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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 29/09/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NUORO
Il Tribunale di Nuoro, in persona del dott. Riccardo De Vito, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.)
nella causa iscritta al n. 1260/2024 R.G., riunite, promosse da:
(CF ), in proprio e quale l.r. della Parte_1 C.F._1 [...]
CF , (CF ), Parte_2 P.IVA_1 Parte_3 C.F._2
(CF ), rappresentati e difesi dall'Avv. Francesca Glebro Parte_4 C.F._3
Attori/opponenti
e
(CF ), e per essa la mandataria Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Luigi Cucca
[...]
Convenuta/opposta
Conclusioni:
Nell'interesse degli opposti:
In via principale - accertare e dichiarare essere estinta qualsivoglia pretesa nei confronti della sig. per i motivi Parte_4 esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il contratto oggetto di esame è esplicato in regime composto degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento in regime semplice degli interessi, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la nullità parziale o testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o la nullità testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art.
1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art.
1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB,
4° comma, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale.
Nell'interesse dell'opposta:
Voglia l'Ill.mo Tribunale giudicare rigettando l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Verbale udienza 25 settembre 2025:
Sono presenti per gli attori l'Avv. Marco DU in sostituzione dell'avv. Francesco Glebro, mentre per l'opposta l'Avv.
Vincenzo Contu in sostituzione dell'Avv. Cucca. L'Avv. DU si riporta alle note ed evidenzia la decisione della giurisprudenza di legittimità del 2025, in base alla quale le clausole sono vessatorie anche se contenute in contratto di mutuo stipulato con rogito notarile. L'Avv. Contu insiste nelle memorie. Il giudice si riserva la decisione ex art. 281 sexies, comma
3, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1
e hanno proposto opposizione al precetto Parte_2 Parte_3 Parte_4 loro notificato dalla e per essa dalla mandataria Controparte_1 Controparte_3 con il quale veniva intimato il pagamento della somma € 88.952,04, oltre spese e interessi. L'importo precettato derivava dalla dal mutuo fondiario del 12 dicembre 2003, nonché dalla quietanza finale del 30 novembre 2004, sottoscritto da anche quale accomandatario della in Parte_1 Parte_2 qualità di debitore principale e fideiussore, e da e quali fideiussori nei limiti Parte_4 Parte_3 di € 16.010,00 (limite per la fideiussione solidale anche di . Parte_1
Il contratto, inoltre, era stato garantito da un'ulteriore fideiussione omnibus, sottoscritta il 14 marzo 2006 dai medesimi e per un importo di € 30.000. Parte_1 Parte_3 Parte_4
Con atto di rinegoziazione del 29 luglio 2011 i medesimi attori avevano poi rilasciato fideiussione per l'ammontare di € 10.071,00 in relazione al finanziamento sugli investimenti fissi.
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti hanno dedotto i seguenti motivi:
1) nullità della fideiussione ex ar.t 1419 c.c. e nullità della clausola derogatoria ex art. 1957 c.c. Ad avviso degli opponenti, nei confronti dei fideiussori consumatori, in particolare di Parte_4
(nella citazione, per errore materiale, si fa riferimento a la clausola derogatoria Parte_3 dell'art. 1957 c.c. deve reputarsi vessatoria ai sensi dell'art. 33 Codice del Consumo e, pertanto, nulla;
2) Indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 1346 e 1418, comma 2, c.c., ovvero mancanza di un elemento tipizzante ai sensi dell'art. 117, comma 4, TUB.
Nell'ottica degli opponenti non erano state disciplinate le modalità di ammortamento e il criterio di determinazione delle rate di rimborso del contratto a tasso variabile della rinegoziato il 29 luglio
2011, con conseguente inapplicabilità dell'orientamento di Cass. SS.UU. 15130 del 2024;
3) Applicazione del regime composto degli interessi con conseguente illegittimo anatocismo e
Violazione anche dell'art. 1283 c.c., dell'art. 120 T.U.B, oltre che dell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/00 e dell'art. 1344 c.c. Secondo gli opponenti, l'ammortamento era stato calcolato in regime composto degli interessi, comportando automaticamente anatocismo, come confermato dalla perizia di parte allegata alla citazione, e conseguente violazione dell'art. 1283 c.c. e dell'art. 120 TUB.
