Articolo 2 della Legge 19 ottobre 1999, n. 417
Articolo 1Articolo 3
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16 novembre 1999
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrerere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo stesso.
Entrata in vigore il 16 novembre 1999