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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 31/03/2025, n. 2673 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2673 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 22656/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 22656/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LA Parte_1 C.F._1 SPEZIA N. 28 00182 ROMA presso l'Avvocato CAMPAGNA BIAGIO, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. elettivamente domiciliato in Corso Monforte Controparte_1 P.IVA_1 20122 MILANO presso l'Avvocato ZEROLI ANDREA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n.425/24 in data 19.12.23 con la quale il Parte_1
Giudice di pace di Milano ha rigettato la richiesta volta alla restituzione – secondo il criterio del pro rata temporis – dell'importo pari ad € 1.491,18 per oneri corrisposti e non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr. 661498 stipulato in data 22.3.18 con CP_2
ora per originari € 25.920 da rimborsare mediante il pagamento di 120 rate
[...] Controparte_1
mensili. L'appellante aveva dato atto dell'avvenuta estinzione anticipata in conseguenza della pagina 1 di 4 risoluzione del rapporto di lavoro - in corrispondenza della 35.a rata del piano di ammortamento – che aveva determinato ai sensi della clausola 1 delle CG del contratto la decadenza dal beneficio del termine.
L'appellata si è costituita contestando le censure mosse e ribadendo le argomentazioni difensive formulate in primo grado. Ha quindi concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti quali precisate nei fogli allegati.
L'appello è fondato.
Il dato controverso attiene alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 125 sexies Tub – negata dall'appellata – a seguito dell'intervenuta estinzione del finanziamento per cessazione del rapporto di lavoro in data 31.3.21 comunicata in data 3.6.21 dalla Catania Multiservizi s.p.a. in veste di datrice di lavoro alla finanziatrice CP_1
La sentenza impugnata ha ritenuto che “come già statuito in precedente analogo… non siamo in presenza di una volontaria estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte del mutuatario, ma di una risoluzione contrattuale per il venir meno del rapporto di lavoro presupposto, sul quale era stata ordinata la cessione del quinto per il rimborso del debito, che ha comportato
l'obbligo in capo alla delegata del versamento del TFR maturato alla mutuante. Pertanto … non può trovare ingresso la normativa di cui all'art. 125sexies del TUB, disciplinante l'ipotesi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento”.
Reputa il Tribunale che tale approdo non sia condivisibile.
Posto che il contratto di finanziamento risale al 22.3.18 e l'estinzione al 31.3.21, la norma di riferimento è costituita dall'art. 125 sexies TUB come introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11- octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore
e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale articolo ha dato attuazione alla Direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili posto che all'art. 16.1 è previsto il quale ultimo prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
pagina 2 di 4 dovuti per la restante durata del contratto” laddove il precedente art. 3 fornisce la definizione di costo totale del credito con riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Come già evidenziato da questo Tribunale in numerosi decisioni relative a controversie analoghe con orientamento cui si intende aderire, la chiave interpretativa della normativa è costituita dalla necessità di garantire al consumatore una protezione elevata.
Protezione che, si badi, declinata sul piano della riduzione del costo totale del credito ricorre in entrambi i casi in cui la vicenda estintiva del finanziamento venga a determinarsi in via anticipata. Non vi è ragione di subordinare il rimborso dei costi di cui all'art. 125 TUB sexies alla sola ipotesi in cui la stessa si verifichi per espressa volontà del lavoratore.
Opinare diversamente equivarrebbe a sconfessare gli approdi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
Per quanto la direttiva obblighi gli Stati e non certo i privati, non può negarsi la necessità di garantire un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo dovendo pur sempre la normativa nazionale essere interpretata alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato, come ribadito dalla stessa Corte di giustizia UE.
In definitiva, se l'obiettivo è quello di evitare che la mutuante consegua un indebito arricchimento, risulta del tutto irrilevante che il contratto si sia risolto in via anticipata per scelta volontaria del finanziato ovvero per il venir meno del rapporto di lavoro di quest'ultimo con la terza ceduta.
L'appellante ha diritto a conseguire la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse pattuite in contratto e le commissioni accessorie.
Non può che conseguire a tale conclusione la declaratoria di nullità della clausola contrattuale nr. 10 laddove prevede - in caso di estinzione anticipata - la non rimborsabilità delle spese fisse.
Anche tali costi vanno pertanto rimborsati.
Riguardo al criterio di computo si evidenzia che l'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame al pari della Direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor – fermo restando che tale riduzione deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto - non precisano, tuttavia, il criterio da seguire.
Reputa il Tribunale che, stante l'assenza di indicazioni normative, il criterio pro-rata temporis indicato dall'appellante è certamente attendibile: esso comporta la suddivisione dell'importo complessivo di ciascuna delle voci ripetibili per il numero delle rate originariamente pattuite e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero di quelle residue.
pagina 3 di 4 Lo stesso è stato avallato sia dalla giurisprudenza dell'ABF che da quella di merito poiché consente una riduzione equa dei costi anticipati – senza l'utilizzo di calcoli complessi - laddove abbia luogo l'estinzione del prestito in data antecedente a quella originariamente pattuita.