Tanto premesso, dopo aver chiesto la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, gli opponenti hanno così concluso: In via principale - accertare e dichiarare essere estinta qualsivoglia pretesa nei confronti della sig. Pt_4
per i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare che il contratto oggetto di esame è esplicato in regime composto
[...] degli interessi;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una deroga all'art. 821 c.c. 3° comma e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento in regime semplice degli interessi, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare che il contratto non pattuisce una esplicita accettazione della capitalizzazione composta degli interessi in applicazione dell'art. 6 delle delibera CICR del 9/2/00 e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la nullità parziale o testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418 comma 2, 1419, 1343 c.c. e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2 e art. 6 delibera CICR 9/2/00, e/o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art. 1427 e s.s. c.c e di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento con capitalizzazione semplice, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
- accertare e dichiarare la nullità parziale o la nullità testuale del finanziamento (relativamente alla clausola di pattuizione del tasso di interesse) per illiceità della causa, ex artt. 1418, comma 2, 1419, 1343 c.c., 1346 c.c e ai sensi dell'art. 1344 c.c., per violazione degli art. 1283 c.c., 120
TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB, 4° comma, o dichiarare l'annullabilità parziale del contratto ex art.
1427 e s.s. c.ce di conseguenza ricalcolare il rapporto di finanziamento al solo tasso legale (art. 1284, 3° comma c.c., art.
1424 c.c.), ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale;
accertare e dichiarare la violazione degli art. 1337 e 1375 c.c. per la violazione degli art. 1283 c.c., 120 TUB comma 2, 1284 3° comma, c.c. e 117 TUB,
4° comma, ricalcolando il dare/avere tra le parti alla data di risoluzione contrattuale.
Incardinatosi il contraddittorio, si è costituita in giudizio la e per essa la Controparte_1 mandataria , contestando in fatto e diritto quanto argomentato in citazione Controparte_3
e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
L'opposta ha così concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale giudicare rigettando l'opposizione siccome infondata in fatto e diritto. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Con decreto ex art. 171 bis c.p.c. del 13 maggio 2025, l'udienza di comparizione delle parti è stata differita di un giorno, al 5 giugno 2025.
L'udienza in questione, a causa dell'astensione proclamata dal COA di Nuoro, è stata poi rinviata al 1° luglio 2025 e in questa sede le parti hanno discusso delle conclusioni avanzate negli atti introduttivi, ivi compresa la sospensione dell'efficacia del titolo esecutivo, nonché dei mezzi istruttori richiesti dagli opponenti in citazione e poi articolati di nuovo nella prima memoria ex art 171 ter c.p.c.
In particolare, gli attori/opponenti hanno chiesto CTU contabile finalizzata ad accertare le violazioni dedotte in citazione e derivate dalla capitalizzazione degli interessi.
Con ordinanza del 2 luglio 2025, emessa a scioglimento della riserva assunta il 1° luglio 2025, il giudice ha disposto quanto segue: accoglie parzialmente la domanda di sospensione e, per l'effetto, sospende l'efficacia esecutiva dei titoli sottesi al precetto, nei confronti di e per la parte eccedente la somma di € 10.071,00; Parte_4 Parte_3 rigetta per il resto la domanda di sospensione dell'efficacia esecutiva;
rigetta la domanda istruttoria di CTU contabile;
fissa per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25 settembre 2025, ore 11.00, con termine per note illustrative sino al 24 settembre 2025.
All'udienza del 25 settembre 2025 le parti hanno discusso riportandosi alle memorie depositate e il giudice si è riservato la decisione nei termini dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.
Come già evidenziato in sede di ordinanza del 2 luglio 2025, l'opposizione non è fondata in riferimento alla censure inerenti alle violazioni degli artt. 821, comma 3, 1283, 1343 e 1344 c.c. e 120, comma 2, TUB, asseritamente ricorrenti nel contratto di mutuo a tasso fisso del 12 dicembre 2003 e in quello a tasso variabile del 29 luglio 2011, entrambi a rogito del Notaio Persona_1
In relazione al contratto fisso del 12 dicembre 2003 (atto quietanza 30 novembre 2004), valgono interamente le considerazioni delle Sezioni Unite 15130 del 2024, le quali, in relazione a piani di ammortamento alla francese standardizzati a tasso fisso hanno osservato che “è anche solo astrattamente inipotizzabile che siffatto ammortamento sia fondato su un meccanismo che trasforma l'obbligazione per interessi…in base di calcolo di successivi ulteriori interessi”, né opposta conclusione potrebbe trarsi
“rilevando semplicemente che nel mutuo alla francese la capitalizzazione avviene in regime composto che è un'espressione descrittiva del fenomeno per cui la quota capitale è incrementata con gli interessi generati, però, non (necessariamente) su altri interessi, ma sul capitale (debito) residuo, né destinati
(necessariamente) a generare a loro volta (diventando parte della somma fruttifera di) ulteriori interessi nel periodo successivo (quanto meno nel regime di ammortamento alla francese standard e nella dinamica fisiologica del rapporto)”.
