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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 15/01/2025, n. 11 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 11 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Tiziana Di Mauro in data 15/01/2025 ha pronunciato, all'esito della trattazione cartolare del giudizio ex art.127terc.p.c., la seguente
Sentenza nella causa iscritta al n. 240/2014 R.g.
Tra
C.F.: Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv.to Caputo Eugenio Francesco
RICORRENTE
e
, in persona del rappresentante legale pro Controparte_1
tempore ) P.IVA_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Ettore Triolo e Valeria Grandizio
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
CONCLUSIONI: come in atti
RAGIONI DI FATTO E DI DIR ITTO
Con ricorso iscritto e depositato in data 18/02/2014, l'epigrafata parte ricorrente adiva l'intestato
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: disattesa ogni contraria domanda, istanza o eccezione, vogli il Tribunale adito accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accogliere la domanda della
CP_ parte ricorrente e dichiararsi nullo e illegittimo il provvedimento dell' 2) Per l'effetto, dichiarata
CP_ illegittima la trattenuta dell'indennità di malattia disposta dall condannare l' resistente CP_1
a corrispondere alla ricorrente la somma oggetto della trattenuta a titolo di indennità di malattia per il periodo dal 30 maggio 2012 al 22 luglio 2012; 3) Con condanna al pagamento delle spese di lite
e compenso professionale da distrarre in favore del procuratore anticipatario.
La resistente, costituitasi in giudizio, ha rassegnato le conclusioni di cui alla rispettiva memoria di costituzione in giudizio.
1 La controversia oggetto del presente giudizio è stata trattata nel corso delle udienze tenutesi dal
10/03/2015 al 17/11/2020, celebrate dai magistrati di volta in volta assegnatari del giudizio.
Il Giudice scrivente – immesso nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali presso l'intestato
Tribunale in data 18.11.2020 – ha trattato la controversia in oggetto alle udienze del 13/4/2021,
21/06/2022, 12.09.2023, 27.02.2024, 17/09/2024, 19.11.2024, e 14.01.2025, frattanto sostituita dal deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c.; all'esito della trattazione cartolare, il Giudicante, preso atto della rituale comunicazione alle parti del decreto reso ex art.127 ter c.p.c., preso atto del deposito di note scritte entro il termine assegnato con il predetto decreto, lette le note scritte d'udienza, ritenuta la controversia decidibile allo stato degli atti ha adottato la sentenza con contestuale motivazione, di cui dispone la comunicazione alle parti, nei termini di seguito precisati.
La ricorrente, previo ricorso amministrativo rigettato, agisce innanzi l'intestato Tribunale per la declaratoria di illegittimità della trattenuta operata dall'Istituto di previdenza intimato a titolo di sanzione ex art. 5, co. 14, DL 496/1983 conv. con mod. in L. 638/83 per il periodo dal 30.5.12 al
22.7.12. A tal fine detta parte deduce come la fattispecie oggetto del presente giudizio non possa essere inquadrata nell'ambito della assenza alla visita fiscale quanto, invece, nella diversa ipotesi della mancata effettuazione della visita;
ulteriormente deduce che la visita non è stata effettuata in quanto il medico preposto non ha reperito l'esatto indirizzo della prestatrice.
L'Istituto costituito,
I testi ammessi per la parte ricorrente sono stati escussi sui soli capitoli ammessi: a) e b), all'udienza del 16 maggio 2017 e nella quale il Giudice istruttore ammetteva altresì la prova per testi richiesta da
CP_ che, tuttavia, seppur ritualmente intimato non è comparso all'udienza istruttoria.
Ciò posto, incontestato il dato della mancata reperibilità e, dunque, del mancato svolgimento della visita, deve indagarsi la ripartizione dell'onere probatorio in materia ai fini del radicarsi dell'onere di specificazione del luogo di reperibilità da parte del prestatore e del confine del correlativo onere del medico.
Con riferimento all'obbligo di essere reperibile durante le prescritte fasce orarie per sottoporsi a visita sanitaria di controllo, a pena di decadenza dal diritto all'indennità di malattia, ai sensi dell'art. 5 comma 14, d.l.12 settembre 1983 n. 463, convertito in l. 11 novembre 1983 n. 638, il lavoratore ammalato, nei cui confronti il medico ispettore abbia attestato l'irreperibilità, ha l'onere di provare, in applicazione dell'art. 1218 c.c., l'esistenza di uno specifico impedimento che abbia reso impossibile l'adempimento del suo obbligo, non essendo rilevante, a tal fine, l'erronea convinzione dello stesso lavoratore di avere adempiuto all'obbligo suddetto ed essendo necessario, invece, un impedimento oggettivo, cioè un caso fortuito o una forza maggiore, la cui influenza negativa per l'adempimento non poteva essere evitata che con l'adozione di tutte le cautele necessarie al fine di consentire al
2 medico fiscale l'accesso al domicilio del lavoratore (Cass. Civ., Sez. Lav., 4 gennaio 2002, n. 50).
L'obbligo di assicurare la reperibilità per il dipendente che versa in stato di malattia, infatti, al fine di rendere possibile all'Amministrazione di effettuare le doverose verifiche discende dalla espressa previsione di cui all'art. 5 della legge 638/1983, ed è comunque espressivo del più generale principio di leale collaborazione che permea di sé il quadro dei diritti-doveri discendenti dal rapporto di impiego (sia pubblico che privato).
È principio giurisprudenziale consolidato che, ove l'assenza del lavoratore in stato di malattia dal proprio domicilio all'atto della visita di controllo del medico durante le fasce orario di reperibilità previste dall'art. 5 l. 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del d.l. 12 settembre 1983 n. 463),
CP_ senza giustificato motivo, abbia comportato l'adozione da parte dell debitore nell'ambito del rapporto previdenziale dell'indennità di malattia, del provvedimento di decadenza del lavoratore medesimo dal detto trattamento economico alla stregua del citato art. 5, il datore di lavoro oltre a dare esecuzione, quale anticipatore ex lege dell'indennità previdenziale, a tale determinazione
CP_ dell può in aggiunta adottare nei confronti del dipendente una sanzione disciplinare nell'ambito del rapporto di lavoro, sempre che la contrattazione collettiva gli riconosca in tal caso l'esercizio del potere disciplinare (cfr. Cass., sez. lav., 10.3.1992, n. 2880 e, più di recente, 10.2.2000, n. 1481).
È stato altresì affermato dalla Corte di Cassazione che il datore di lavoro può sanzionare disciplinarmente l'ingiustificata inosservanza, da parte del lavoratore assente per malattia, delle fasce orarie di reperibilità, in presenza di una disposizione del codice disciplinare contrattuale che faccia generico riferimento all'inosservanza non grave degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, posto che il codice disciplinare non deve necessariamente contenere una precisa e sistematica previsione delle singole infrazioni (cfr. Sez. lav., 11.12.1995, n. 12686).
Nel caso di specie, non è allegata e provato a monte l'adempimento dell'onere informativo a carico del prestatore ma è dedotta, ex post, l'agevole individuazione dell'abitazione fondata sui dati concreti della vicinanza al luogo di lavoro ed alle pregresse visite mediche.
Pertanto, il ricorso in quanto infondato va rigettato. Le spese di lite del presente giudizio sono integralmente compensate tra le parti, valorizzata la qualità delle stesse e la natura della controversia
P.Q.M.
1. Rigetta il ricorso.
2. Compensa le spese di lite tra le parti.
Si comunichi.
Vibo Valentia, 15 gennaio 2025
Il Giudice
Tiziana Di Mauro
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