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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 09/01/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 2262/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2262/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, cf: , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di erede di Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Marino (RM) il 06.01.2022,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura C.F._2
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
) in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di C.F._3
Roma Flaminio;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/4/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “accertare, dichiarare e condannare l' Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante ,
[...] Parte_2 nella qualità di erede del SIG. dell'indennità di accompagnamento Persona_1
dalla data della domanda amministrativa del 31.08.2021 sino al decesso (06.01.2022), così come disposto nel decreto di omologa del 16.11.2023 emesso dal Tribunale di Velletri – Sez.
Lavoro, nella persona del Giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi a definizione del procedimento
RGN 5867/2022, di tutti i ratei maturati oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 25/11/2024 per chiedere: “un CP_1 breve rinvio dell'odierna udienza per poter consentire la liquidazione della prestazione da parte delle Sede competente.”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 26/11/2024, con rinvio su istanza dell' all'udienza del 9/1/2025 per consentire la liquidazione della CP_1
prestazione; all'udienza del 9/1/2025 parte ricorrente dichiarava a verbale d'udienza che
2 nessuna liquidazione era medio tempore intervenuta, né l' produceva la relativa prova;
CP_1 veniva quindi emessa all'esito dell'udienza sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è erede di deceduto il Persona_1
6/1/2022,; quest'ultimo otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 16/11/2023 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31/8/2021 sino al decesso del 6/1/2022, all'esito procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 5867/2022 RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/11/2023 e in data 22/12/2023 la ricorrente CP_1
inviava il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 16/11/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1
diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31/8/2021 sino al decesso del 6/1/2022.
7. Condanna pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente, n. q. di erede di CP_1
dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e degli arretrati Persona_1
calcolati con decorrenza dal 1/9/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) sino al 6/1/2022 (data del decesso), oltre interessi e rivalutazione che dovranno essere calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria
3 dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore a Pt_3
di maggior danno la differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti.
8. Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 L 11/8/1973, n. 533, decorsi 120 giorni dalla maturazione del credito previdenziale ed assistenziale, si verifica la costituzione in mora automatica dell'ente previdenziale, che legittima il creditore a percepire su quanto dovuto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la precisazione che gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati sul credito, con decorrenza dal 121° giorno.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 1/9/2021 sino al 6/1/2022, oltre interessi e rivalutazione - quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento CP_1
ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal 1/9/2021 sino al 6/1/2022, oltre interessi e rivalutazione
– quest'ultima a tiolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Veronica Vaccaro
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 9 gennaio 2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2262/2024 R.G.L., avente ad oggetto: “ altre controversie in materia di assistenza obbligatoria”,
PROMOSSA DA
, cf: , nata in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...], in qualità di erede di Persona_1
nato a [...] il [...] e deceduto in Marino (RM) il 06.01.2022,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. Concetta Parisi (c.f. ), giusta procura C.F._2
allegata al ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
(c.f. ) in persona del suo Controparte_1 P.IVA_1
Presidente e legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma alla via Ciro il
Grande 21, elettivamente domiciliato in Roma, presso la sede Roma Flaminio, via CP_2
Giulio Romano 46, rappresentato e difeso dal funzionario FEDERICO MANCINI (C.F.
) in virtù della delega del Direttore della Filiale Metropolitana di C.F._3
Roma Flaminio;
- Resistente –
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo.
1. Con ricorso depositato il 17/4/2024, chiedeva all'intestato Parte_1
Tribunale di: “accertare, dichiarare e condannare l' Controparte_1
, in p.l.r.p.t., al pagamento in favore dell'istante ,
[...] Parte_2 nella qualità di erede del SIG. dell'indennità di accompagnamento Persona_1
dalla data della domanda amministrativa del 31.08.2021 sino al decesso (06.01.2022), così come disposto nel decreto di omologa del 16.11.2023 emesso dal Tribunale di Velletri – Sez.
Lavoro, nella persona del Giudice dott. Pietro Gerardo Tozzi a definizione del procedimento
RGN 5867/2022, di tutti i ratei maturati oltre interessi come per legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato anticipatario” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti.