In conclusione, può dirsi che nel mutuo a tasso fisso con ammortamento alla francese, il maggior carico di interessi non dipende da un fenomeno di produzione di interessi su interessi, tanto meno scaduti, ma dall'esigenza di dilatare nel tempo la restituzione del capitale con rata costante.
Analoghe considerazioni si possono svolgere in riferimento al contratto a tasso variabile del 29 luglio
2011, posto che, come rilevato da un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, i principi sopra ricordati “trovano parimenti applicazione anche nel caso in cui il tasso convenuto nel piano di ammortamento standardizzato non sia fisso ma variabile, ancorato ovviamente ad un indice predeterminato, dal momento che, laddove la quota di interessi dovuta per ciascuna rata sia calcolata applicando il tasso convenuto solo sul capitale residuo, è perciò stesso escluso l'anatocismo, e ciò che cambierà sarà solo la quantificazione degli interessi dovuti: e cioè, se il tasso previsto nel mutuo con piano di ammortamento standardizzato alla francese è variabile, l'importo complessivo della rata, con la cadenza temporale di volta in volta prevista, varierà, in positivo o in negativo, in base all'andamento del tasso di interesse di riferimento, comportando di conseguenza un aumento o una riduzione della quota di interessi della rata medesima” (Cass. Civ., ord. 7382 del 2025).
Va in questa sede ribadito che sia l'opposizione sia la perizia econometrica allegata alla citazione sono basate su allegazioni teoriche del tutto irrelate dai contratti oggetto di causa e, pertanto, non sono idonee a vincere le affermazioni delle Sezioni Unite, tanto meno a dimostrare che, nelle vicende contrattuali per cui è causa, l'ammortamento alla francese si sia discostato dalle regole standard. Per questo motivo, la
CTU contabile richiesta appare irrilevante. In altri termini, la base di calcolo della perizia di parte è applicata in maniera astratta e contraria ai principi dettati dalla condivisibile giurisprudenza di legittimità sopra citata.
Preme solo aggiungere che, dai contratti prodotti e dalla medesima perizia econometrica, risultano con chiarezza l'importo erogato, la durata del prestito, il tasso nominale ed effettivo, la periodicità delle rate, non risultando violato alcun principio di trasparenza.
Diverso discorso, viceversa, occorre svolgere in relazione alla fideiussione prestata da . Parte_4 Nel contratto di mutuo del 12 dicembre 2003 si dà atto che svolge attività di fisioterapista Parte_4
(per mero errore materiale, nella parte espositiva della citazione si fa riferimento a ma è Parte_3 evidente che si tratti di : tale conclusione è desumibile sia dal fatto che nel contratto di mutuo Parte_4
a essere qualificata fisioterapista è sia dalla circostanza che le conclusioni della citazione Parte_4 riguardano e non . È indubbio, dunque, che riveste la qualità Parte_4 Parte_3 Parte_4 di consumatrice e, del resto, tale qualità non è contestata da parte opposta. Va peraltro ribadito – sulla scorta della ormai consolidata giurisprudenza di legittimità – che nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso e non del contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea
(Corte giust. UE 19 novembre 2015, C-74/15, , e Corte giust. UE 14 settembre 2016, C-534/15, Per_2
. Per_3
La fideiussione prestata – anche questa circostanza è incontestata – deroga all'art. 1957 c.c. La deroga, tuttavia, non risulta dal modulo oggetto di predisposizione unilaterale dalla banca, né direttamente dall'art. 3 bis delle “Condizioni Generali Disciplinanti Le Fideiussioni”, che seguiva lo scema contrattuale dell'ABI per le fideiussioni a garanzia delle operazioni bancarie, trasmesso in data 11 luglio 2003 alla
Banca d'Italia, ma da uno specifico articolo (art. 7) del contratto stesso di mutuo del 2003, rogitato dal notaio in presenza delle parti.
Si tratta di verificare, pertanto, se la clausola in questione possa ritenersi oggetto di trattativa specifica, idonea a escludere i caratteri della abusività (art. 34, comma 5, Codice del Consumo) per il solo fatto di essere stata ricompresa nell'atto pubblico a rogito notarile.
