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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 05/06/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4013/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 C.F._1
di Caulonia (RC), Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. JESSICA
TASSONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 24.11.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 13.07.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ma che l' non le aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stata riconosciuta persona invalida nella sola misura del
46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2169/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Non si è costituita l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, è stata CP_2
dichiarata la contumacia.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 02.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 26.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.11.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente, e avrebbe comunque sottostimato, il complesso delle patologie da cui ella è affetta, non solo con riferimento alle percentuali utilizzate, ma anche in afferenza all'incidenza funzionale delle patologie stesse sul quadro sanitario. In particolare, il consulente avrebbe: errato nella valutazione dell'ipertensione e della BPCO;
sottostimato la paresi dell'arto superiore con deficit di forza riconoscendo a detta patologia (codice analogico 7340) una percentuale di invalidità del 25% a fronte di un grado percentuale riconosciuto nelle tabelle di riferimento dal 21% al 30%; sottovalutato l'anchilosi del rachide lombare (codice analogico 7010) limitandosi ad attribuirle una percentuale del 25%, laddove le tabelle riconoscono invece a tale patologia una percentuale minima del 31%; minimizzato altre patologie, come si evincerebbe dal referto del 25.10.2023, attestante un sensibile peggioramento delle stesse. Inoltre,
“pur non allegando i referti della visita cardiologica e della visita psichiatrica richiesta, l'una non viene presa in considerazione “poiché non di struttura pubblica
“sebbene sia ben conscia delle lunghe liste d'attesa in struttura pubblica e l'altra sottovalutata, riconoscendo un 10% di invalidità”: tali patologie, secondo parte opponente, ridurrebbero sensibilmente la capacità lavorativa della ricorrente. Da ultimo, l'opponente ha evidenziato che “dal calcolo prospettato risulta evidente che la percentuale invalidante dell'istante, considerando tutte le patologie da cui è affetta, è pari al 74%”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle censure svolte da parte ricorrente, con provvedimento del 27.03.2024 il giudicante ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni di cui al proprio elaborato peritale.
Con specifico riferimento all'anchilosi di rachide lombare, il CTU ha infatti chiarito che “la patologia articolare riscontrata nella periziata (atteggiamento scoliotico sinistro convesso del tratto lombare e discopatia cervicale e lombare) è stata considerata assieme in analogico col codice 7010, ed è stata attribuita una percentuale del 25% in quanto non trattasi di anchilosi (grave limitazione o
l'annullamento completo e permanente dei movimenti articolari) ma piuttosto dei deficit funzionali per come risulta all'esame obiettivo: Spinalgia pressoria a tutto il rachide con limitazione di tutti i movimenti, dolenti ai gradi estremi”. Il consulente ha spiegato, inoltre, che la documentazione depositata successivamente (RM spinale del 25.10.2023), in cui si evidenzia una minima protrusione intraforaminale bilaterale, non aggiunge nulla a quanto già riconosciuto. In ordine alla patologia psichiatrica, il CTU ha evidenziato di aver utilizzato analogicamente il codice 2204 (sindrome depressiva endoreattiva lieve) e di aver riconosciuto alla perizianda, in conformità a quanto previsto nelle tabelle, esattamente la percentuale di invalidità corrispondente, pari al 10%.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Locri
Sezione civile
Controversie in materia di Lavoro e Previdenza
N. R.G. 4013/2023
Il Giudice Rodolfo Valentino Scarponi, lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalla parte ricorrente in sostituzione dell'udienza del
4.6.2025 ex art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
( ), elettivamente domiciliata in Marina Parte_1 C.F._1
di Caulonia (RC), Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. JESSICA
TASSONE, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
ricorrente
contro
( ), in Controparte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore;
contumace
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo (pensione di inabilità ex art. 12, legge n. 118/71). MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato e depositato il 24.11.2023, l'istante ha convenuto dinanzi a questo giudice l' esponendo che in data 13.07.2021 aveva presentato CP_2
alla Commissione sanitaria per l'accertamento delle invalidità domanda di riconoscimento del proprio status di invalida civile assoluta con diritto alla pensione di inabilità ex art. 12 legge 118/71, ma che l' non le aveva riconosciuto i CP_2
benefici richiesti, essendo stata riconosciuta persona invalida nella sola misura del
46%.
Dedotto di aver presentato ricorso per ATP (proc. n. 2169/2022 R.G.), nella presente sede ha contestato le conclusioni presentate dal CTU, deducendo che gli stati patologici denunciati le danno diritto alla provvidenza richiesta.
Non si è costituita l' , di cui, attesa la regolare notifica del ricorso, è stata CP_2
dichiarata la contumacia.