2.L' si costituiva in giudizio con memoria difensiva del 25/11/2024 per chiedere: “un CP_1 breve rinvio dell'odierna udienza per poter consentire la liquidazione della prestazione da parte delle Sede competente.”.
3.La prima udienza di discussione veniva fissata e celebrata per il giorno 26/11/2024, con rinvio su istanza dell' all'udienza del 9/1/2025 per consentire la liquidazione della CP_1
prestazione; all'udienza del 9/1/2025 parte ricorrente dichiarava a verbale d'udienza che
2 nessuna liquidazione era medio tempore intervenuta, né l' produceva la relativa prova;
CP_1 veniva quindi emessa all'esito dell'udienza sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione prodotta dalle parti.
2. In fatto e in diritto.
4.Dagli atti di causa è emerso che la ricorrente è erede di deceduto il Persona_1
6/1/2022,; quest'ultimo otteneva dal Tribunale di Velletri decreto di omologa del 16/11/2023 del requisito sanitario relativo all'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31/8/2021 sino al decesso del 6/1/2022, all'esito procedimento ex art 445 bis cpc iscritto al n 5867/2022 RG (v. doc 1 allegato al ricorso). Il suddetto decreto di omologa veniva notificato all' in data 17/11/2023 e in data 22/12/2023 la ricorrente CP_1
inviava il modello AP70 relativo ai dati socio-economici per consentire l'erogazione della prestazione.
5. L' non provvedeva al pagamento;
veniva così promosso l'odierno ricorso CP_1
giurisdizionale, trascorso il termine di legge ex art 445 bis cpc di 120 giorni dalla notifica.
6. Il decreto di omologa del Tribunale di Velletri del 16/11/2023 e la sussistenza dei requisiti socio economici di cui al modello AP 70 inviato all' consentono di ritenere accertato il CP_1
diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 31/8/2021 sino al decesso del 6/1/2022.
7. Condanna pertanto l' al pagamento in favore della ricorrente, n. q. di erede di CP_1
dell'indennità di accompagnamento ex art 1 L 18/1980 e degli arretrati Persona_1
calcolati con decorrenza dal 1/9/2021 (primo giorno del mese successivo alla domanda amministrativa) sino al 6/1/2022 (data del decesso), oltre interessi e rivalutazione che dovranno essere calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito. Si precisa che la rivalutazione monetaria è dovuta a titolo di maggior danno, qualora la rivalutazione monetaria
3 dovuta sul singolo rateo sia maggiore degli interessi e in tal caso è dovuta al creditore a Pt_3
di maggior danno la differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti.
8. Si precisa che, ai sensi dell'art. 7 L 11/8/1973, n. 533, decorsi 120 giorni dalla maturazione del credito previdenziale ed assistenziale, si verifica la costituzione in mora automatica dell'ente previdenziale, che legittima il creditore a percepire su quanto dovuto, gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, con la precisazione che gli interessi legali e la rivalutazione dovranno essere calcolati sul credito, con decorrenza dal 121° giorno.
3. Le spese di lite.
9. Le spese di lite seguono la soccombenza, per l'effetto condanna l' alla rifusione delle CP_1
spese di lite in favore della ricorrente che liquida - in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM 55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal
DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore compreso nel III scaglione - come segue:
1) fase di studio della controversia: 929,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 464,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 777,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 388,50 €
3) fase decisionale: 2021,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
1010,50 € per un totale di 1863,50 €
10. Condanna, dunque, l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente CP_1
liquidate nella misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- accerta e dichiara il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento ex art 1 L
18/1980 con decorrenza dal 1/9/2021 sino al 6/1/2022, oltre interessi e rivalutazione - quest'ultima a titolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito;
- condanna l' al pagamento in favore della ricorrente all'indennità di accompagnamento CP_1
ex art 1 L 18/1980 con decorrenza dal 1/9/2021 sino al 6/1/2022, oltre interessi e rivalutazione
– quest'ultima a tiolo di maggior danno come differenza tra rivalutazione monetaria e interessi dovuti - calcolati dal 121° giorno dalla maturazione del credito;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente liquidate nella CP_1 misura di 1863,50 € per onorari, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Velletri, il 9 gennaio 2025.
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