Sul punto, contrariamente a quanto rilevato in sede di ordinanza e in maniera conforme a quanto rilevato da parte opponente, va osservato che la giurisprudenza di legittimità ha di recente inaugurato un filone interpretativo che nega che la sola stipula per atto pubblico possa escludere il profilo abusivo di clausole adottate in danno del consumatore. Con ordinanza 18834 del 2025 la Cassazione ha stabilito, in maniera condivisibile, che “in tema di contratti tra professionista e consumatore, la stipula del contratto per atto pubblico notarile non esclude l'applicabilità della disciplina di tutela di cui al d.lgs. n. 206 del 2005, in quanto l'intervento del notaio non implica, di per sé, che le clausole in esso contenute siano state oggetto di trattativa individuale seria ed effettiva, la cui prova, pertanto, resta a carico del professionista che ne deduca la sussistenza”. In particolar modo, secondo l'arresto, se è vero “che la legge notarile (l. n. 89/1913) predispone particolari accortezze per la redazione dell'atto, imponendo ad esempio al notaio di indagare la volontà delle parti, di curare sotto la propria direzione e responsabilità la compilazione integrale dell'atto stesso (art. 47, comma 2), oltre che di darne lettura (art. 51, n. 8) e di assicurarne la sottoscrizione in margine di ciascun foglio (art. 51, n. 12), l'intervento del notaio non implica affatto che il contratto sia oggetto di trattativa, segnatamente, di una trattativa qualificata da individualità, serietà ed effettività”. La prova di quella trattativa individuale, seria ed effettiva deve essere fornita dal professionista, agendo quale fatto impeditivo dell'abusività.
Nel caso di specie, il professionista non ha allegato alcun elemento per dimostrare che trattativa individuale vi sia stata, limitandosi a escludere la vessatorietà in ragione della sottoscrizione specifica davanti al notaio. Tuttavia, proprio la giurisprudenza sopra citata ha esposto che vessatorietà delle clausole (art. 1341 e ss. c.c.) e abusività delle medesime ai sensi del Codice del Consumo (d. Lgs. 206 del
2006) operano su piani e livelli diversi, determinando diversi oneri probatori.
In conseguenza di ciò, la fideiussione deve reputarsi nulla per la deroga all'art. 1957 c.c. In assenza di prova di azioni tempestivamente proposte nei confronti della società debitrice, pertanto, deve essere accertata l'insussistenza del diritto della ad agire esecutivamente nei confronti di Controparte_1
L'opposizione di quest'ultima deve essere accolta. Parte_4
Con riferimento alla posizione di di cui non è provata la qualità di consumatrice, va Parte_3 rilevato che dal contratto di rinegoziazione del 29 luglio 2011, notificato unitamente al precetto, consta che “è stata acquisita fideiussione solidale dei Sigg.ri e per Parte_1 Parte_3 Parte_4
l'ammontare di € 10.071,00 (diecimilasettantuno virgola zero zero) riferita al finanziamento sugli investimenti fissi”.
Poiché è stata intimata esclusivamente quale fideiussore, si deve affermare che il titolo Parte_3 esecutivo nei suoi confronti sussiste soltanto nei limiti della somma per la quale si è obbligata, ossia €
10.071,00. IL difetto di titolo esecutivo, come noto, può essere rilevato d'ufficio dal giudice anche in sede di opposizione. Nei confronti di pertanto, il titolo sussiste entro il limite di € 10.071,00, Parte_3 con conseguente declaratoria di insussistenza del diritto ad agire per somme superiori.
Per il resto, l'opposizione deve essere rigettata.
La reciproca soccombenza impone la compensazione delle spese nella misura di 2/3, mentre parte opponente deve essere condannata a rimborsare l'opposta la frazione residua, liquidata ai parametri minimi per cause di analogo valore (DDMM 55 del 2014 e 147 del 2022).
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto accerta l'insussistenza del diritto di
[...] ad agire esecutivamente nei confronti di sulla base dei titoli esecutivi costituiti CP_1 Parte_4 dal mutuo fondiario del 12 dicembre 2003, nonché dalla quietanza finale del 30 novembre 2004, dalla fideiussione sottoscritta il 14 marzo 2006 e dall'atto di rinegoziazione del 29 luglio 2011;
- Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto accerta il diritto di di agire Controparte_1 nei confronti di esclusivamente nei limiti del credito di € 10.071,00, per i medesimi titoli Parte_3 esecutivi di cui sopra;
- rigetta per il resto l'opposizione; - compensa le spese tra le parti nella misura dei 2/3;
- condanna gli opponenti in proprio e quale legale rappresentante della Parte_1 [...]
e , in solido tra loro, a rimborsare a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Controparte_1
e per essa alla mandataria la residua frazione di 1/3 di spese del presente giudizio
[...] Controparte_4 che si liquidano in complessivi € 2350,66, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Ca.
Nuoro, 29 settembre 2025
Il giudice
Riccardo De Vito