casa per la maggior parte della giornata non può non aver compromesso in maniera apprezzabile il rapporto che lo stesso intratteneva con i propri familiari conviventi.
Lo stravolgimento della vita dei prossimi congiunti di presunto in Parte_1 ragione di quanto sopra evidenziato, è stato anche confermato dai testi sentiti nel corso dell'istruttoria (cfr. verbale del 19 settembre 2023), i quali hanno descritto l'invalidità di e dichiarato che i parenti dello stesso si occupano di assisterlo nelle Parte_1 sue esigenze.
Quanto alla liquidazione del danno da grave lesione del rapporto parentale, mancando una tabella di riferimento ad hoc, si ritiene di avvalersi delle Tabelle elaborate da parte dell'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano e pubblicate in data 5 giugno 2024 dal Presidente del Tribunale di
15 Milano, sopra richiamate e già applicate, relative al danno da perdita del rapporto parentale, opportunamente adattando e calibrando la liquidazione al caso concreto, per quanto dedotto e provato.
Le richiamate Tabelle prevedono un “valore punto”, di importo differente in base al tipo di rapporto di parentela, da moltiplicarsi per la somma dei punti che vengono riconosciuti nel caso in esame tenendo conto dei criteri di distribuzione indicati nella tabella stessa e identificati nell'età della vittima primaria (A), nell'età della vittima secondaria (B), nella sussistenza o meno della convivenza tra le vittime (C), nella sopravvivenza di altri congiunti del danneggiato (D), nella qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (E).
Nel caso di specie, tenendo in considerazione l'età dei soggetti coinvolti, l'esistenza di un seppur compromesso rapporto (e non la perdita) nonché gli effetti invalidanti che sarebbero comunque residuati in caso di corretta esecuzione dell'intervento, si ritiene congruo riconoscere un importo pari a euro 74.000 a ciascun genitore e pari a euro 25.000 per il fratello.
Essendo le somme sopra indicate debiti di valore, va altresì riconosciuto agli attori il danno derivante dal mancato tempestivo godimento dell'equivalente pecuniario che, in difetto di diversi elementi probatori, si ritiene di compensare adottando quale parametro quello degli interessi legali da calcolarsi, secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(n.1712/95), sulla somma via via rivalutata dalla produzione dell'evento di danno sino a oggi, tempo della liquidazione. Così, tenuto conto di questo criterio, - previa devalutazione alla data del fatto della somma espressa in moneta attuale – vanno aggiunti, alla somma rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di impiegati e di operai, gli interessi compensativi nella misura legale dall'evento fino alla data odierna.
Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono inoltre gli interessi legali sulle somme sopra liquidate in moneta attuale.
6. Le spese di lite
6.1 Le spese di lite del presente procedimento e della fase di istruzione preventiva, tenuto conto dell'esito del giudizio, in applicazione del principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c., devono essere poste a carico della parte convenuta.
Tali compensi si liquidano come in dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche per il giudizio di merito relativamente a tutte le fasi processuali, tenuto
16 conto del valore della causa come determinato sulla scorta del quantum riconosciuto agli attori e dell'attività difensiva effettivamente prestata;
mentre, per quanto riguarda la fase di istruzione preventiva, considerando il valore della causa come indeterminabile, con complessità media, senza alcuna riduzione degli importi.
6.2 Parimenti le spese della c.t.u. espletata nel corso del procedimento di istruzione preventiva e poste provvisoriamente a carico degli attori (già liquidate nel procedimento di istruzione preventiva con separato decreto), nonché quelle per il richiesto supplemento di ctu nel corso del presente procedimento, anch'esse liquidate con separato decreto, in applicazione della regola della soccombenza, devono essere poste a carico di parte convenuta.
PQM
Il Tribunale di Varese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio fra le parti, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. ACCERTA la responsabilità della struttura convenuta,
[...]
, nella causazione dei Controparte_1 danni subiti dagli attori Parte_1 Parte_2 [...]
; Parte_3 Parte_4
2. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti dall'attore,
[...]
, quindi, a corrispondere allo stesso i seguenti importi: Parte_1
a. euro 142.452,24 a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
b. euro 10.659,40 a titolo di danno patrimoniale, oltre accessori come in motivazione.
3. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, al risarcimento dei danni subiti dagli attori,
[...]
Parte_2 Parte_3 Parte_4
e, quindi, a corrispondere i seguenti importi:
a. a e euro 74.000 Parte_2 Parte_4 ciascuno a titolo di danno non patrimoniale, oltre accessori come in motivazione;
17 b. ad euro 25.000 a titolo di danno non patrimoniale, oltre Parte_3 accessori come in motivazione.
4. CONDANNA la struttura convenuta, Controparte_1
, a rifondere in favore agli attori,
[...] [...]
e Parte_1 Parte_2 Parte_3 [...]
, le spese di lite che si liquidano in complessivi euro 25.909 per Parte_4 compensi (di cui euro 22.457 per il giudizio di merito ed euro 3.452 per la fase di istruzione preventiva), oltre i.v.a. (se dovuta), c.p.a. e 15% per spese generali;
5. PONE definitivamente a carico della struttura
[...]
, le spese per la CTU Controparte_1 svolta nel procedimento di istruzione preventiva, già liquidate con separato decreto, nonché quelle per il supplemento di ctu richiesto nel presente procedimento, liquidate con separato decreto.
Varese, 14 novembre 2025
Il Giudice
MA IA CA
18