Considerato che il contratto di finanziamento è stato estinto nel mese di marzo 2021, come emerge dalla comunicazione allegata dalla convenuta, allorché residuava il pagamento di trentacinque rate rispetto alla scadenza naturale sì da essersi determinata la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto , risulta corretto il calcolo effettuato dalla difesa di parte appellante quale riportato nel conteggio a pag. 2 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado - riproposto nell'atto di appello - che identifica il dovuto in € 1.491,18.
L'appello deve dunque essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
L'appellata è tenuta al rimborso di tale somma oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'estinzione anticipata alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. da tale data al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate come nel dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.425/24 in data 19.12.23 resa dal Giudice di pace di Milano, dichiara la nullità della clausola nr. 10 del contratto di finanziamento e condanna l'appellata a versare all'appellante a titolo di Controparte_3 Parte_1 rimborso l'importo di € 1.491,18 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'estinzione anticipata alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – quanto al primo – in € 1.089 per compensi ed € 125 per esborsi oltre al 15% per rimborso spese generali e per il presente grado in € 2.127 per compensi ed € 174 per esborsi oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre Iva e Cap con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario.
Milano, 28 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE SESTA CIVILE
Il Tribunale nella persona del giudice Carmela Gallina in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. r.g. 22656/2024 promossa da:
(C.F. ) elettivamente domiciliato in VIA LA Parte_1 C.F._1 SPEZIA N. 28 00182 ROMA presso l'Avvocato CAMPAGNA BIAGIO, che la/lo rappresenta e difende
Appellante
(C.F. elettivamente domiciliato in Corso Monforte Controparte_1 P.IVA_1 20122 MILANO presso l'Avvocato ZEROLI ANDREA
Appellato
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati nel fascicolo informatico.
Motivi di fatto e di diritto della decisione
ha proposto appello avverso la sentenza n.425/24 in data 19.12.23 con la quale il Parte_1
Giudice di pace di Milano ha rigettato la richiesta volta alla restituzione – secondo il criterio del pro rata temporis – dell'importo pari ad € 1.491,18 per oneri corrisposti e non maturati a seguito dell'estinzione anticipata del contratto di finanziamento nr. 661498 stipulato in data 22.3.18 con CP_2
ora per originari € 25.920 da rimborsare mediante il pagamento di 120 rate
[...] Controparte_1
mensili. L'appellante aveva dato atto dell'avvenuta estinzione anticipata in conseguenza della pagina 1 di 4 risoluzione del rapporto di lavoro - in corrispondenza della 35.a rata del piano di ammortamento – che aveva determinato ai sensi della clausola 1 delle CG del contratto la decadenza dal beneficio del termine.
L'appellata si è costituita contestando le censure mosse e ribadendo le argomentazioni difensive formulate in primo grado. Ha quindi concluso per la conferma della sentenza impugnata.
Senza svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata rinviata per l'assunzione in decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi e quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti quali precisate nei fogli allegati.
L'appello è fondato.
Il dato controverso attiene alla valutazione dell'applicabilità dell'art. 125 sexies Tub – negata dall'appellata – a seguito dell'intervenuta estinzione del finanziamento per cessazione del rapporto di lavoro in data 31.3.21 comunicata in data 3.6.21 dalla Catania Multiservizi s.p.a. in veste di datrice di lavoro alla finanziatrice CP_1
La sentenza impugnata ha ritenuto che “come già statuito in precedente analogo… non siamo in presenza di una volontaria estinzione anticipata del contratto di finanziamento da parte del mutuatario, ma di una risoluzione contrattuale per il venir meno del rapporto di lavoro presupposto, sul quale era stata ordinata la cessione del quinto per il rimborso del debito, che ha comportato
l'obbligo in capo alla delegata del versamento del TFR maturato alla mutuante. Pertanto … non può trovare ingresso la normativa di cui all'art. 125sexies del TUB, disciplinante l'ipotesi di estinzione anticipata volontaria del contratto di finanziamento”.
Reputa il Tribunale che tale approdo non sia condivisibile.
Posto che il contratto di finanziamento risale al 22.3.18 e l'estinzione al 31.3.21, la norma di riferimento è costituita dall'art. 125 sexies TUB come introdotto dal D. Lgs 141/2010, in recepimento ed attuazione della Direttiva 2008/48/CE, nel testo precedente alle modifiche introdotte dall'art. 11- octies del D.L. n. 73 del 25.5.2021, conv. in l. n. 116/2021, ai sensi del quale “il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore
e in tal caso ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”.
Tale articolo ha dato attuazione alla Direttiva in termini quasi letteralmente sovrapponibili posto che all'art. 16.1 è previsto il quale ultimo prevede che “Il consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi
pagina 2 di 4 dovuti per la restante durata del contratto” laddove il precedente art. 3 fornisce la definizione di costo totale del credito con riferimento a “tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili”.