Richiesti chiarimenti al CTU nominato per la fase di ATPO, ad esito dell'udienza di discussione del 04.06.2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con la sentenza che segue.
*****
Ai sensi dell'art 445-bis, comma 4, c.p.c.: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”.
Nel caso di specie, il decreto di fissazione del termine veniva comunicato alle parti il 02.10.2023 e la dichiarazione di dissenso è stata depositata il 26.10.2023, per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 della medesima disposizione prevede che: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Il presente ricorso è stato depositato il 24.11.2023, per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Nel ricorso introduttivo, parte opponente ha contestato le conclusioni rassegnate dal
CTU, evidenziando che questi non avrebbe valutato correttamente, e avrebbe comunque sottostimato, il complesso delle patologie da cui ella è affetta, non solo con riferimento alle percentuali utilizzate, ma anche in afferenza all'incidenza funzionale delle patologie stesse sul quadro sanitario. In particolare, il consulente avrebbe: errato nella valutazione dell'ipertensione e della BPCO;
sottostimato la paresi dell'arto superiore con deficit di forza riconoscendo a detta patologia (codice analogico 7340) una percentuale di invalidità del 25% a fronte di un grado percentuale riconosciuto nelle tabelle di riferimento dal 21% al 30%; sottovalutato l'anchilosi del rachide lombare (codice analogico 7010) limitandosi ad attribuirle una percentuale del 25%, laddove le tabelle riconoscono invece a tale patologia una percentuale minima del 31%; minimizzato altre patologie, come si evincerebbe dal referto del 25.10.2023, attestante un sensibile peggioramento delle stesse. Inoltre,
“pur non allegando i referti della visita cardiologica e della visita psichiatrica richiesta, l'una non viene presa in considerazione “poiché non di struttura pubblica
“sebbene sia ben conscia delle lunghe liste d'attesa in struttura pubblica e l'altra sottovalutata, riconoscendo un 10% di invalidità”: tali patologie, secondo parte opponente, ridurrebbero sensibilmente la capacità lavorativa della ricorrente. Da ultimo, l'opponente ha evidenziato che “dal calcolo prospettato risulta evidente che la percentuale invalidante dell'istante, considerando tutte le patologie da cui è affetta, è pari al 74%”.
Essendo la contestazione specifica il ricorso è ammissibile.
Alla luce delle censure svolte da parte ricorrente, con provvedimento del 27.03.2024 il giudicante ha ritenuto necessario convocare il consulente già nominato affinché fornisse chiarimenti.
Ebbene, il consulente con l'elaborato integrativo, che in tale sede si richiama perché esaustivo e congruamente motivato, ha evidenziato con analitica motivazione come la ricorrente non possegga i requisiti sanitari necessari al riconoscimento dei benefici richiesti, confermando sostanzialmente le conclusioni di cui al proprio elaborato peritale.
Con specifico riferimento all'anchilosi di rachide lombare, il CTU ha infatti chiarito che “la patologia articolare riscontrata nella periziata (atteggiamento scoliotico sinistro convesso del tratto lombare e discopatia cervicale e lombare) è stata considerata assieme in analogico col codice 7010, ed è stata attribuita una percentuale del 25% in quanto non trattasi di anchilosi (grave limitazione o
l'annullamento completo e permanente dei movimenti articolari) ma piuttosto dei deficit funzionali per come risulta all'esame obiettivo: Spinalgia pressoria a tutto il rachide con limitazione di tutti i movimenti, dolenti ai gradi estremi”. Il consulente ha spiegato, inoltre, che la documentazione depositata successivamente (RM spinale del 25.10.2023), in cui si evidenzia una minima protrusione intraforaminale bilaterale, non aggiunge nulla a quanto già riconosciuto. In ordine alla patologia psichiatrica, il CTU ha evidenziato di aver utilizzato analogicamente il codice 2204 (sindrome depressiva endoreattiva lieve) e di aver riconosciuto alla perizianda, in conformità a quanto previsto nelle tabelle, esattamente la percentuale di invalidità corrispondente, pari al 10%.
La compiuta valutazione effettuata dal consulente induce il giudicante ad escludere la necessità di qualsivoglia supplemento peritale.
Alla luce delle sopraesposte considerazioni il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese, attesa la presenza in atti di rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Per gli stessi motivi le spese di CTU, che si liquidano con separato decreto emesso in pari data, sono poste a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, che liquida come da CP_2
separato decreto emesso in pari data.
Locri, 05/06/2025
Il Giudice
Dott. Rodolfo Valentino Scarponi