Come già evidenziato da questo Tribunale in numerosi decisioni relative a controversie analoghe con orientamento cui si intende aderire, la chiave interpretativa della normativa è costituita dalla necessità di garantire al consumatore una protezione elevata.
Protezione che, si badi, declinata sul piano della riduzione del costo totale del credito ricorre in entrambi i casi in cui la vicenda estintiva del finanziamento venga a determinarsi in via anticipata. Non vi è ragione di subordinare il rimborso dei costi di cui all'art. 125 TUB sexies alla sola ipotesi in cui la stessa si verifichi per espressa volontà del lavoratore.
Opinare diversamente equivarrebbe a sconfessare gli approdi della giurisprudenza della Corte di
Giustizia cui si è uniformata la giurisprudenza nazionale.
Per quanto la direttiva obblighi gli Stati e non certo i privati, non può negarsi la necessità di garantire un'interpretazione conforme ai principi del diritto europeo dovendo pur sempre la normativa nazionale essere interpretata alla luce della lettera e dello scopo della direttiva onde conseguire il risultato, come ribadito dalla stessa Corte di giustizia UE.
In definitiva, se l'obiettivo è quello di evitare che la mutuante consegua un indebito arricchimento, risulta del tutto irrilevante che il contratto si sia risolto in via anticipata per scelta volontaria del finanziato ovvero per il venir meno del rapporto di lavoro di quest'ultimo con la terza ceduta.
L'appellante ha diritto a conseguire la riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, ivi incluse le spese fisse pattuite in contratto e le commissioni accessorie.
Non può che conseguire a tale conclusione la declaratoria di nullità della clausola contrattuale nr. 10 laddove prevede - in caso di estinzione anticipata - la non rimborsabilità delle spese fisse.
Anche tali costi vanno pertanto rimborsati.
Riguardo al criterio di computo si evidenzia che l'art. 125 sexies TUB nella versione applicabile al caso in esame al pari della Direttiva 2008/48/CE e della sentenza Lexitor – fermo restando che tale riduzione deve essere commisurata in modo proporzionale alla vita residua del contratto - non precisano, tuttavia, il criterio da seguire.
Reputa il Tribunale che, stante l'assenza di indicazioni normative, il criterio pro-rata temporis indicato dall'appellante è certamente attendibile: esso comporta la suddivisione dell'importo complessivo di ciascuna delle voci ripetibili per il numero delle rate originariamente pattuite e la moltiplicazione del risultato così ottenuto per il numero di quelle residue.
pagina 3 di 4 Lo stesso è stato avallato sia dalla giurisprudenza dell'ABF che da quella di merito poiché consente una riduzione equa dei costi anticipati – senza l'utilizzo di calcoli complessi - laddove abbia luogo l'estinzione del prestito in data antecedente a quella originariamente pattuita.
Considerato che il contratto di finanziamento è stato estinto nel mese di marzo 2021, come emerge dalla comunicazione allegata dalla convenuta, allorché residuava il pagamento di trentacinque rate rispetto alla scadenza naturale sì da essersi determinata la decadenza dal beneficio del termine e la risoluzione del contratto , risulta corretto il calcolo effettuato dalla difesa di parte appellante quale riportato nel conteggio a pag. 2 della citazione introduttiva del giudizio di primo grado - riproposto nell'atto di appello - che identifica il dovuto in € 1.491,18.
L'appello deve dunque essere accolto con conseguente riforma della sentenza di primo grado.
L'appellata è tenuta al rimborso di tale somma oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'estinzione anticipata alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4
c.c. da tale data al saldo.
Le spese di entrambi i gradi di giudizio – liquidate come nel dispositivo in base ai valori medi dello scaglione di riferimento eccezion fatta per la fase istruttoria di carattere documentale – seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano definitivamente pronunciando in grado d'appello, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1. accoglie l'appello e, in riforma della sentenza n.425/24 in data 19.12.23 resa dal Giudice di pace di Milano, dichiara la nullità della clausola nr. 10 del contratto di finanziamento e condanna l'appellata a versare all'appellante a titolo di Controparte_3 Parte_1 rimborso l'importo di € 1.491,18 oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 c.c. dall'estinzione anticipata alla data della domanda giudiziale ed ulteriori interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. da tale data al saldo;
2. condanna l'appellata a rifondere le spese di entrambi i gradi di giudizio liquidate – quanto al primo – in € 1.089 per compensi ed € 125 per esborsi oltre al 15% per rimborso spese generali e per il presente grado in € 2.127 per compensi ed € 174 per esborsi oltre al 15% per rimborso spese generali, oltre Iva e Cap con distrazione in favore dell'avv. Biagio Campagna dichiaratosi antistatario.
Milano, 28 marzo 2025
Il giudice
Carmela Gallina
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